Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3017 R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Esposito;
Parte_1
OPPONENTE
E rappresentata da in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Schiavone e Giulia Galati;
OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 766/2023 emesso Parte_1
dal Tribunale di Cosenza in data 30.6.2023, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 21.777,14, oltre interessi legali e spese del procedimento, in favore dell'odierna opposta, che ha dedotto di essere cessionaria di un credito nei confronti dello stesso, nella sua qualità di garante di riveniente dal saldo Parte_2
negativo del conto corrente bancario n. 9078 nonché dal contratto di finanziamento n.
0B41075136226, accesi dalla detta società presso la cedente.
L'opponente, nel chiedere la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, eccepisce la carenza di legittimazione attiva in capo alla nonché la nullità, per Controparte_1 violazione dell'art. 2 L. 287/90, della clausola contenuta nel par. n. 6 delle fideiussioni in atti, recante deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza dell'opposta ai sensi pagina 1 di 4
L'opposta contesta le avverse deduzioni chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, in caso di revoca dello stesso, condannare comunque il al Pt_1 pagamento dell'importo di euro 21.777,14, oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa.
Preliminarmente, deve rilevarsi la tardività e la conseguente inammissibilità della eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente all'udienza dell'11.2.25 sull'assunto che l'istanza di mediazione sia stata inviata al solo procuratore della parte anziché a questa personalmente.
Infatti, dovendo l'eccezione di improcedibilità essere sollevata non oltre la prima udienza
(art. 5, comma 2, D.L.vo 28/10), e dunque in caso di opposizione a decreto ingiuntivo nel corso della prima udienza successiva alla assegnazione del termine per la instaurazione della procedura di mediazione, tutte le contestazioni riguardanti eventuali vizi del procedimento di mediazione devono essere fatte valere nella medesima sede.
Nella specie, all'udienza del 17.9.24, prima udienza utile, alcuna eccezione è stata formulata.
Passando al merito, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione (sostanziale) attiva.
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr., tra le altre, Cass. 5393/24, 16526/24).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto, già in sede monitoria, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel quale sono indicati specifici criteri di individuazione dei crediti ceduti, mentre l'opponente si è limitato ad una contestazione generica, senza assumere puntualmente posizione circa la rispondenza ad essi dei crediti in oggetto.
Tale produzione documentale è stata poi integrata nel corso della presente fase di opposizione, avendo l'opposta versato in atti dichiarazione proveniente dalla banca cedente (“elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”, cfr. Cass.
pagina 2 di 4 10200/21) confermativa della inclusione dei crediti derivanti dai rapporti intercorsi con nella operazione di cessione del 10.12.20. Parte_2
Sulla base dei detti elementi e tenuto anche conto della rilevanza indiziaria da accordare al possesso da parte della opposta della documentazione contrattuale inerente ai rapporti in oggetto, l'eccezione in esame deve essere disattesa.
Deve essere parimenti rigettata l'eccezione di nullità della clausola n. 6 delle fideiussioni.
Al riguardo va innanzitutto precisato che la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
CA d'IT, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (cfr. Cass.
21841/24).
Pertanto, in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi (cfr. Cass. 26847/24).
Analogo onere probatorio grava sulla parte che intenda eccepire la nullità di clausole inserite in fideiussioni stipulate in un arco temporale diverso da quello al quale è riferito l'accertamento della CA d'IT (provvedimento n. 55 del 2005), evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale (cfr. Cass.
30383/24).
Nella specie, l'opponente non ha fornito alcuna prova dell'accordo anticoncorrenziale, pur essendo gravato dal relativo onere in base ai principi appena richiamati, atteso che una delle fideiussioni prestate, quella del 27.6.14, ha carattere specifico, in quanto riferita unicamente alle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento, e che pagina 3 di 4 entrambe si collocano temporalmente in epoca successiva al provvedimento della
CA d'IT del 2005 (la fideiussione omnibus è del 30.5.13).
Esclusa, per tali ragioni, la nullità delle clausole derogatorie contestate, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., l'eccezione di decadenza ai sensi di detta norma deve essere rigettata.
Per quanto osservato e rilevato infine che il credito azionato non è contestato sotto diversi ed ulteriori profili, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo in corso di causa.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo, già esecutivo;
- condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Cosenza, 14.2.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
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