Sentenza 2 settembre 2013
Massime • 1
Qualora sia stato disposto il rilascio di un immobile concesso in godimento (nella specie, in forza di contratto di comodato) e il creditore abbia iniziato la procedura esecutiva nei confronti del condannato al rilascio, ignorando l'occupazione "sine titulo" del bene da parte di un terzo, conosciuta solo nel momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, ovvero se tale occupazione sia comunque sopravvenuta durante la pendenza del processo esecutivo, gli atti esecutivi già compiuti mantengono validità ed efficacia nei confronti del terzo occupante dell'immobile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/09/2013, n. 20053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20053 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2013 |
Testo completo
s e n c e e ORIGINALE W o t 20053/ 2013 o u t b i a r T c t U i Oggetto n B REPUBBLICA ITALIANA f I i o R c n T u K IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Opposizione O all'esecuzione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE esecuzione per rilascio TERZA SEZIONE CIVILE legittimazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: passiva Dott. GIOVANNI TI PETTI Presidente R.G.N. 25473/2007 Consigliere 20053 Dott. MAURIZIO MASSERA Cron. - Consigliere - Rep. 3403 Dott. PAOLO D'ALESSANDRO -Consigliere Ud. 07/05/2013 Dott. GIOVANNI GIACALONE PU Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25473-2007 proposto da: TT US, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato PROSPERI MANGILI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato BIANCARDI DIONIGI giusta delega in atti;
ricorrente 2013 дв contro 997 ZA TI;
intimato avverso la sentenza n. 297/2007 del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata il 20/04/2007 R.G.N. 4718/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato DIONIGI BIANCARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per l'inammissibilita'. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 20 aprile 2007, il Tribunale di Mantova ha accolto l'opposizione ex art. 615, comma secondo, cod. proc. civ. proposta da RO NI avversO l'esecuzione per rilascio di immobile intrapresa nei suoi confronti da PE GH;
ha quindi dichiarato l'inesistenza del diritto di quest'ultimo di procedere ad esecuzione forzata contro il NI in forza della sentenza del Tribunale di Mantova n. 1389/03, ha dichiarato inammissibili le altre domande ed ha condannato l'opposto al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale ha ritenuto che il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza appena citata, non fosse eseguibile nei confronti di RO NI poiché contenente la condanna di IS NI al rilascio di un immobile di proprietà del GH e concesso in comodato alla stessa NI, avendo la stessa sentenza escluso che fosse parte del contratto di comodato anche RO NI. In particolare, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza di fatto che RO NI fosse occupante senza titolo dello stesso immobile, ritenendo of comunque insussistente il diritto del GH di procedere esecutivamente nei suoi confronti. 2.- Avverso la sentenza PE GH propone ricorso straordinario affidato a due motivi, illustrati da memoria. L'intimato non si difende. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Col primo motivo di ricorso è denunciata violazione 360 n. 3 dell'art. 605 cod. proc. civ. in relazione all'art. cod. proc. civ. per avere errato il Tribunale nel ritenere irrilevante la circostanza che RO NI era convivente della signora IS NI -nei cui confronti era stata pronunciata la condanna al rilascio e nei cui confronti erano stati notificati titolo esecutivo, precetto e preavviso di rilascio unitamente a TA CC, moglie di RO NI, ed ai nipoti, MA CH e LI CH. Specifica il ricorrente che IS NI ebbe a ricevere, in data 21 settembre 2006, l'avviso di rilascio presso l'immobile oggetto di rilascio, nel quale era residente unitamente al nucleo familiare di RO NI, e soltanto successivamente, in data 7 ottobre 2006, abbandonò l'immobile, trasferendosi altrove, ma lasciandone la detenzione a RO NI;
pertanto, quest'ultimo ivi dall'Ufficiale Giudiziario, quando nellaera stato trovato data di cui all'avviso (14 novembre 2006) si era recato presso l'immobile per dare esecuzione al rilascio ex art. 608 cod. proc. civ. Il NI, che la sentenza n. 1389/03 aveva ritenuto all'esecuzione per of aveva, secondo il estraneo al contratto di comodato, non l'immobile e quindi ricorrente, titolo alcuno per occupare avrebbe dovuto essere assoggettato rilascio, in forza di detta sentenza. 4 A sostegno del proprio assunto il ricorrente menziona il precedente di questa Corte del 22 novembre 2000 n. 15083. 1.1.- Col secondo motivo di ricorso vengono svolte, con riferimento al vizio di motivazione, la medesima censura di cui al primo motivo, nonché altra censura, attinente alla mancata riunione del presente giudizio con altro pendente tra il GH ed il NI, relativo all'occupazione sine titulo da parte di quest'ultimo.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.- Dati i fatti esposti in ricorso, concernenti la notificazione, presso l'immobile oggetto di esecuzione, sia del precetto che del preavviso di rilascio nei confronti di IS NI, destinataria della condanna al rilascio, e concernenti altresì la convivenza tra la medesima ed il nucleo familiare di RO NI, è corretto il richiamo ai principi espressi nella sentenza indicata in ricorso, conforme all'indirizzo pressoché univoco di questa Corte. I principi, che qui si ribadiscono, sono i seguenti: - la condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche in confronto del terzo, se occupante senza titolo o se il titolo in base al quale costui si trova nella detenzione dell'immobile deriva da quello del (cfr. Cass. n.condannato, nel senso che lo presuppone 3087/07), ed è 15083/00, n. 3183/03, n. 9024/05, n. incompatibile con l'immissione in possesso dell'esecutante; 5 se, invece, il terzo è un detentore c.d. interessato, vale a dire titolare di un diritto di godimento del bene opponibile al creditore, l'esecuzione per rilascio si compie nella forma particolare dell'art. 608, comma secondo, ult. inc., cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 5384/13); la sentenza che ordina il rilascio di un immobile va fatta valere come titolo esecutivo nei confronti del soggetto che occupa l'immobile, senza titolo o con titolo non opponibile al creditore, al fine di conseguire l'adeguamento dello stato di fatto alla situazione giuridica che la sentenza di condanna ha accertato in capo all'attore, poiché detto soggetto è l'unico in grado di poter adempiere l'obbligazione di restituzione del bene (cfr. già Cass. n. 6330/85, n. 149/91, n. 11090/93); per conseguire l'adeguamento di cui sopra è necessario che il soggetto passivo dell'esecuzione forzata si trovi, rispetto al bene oggetto in quella particolare dell'esecuzione, posizione che, da un lato, gli consentirebbe di adempiere spontaneamente, dall'altro è di ostacolo all'esecuzione e va superata mediante l'intervento del giudice, per realizzare il risultato dovuto in base al titolo (così Cass. n. 3990/03, in materia di esecuzione per obblighi di fare, ma espressione di principi comuni all'esecuzione per consegna e rilascio): nell'esecuzione forzata in forma specifica la qualità di parte agli effetti del processo esecutivo collegata dell'esecuzione (cfr. Cass. n. 3643/13). -2.1. Pertanto soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio è il destinatario dell'ordine contenuto nella sentenza se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa da rilasciare ed a lui vanno notificati titolo esecutivo, precetto e preavviso di rilascio;
se, invece, il bene è detenuto da un terzo, senza creditore, legittimato passivo titolo opponibile al dell'azione esecutiva per rilascio sarà quest'ultimo e nei suoi confronti dovranno essere compiuti gli atti prodromici sempreché tale detenzione sia precedenteall'esecuzione, l'esecuzione e sia nota al creditore procedente (cfr. Cass. n. 11583/05, n. 18179/07, n. 10723 /11). Nel caso in cui, invece, il creditore ignori l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte del terzo ovvero questa sopravvenga durante la pendenza del processo esecutivo, la situazione di fatto non può andare a scapito dell'avente diritto, ponendo nel nulla gli atti esecutivi (o prodromici all'esecuzione) già compiuti nei confronti del destinatario della condanna;
pertanto, con un adattamento dell'art. 111 cod. proc. civ., reso necessario dalla struttura del processo per esecuzione diretta, tale però da non escluderne in radice l'applicabilità (cfr. Cass. n. 13914/05, nonché Cass. n. 3643/13), va affermato che il processo esecutivo prosegue e gli atti esecutivi già compiuti mantengono validità ed efficacia nei confronti dell'attuale occupante dell'immobile.
2.2. La parte contro cui è rivolta l'esecuzione può proporre - opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. se 7 メ イ è soggetta agli effetti della intende sostenere che non sentenza di condanna perché si trova nella detenzione dell'immobile in base ad un titolo che non è pregiudicato dalla pronuncia e quindi è opponibile al creditore procedente, in quanto autonomo e prevalente rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio (cfr., tra le altre, Cass. n. 13664/03, n. 2279/05); qualora, invece, si trovi nella detenzione del bene in base ad un titolo dipendente da quello della parte già condannata, dispone soltanto del rimedio dell'opposizione di terzo revocatoria, quando la sentenza sia stata il frutto di una collusione delle due parti ai suoi danni (cfr. Cass. n. 15083/00, nonché Cass. n. 9964/06 e, di recente, Cass. n. 12895/12). In conclusione, va ribadito che, in tema di esecuzione forzata legittimato passivo dell'azione esecutiva èper rilascio, colui che si trova ad occupare il bene oggetto dell'esecuzione; pertanto, qualora sia stato disposto il rilascio dell'immobile detenuto dal convenuto, il titolo può essere eseguito dall'attore anche nei confronti del terzo occupante abusivo, il quale potrà fare valere eventualmente le proprie ragioni ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. se sostiene di detenere 1' immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza;
о ai sensi dell' art. 404, comma secondo, cod. proc. civ., se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del 8 convenuto ed essere la sentenza frutto di collusione tra le parti. 2.3.- L'applicazione di quest'ultimo principio al caso di specie comporta l'accoglimento del primo motivo di ricorso. Infatti, per un verso, RO NI era convivente con IS NI ed ha continuato ad occupare l'immobile dopo l'esecuzione era stata iniziata dal GH neiche destinataria dell'ordine di confronti della NI, già rilascio. Per altro verso, il NI non ha nemmeno dedotto, proponendo la presente opposizione all'esecuzione, di avere un titolo autonomo opponibile nei confronti del GH, essendosi limitato a contrapporre alla pretesa esecutiva di quest'ultimo la mera occupazione dell'immobile da parte sua e del suo nucleo familiare. La sentenza impugnata va quindi cassata. - Dal momento che non occorrono ulteriori accertamenti di 3. fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., col rigetto proposta da ROdell'opposizione all'esecuzione NI. Restano assorbite le censure di cui al secondo motivo di ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per il grado di merito e per il presente giudizio di cassazione. 9
Per questi motivi
La Corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, all'esecuzione proposta da RO rigetta l'opposizione NI. Condanna RO NI al pagamento, in favore di PE GH, delle spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Mantova, che liquida complessivamente in € 1.400,00 (di cui € 600,00 per diritti ed € 800,00 per onorari), oltre accessori come per legge, e delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in €complessivamente accessori come3.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi), oltre per legge. Così deciso in Roma, in data 7 maggio 2013. L'Estensore Il Presidente Bellh rio Gudiziarie Imoce BATTICA 3) Fu DEPOSITATO IN CANCELLERMA Oggi 2 SET. 2013 - Funzionario UC ..... NZ TI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione prodo l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n.
5.0493 v € 18.5 50. 1 .25 1.16. IL FUNZIONAND 101 0