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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4008 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato Carla TELATIN
e
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra FRANZON
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“
1. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in DO (VI), Via Granezza n. 2 Per_ int. B al Signor e l'affidamento in via condivisa della IN ad Controparte_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso il padre;
1
2. La madre potrà vedere e tenere con sé la FI, salvo diverso accordo tra le parti, come in essere e quindi secondo il seguente calendario: A) per il periodo scolastico: A1) Settimana A mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 21.00 e venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola all'accompagnamento a pattinaggio;
A2) Settimana B mercoledì dall'uscita di scuola alle ore
21.00 e week end dal venerdì dopo pattinaggio a domenica alle ore 21.00; B) Per il periodo estivo: B1) Settimana A dal mercoledì mattina al venerdì alle ore 18.30; B2) Settimana B mercoledì con pernotto e rientro al giovedì alle ore 21.30 e week end dal sabato mattina al lunedì alle ore 18.30; C) ad anni alterni, la settimana di Natale ovvero quella dell'inizio anno
(23-30 dicembre / 30 dicembre-6 gennaio), riprendendosi l'alternanza dei week end con il genitore con cui non hanno trascorso l'ultimo periodo di vacanza natalizia;
D) metà delle vacanze di Pasqua alternando di anno in anno, da giovedì santo alla domenica di Pasqua
(fino alle ore 16.00) ovvero il Lunedì dell'Angelo fino al martedì, riprendendosi, l'alternanza dei week-end con il genitore con cui non hanno trascorso l'ultimo periodo di vacanza;
E) metà delle vacanze di Carnevale, se previste dal calendario scolastico, alternandole con la
Pasqua; F) nel periodo compreso fra la fine della scuola e i primi giorni di settembre, ferme le due settimane con il padre, la IN starà con la madre per tre settimane (due anche
consecutive e una non consecutiva), con comunicazione del periodo di ferie in esame, da dare all'altro entro il 30 aprile tramite raccomandata A.R. e con diritto di precedenza di scelta, in caso di coincidenza del periodo prescelto, del padre fintanto che la madre non lavori e poi ad anni alterni;
si dispone che le visite settimanali all'altro genitore saranno sospese;
si dispone che ciascun genitore informi l'altro di dove intende condurre la FI in ferie, fornendo
l'indirizzo esatto almeno una settimana prima della data della partenza;
G) i ponti ed altre festività, fin dal mattino (ore 9,30), nella misura di 2:1 ovvero due con la madre e uno con il padre;
Per_ 3. La sig.ra concorrerà al mantenimento della FI IN Parte_1 corrispondendo al padre, entro il 5 di ogni mese, con bonifico bancario un contributo mensile di euro 150,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale in applicazione dell'indice ISTAT a far data da un anno a partire dall'udienza presidenziale, ed oltre al 50% delle spese di carattere straordinario;
4. I ricorrenti concordano che l'assegno unico e/o ogni altro contributo sarà percepito dal padre nella misura del 100%;
5. I ricorrenti lavorano e sono economicamente autosufficienti;
6. Spese di lite tutte compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
2 Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 6/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
DO (VI) in data 31/05/2008.
All'esito dell'udienza del 6/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n.
1930/2016 (irrevocabile il 16/05/2017), e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento Per_ condiviso della FI IN , alla prevalente collocazione della stessa presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della IN;
Per_
- le spese straordinarie relative alla FI IN , come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in DO
(VI), Via Granezza n. 2 – Int. B, in favore di quale genitore convivente Controparte_1 Per_ con la FI IN;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei
3 confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
in DO (VI) il 31/05/2008 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di DO (VI) al n. 3, parte I, anno 2008;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4008 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato Carla TELATIN
e
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra FRANZON
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“
1. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in DO (VI), Via Granezza n. 2 Per_ int. B al Signor e l'affidamento in via condivisa della IN ad Controparte_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso il padre;
1
2. La madre potrà vedere e tenere con sé la FI, salvo diverso accordo tra le parti, come in essere e quindi secondo il seguente calendario: A) per il periodo scolastico: A1) Settimana A mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 21.00 e venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola all'accompagnamento a pattinaggio;
A2) Settimana B mercoledì dall'uscita di scuola alle ore
21.00 e week end dal venerdì dopo pattinaggio a domenica alle ore 21.00; B) Per il periodo estivo: B1) Settimana A dal mercoledì mattina al venerdì alle ore 18.30; B2) Settimana B mercoledì con pernotto e rientro al giovedì alle ore 21.30 e week end dal sabato mattina al lunedì alle ore 18.30; C) ad anni alterni, la settimana di Natale ovvero quella dell'inizio anno
(23-30 dicembre / 30 dicembre-6 gennaio), riprendendosi l'alternanza dei week end con il genitore con cui non hanno trascorso l'ultimo periodo di vacanza natalizia;
D) metà delle vacanze di Pasqua alternando di anno in anno, da giovedì santo alla domenica di Pasqua
(fino alle ore 16.00) ovvero il Lunedì dell'Angelo fino al martedì, riprendendosi, l'alternanza dei week-end con il genitore con cui non hanno trascorso l'ultimo periodo di vacanza;
E) metà delle vacanze di Carnevale, se previste dal calendario scolastico, alternandole con la
Pasqua; F) nel periodo compreso fra la fine della scuola e i primi giorni di settembre, ferme le due settimane con il padre, la IN starà con la madre per tre settimane (due anche
consecutive e una non consecutiva), con comunicazione del periodo di ferie in esame, da dare all'altro entro il 30 aprile tramite raccomandata A.R. e con diritto di precedenza di scelta, in caso di coincidenza del periodo prescelto, del padre fintanto che la madre non lavori e poi ad anni alterni;
si dispone che le visite settimanali all'altro genitore saranno sospese;
si dispone che ciascun genitore informi l'altro di dove intende condurre la FI in ferie, fornendo
l'indirizzo esatto almeno una settimana prima della data della partenza;
G) i ponti ed altre festività, fin dal mattino (ore 9,30), nella misura di 2:1 ovvero due con la madre e uno con il padre;
Per_ 3. La sig.ra concorrerà al mantenimento della FI IN Parte_1 corrispondendo al padre, entro il 5 di ogni mese, con bonifico bancario un contributo mensile di euro 150,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale in applicazione dell'indice ISTAT a far data da un anno a partire dall'udienza presidenziale, ed oltre al 50% delle spese di carattere straordinario;
4. I ricorrenti concordano che l'assegno unico e/o ogni altro contributo sarà percepito dal padre nella misura del 100%;
5. I ricorrenti lavorano e sono economicamente autosufficienti;
6. Spese di lite tutte compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
2 Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 6/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
DO (VI) in data 31/05/2008.
All'esito dell'udienza del 6/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n.
1930/2016 (irrevocabile il 16/05/2017), e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento Per_ condiviso della FI IN , alla prevalente collocazione della stessa presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della IN;
Per_
- le spese straordinarie relative alla FI IN , come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in DO
(VI), Via Granezza n. 2 – Int. B, in favore di quale genitore convivente Controparte_1 Per_ con la FI IN;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei
3 confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
in DO (VI) il 31/05/2008 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di DO (VI) al n. 3, parte I, anno 2008;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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