Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga, in esito all'udienza del 9 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5825/2017 R.G. e vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Annibale Conforti, giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: indennizzo ex lege 210/1992.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 15 dicembre 2017 , esponeva: Parte_1
- in data 10 novembre 1979 era stato sottoposto a varie emotrasfusioni, nella specie somministrazioni di emoderivati, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale civile “San Giacomo
Apostolo” di Castelfranco Veneto;
- successivamente era stato sottoposto a vari esami diagnostici e con esami eseguiti in data 19 giugno 1980 erano stati accertati valori delle transaminasi glutammico-ossalacetica (GOT o
AST) e glummatico-piruvica (GPT o ALT) sopra la norma, alterazione confermata anche dai successivi esami di laboratorio eseguiti tra il 23 luglio 1980 ed il 6 marzo 1992, sebbene tra il
1980 ed il 1987 fosse stata accertata la negatività al test dell'antigene Australia del virus dell'epatite B;
HCVab) del virus dell'epatite (virus di tipo) C (HCV) e, a seguito di successivi esami, era stata diagnosticata un'epatopatia cronica attiva HCV correlata;
- in seguito aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento delle condizioni di cui alla L. n. 104 del 1992, inserendo tra le patologie l' “epatite cronica HCV correlata” ed il
25 maggio 2005 era stato sottoposto a visita medica da parte della Quarta Commissione dell' a seguito della quale gli era stato comunicato il verbale in data 10 Parte_2
settembre 2005 con cui per la prima volta aveva avuto conoscenza di un danno causato da infezione da virus della epatite virale, ascrivibile a categoria della tabella A allegata al d.p.r.
30 dicembre 1981 n. 834 da cui decorreva il termine triennale per la presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto previsto dalla legge 25 febbraio 1992
n. 210;
-in data 19 maggio 2008 aveva presentato domanda amministrativa per il diritto all'indennizzo e ai benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e, sottoposto a visita medica da parte della
Seconda Commissione medico-ospedaliera del dipartimento militare di medicina legale di del , era stato escluso il nesso causale tra somministrazione di Pt_2 Controparte_2
emoderivati e la infermità di cui al giudizio diagnostico ma, in ordine al giudizio di ascrivibilità tabellare, si era ritenuto che l' “infermità riportata nel giudizio diagnostico è ascrivibile alla ottava .. categoria della tabella A allegata al d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 834”;
- in data 13 maggio 2011, aveva proposto ricorso amministrativo avverso il suddetto verbale, con esito negativo.
Premetteva che era pacifica l'ascrivibilità della propria patologia a categoria tabellare, così come certificato dal tramite la competente Commissione medico- Controparte_1
ospedaliera del Ministero della difesa che aveva emesso il verbale del 24 maggio 2010.
Rilevava l'esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di emoderivati infetti e la patologia epatica, ritenendo sussistenti i criteri di idoneità quali-quantitativa, topografico, cronologico e di continuità fenomenica.
Affermava la tempestività della domanda amministrativa volta al riconoscimento del diritto previsto dalla L. 210/1992, osservando che il termine di decadenza previsto per legge decorrerebbe dal momento in cui si ha conoscenza del danno.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il suo diritto all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 nella misura prevista in relazione alla ottava categoria della tabella A allegata al d.p.r. 30 dicembre 1981 n. 834 nonché agli altri benefici previsti dalla stessa legge a decorrere dall'1 giugno 2008 e a vita ed il diritto ai ratei arretrati del medesimo indennizzo nonché agli interessi legali sui ratei arretrati a decorrere dal 121° giorno successivo all'1 giugno
2008 e sino al soddisfo;
chiedeva, altresì, che venisse accertato il suo diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi causati dai fatti di causa;
chiedeva che, per l'effetto, il venisse condannato al pagamento in suo favore dei Controparte_1 ratei arretrati dell'indennizzo, degli interessi legali sui ratei arretrati ed al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- Il , in persona del Ministro pro tempore, costituendosi in giudizio, Controparte_1 eccepiva, preliminarmente l'intervenuta decadenza della domanda ai sensi dell'art. 3 l. n.
210/1992, evidenziando che l'infezione per epatite era stata accertata nel 1992, per cui la domanda presentata in data 8 luglio 2008 non era tempestiva.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione decennale della domanda.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 9 giugno 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Il ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennizzo ex lege 210/1992, per avere contratto l'epatite, rilevando che in data 10 novembre 1979 era stato sottoposto a somministrazioni di emoderivati, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale civile “San Giacomo Apostolo” di Castelfranco Veneto.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare, preliminarmente, l'eccezione di decadenza formulata dalla parte resistente.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 1 della legge 210/1992 “1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie”.
Il legislatore ha previsto un termine di decadenza per far valere il diritto all'indennizzo. In particolare l'art. 3, comma 1, della legge 210 del 1992, nel testo originario, prevedeva che “I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano domanda al
Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”.
Il termine di decadenza triennale riguardava inizialmente soltanto l'indennizzo legato alle vaccinazioni, mentre per quello relativo alle trasfusioni trovava applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale.
In seguito, con la legge 238 del 1997, è stato modificato il testo normativo del predetto art. 3, che ora dispone che “I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma
1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post - trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”.
Emerge che il termine decadenziale triennale è stato esteso all'indennizzo per la contrazione dell'epatite in seguito a trasfusioni.
Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che si richiama, “Il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per epatite post-trasfusionale contratta in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. 25 luglio 1997
n. 238 decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa” (cass.
Civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15352). Ritenuta, pertanto, l'applicabilità al caso in esame del termine di decadenza triennale, occorre verificare da quale momento il suddetto termine comincia a decorrere.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che “In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, il principio per cui il termine triennale per la presentazione dell'istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che l'avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, trova applicazione anche con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 25 febbraio 1992, n. 210. Ne consegue che il termine decorre dall'entrata in vigore della legge solo se alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza del danno (con riferimento anche alla sua eziologia), mentre, in caso contrario, decorre dal momento in cui risulti avere avuto conoscenza del danno”.
Nel caso in esame seppure – come rilevato da parte resistente - la diagnosi di epatopatia HCV era stata effettuata nel 1997, il ricorrente non aveva ancora allora avuto conoscenza del danno, relativamente alla sua eziologia, per cui la domanda presentata in data 19 maggio 2008 appare tempestiva.
5.- In ordine all'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, secondo cui “in materia di danno da emotrasfusione con sangue infetto, il diritto al risarcimento da parte di chi assume di aver contratto patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente, non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa;
in tal senso Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, con un principio ribadito molte volte in seguito ed ormai definitivamente consolidato);è pur vero che, ragionando in astratto, è ben possibile che il soggetto interessato possa avere l'esatta percezione di aver contratto il virus a causa della trasfusione anche in data precedente rispetto a quella dell'inoltro della domanda in via amministrativa;
ma in tal caso è onere di chi eccepisce il decorso della prescrizione dimostrare che tale conoscenza sia da collocare in un momento antecedente (in tal senso, ex aliis, Cass. 28/06/2019, n. 17421; Cass. 30/03/2022, n.
10190; Cass. 13/06/2023, n. 16808)” (Cass. Civ. Sez. III, n. 7357 del 19 marzo 2024). Nel caso di specie la domanda amministrativa volta al riconoscimento dell'indennizzo di cui alla l. 210 è stata presentata in data 19 maggio 2008 cui ha fatto seguito, avverso il verbale n.
3264 del 24 maggio 2010 della Commissione medica ospedaliera del , Controparte_2
successivo ricorso al che veniva respinto con provvedimento n. 49098 Controparte_1
del 25 luglio 2012, comunicato in data 19 dicembre 2016 al ricorrente, il quale ha depositato il ricorso il presente giudizio in data 15 dicembre 2017, notificato entro il termine di prescrizione quinquennale.
6.- È stata dunque disposta c.t.u. medico legale ed il c.t.u. nominato ha ritenuto che “Nel caso in esame non viene dato alcun riscontro tangibile sulle condizioni precedenti al presunto nesso causale, solo il soggettivo riferito anamnestico, che per una ricostruzione in ex post pone una prima importante difficoltà diagnostica. La documentazione prodotta dimostra che il ricorrente a seguito di un incidente stradale ha riportato una ferita lacero contusa medicata e suturata preso il già indicato pronto soccorso, nello stesso luogo è stata somministrata profilassi antitetanica a mezzo vaccino e immunoglobuline specifiche. Prioritariamente va affermato che l'eventualità di contagio virale non è dato con la somministrazione di vaccino antitetanico, poiché esso è costituito da soluzione contenete tossina antitetanica derivata da colture, quindi non contiene derivati ematici provenienti da donatori potenzialmente infetti. Le immunoglobuline antitetaniche sono prodotte con siero proveniente da donatori la cui identità risulta spesso ignota, anche a causa dell'acquisto di tale materia prima da parte delle aziende farmaceutiche anche da paesi extra italiani ed europei. Per quanto il Ministero della Sanità italiano abbia raccomandato la termo-trattazione degli emoderivati già negli anni 70, tuttavia non era sufficiente a sterilizzare i sieri inattivando i virus a DNA cui appartiene il virus HBV, tanto meno per i virus a RNA, come l'HCV E HIV, peraltro definiti retrovirus poiché essi si annidano dentro le cellule dove si sviluppano in forma subdola rimanendo silenti talora anche anni dopo il contagio. In Italia l'obbligo di uso di siringhe monouso è stato istituzionalizzato con art. 2 del DL 382 del 25.11.1989 e seguenti, quindi tutto ciò che è stato eseguito negli anni precedenti dobbiamo affermare che risulta a rischio di contagio di malattie trasmissibili. Il fatto di cui ci occupiamo è avvenuto nel 1979, quindi prima dell'obbligo di uso di siringhe monouso, per cui è ipotizzabile che il presunto contagio si sia verificato a mezzo della inoculazione del vaccino o della immunoglobulina, ma anche degli stessi strumenti chirurgici usati per la sutura della ferita. La carente informazione clinica prodotta dal ricorrente sulle sue condizioni cliniche antecedente il presunto evento causale non offre elementi di giudizio certo sull'esordio della ipertransaminasemia di cui è stato ed è affetto, infatti non sono riscontrabili elementi clinici documentali su eventi quali ittero, emissione di urine scure ed altro riscontrabili nel breve e medio periodo dopo la supposta iniezione infettante, eventi riferiti in anamnesi dal ricorrente che, tuttavia, avrebbero certamente indotto lo stesso a ricorrere alla cure di sanitari anche con ricovero ospedaliero, di contro ha prodotto nel fascicoli numerosi referti di esami laboratoristici di cui il più antico risale al 19.05.1980, ovvero sei mesi dopo il presunto nesso causale. Per quanto sin qua esposto risulta di tutta evidenza che non è individuabile con certezza il riscontro dell'epoca del contagio, tenuto conto che la patologia oggetto di indagine ha carattere subdolo, all'epoca dell'evento imputato il virus HCV non era conosciuto quindi non diagnosticabile, oggi sappiamo che il virus C si è diffuso nella popolazione utilizzando varie vie di accesso per raggiungere il sangue dell'infettato, per esempio convivenza con soggetti infetti, l'uso di aghi non monouso, strumenti chirurgici ed odontoiatrici, ma anche contatti con sangue infetto durante rapporti sessuali, ed ancora altro di minor incidenza, il ricorrente ha escluso tutte le possibili vie tranne l'immunoglobulina antitetanica. Ed allora possiamo affermare che quella fiala di immunoglobulina antitetanica a Lui somministrata il 10.11.1979 fosse contaminata da virus
HCV? Una risposta possibile potrebbe essere data dal riscontro di un significativo innalzamento di patologia epatica coeva al presunto evento causale che non sarebbe certo sfuggito alla attenzione dei sanitari e dei ricercatori, tuttavia il sottoscritto non ha trovato riscontro, anche perché le indagini epidemiologiche sul virus C risalgono all'epoca dell'avvento della diagnostica ovvero 1990 e seguenti. Tuttavia relativamente agli anni antecedenti la diagnostica per la individuazione del virus C e B, la casistica dell'epatite comprende anche le epatiti virali all'epoca sconosciute, le epatopatie alcoliche, ed altre.
Quindi dopo la individuazione del virus si formulò anche la diagnosi di epatite non A e non B che nel 1989 trovo il nesso etiologico nel virus C.”.
Il ctu ha, dunque, concluso ritenendo che “.. la infezione da HCV contratta dal ricorrente trovi maggiori cause in altro, in considerazione che si tratta di una unica somministrazione di immunoglobulina e non di trasfusione di sangue, siero ed altri derivati all'epoca in uso e che avrebbero apportato una carica virale sicuramente infettante, della cui evidenza ci sarebbe un riscontro clinico inequivocabile. Nel nostro caso gli unici riscontri sono indizi ematochimici, in particolare rialzi di transaminasi di modesta entità, peraltro accertati a distanza di oltre sette mesi dalla sospetta profilassi antitetanica imputata. Quindi si conclude …propendendo come più probabile che non per cause diverse dalla somministrazione dell'immunoglobulina antitetanica che hanno infettato con virus HCV il ricorrente Sig. Parte_1
In seguito ai rilievi di parte ricorrente, il ctu ha osservato che “nel caso in esame non risulta da nessun documento fattuale che il ricorrente sia stato affetto da ittero, emissione di urine scure nella immediatezza della incriminata profilassi antitetanica, ma neanche nei mesi e negli anni successivi sino al 1992, epoca in cui è stata posta diagnosi di epatite virus C correlata. Quindi, da quanto documentato si rileva solo dalla copia del tesserino di vaccinazione, autenticata il
19.05.2008 dalla ASP di , che il in data 10.11.1979 ha accettato di essere Pt_2 Pt_1
sottoposto alla profilassi antitetanica con vaccino ed immunoglobuline. Inoltre, viene esibito un referto di esami ematochimici eseguito in data 19.06.1980, anche questo autenticato il
19.05.2008 dalla ASP di , risalente quindi a sette mesi circa dopo il presunto contagio Pt_2
farmaco mediato di cui trattiamo, con riscontro di modesto rialzo dei livelli di transaminasi:
SGOT 63 – SGPT 184 – BILIRUBINA TOTALE 1.9 – AZOTEMIA 15. Tali esami dicono che il quella data il aveva valori ematochimici che indicavano una possibile sofferenza Pt_1
epato- biliare che necessitava ovviamente di valutazione clinica da parte di sanitari, avvalendosi di ulteriori approfondimenti diagnostici necessari per ricercare le cause di quello stato clinico, a prescindere dalla diagnosi di infezione da virus C, allora ancora non riscontrabile in quanto il virus non era stato scoperto e pertanto non era disponibile la relativa diagnostica, tuttavia nella documentazione prodotta non è stato incluso alcun referto medico generico, specialistico e/o strumentale che aldilà della diagnosi di contagio da HCV, raccontasse e certificasse l'esordio dei sintomi ittero e urine scure”.
Il ctu ha, dunque, confermato le conclusioni rese.
In seguito al richiamo disposto da questo decidente, il ctu ha ribadito che “il caso del , Pt_1
esaminato in ex post rispetto al presunto nesso causale, presenta a parere dello scrivente, un vulnus documentale relativamente alla dimostrazione rispetto, appunto, allo status ex ante del presunto evento causale. Inoltre, le riferite note anamnestiche rassegnate dallo stesso ricorrente che riferisce di sintomi quali ittero, emissione di urine scure, sopravvenute a suo dire a breve distanza di tempo dalla somministrazione intramuscolare dalla immunoglobuline antitetanica, pur rappresentando un dato clinico fondamentale per datare l'evento patologico, non è stato supportato da opportuna e puntuale documentazione medica. Risulta di tutta evidenza che, considerate le caratteristiche epidemiologiche del virus HCV trasmissibile oltre che con derivati del sangue anche per contatto con mucose o liquidi organici, uso promiscuo di oggetti quotidiani, pratiche odontoiatriche ed altro, tenuto conto che nel caso in esame dopo la somministrazione della immunoglobulina antitetanica non sono stati documentati eventi di epatopatia acuta quali emissione di sangue scuro, alias emissione di bilirubina con le urine, ittero, febbre ed altro che il ha riferito di aver patito ma non ha prodotto alcuna Pt_1
documentazione medica specialistica da cui rilevare il dato clinico;
ed ancora, la stessa documentazione prodotta attiene ad esami ematochimici eseguiti nella città di Treviso, dove Egli lavorava, ma esibiti in sede di causa con bollo di autentica del 19.05.2008 della CP_3
, la quale ha autenticato certificazioni relative ad esami eseguiti anni prima in
[...]
laboratori di altra regione, tuttavia attestanti solo rialzo dei valori di transaminasi che, come già detto, non sono segni patognomonici esclusivi di infezione da HCV.”.
Il ctu ha, inoltre, rilevato che “Considerando in astratto, all'epoca il contagio era ed è possibile a causa di contatto involontario con soggetti non consapevoli di essere / non essere portatori di virus, ferite occasionali con oggetti precedentemente contaminati o contatto con secrezioni organiche quali saliva, sangue, trattamenti odontoiatrici etc. La dinamica di contagio con virus
HCV è molto subdola, infatti molti riscontri sono del tutto casuali, quindi imprevedibili senza che vengano eseguiti gli accertamenti mirati alla ricerca del virus HCV, impossibili all'epoca della presunta causalità poichè non esistevano le metodiche diagnostiche specifiche;
va anche posto in evidenza che i riscontri di epatiti acute causate da trasfusioni, derivati di sangue, sono stati sempre curate in stato di ricovero, proprio a seguito di sintomatologia suggestiva di danno epatico quali ittero, urine scure, astenia. Peraltro, qualora nel comprensorio ove fu distribuito il lotto di immunoglobuline antitetaniche imputato, cui apparteneva quello somministrato al ricorrente, fosse stato contaminato con virus HCV l'incidenza dei soggetti affetti da epatite acuta in quel territorio sarebbero aumentati, eventi che non potevano sfuggire alla attività di farmacovigilanza che avrebbe portato al ritiro del lotto e controllo dei soggetti ai quali fu somministrata quella preparazione di immunoglobulina. Anche in questo caso non risulta alcuna documentazione che riconduca al ritiro di lotti di quel farmaco all'epoca del nesso causale. Ritornando al caso de quo, lo scrivente rileva che la documentazione prodotta attesta il riscontro di un rialzo dei valori delle transaminasi epatiche e della bilirubina, a distanza di circa otto mesi dal presunto nesso causale, senza alcuna valutazione medica che certifichi un orientamento diagnostico anche attraverso l'esecuzione di accertamenti integrativi strumentali e ematochimici che definissero un esame clinico obiettivo del caso;
infatti in considerazione dei riferiti anamnestici avrebbe necessitato di ulteriori approfondimenti, per esempio diagnostica per immagini quale ecografia, biopsia epatica a mezzo agopuntura eco-guidata ed altro, terapia infusionale ed altro da mettere in relazione logica ai riscontri di emissione urine scure ed ittero segni patognomonici di epatopatia acuta, tuttavia non esclusivi di infezione da
HCV, che già all'epoca era indicata con la definizione di epatite non A e non B.”.
Il ctu ha, dunque, così concluso: “richiamandosi a quanto esposto nella relazione d'ufficio già depositata unitamente agli allegati relativi alle risposte ai rilievi del CTP, che si ritengono in questa sede parti inscindibili, in considerazione della presunzione di causalità espressa da parte ricorrente ribadite nelle note del 13.01.2023, nelle quali si fa riferimento a Pt_1 criteri giuridici senza apportare novità fattuali relative al caso in esame, il sottoscritto CTU, in ossequio al principio della più probabile causalità, ribadisce che in astratto ritiene non acclarata la responsabilità della unica iniezione di immunoglobulina antitetanica somministrata il giorno 10.11.1979, per carenza di prove probatorie contestualizzabili nel percorso fenomenico documentale del presunto nesso causale. Poiché l'infezione da HCV, come più volte ribadito, può essere contratta con molte altre modalità riconducibili alla vita quotidiana di ciascuno, particolarmente in epoca precedente all'uso dei test diagnostici per individuazione del virus HCV, infatti in quegli anni la sterilizzazione di strumenti chirurgici per esempio odontoiatrici non era adeguata alla eliminazione del virus HCV, ivi compreso l'uso di aghi da siringa riciclati. Per quanto esposto, il sottoscritto, ritiene che l'infezione da
HCV contratta dal sig. trova maggiore probabilità di contagio in causalità Parte_1
legate ad altre cause, ritenendo meno probabile la responsabilità della unica iniezione di immunoglobuline antitetanica rispetto al rischio di contagio molto più comune attraverso contatto fisico con oggetti e persone contaminate, ovviamente il giudizio viene espresso in termini probatori, come peraltro è il presunto nesso causale espresso da parte ricorrente.”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato la documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
Non appare dunque necessario un rinnovo della ctu medico legale, tenuto conto che il consulente ha adeguatamente motivato le proprie conclusioni .
7.- Va rilevato che parte ricorrente ha osservato che “mentre nella relazione finale della c.t.u. – file denominato “RELAZIONE DI CTU MEDICO LEGALE - TRIBUNALE DI MESSINA
SEZ. LAV-PREV- RG 5825-2017” e depositata telematicamente il 18 giugno 2022 – non vi è traccia della “tenuta in conto” delle suddette osservazioni, il file che dovrebbe contenere la risposta alle osservazioni stesse – file denominato “risposta ai rilievi di parte” depositato telematicamente il 18 giugno 2022 – non risulta firmato dal C.t.u. e, pertanto, deve ritenersi come “inesistente” dal punto di vista giuridico”.
L'eccezione appare destituita di fondamento considerato che il documento è stato comunque depositato nel fascicolo dal ctu e le osservazioni vengono richiamate anche nella relazione depositata in data 20 gennaio 2023 e sottoscritta dal consulente.
8.- In ragione di quanto esposto, il ricorso va, pertanto, rigettato.
9. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 10 marzo
2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della qualità della parti;
le spese di ctu separatamente liquidate vengono poste in via definitiva a carico del ricorrente, atteso l'esito della lite.
PQM
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese giudiziali, che si liquidano, nella somma di € 4636,5 oltre accessori di legge e rimborso spese generali;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, in via definitiva a carico del ricorrente.
Messina 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga