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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 876 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE STEFANI FEDERICA presso cui elettivamente domicilia in VIA L. EINAUDI 6 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv.FERRARI ALESSANDRO presso cui elettivamente domicilia inVIA VITELLIO 62 46010 CAMPITELLO DI MARCARIA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/10/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti: “versamento da parte di CP_1
a della somma di euro 1.400,00 , entro 10 giorni dalla
[...] Parte_1 pubblicazione della sentenza, ad integrale definizione della presente vertenza , somma comprensiva anche della rivalutazione istat dell'assegno di separazione
1 2
pari ad euro 380,40; spese di lite compensate;
rinuncia della ricorrente a qualsiasi altra pretesa con riguardo all'oggetto della presente causa” .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ha chiesto disporsi il pagamento, in Parte_1 favore della stessa del 40% del TFR o comunque dell'indennità di fine rapporto percepiti o percipiendi dall'ex coniuge , riferito al periodo compreso Controparte_1 tra la data di celebrazione del matrimonio (27/10/1990) e la data di pubblicazione della sentenza di scioglimento degli effetti civili dello stesso (19/04/2023), oltre ad interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo.
Il resistente , costituendosi si opposto alla richiesta, deducendo di aver già percepito il tfr in costanza di matrimonio e di aver percepito poi il tfr di un successivo rapporto di lavoro iniziato dopo il divorzio.
All'udienza del 14/10/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto tra le parti e riportato nelle conclusioni può essere recepito dal Tribunale non essendo contrario a norme imperative.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) regolamenta i rapporti tra le parti come nell'accordo riportato nelle conclusioni;
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 17/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 876 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE STEFANI FEDERICA presso cui elettivamente domicilia in VIA L. EINAUDI 6 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv.FERRARI ALESSANDRO presso cui elettivamente domicilia inVIA VITELLIO 62 46010 CAMPITELLO DI MARCARIA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/10/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti: “versamento da parte di CP_1
a della somma di euro 1.400,00 , entro 10 giorni dalla
[...] Parte_1 pubblicazione della sentenza, ad integrale definizione della presente vertenza , somma comprensiva anche della rivalutazione istat dell'assegno di separazione
1 2
pari ad euro 380,40; spese di lite compensate;
rinuncia della ricorrente a qualsiasi altra pretesa con riguardo all'oggetto della presente causa” .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ha chiesto disporsi il pagamento, in Parte_1 favore della stessa del 40% del TFR o comunque dell'indennità di fine rapporto percepiti o percipiendi dall'ex coniuge , riferito al periodo compreso Controparte_1 tra la data di celebrazione del matrimonio (27/10/1990) e la data di pubblicazione della sentenza di scioglimento degli effetti civili dello stesso (19/04/2023), oltre ad interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo.
Il resistente , costituendosi si opposto alla richiesta, deducendo di aver già percepito il tfr in costanza di matrimonio e di aver percepito poi il tfr di un successivo rapporto di lavoro iniziato dopo il divorzio.
All'udienza del 14/10/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto tra le parti e riportato nelle conclusioni può essere recepito dal Tribunale non essendo contrario a norme imperative.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) regolamenta i rapporti tra le parti come nell'accordo riportato nelle conclusioni;
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 17/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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