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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
h Registro Generale Appello n. 605 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa PAOLA TANARA - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
con l'intervento del Procuratore Generale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio C.F._1
Gravallese del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo viale
Papa VA 86
APPELLANTE
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._2
del Tuf 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Venerini Vergottini del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Dervio (LC) via Val Varrone n. 14
APPELLATA
pagina 1 di 9 avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 590/2024 – emessa nella causa civile n. 671/2021 R.G. emessa il 21.8.2024, depositata il 4.9.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi.
Parte appellante ha precisatole seguenti conclusioni:
“assegnare la casa familiare, Villa in Galbiate alla via Tuf n.7, ad entrambi i coniugi, autorizzando la con i figli ad occuparla nel piano superiore, mentre il sig. ad abitarla al Piano CP_1 Parte_1
Terra, con la condivisione delle spese di gestione;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di concorso al mantenimento da parte del sig. Pt_1
alla sig.ra
[...] CP_1 accertare e dichiarare che la somma di € 1500,00 a titolo di assegno di mantenimento nei confronti della figlia non è congruo rispetto al reddito del sig. e, per l'effetto e Per_1 Parte_1
conseguentemente, rideterminare tale importo;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o deduzione, così giudicare: respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
spese e compenso interamente rifusi;
condanna di controparte ai sensi dell'art 96 cpc”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 4.3.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Lecco n. 590/2024 – emessa il 21.8.2024 nella causa civile n. 590/2024 R.G., depositata il
4.9.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi proposta da CP_1
contro .
[...] Parte_1
Nel ricorso di separazione la sig.ra chiedeva il contributo al mantenimento dei figli per € CP_1
1000 ciascuno oltre al 80% delle spese straordinarie e per se stessa, senza occupazione, € 1500,00, nonchè ex art 156 c.c. di disporre di prestare garanzia personale o reale considerato che il marito concorre in parte alle spese straordinarie ma non in altro;
il sig. chiedeva: rigettare la domanda di assegno per il coniuge e per i due figli e Pt_1 Per_2 Per_3 maggiorenni e inseriti nel mondo del lavoro;
assegnare la casa familiare (villa di valore € 3.000.000,00)
pagina 2 di 9 ad entrambi disponendo che la moglie con i figli viva al piano superiore e si condividano le spese;
spese straordinarie per i figli al 50%.
Il Tribunale di Lecco all'udienza presidenziale, in assenza del marito assegnava la casa coniugale alla moglie;
disponeva a carico del marito € 1800 per concorso al mantenimento della figlia , € Per_1 1000 per concorso al mantenimento per ciascuno degli altri 2 figli e € 500 per concorso al mantenimento della moglie e il 70% delle spese straordinarie;
è stata disposta istruttoria orale, compresa l'audizione dei due figli maggiorenni, indagini della Polizia Tributaria e ordini di esibizione.
Il Tribunale di Lecco in via definitiva ha assegnato alla moglie la casa coniugale ove vive con i tre figli ora tutti maggiorenni;
ha rigettato l'assegnazione della casa coniugale ad entrambi come richiesto dal marito, in quanto la casa pur di grandi dimensioni ed idonea ad un uso comune su diversi piani, comporterebbe una promiscuità di uso di impianti e di osservazione sulla vita dell'altro e questa vicinanza non agevolerebbe l'interesse dei figli ora tutti maggiorenni e già così sono sistemati in casa dal 2010, in quanto da allora vivono separati e la situazione si è dimostrata inadeguata, considerato che la moglie ha chiesto la separazione;
ha respinto la richiesta di concorso al mantenimento a carico del padre per i due figli maggiorenni stabilmente occupati nel mondo del lavoro sulla base delle dichiarazioni rese dai figli e Per_2 Per_3 ed è irrilevante che loro non contribuiscano alle spese di casa facendole gravare tutte sulla madre;
ha disposto € 1500 quale assegno per concorso al mantenimento della figlia oltre al 70% delle Per_1 spese straordinarie per assicurarle il mantenimento del tenore di vita;
ha disposto € 1500 a titolo di concorso al mantenimento della moglie;
ha ordinato a ai sensi dell'art 156 co.4 c.c di prestare ipoteca per garantire il pagamento del Pt_1 mantenimento di moglie e figli sino alla concorrenza della somma di € 150.000,00. Ha compensato le spese di lite;
in riferimento al mantenimento della figlia la madre ha chiesto € 3000 mentre il padre non ha Per_1 specifico l'importo richiesto e non stava versando € 1800 disposto in fase presidenziale né altro importo;
in riferimento alla quantificazione del contributo per figlia e moglie il Tribunale di Lecco ha accertato: sulla base della relazione della Polizia Tributaria disposta per accertare l'effettiva consistenza di reddito e patrimonio del dal 2010 in poi a seguito della diversa rappresentazione delle parti Pt_1 (compartecipazioni societarie con la società di famiglia e e altre) è risultato che: non sono emersi atti a fondare l'ipotesi attorea di una simulazione nella cessione di vendita e partecipazioni da alla;
non può essere negata l'esistenza di Parte_1 CP_2 collegamenti fra l'ex socio e la società di famiglia che mal si conciliano con la dichiarata totale fuoriuscita del medesimo da quest'ultima per dissidi familiari come dallo stesso allegato: utilizza ancora l'autovettura Renegade Jeep della (visura PRA doc 8) come dallo stesso Controparte_3 ammesso nell'interrogatorio formale (“concessione fattami dai miei fratelli per pena per la mia attuale situazione”) e confermato dal teste;
la ha pagato sempre l'utenza elettrica e Testimone_1 CP_2 antifurto della casa coniugale (prova documentale e testimoniale); la sede della Innovation Campus Milano dove il ha dichiarato di recarsi quotidianamente si trova Pt_1 negli stessi stabili dove ha sede la (testi figlia e consigliere CP_2 Per_2 Testimone_1 amministrazione della ), nonché lo stesso in interrogatorio formale ha precisato di CP_2 Pt_1 lavorare solo per la Innovation Campus Milano;
il teste ha riferito che il Testimone_1 Pt_1
lavora come amministratore della Innovation Campus Milano srl e si occupa della gestione del
[...]
pagina 3 di 9 management del building a favore dei tenent ossia i vari conduttori dei singoli uffici e non c'è alcuna ingerenza da parte di nella gestione della e non è a conoscenza dell'utilizzo di Parte_1 CP_2 carte di credito della , circostanza negata dal resistente e vaghe le testimonianze dei due figli e CP_2 circa il il pagamento del costo dei cellulari da parte della , il teste non ha saputo CP_2 Tes_1 rispondere e stranamente nemmeno il stesso;
Pt_1 non risulta chiaro chi abbia pagato la costruzione della lussuosa villa casa familiare di Galbiate;
vi sono due fatture emesse nel 2009 dalla , ditta costruttrice, in capo a e CP_2 Parte_1 CP_1 per € 1.494.984,83 per ciascuno;
il ha dichiarato di aver pagato mediante cessione quote
[...] Pt_1 della Vitali spa e Vita srl e la ha subito un decreto ingiunto, opposto e deciso dal Tribunale di CP_1 Lecco con CTU che ha valutato il costo dei lavori in complessivi € 1.159.909,68 con condanna della a pagarne la metà; tale circostanza alimenta dubbi sul reale debito del verso la CP_1 Pt_1 CP_2 e/o sull'entità dello stesso;
[...] la stessa commistione tra debiti personali del socio amministratore si ripete anche con la Parte_1
Innovation Campus Milano, come dalla relazione della Guardia di Finanza: la società paga la locazione del ove vive dopo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, la polizza assicurativa del Pt_1
la retta scolastica della figlia , la manutenzione dell'ascensore della casa familiare, Pt_1 Per_1 ricarica carta di credito (€ 13.000,00 nel 2021 e € 18.000,00 nel 2022, come capitava con la ); CP_2 il ha un reddito ben diverso da quello dichiarato e risultante dalle dichiarazioni dei redditi e deve Pt_1 essere elevato ad almeno il doppio a circa € 8.000 mensili mentre la moglie ha un reddito di € 1500,00 mensili, l'alto tenore di vita della famiglia è stato assicurato dalle rendite del marito e confermato dai figli fino all'ultimo periodo (viaggi, vestiti di lusso), la casa familiare comporta spese annue di circa € 20.000 all'anno; la moglie si è sempre occupata di figli e casa;
ha lavorato come amministratore della con CP_2 redditi modesti che nel 2019 si sono assestati sotto i € 20.000,00; pacifico che il tenore di vita sia dipeso dai redditi del marito
Ha proposto appello per chiedere: assegnazione a entrambi della casa Parte_1 coniugale come già è stato in passato); revocare l'assegno della moglie e diminuire quello della figlia non essendo congruo rispetto al suo reddito, con spese del doppio grado. Per_1
Quanto all'assegnazione della casa coniugale allega che: è pacifico che gli spazi siano divisibili e coabitabili, è erronea la motivazione addotta dal Tribunale di Lecco;
è una villa di pregio di 838,15 mq e vale € 2.874.971,00 e la non ha mai pagato la sua parte alla che l'ha costruita;
CP_1 CP_2 vivono dalla precedente separazione del 2010 come separati in casa e lui si è sempre occupato dei costi di manutenzione della casa anche perché la moglie non ne ha i mezzi;
nessuna delle proposte avanzate dal sono state accettate dalla moglie (vendita con ricerca di altro appartamento adeguato a moglie Pt_1
e figli, affitto del PS1 a società del campo medico estetico, affitto della villa a società operante nel campo turistico internazionale); quanto alla sua situazione reddituale il Tribunale ha disatteso le risultanze istruttorie;
i redditi dei coniugi sono paritetici e l'unico bene di valore è la villa casa familiare peraltro non rispondente al tenore di vita che ora entrambi hanno da quando lui è uscito dalla cedendo le sue quote nel 2010; ha debiti con Inps di € 51.431,78 che sta pagando ratealmente CP_2 e Agenzia delle Entrate per € 69.145,79; ora è disoccupato essendo stato reciso il contratto con la Innovation Campus Italia anche per i continui tentati pignoramenti azionati dalla moglie;
ha problemi di salute anche a causa dello stress del rilascio della casa coniugale (distacco della retina è sotto terapia, vista ridotta a 2/10) e nonostante ciò, dal rilascio della casa coniugale, ha continuato a pagare ai figli spese scolastiche e quanto necessario al loro mantenimento;
lui si è vista diminuire la capacità lavorativa ed è un geometra;
pagina 4 di 9 la moglie è socia al 10% della società di famiglia che opera in impiantistica termoidraulici Parte_2 di media dimensione con 50 dipendenti e 50 automezzi e gode della casa familiare di pregio;
è autosufficiente e non ha diritto ad alcun contributo al suo mantenimento;
le stesse considerazioni sul reddito dell'appellante valgono per la quantificazione dell'assegno per la figlia da ridurre. Non impugna il capo della prestazione di garanzia.
Parte appellante ha prodotto doc 17 PF 2020 per 2019 € 90.460,00 reddito complessivo - reddito Imponibile € 72.179,00 – imposta netta € 22.719,00.
Si è costituita il 6.5.2025 per contestare l'appello e chiedere la conferma della sentenza CP_1 appellata. Sostiene che: quanto all'assegnazione della casa coniugale: corretta la decisione nell'interesse della figlia minore che convive con la madre e gli altri due fratelli;
i rapporti tra i coniugi sono pessimi e lui ha rilasciato l'immobile con la procedura di rilascio;
lo ha denunciato per violazione di domicilio con udienza fissata avanti al Tribunale di Lecco il 1.10.2025 (doc 136); l'immobile è grande ma alcuni spazi devono essere usati in comune come la cucina, ingresso e corridoi che sono indivisibili;
lui ha rapporti rarefatti con i figli che non possono soffrirne la lontananza;
Lui stesso ha allegato che ha sempre provveduto a sostenere qualsiasi costo per l'immobile; quanto agli assegni a carico del marito e al suo reddito: si è sempre occupata in via esclusiva di famiglia e figli;
il marito è sempre stato un uomo di successo e nel 2018-2019 guadagnava anche 15.000 € al mese almeno per quello che risulta e se ora ha meno lavoro restano le sue potenzialità; da dopo la presentazione del ricorso per separazione nel 2020 il reddito del marito è diventato misero, ma il tenore di vita non è cambiato e non è dato sapere ora come e per chi lavori;
quanto al patrimonio del marito: è proprietario unico della AUs Real Estate (doc 24); l'alienazione delle quote alla risulta per cifra irrisoria che fa sospettare essere avvenuta solo per ragioni CP_2 fiscali;
nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo è stato accertato il minor costo di costruzione della casa coniugale esposto dalle fatture della;
CP_2 ha molti risparmi ma è stato accertato solo il deposito di € 40.000 c/o il Lussemburgo citato dal ricorrente nel ricorso in appello pag.6; il suo reddito è certamente non inferiore ad € 15.000 al mese quanto gli corrispondeva nel 2018 la Innovation Campus Italia;
Lei percepisce solo il gettone quale amministrazione della di cui è socia al 10% che è stato Parte_2 pignorato dalla e ora lei non percepisce nulla e dal 2022 il gettone non le è stato più CP_2 assegnato;
ha la comproprietà della casa coniugale;
ora non percepisce più alcunchè di reddito;
la CP_2 oltre ad averle pignorato il gettone le ha anche pignorato gli assegni che il marito doveva versarle
[...] che sono impignorabili;
il tenore di vita della famiglia è sempre stato elevato come confermato dai testi.
All'udienza del 17 giugno 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreti di questa Corte del 6.3.2025 e 20.5.2025, verificato il deposito di Note scritte da parte di entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l'appello è infondato. pagina 5 di 9 La Corte condivide la decisione assunta dal Tribunale di Lecco, che conferma, in riferimento alla disposta assegnazione della casa coniugale alla moglie convivente con i tre figli.
Come già indicato in parte motiva della sentenza appellata, è fuor di dubbio che, nel caso di specie, trattasi di immobile di grandi dimensioni, idoneo di per sé ad uso a porzioni separate, ma prevale la considerazione di fatto relativa all'utilizzo in tal modo della casa coniugale dal 2010, da quando le parti vivono separati in casa, che non si è rivelata una idonea situazione di condivisione di spazi comuni e che non si presenterebbe strumentale a favorire la frequentazione del padre con i figli, data la loro età adulta.
Il materiale probatorio acquisito agli atti esprime contenuti sufficienti per poter confermare l'accertamento la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della sig.ra CP_1 dell'assegno di concorso al proprio mantenimento a carico del marito che il Tribunale di Lecco ha quantificato in € 1500,00 mensili.
La Corte osserva che per valutare la relativa domanda, anche in punto quantum, bisogna procedere per passaggi conseguenziali, il primo dei quali è l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, con l'ulteriore precisazione che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge, applicazione del principio di diritto fissato dalla
Suprema Corte fra cui infra:
Cassazione civile sez. I, 22/11/2024, n.30119 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà,
pagina 6 di 9 convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”
Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.34728 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita”.
Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”.
Nel caso di specie sussiste tra le parti una sproporzione reddituale considerato che: la sig.ra ha un reddito medio mensile di € 1500,00 e vive nella casa coniugale di proprietà CP_1 comune, mentre il reddito e patrimonio del marito sono stati accertati in fase istruttoria anche Pt_1 mediante la disposta indagine di Polizia Tributaria, senza che si sia potuto pervenire ad una conoscenza trasparente della situazione de qua, con particolare riferimento alla cessione in vendita delle quote e partecipazione societarie da alla;
Parte_1 CP_2
è risultato anche attraverso la disposta istruttoria orale con escussione a testi dei due figli e Per_2
, di , amministratore della , l'esistenza di permanere in essere di Per_3 Testimone_1 CP_2 relazioni di natura economica tra il sig. ex socio e la società di famiglia . In particolare: Pt_1 CP_2 la Innovation Campus Milano srl, società presso la quale il ha lavorato dopo l'uscita dalla Pt_1 CP_2
ha sede nel medesimo stabile ove ha sede la , società che ha costruito l'edificio.
[...] CP_2
pagina 7 di 9 È altresì stato accertato con l'indagine della Polizia Tributaria che si è prodotta una commistione tra debiti personali del socio amministratore con la Innovation Campus Milano, così come già era successo tra il medesimo socio e la : CP_2
pagamento del canone di locazione dell'immobile occupato dal sig. dopo il rilascio della casa Pt_1 coniugale (bonifici dal c/c della Innovation Campus Milano srl al c/c del sig. di € 800 ciascuno in Pt_1 data 6.7.2022, 2.8.2022, 30.10.2022, 30..11.2022), pagamento della personale polizza assicurativa;
pagamento della retta scolastica della figlia per € 1271,40 e della manutenzione dell'ascensore Per_1 della casa familiare per € 541,62 in data 10.11.2022; ricarica carta di credito prepagate per € 13.000 nel
2021 e 18.000 nel 2022, come già era accaduto negli anni 2016-2018 in riferimento alla AUs Real
Estare srl, altra società di cui il è stato amministratore;
Pt_1
nel 2015 il sig. ebbe ad aprire una Partita Iva per esercitare una attività a favore della Innovation Pt_1
Campus Milano srl, attività chiusa il 30.11.2019, con dichiarazione dei redditi nel 2018 di € 75.000,00.
Ancora va considerato che il sig. continua ad usare l'autovettura della , come Pt_1 CP_2 confermato dallo stesso in sede di interrogatorio formale.
Va di conseguenza confermato in capo al sig. una fondata presunzione di redditi decisamente Pt_1 maggiori di quelli dallo stesso dichiarato pari ad € 4.000 mensili e di certo si evince dagli accertamenti istruttori disposti una particolare attitudine professionale in capo allo stesso. Inoltre, la capacità reddituale del sig. si ricava anche dal fatto dallo stesso riconosciuto di continuare a sostenere Pt_1
l'oneroso costo della casa coniugale.
L'accertamento compiuto in fase di CTU per l'accertamento dei costi della costruzione della casa coniugale, nella causa definita con Tribunale di Milano n. 385/2014 del 28.3.2014, avente ad oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da contro , ha evidenziato una CP_1 CP_2 considerevole differenza di valore complessivamente valutati in € 1.159.909,68, mentre agli atti del giudizio per cui si procede parte ha prodotto due fatture della , intestate una per Pt_1 CP_2 ciascuno ai coniugi, di € 1.494.984,82
Il sig. ha con il suo lavoro e la sua carriera professionale reso alla famiglia un Parte_1 consistente tenore di vita, che deve ancora essere alimentato considerato che la moglie CP_1 con il suo reddito non potrebbe autonomamente farcela.
La motivazione resa in sentenza dal Tribunale di Lecco sul quantum dell'assegno di concorso al mantenimento della moglie è corretta, presentandosi congrua in riferimento ai sopraenunciati principi della Suprema Corte.
Per le medesime valutazioni va confermato anche l'importo di € 1500,00 posto a carico del padre per il concorso al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
pagina 8 di 9 Stante il rigetto dell'appello proposto, deve essere disposta a carico di la Parte_1 soccombenza alle spese di lite del secondo grado a favore della sig.ra nella misura CP_1 liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 come aggiornate al 2022.
Non sussistono le condizioni di responsabilità ex lege per la condanna di parte appellante ai sensi dell'art 96 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Lecco n. 590/2024 – emessa nella causa civile n. 671/2021 R.G. il
21.8.2024, depositata il 4.9.2024, avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale coniugi, così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate in Parte_1 CP_1
€ 3.966,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Paola Tanara
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa PAOLA TANARA - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
con l'intervento del Procuratore Generale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio C.F._1
Gravallese del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo viale
Papa VA 86
APPELLANTE
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._2
del Tuf 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Venerini Vergottini del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Dervio (LC) via Val Varrone n. 14
APPELLATA
pagina 1 di 9 avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 590/2024 – emessa nella causa civile n. 671/2021 R.G. emessa il 21.8.2024, depositata il 4.9.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi.
Parte appellante ha precisatole seguenti conclusioni:
“assegnare la casa familiare, Villa in Galbiate alla via Tuf n.7, ad entrambi i coniugi, autorizzando la con i figli ad occuparla nel piano superiore, mentre il sig. ad abitarla al Piano CP_1 Parte_1
Terra, con la condivisione delle spese di gestione;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di concorso al mantenimento da parte del sig. Pt_1
alla sig.ra
[...] CP_1 accertare e dichiarare che la somma di € 1500,00 a titolo di assegno di mantenimento nei confronti della figlia non è congruo rispetto al reddito del sig. e, per l'effetto e Per_1 Parte_1
conseguentemente, rideterminare tale importo;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o deduzione, così giudicare: respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
spese e compenso interamente rifusi;
condanna di controparte ai sensi dell'art 96 cpc”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 4.3.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Lecco n. 590/2024 – emessa il 21.8.2024 nella causa civile n. 590/2024 R.G., depositata il
4.9.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi proposta da CP_1
contro .
[...] Parte_1
Nel ricorso di separazione la sig.ra chiedeva il contributo al mantenimento dei figli per € CP_1
1000 ciascuno oltre al 80% delle spese straordinarie e per se stessa, senza occupazione, € 1500,00, nonchè ex art 156 c.c. di disporre di prestare garanzia personale o reale considerato che il marito concorre in parte alle spese straordinarie ma non in altro;
il sig. chiedeva: rigettare la domanda di assegno per il coniuge e per i due figli e Pt_1 Per_2 Per_3 maggiorenni e inseriti nel mondo del lavoro;
assegnare la casa familiare (villa di valore € 3.000.000,00)
pagina 2 di 9 ad entrambi disponendo che la moglie con i figli viva al piano superiore e si condividano le spese;
spese straordinarie per i figli al 50%.
Il Tribunale di Lecco all'udienza presidenziale, in assenza del marito assegnava la casa coniugale alla moglie;
disponeva a carico del marito € 1800 per concorso al mantenimento della figlia , € Per_1 1000 per concorso al mantenimento per ciascuno degli altri 2 figli e € 500 per concorso al mantenimento della moglie e il 70% delle spese straordinarie;
è stata disposta istruttoria orale, compresa l'audizione dei due figli maggiorenni, indagini della Polizia Tributaria e ordini di esibizione.
Il Tribunale di Lecco in via definitiva ha assegnato alla moglie la casa coniugale ove vive con i tre figli ora tutti maggiorenni;
ha rigettato l'assegnazione della casa coniugale ad entrambi come richiesto dal marito, in quanto la casa pur di grandi dimensioni ed idonea ad un uso comune su diversi piani, comporterebbe una promiscuità di uso di impianti e di osservazione sulla vita dell'altro e questa vicinanza non agevolerebbe l'interesse dei figli ora tutti maggiorenni e già così sono sistemati in casa dal 2010, in quanto da allora vivono separati e la situazione si è dimostrata inadeguata, considerato che la moglie ha chiesto la separazione;
ha respinto la richiesta di concorso al mantenimento a carico del padre per i due figli maggiorenni stabilmente occupati nel mondo del lavoro sulla base delle dichiarazioni rese dai figli e Per_2 Per_3 ed è irrilevante che loro non contribuiscano alle spese di casa facendole gravare tutte sulla madre;
ha disposto € 1500 quale assegno per concorso al mantenimento della figlia oltre al 70% delle Per_1 spese straordinarie per assicurarle il mantenimento del tenore di vita;
ha disposto € 1500 a titolo di concorso al mantenimento della moglie;
ha ordinato a ai sensi dell'art 156 co.4 c.c di prestare ipoteca per garantire il pagamento del Pt_1 mantenimento di moglie e figli sino alla concorrenza della somma di € 150.000,00. Ha compensato le spese di lite;
in riferimento al mantenimento della figlia la madre ha chiesto € 3000 mentre il padre non ha Per_1 specifico l'importo richiesto e non stava versando € 1800 disposto in fase presidenziale né altro importo;
in riferimento alla quantificazione del contributo per figlia e moglie il Tribunale di Lecco ha accertato: sulla base della relazione della Polizia Tributaria disposta per accertare l'effettiva consistenza di reddito e patrimonio del dal 2010 in poi a seguito della diversa rappresentazione delle parti Pt_1 (compartecipazioni societarie con la società di famiglia e e altre) è risultato che: non sono emersi atti a fondare l'ipotesi attorea di una simulazione nella cessione di vendita e partecipazioni da alla;
non può essere negata l'esistenza di Parte_1 CP_2 collegamenti fra l'ex socio e la società di famiglia che mal si conciliano con la dichiarata totale fuoriuscita del medesimo da quest'ultima per dissidi familiari come dallo stesso allegato: utilizza ancora l'autovettura Renegade Jeep della (visura PRA doc 8) come dallo stesso Controparte_3 ammesso nell'interrogatorio formale (“concessione fattami dai miei fratelli per pena per la mia attuale situazione”) e confermato dal teste;
la ha pagato sempre l'utenza elettrica e Testimone_1 CP_2 antifurto della casa coniugale (prova documentale e testimoniale); la sede della Innovation Campus Milano dove il ha dichiarato di recarsi quotidianamente si trova Pt_1 negli stessi stabili dove ha sede la (testi figlia e consigliere CP_2 Per_2 Testimone_1 amministrazione della ), nonché lo stesso in interrogatorio formale ha precisato di CP_2 Pt_1 lavorare solo per la Innovation Campus Milano;
il teste ha riferito che il Testimone_1 Pt_1
lavora come amministratore della Innovation Campus Milano srl e si occupa della gestione del
[...]
pagina 3 di 9 management del building a favore dei tenent ossia i vari conduttori dei singoli uffici e non c'è alcuna ingerenza da parte di nella gestione della e non è a conoscenza dell'utilizzo di Parte_1 CP_2 carte di credito della , circostanza negata dal resistente e vaghe le testimonianze dei due figli e CP_2 circa il il pagamento del costo dei cellulari da parte della , il teste non ha saputo CP_2 Tes_1 rispondere e stranamente nemmeno il stesso;
Pt_1 non risulta chiaro chi abbia pagato la costruzione della lussuosa villa casa familiare di Galbiate;
vi sono due fatture emesse nel 2009 dalla , ditta costruttrice, in capo a e CP_2 Parte_1 CP_1 per € 1.494.984,83 per ciascuno;
il ha dichiarato di aver pagato mediante cessione quote
[...] Pt_1 della Vitali spa e Vita srl e la ha subito un decreto ingiunto, opposto e deciso dal Tribunale di CP_1 Lecco con CTU che ha valutato il costo dei lavori in complessivi € 1.159.909,68 con condanna della a pagarne la metà; tale circostanza alimenta dubbi sul reale debito del verso la CP_1 Pt_1 CP_2 e/o sull'entità dello stesso;
[...] la stessa commistione tra debiti personali del socio amministratore si ripete anche con la Parte_1
Innovation Campus Milano, come dalla relazione della Guardia di Finanza: la società paga la locazione del ove vive dopo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, la polizza assicurativa del Pt_1
la retta scolastica della figlia , la manutenzione dell'ascensore della casa familiare, Pt_1 Per_1 ricarica carta di credito (€ 13.000,00 nel 2021 e € 18.000,00 nel 2022, come capitava con la ); CP_2 il ha un reddito ben diverso da quello dichiarato e risultante dalle dichiarazioni dei redditi e deve Pt_1 essere elevato ad almeno il doppio a circa € 8.000 mensili mentre la moglie ha un reddito di € 1500,00 mensili, l'alto tenore di vita della famiglia è stato assicurato dalle rendite del marito e confermato dai figli fino all'ultimo periodo (viaggi, vestiti di lusso), la casa familiare comporta spese annue di circa € 20.000 all'anno; la moglie si è sempre occupata di figli e casa;
ha lavorato come amministratore della con CP_2 redditi modesti che nel 2019 si sono assestati sotto i € 20.000,00; pacifico che il tenore di vita sia dipeso dai redditi del marito
Ha proposto appello per chiedere: assegnazione a entrambi della casa Parte_1 coniugale come già è stato in passato); revocare l'assegno della moglie e diminuire quello della figlia non essendo congruo rispetto al suo reddito, con spese del doppio grado. Per_1
Quanto all'assegnazione della casa coniugale allega che: è pacifico che gli spazi siano divisibili e coabitabili, è erronea la motivazione addotta dal Tribunale di Lecco;
è una villa di pregio di 838,15 mq e vale € 2.874.971,00 e la non ha mai pagato la sua parte alla che l'ha costruita;
CP_1 CP_2 vivono dalla precedente separazione del 2010 come separati in casa e lui si è sempre occupato dei costi di manutenzione della casa anche perché la moglie non ne ha i mezzi;
nessuna delle proposte avanzate dal sono state accettate dalla moglie (vendita con ricerca di altro appartamento adeguato a moglie Pt_1
e figli, affitto del PS1 a società del campo medico estetico, affitto della villa a società operante nel campo turistico internazionale); quanto alla sua situazione reddituale il Tribunale ha disatteso le risultanze istruttorie;
i redditi dei coniugi sono paritetici e l'unico bene di valore è la villa casa familiare peraltro non rispondente al tenore di vita che ora entrambi hanno da quando lui è uscito dalla cedendo le sue quote nel 2010; ha debiti con Inps di € 51.431,78 che sta pagando ratealmente CP_2 e Agenzia delle Entrate per € 69.145,79; ora è disoccupato essendo stato reciso il contratto con la Innovation Campus Italia anche per i continui tentati pignoramenti azionati dalla moglie;
ha problemi di salute anche a causa dello stress del rilascio della casa coniugale (distacco della retina è sotto terapia, vista ridotta a 2/10) e nonostante ciò, dal rilascio della casa coniugale, ha continuato a pagare ai figli spese scolastiche e quanto necessario al loro mantenimento;
lui si è vista diminuire la capacità lavorativa ed è un geometra;
pagina 4 di 9 la moglie è socia al 10% della società di famiglia che opera in impiantistica termoidraulici Parte_2 di media dimensione con 50 dipendenti e 50 automezzi e gode della casa familiare di pregio;
è autosufficiente e non ha diritto ad alcun contributo al suo mantenimento;
le stesse considerazioni sul reddito dell'appellante valgono per la quantificazione dell'assegno per la figlia da ridurre. Non impugna il capo della prestazione di garanzia.
Parte appellante ha prodotto doc 17 PF 2020 per 2019 € 90.460,00 reddito complessivo - reddito Imponibile € 72.179,00 – imposta netta € 22.719,00.
Si è costituita il 6.5.2025 per contestare l'appello e chiedere la conferma della sentenza CP_1 appellata. Sostiene che: quanto all'assegnazione della casa coniugale: corretta la decisione nell'interesse della figlia minore che convive con la madre e gli altri due fratelli;
i rapporti tra i coniugi sono pessimi e lui ha rilasciato l'immobile con la procedura di rilascio;
lo ha denunciato per violazione di domicilio con udienza fissata avanti al Tribunale di Lecco il 1.10.2025 (doc 136); l'immobile è grande ma alcuni spazi devono essere usati in comune come la cucina, ingresso e corridoi che sono indivisibili;
lui ha rapporti rarefatti con i figli che non possono soffrirne la lontananza;
Lui stesso ha allegato che ha sempre provveduto a sostenere qualsiasi costo per l'immobile; quanto agli assegni a carico del marito e al suo reddito: si è sempre occupata in via esclusiva di famiglia e figli;
il marito è sempre stato un uomo di successo e nel 2018-2019 guadagnava anche 15.000 € al mese almeno per quello che risulta e se ora ha meno lavoro restano le sue potenzialità; da dopo la presentazione del ricorso per separazione nel 2020 il reddito del marito è diventato misero, ma il tenore di vita non è cambiato e non è dato sapere ora come e per chi lavori;
quanto al patrimonio del marito: è proprietario unico della AUs Real Estate (doc 24); l'alienazione delle quote alla risulta per cifra irrisoria che fa sospettare essere avvenuta solo per ragioni CP_2 fiscali;
nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo è stato accertato il minor costo di costruzione della casa coniugale esposto dalle fatture della;
CP_2 ha molti risparmi ma è stato accertato solo il deposito di € 40.000 c/o il Lussemburgo citato dal ricorrente nel ricorso in appello pag.6; il suo reddito è certamente non inferiore ad € 15.000 al mese quanto gli corrispondeva nel 2018 la Innovation Campus Italia;
Lei percepisce solo il gettone quale amministrazione della di cui è socia al 10% che è stato Parte_2 pignorato dalla e ora lei non percepisce nulla e dal 2022 il gettone non le è stato più CP_2 assegnato;
ha la comproprietà della casa coniugale;
ora non percepisce più alcunchè di reddito;
la CP_2 oltre ad averle pignorato il gettone le ha anche pignorato gli assegni che il marito doveva versarle
[...] che sono impignorabili;
il tenore di vita della famiglia è sempre stato elevato come confermato dai testi.
All'udienza del 17 giugno 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreti di questa Corte del 6.3.2025 e 20.5.2025, verificato il deposito di Note scritte da parte di entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l'appello è infondato. pagina 5 di 9 La Corte condivide la decisione assunta dal Tribunale di Lecco, che conferma, in riferimento alla disposta assegnazione della casa coniugale alla moglie convivente con i tre figli.
Come già indicato in parte motiva della sentenza appellata, è fuor di dubbio che, nel caso di specie, trattasi di immobile di grandi dimensioni, idoneo di per sé ad uso a porzioni separate, ma prevale la considerazione di fatto relativa all'utilizzo in tal modo della casa coniugale dal 2010, da quando le parti vivono separati in casa, che non si è rivelata una idonea situazione di condivisione di spazi comuni e che non si presenterebbe strumentale a favorire la frequentazione del padre con i figli, data la loro età adulta.
Il materiale probatorio acquisito agli atti esprime contenuti sufficienti per poter confermare l'accertamento la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della sig.ra CP_1 dell'assegno di concorso al proprio mantenimento a carico del marito che il Tribunale di Lecco ha quantificato in € 1500,00 mensili.
La Corte osserva che per valutare la relativa domanda, anche in punto quantum, bisogna procedere per passaggi conseguenziali, il primo dei quali è l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, con l'ulteriore precisazione che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge, applicazione del principio di diritto fissato dalla
Suprema Corte fra cui infra:
Cassazione civile sez. I, 22/11/2024, n.30119 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà,
pagina 6 di 9 convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”
Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.34728 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita”.
Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”.
Nel caso di specie sussiste tra le parti una sproporzione reddituale considerato che: la sig.ra ha un reddito medio mensile di € 1500,00 e vive nella casa coniugale di proprietà CP_1 comune, mentre il reddito e patrimonio del marito sono stati accertati in fase istruttoria anche Pt_1 mediante la disposta indagine di Polizia Tributaria, senza che si sia potuto pervenire ad una conoscenza trasparente della situazione de qua, con particolare riferimento alla cessione in vendita delle quote e partecipazione societarie da alla;
Parte_1 CP_2
è risultato anche attraverso la disposta istruttoria orale con escussione a testi dei due figli e Per_2
, di , amministratore della , l'esistenza di permanere in essere di Per_3 Testimone_1 CP_2 relazioni di natura economica tra il sig. ex socio e la società di famiglia . In particolare: Pt_1 CP_2 la Innovation Campus Milano srl, società presso la quale il ha lavorato dopo l'uscita dalla Pt_1 CP_2
ha sede nel medesimo stabile ove ha sede la , società che ha costruito l'edificio.
[...] CP_2
pagina 7 di 9 È altresì stato accertato con l'indagine della Polizia Tributaria che si è prodotta una commistione tra debiti personali del socio amministratore con la Innovation Campus Milano, così come già era successo tra il medesimo socio e la : CP_2
pagamento del canone di locazione dell'immobile occupato dal sig. dopo il rilascio della casa Pt_1 coniugale (bonifici dal c/c della Innovation Campus Milano srl al c/c del sig. di € 800 ciascuno in Pt_1 data 6.7.2022, 2.8.2022, 30.10.2022, 30..11.2022), pagamento della personale polizza assicurativa;
pagamento della retta scolastica della figlia per € 1271,40 e della manutenzione dell'ascensore Per_1 della casa familiare per € 541,62 in data 10.11.2022; ricarica carta di credito prepagate per € 13.000 nel
2021 e 18.000 nel 2022, come già era accaduto negli anni 2016-2018 in riferimento alla AUs Real
Estare srl, altra società di cui il è stato amministratore;
Pt_1
nel 2015 il sig. ebbe ad aprire una Partita Iva per esercitare una attività a favore della Innovation Pt_1
Campus Milano srl, attività chiusa il 30.11.2019, con dichiarazione dei redditi nel 2018 di € 75.000,00.
Ancora va considerato che il sig. continua ad usare l'autovettura della , come Pt_1 CP_2 confermato dallo stesso in sede di interrogatorio formale.
Va di conseguenza confermato in capo al sig. una fondata presunzione di redditi decisamente Pt_1 maggiori di quelli dallo stesso dichiarato pari ad € 4.000 mensili e di certo si evince dagli accertamenti istruttori disposti una particolare attitudine professionale in capo allo stesso. Inoltre, la capacità reddituale del sig. si ricava anche dal fatto dallo stesso riconosciuto di continuare a sostenere Pt_1
l'oneroso costo della casa coniugale.
L'accertamento compiuto in fase di CTU per l'accertamento dei costi della costruzione della casa coniugale, nella causa definita con Tribunale di Milano n. 385/2014 del 28.3.2014, avente ad oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da contro , ha evidenziato una CP_1 CP_2 considerevole differenza di valore complessivamente valutati in € 1.159.909,68, mentre agli atti del giudizio per cui si procede parte ha prodotto due fatture della , intestate una per Pt_1 CP_2 ciascuno ai coniugi, di € 1.494.984,82
Il sig. ha con il suo lavoro e la sua carriera professionale reso alla famiglia un Parte_1 consistente tenore di vita, che deve ancora essere alimentato considerato che la moglie CP_1 con il suo reddito non potrebbe autonomamente farcela.
La motivazione resa in sentenza dal Tribunale di Lecco sul quantum dell'assegno di concorso al mantenimento della moglie è corretta, presentandosi congrua in riferimento ai sopraenunciati principi della Suprema Corte.
Per le medesime valutazioni va confermato anche l'importo di € 1500,00 posto a carico del padre per il concorso al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
pagina 8 di 9 Stante il rigetto dell'appello proposto, deve essere disposta a carico di la Parte_1 soccombenza alle spese di lite del secondo grado a favore della sig.ra nella misura CP_1 liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 come aggiornate al 2022.
Non sussistono le condizioni di responsabilità ex lege per la condanna di parte appellante ai sensi dell'art 96 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Lecco n. 590/2024 – emessa nella causa civile n. 671/2021 R.G. il
21.8.2024, depositata il 4.9.2024, avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale coniugi, così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate in Parte_1 CP_1
€ 3.966,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Paola Tanara
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