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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2373 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Labate (C.F. ), giusta procura alle liti a C.F._2 margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viterbo via Cardarelli
6.
ATTRICE
E
, nata a [...] il [...] ( , ivi Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...], elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Genova 29 presso lo studio dell'Avv. Anna M. De Facendis che la rappresenta e difende in virtù di separata procura allegata alla comparsa di costituzione del 9 settembre 2023.
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità aquiliana.
posta in decisione all'udienza del 6.2.25 sulle seguenti conclusioni: per parte attrice l'avv. De
Facendis chiede di respingersi la domanda perché infondata e non provata e si riporta a tutti i propri scritti, con vittoria delle spese;
per parte convenuta l'avv. Labbate si riporta all'atto introduttivo e insiste per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese. Entrambi chiedono i termini ex art. 190 cpc.
IN FATTO E DIRITTO Parte attrice agisce per il risarcimento del danno, quantificato in € 13.800, derivante dalla perdita di alcuni beni di valore di sua proprietà dispersi dalla convenuta, che il 14 settembre Controparte_2
2011 li aveva arbitrariamente asportati dalla stanza condotta in locazione dalla stessa attrice, nell'immobile di Viterbo in via della Cava n. 37, a seguito del violento contrasto insorto tra le parti per il pagamento di alcune bollette telefoniche.
Resiste la convenuta deducendo di non aver alcuna responsabilità poiché i beni di cui è causa sono stati lasciati nella stanza condotta in locazione dall'attrice dopo il deterioramento del rapporto tra le parti e sono stati portati in un locale del condominio e lì abbandonati dall'odierna attrice per oltre dieci anni.
L'istruttoria si è svolta mediante escussione dei testimoni e acquisizione dei documenti prodotti e all'udienza del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 cpc.
La domanda è infondata e va rigettata.
E' incontestato che l'odierna vicenda prende le mosse dalla discussione intercorsa tra le parti per il pagamento di alcune bollette telefoniche riferite alle utenze dell'immobile della signora , CP_1 proprietaria dell'appartamento ove l'attrice conduceva una stanza in locazione.
In merito agli effetti personali per la cui perdita si chiede il risarcimento va rilevato che dalla stessa denuncia querela sporta dalla sig.ra il 30 settembre 2011 emerge che, dopo la lite, la Parte_1 convenuta, dopo aver asportato i beni presenti nella stanza, ha fatto chiamare la proprietaria di essi dall'amministratore dell'immobile affinché venisse a ritirarli.
Invero, nella denuncia si afferma che i beni furono sparsi sulle scale e posti tra l'immondizia da buttare, senza precisazione alcuna di quali oggetti si trattasse né di quali altri, eventualmente, mancassero.
In ogni caso, la violenza degli eventi è stata confermata dal testimone che è Testimone_1
l'ispettore di Polizia che ha raccolto la denuncia dei fatti sporta dal sig. dal sig. CP_3 Persona_1
padre della convenuta, e che ha riferito che “il sig. mi ha rappresentato
[...] Persona_1 che la sig.ra era la conduttrice di un suo immobile e che visto che c'erano stati problemi Pt_1 aveva messo fuori i sacchi della signora e aveva cambiato la serratura di casa.”
Dunque, è provato che, a seguito dell'alterco tra le parti, l'allontanamento dall'immobile da parte dell'odierna attrice non è avvenuto in maniera pacifica, ma attraverso il compimento di un atto violento della , qual è il cambio della serratura di casa. CP_1
L'istruttoria non ha però dimostrato quali fossero i beni collocati all'interno dei sacchi dell'immondizia e, anzi, ha dimostrato che essi non sono stati dispersi, ma che l'attrice era stata posta in condizione di poterli ritirare.
Rilevano a tal fine le testimonianze di e , che all'epoca dei fatti erano Tes_2 Testimone_3 entrambi proprietari di un appartamento nel Condominio di via della Cava 37, e che hanno riferito che circa 12/13 anni fa nell'androne del palazzo erano stati lasciati dei sacchi neri, all'interno dei quali venne loro detto esserci degli effetti personali dell'odierna attrice.
Di particolare rilevanza è la testimonianza del signor che ha precisato che erano Testimone_3 circa 6/8 sacchi, accanto ai quali vi era una sedia a rotelle, delle canadesi e stampelle da abito, tutte sparpagliate;
che , padre dell'odierna attrice, gli riferì che erano di proprietà di una Persona_1 sua coinquilina e gli chiese di contattarla per invitarla a venirli a ritirare;
che dopo circa una settimana di inutili tentativi telefonici i condomini decisero di portare queste cose nell'ex lavatoio condominiale, collocato sul terrazzo condominiale;
che la chiave di accesso al terrazzo era nella disponibilità di tutti i condomini e che la porta del lavatoio non aveva nessuna chiusura a chiave;
che nel trasporto vide che all'interno dei sacchi vi erano oggetti di varia natura riposti in maniera disordinata;
che tali beni rimasero nell'ex lavatoio per circa 10 anni e che venne fatta una regolare denuncia in questura dell'accaduto.
Sulla scorta di tali emergenze probatorie deve concludersi che vi è la prova dell'atto violento di sostituzione della chiave di accesso all'immobile condotto in locazione dall'attrice, ma non vi è la prova del danno subito poiché non vi sono elementi, ed era onere dell'attrice fornirli, per stabilire cosa fosse riposto all'interno dei sacchi e cosa fosse eventualmente rimasto all'interno dell'appartamento; in ogni caso, vi è prova del fatto che i sacchi sono stati conservati per lungo tempo (dieci anni) senza che la proprietaria li reclamasse, così da indurre a credere che non vi fosse più interesse a rientrarne in possesso.
La domanda di risarcimento deve pertanto essere rigettata, tuttavia le spese di lite vanno compensate in ragione delle modalità degli eventi e del comportamento illegittimo per la liberazione dell'immobile assunto da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede: rigetta la domanda e compensa le spese.
Così deciso in Viterbo il 25 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi