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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2024, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. 5404/2023
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai magistrati
Dssa Sofia Rotunno Presidente
Dssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr Gabriele Sordi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile indicata in epigrafe, cui è riunita la causa n rgac 5429/2023, avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 14163/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 13 settembre 2023 nel procedimento n. RG
48994/2017 e pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Amato e dell'Avv. Lello Spoletini, come da procura in atti
-appellante e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
-appellata
. rilevato che il ha proposto appello avverso la sentenza n. 14163/2023 Pt_1
con la quale il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi a lui addebitabile e disposto che egli si faccia carico del mantenimento ordinario dei figli e dell'80% delle spese straordinarie,
. rilevato che il ha, con istanza del 26.2.2024, i) premesso di essere Pt_1
addivenuto con la controparte ad un accordo nell'ambito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.G. n. 71056/21, Tribunale di Roma, Sez. I civile,), accordo che contempla anche la rinuncia a tutti i giudizi pendenti tra le parti, tra i quali il presente procedimento, ii) dedotto di voler rinunciare agli atti del giudizio, con declaratoria di relativa estinzione ex art 306 cpc,
. rilevato che nessuno si è costituito per la controparte,
. ritenuta la regolarità della rinuncia, sottoscritta dai procuratori costituiti
Avv.ti Amato e Spoletini muniti, come da procura, del potere di rinunciare agli atti del giudizio, e vista l'assenza di contraddittori costituiti che potrebbero aver interesse alla prosecuzione del giudizio,
. rilevato che non va pronunciato sulle spese di lite, stanti la mancata costituzione del contraddittore e l'assenza di attività difensiva comportante spese da rifondere,
QM
. visto l'art 306, cpc, dichiara estinto il processo,
. nulla per le spese di lite.
Roma, 1.3.2024 il Consigliere estensore Il Presidente
Francesca Romana Salvadori Sofia Rotunno
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai magistrati
Dssa Sofia Rotunno Presidente
Dssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr Gabriele Sordi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile indicata in epigrafe, cui è riunita la causa n rgac 5429/2023, avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 14163/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 13 settembre 2023 nel procedimento n. RG
48994/2017 e pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Amato e dell'Avv. Lello Spoletini, come da procura in atti
-appellante e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
-appellata
. rilevato che il ha proposto appello avverso la sentenza n. 14163/2023 Pt_1
con la quale il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi a lui addebitabile e disposto che egli si faccia carico del mantenimento ordinario dei figli e dell'80% delle spese straordinarie,
. rilevato che il ha, con istanza del 26.2.2024, i) premesso di essere Pt_1
addivenuto con la controparte ad un accordo nell'ambito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.G. n. 71056/21, Tribunale di Roma, Sez. I civile,), accordo che contempla anche la rinuncia a tutti i giudizi pendenti tra le parti, tra i quali il presente procedimento, ii) dedotto di voler rinunciare agli atti del giudizio, con declaratoria di relativa estinzione ex art 306 cpc,
. rilevato che nessuno si è costituito per la controparte,
. ritenuta la regolarità della rinuncia, sottoscritta dai procuratori costituiti
Avv.ti Amato e Spoletini muniti, come da procura, del potere di rinunciare agli atti del giudizio, e vista l'assenza di contraddittori costituiti che potrebbero aver interesse alla prosecuzione del giudizio,
. rilevato che non va pronunciato sulle spese di lite, stanti la mancata costituzione del contraddittore e l'assenza di attività difensiva comportante spese da rifondere,
QM
. visto l'art 306, cpc, dichiara estinto il processo,
. nulla per le spese di lite.
Roma, 1.3.2024 il Consigliere estensore Il Presidente
Francesca Romana Salvadori Sofia Rotunno