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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/09/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2276/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Chiara Ermini Presidente
Dr.ssa Laura D'Amelio Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo in data 14.12.2022, al n. 2276 del
R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 851/2022 del
Tribunale di Pistoia, emessa il 10.10.2022 e pubblicata il 12.10.2022, nell'ambito del procedimento n. 979/2019; promossa da
(c.f. C.F. e P. Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Lorenzo Magrini (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso il suo studio, sito in Monsummano Terme (PT), Via Vittorio Veneto n. 100, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(P.IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante, Sig. , P.IVA_2 Controparte_1 rappresentato e difeso dall 'Avv. (c.f. ) ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via G. Fabbroni n. 11, giusta procura in atti;
APPELLATA nonché contro
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
1 all'udienza del 16/09/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
I. Con atto di citazione notificato in data 22.03.2019, Controparte_1 citava dinnanzi al Tribunale di Pistoia il
[...] Parte_1
, chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare che “il
[...] Parte_1 era tenuto al pagamento delle spese di custodia dell'autovettura Renault Megane Tg.
FIN29007” e per l'effetto che venisse condannato “al pagamento a favore della della somma di €. 25.952,13 Controparte_1
(Iva compresa), o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali dal dì della domanda fino al saldo effettivo”.
A fondamento della domanda l'attore deduceva di aver effettuato, nell'aprile 2007, su chiamata della Polizia Municipale di , un servizio di trasporto in depositaria e Pt_1 custodia del veicolo Renault Megane Tg. FIN29007, che si trovava fermo in sosta in zona Mercato ad;
che la Polizia Municipale non aveva provveduto al ritiro Pt_1 dell'autovettura e, nonostante i solleciti dell'autofficina, non aveva neppure dato istruzioni sulle sorti del mezzo;
che il risultava moroso nel Parte_1 pagamento delle spese di custodia per un totale di € 25.952,13 (IVA compresa), calcolato sulla base delle tariffe ANCSA.
Si costituiva tempestivamente il contestando quanto dedotto Parte_1 dall'attore e rassegnando le seguenti conclusioni: “In tesi Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Pistoia dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ente Convenuto e comunque voglia rigettare in toto la domanda Attrice perché infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto. In denegata ipotesi Voglia calcolare in via equitativa la debenza dell'ente Comparente. In tesi gradata ed in ipotesi, anche in via riconvenzionale, voglia compensare in tutto o in parte, a titolo di risarcimento del danno da colpa di Controparte la debenza ex adverso reclamata per i titoli di cui in premessa.
Il Comparente chiede comunque di essere rilevato indenne dalla domanda di
Controparte e tenuto a corrispondere, quanto eventualmente l'Ente Comparente fosse condannato a pagare a Controparte, il Sig. ai sensi e per gli effetti di cui CP_2
2 all'Art. 269 CPC e contestualmente chiede che il Sig. G.I., previo e conseguente ogni incombente di legge, sposti la prima udienza allo scopo di consentire la citazione del
Chiamato nel rispetto dei termini di cui all'Art. 163 bis CPC. Con vittoria di spese ed onorari salvis iuribus”.
Il Tribunale - autorizzata la chiamata in causa del terzo, , poi rimasto CP_2 contumace - con sentenza n. 851/2022 accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condannava il al pagamento in suo favore della Parte_1 somma di 9.459,00 oltre Iva e interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo, per i titoli e le causali di cui in motivazione;
respingeva inoltre la domanda attorea formulata nei confronti del terzo chiamato nonché la domanda riconvenzionale formulata dal nei confronti del terzo chiamato. Pt_1
II. Avverso detta sentenza, il proponeva appello, sulla base Parte_1 delle seguenti motivi.
1) Il ribadiva, anzitutto, l'eccezione relativa alla mancanza di un Parte_1 contratto formale tra le parti, sottolineando come la stessa era stata sollevata sin dalla comparsa di costituzione e risposta, e non solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., come invece affermato dal Giudice.
Lamentava che il Giudice di primo grado aveva ritenuto erroneamente sussistente un contratto di deposito tra l e l'Ente, basandosi su un semplice Controparte_1 verbale di affidamento redatto dalla Polizia Municipale in occasione della rimozione del veicolo. Secondo l'appellante, tale verbale non poteva essere considerato un contratto in senso tecnico, né tantomeno soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam previsto per i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2440/1923.
Il Comune evidenziava che il rapporto con l non era regolato da alcun atto CP_1 negoziale, ma si era consolidato nel tempo per ragioni di prossimità e praticità, senza che vi fosse alcun obbligo contrattuale formalizzato.
Precisava, inoltre, che la stessa giurisprudenza della Cassazione richiamata dal
Giudice (sentenza n. 10354/2019) confermava l'assoluta necessità di una forma scritta ad substantiam.
Secondo il l'assenza di un contratto scritto impediva di configurare un Pt_1 obbligo giuridico a suo carico per il pagamento delle spese di custodia, e il Giudice avrebbe dovuto riconoscere la carenza di legittimazione passiva dell'Ente. La sentenza impugnata, invece, aveva erroneamente assimilato il verbale di affidamento a un contratto di deposito, attribuendo al obblighi che non trovavano fondamento Pt_1 né nella legge né in un valido titolo negoziale.
3 2) Con la seconda censura parte appellante criticava l'applicazione di norme e giurisprudenza relative al sequestro amministrativo dei veicoli in sentenza, trattando il caso di specie di una semplice rimozione per divieto temporaneo di sosta, disciplinata da un diverso quadro normativo.
In particolare, sottolineava che il Giudice aveva richiamato l'art. 11 del D.P.R.
571/1982 e la sentenza della Cassazione n. 9394/2015, secondo cui l'amministrazione comunale sarebbe tenuta ad anticipare le spese di custodia del veicolo rimosso. Tuttavia, secondo l'appellante, tale principio si applicava esclusivamente ai casi di sequestro amministrativo, e non alla rimozione per intralcio alla circolazione.
Il Comune evidenziava che il verbale di affidamento del veicolo, redatto il 6 maggio
2007, indicava chiaramente che si trattava di rimozione e non di sequestro o fermo amministrativo;
quindi, in base agli artt. 215 comma 2 del Codice della Strada e 397 comma 4 del Regolamento, le spese di rimozione e custodia in tali casi erano a carico del proprietario del veicolo, che deve versarle al momento del ritiro, senza alcun obbligo di anticipazione da parte dell'Ente.
L'appellante sottolineava che, nella fattispecie, l'obbligo dell'Autofficina di custodire e di restituire al Rachid l'autoveicolo e l'obbligo del di ritirare l'autoveicolo CP_2 corrispondendo a Controparte l'intero prezzo del deposito, trovava conferma in giurisprudenza secondo la quale, ove un'autovettura venga abbandonata sulla pubblica via e dagli organi di polizia “affidata in custodia ad un terzo nel suo deposito, allo scopo di evitare intralci alla circolazione non si configuri come sequestro del veicolo per il cui perfezionamento è necessario un atto scritto dal quale sia desumibile, in modo certo, la volontà degli ufficiali o agenti di polizia di costituire un vincolo di indisponibilità temporanea assoluta in ordine al bene, con la conseguenza che il deposito e la custodia dell'autovettura debbono ritenersi eseguiti nell'interesse, non della Pubblica
Amministrazione, ma del proprietario dell'autovettura stessa che, quindi, è tenuto al pagamento al depositario di quanto dovuto a titolo di compenso e di rimborso spese”
(Cfr. Cass. 17/05/1983 n. 3409).
3) Il lamentava che la sentenza di primo grado non aveva preso in Pt_1 considerazione la responsabilità dell' per aver dimenticato nel Controparte_1 proprio deposito, per oltre otto anni, l'autovettura Renault Megane di proprietà del
. Secondo l'appellante, tale negligenza avrebbe dovuto essere valutata anche CP_2 ai fini della domanda riconvenzionale di compensazione del danno.
Spiegava che il veicolo era stato rimosso nel 2007 per divieto temporaneo di sosta e affidato all , che avrebbe dovuto custodirlo fino al ritiro da parte del CP_1
4 proprietario;
nel 2010 il aveva saldato, in contraddittorio con l'Autofficina, Pt_1 tutte le spettanze relative ai veicoli in deposito, come attestato dalle determinazioni amministrative n. 25 del 03.04.2009 e n. 52 del 13.12.2010 e da corrispondenza intercorsa con il responsabile del servizio;
in tale contesto, il veicolo del non CP_2 era stato menzionato, né risultava tra quelli oggetto di rottamazione straordinaria;
solo nel 2018 l'Autofficina si accorgeva della presenza del mezzo, chiedendo al il pagamento delle spese di custodia per tutto il periodo. Pt_1
Il Comune appellante contestava, quindi, siffatta pretesa, sostenendo che il deposito fosse a carico esclusivo del proprietario, come previsto dagli artt. 215 comma 2 del
Codice della Strada e 397 comma 4 del Regolamento di attuazione, e che non vi fosse alcun obbligo di anticipazione da parte dell'Ente.
Evidenziava che, oltretutto, l' non aveva fornito prova documentale né CP_1 richiesto prova testimoniale per dimostrare che il avesse mai assunto Pt_1
l'obbligo di pagamento per quel veicolo.
Sottolineava altresì che non aveva alcun obbligo di verificare se il proprietario aveva ritirato il veicolo, né l' era tenuta a informare la Polizia Municipale del CP_1 ritiro: in assenza di provvedimenti ostativi alla circolazione, il proprietario avrebbe potuto recarsi direttamente presso il deposito, pagare il dovuto e ritirare il mezzo. La responsabilità del mancato ritiro, e della lunga permanenza del veicolo, era dunque da imputarsi esclusivamente all' e al proprietario, non al CP_1 Pt_1
4) Con il quarto motivo, il contestava la decisione del Giudice di Parte_1 prime cure di rigettare la domanda riconvenzionale di regresso nei confronti del Sig.
, proprietario del veicolo rimosso. CP_2
In particolare, l'appellante riteneva infondata l'affermazione secondo cui il Pt_1 non avrebbe fornito prova di aver informato il della rimozione del veicolo e CP_2 della sua sottoposizione a custodia onerosa presso l'Autofficina, limitandosi a notificargli il verbale di accertamento della violazione.
Richiamava sul punto la documentazione prodotta in giudizio: in particolare, il aveva depositato copia della missiva del 23 agosto 2007, inviata dalla Polizia Pt_1
Municipale e notificata al presso la Casa Circondariale di Firenze il giorno CP_2 successivo, la quale includeva non solo il verbale di accertamento della violazione, ma anche il verbale di affidamento e nomina del custode, che indicava chiaramente il luogo di deposito del veicolo e le modalità per il suo ritiro.
Sottolineava altresì che la Casa Circondariale aveva confermato l'avvenuta notifica con propria comunicazione del 28 agosto 2007, ricevuta dal Comune il 10 settembre,
5 e che comunque il aveva tentato una notifica anche presso la residenza del Pt_1
a Ramacca (CT), risultata vana. CP_2
Tali elementi, secondo l'appellante, dimostravano che il proprietario era stato messo nella condizione di sapere della rimozione e della custodia del veicolo, e che avrebbe potuto attivarsi per il suo recupero, risultando quindi la sua condotta consapevolmente negligente. A maggior ragione considerando che, al momento della chiamata in causa in primo grado, il risultava libero, come confermato dalla CP_2 notifica ricevuta presso la sua residenza.
Alla luce di ciò, il riteneva che il Giudice avesse errato nel rigettare la Pt_1 domanda di regresso, basandosi su una presunta mancanza di prova che, invece, era stata puntualmente fornita, e che la responsabilità del mancato ritiro del veicolo, e delle conseguenti spese di custodia, doveva essere attribuita al proprietario, non all'Ente.
5) Il contestava infine la decisione del Giudice di primo grado di Parte_1 non ammettere le prove orali richieste, ritenendo che i capitoli di prova fossero formulati in modo generico, negativo e valutativo.
Rilevava che nel caso di specie non ricorrevano le ipotesi di inammissibilità della prova testimoniale tassativamente previste dagli artt. 2722–2725 c.c. e che, alla luce dell'art. 244 c.p.c. che richiede soltanto la specificazione dei fatti oggetto di prova e l'indicazione delle persone da interrogare, i capitoli di prova formulati erano chiari e riferiti a circostanze concrete e verificabili.
Infine, l'appellante richiamava l'art. 281-ter c.p.c., che attribuisce al Giudice monocratico il potere di disporre d'ufficio la prova orale, anche riformulando i capitoli proposti dalle parti, qualora lo ritenga necessario per la corretta decisione della causa: secondo il il Giudice avrebbe dovuto esercitare tale potere, anziché Pt_1 limitarsi a rigettare la prova per presunti vizi formali, privando così il procedimento di un'istruttoria potenzialmente decisiva.
III. In data 17 luglio 2024 si costituiva Controparte_1 la quale deduceva quanto segue.
[...]
1) Parte appellata rilevava, anzitutto, che il primo motivo d'appello non poteva essere accolto, poiché il Giudice di primo grado aveva correttamente valutato il verbale di affidamento e custodia prodotto in atti (doc. 6 del fascicolo di parte attrice), rilevando che, pur non costituendo una piena regolamentazione del rapporto, esso soddisfaceva comunque la forma scritta richiesta per i contratti con la Pubblica Amministrazione
e che dallo stesso derivavano comunque degli obblighi civilistici.
6 Precisava infatti che il documento, sottoscritto da entrambe le parti, conteneva clausole che attribuivano all'affidatario la qualifica di custode, imponendogli obblighi specifici quali la conservazione del veicolo, la sua presentazione su richiesta dell'autorità competente, il divieto di rimozione senza autorizzazione e l'avvertimento circa le sanzioni penali previste dagli artt. 334 e 335 c.p. in caso di inadempienza.
Rilevava che da tali elementi emergeva chiaramente la natura negoziale del rapporto, qualificabile come contratto di deposito ai sensi dell'art. 1766 c.c. e seguenti, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 9751/2011), secondo cui al servizio di rimozione si collega un rapporto contrattuale di deposito regolato dalle norme del codice civile, in particolare dall'art. 1771 c.c.: da ciò ne conseguiva l'obbligo del di riprendere i veicoli depositati alla scadenza pattuita o, comunque, a Pt_1 seguito di richiesta del depositario, nonché la responsabilità dell'ente per l'inadempimento di tale obbligo.
Sosteneva inoltre che il Giudice aveva correttamente qualificato il contratto come oneroso, sia alla luce della citata giurisprudenza, sia in virtù dell'art. 14 del
Codice della Strada, che impone ai concessionari di strade pubbliche l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, comprensivo della rimozione e custodia dei veicoli in sosta d'intralcio o abbandonati, con assunzione dei relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario.
Evidenziava altresì che tra le parti sussisteva da tempo un rapporto consolidato di deposito oneroso, regolato da convenzione con la di Pistoia, in base alla CP_3 quale l'attrice aveva svolto per anni servizi di custodia e deposito giudiziario per enti pubblici, come la stessa e la Polizia Municipale di e che ciò CP_3 Pt_1 rafforzava la suddetta qualificazione. Oltretutto, deduceva, l'inserimento dell'autofficina negli elenchi prefettizi ex art. 8 DPR 571/1982 e le fatture prodotte in giudizio, non contestate dalla controparte, confermavano la continuità e la natura onerosa del rapporto.
Alla luce di quanto sopra, sosteneva che il Giudice di prime cure aveva correttamente interpretato la documentazione agli atti e aveva fondato la propria decisione su una solida base normativa e giurisprudenziale, valorizzando altresì l'esistenza di un rapporto di deposito a titolo oneroso tra le parti esistente fin dagli anni 80, superando così l'eccezione di difetto di prova scritta sollevata dall'appellante.
2) Parte appellata contestava le censure di parte appellante secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente richiamato l'art. 11 del D.P.R. 571/1982, in quanto riferito alla custodia di “cose sequestrate”, nonché utilizzato pronunce
7 giurisprudenziali (Cass. civ. nn. 9394/2015 e 9751/2011) relative a ipotesi di sequestro amministrativo.
Sosteneva l che era vero che la sentenza n. 9394/2015 della Corte di CP_1
Cassazione si riferiva a un'ipotesi di sequestro amministrativo e che l'art. 11 del
D.P.R. 571/1982 disciplinava la custodia di beni sequestrati;
tuttavia, rilevava, le disposizioni in materia di sequestro amministrativo trovavano applicazione, per espressa previsione normativa, anche nei casi di rimozione dei veicoli: secondo l'art. 397, comma 3, del regolamento di attuazione del Codice della Strada, infatti, “al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1, assume la figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 394”.
Alla luce di ciò, riteneva che il Giudice di prime cure avesse correttamente richiamato le norme e i principi giurisprudenziali in materia di sequestro, in quanto compatibili e applicabili anche alla fattispecie della rimozione dei veicoli.
Specificava che il riferimento giurisprudenziale operato dalla parte appellante alla sentenza n. 3409/1983 risultava superato da orientamenti più recenti e consolidati.
In particolare, la Corte di Cassazione aveva affermato in numerose pronunce (tra cui
Cass. civ. nn. 17178/2008, 8775/2019, 10354/2019, 13762/2006, 11543/2009) che, ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada, gli enti proprietari o concessionari delle strade sono tenuti a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, compresi gli interventi di rimozione, custodia e smaltimento dei veicoli abbandonati o in sosta vietata.
Sottolineava come la giurisprudenza aveva chiarito che tali compiti rientravano nella previsione normativa primaria e che, in assenza di diversa disposizione, gli oneri economici connessi a tali attività gravavano sull'ente proprietario o concessionario della strada, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo o del responsabile dell'abbandono.
Tale orientamento, deduceva parte appellata, era stato correttamente recepito dal
Giudice di prime cure, che aveva fondato la propria decisione su principi giuridici consolidati e coerenti con la fattispecie concreta, richiamando le sentenze n.
10354/2019 e n. 9751/2011.
3) Parte appellata contestava anche la fondatezza del terzo motivo, con il quale l'appellante lamentava che, da un lato, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare una presunta responsabilità dell nella vicenda, Controparte_4 sostenendo che quest'ultima avrebbe smarrito il veicolo del sig. e, dall'altro, CP_2
8 avrebbe erroneamente ritenuto non contestato tale smarrimento da parte del
Pt_1
Sottolineava come il Giudice di primo grado avesse invece espressamente preso posizione sulle circostanze dedotte, evidenziando le contraddizioni nelle dichiarazioni rese dal nel corso del giudizio. Pt_1
In particolare, ricordava che: il aveva inizialmente affermato, in comparsa di Pt_1 costituzione, che il veicolo oggetto di causa rientrava tra quelli già liquidati a seguito della rottamazione straordinaria del 2009-2010, come da missiva agli atti in cui si legge: “l'ente comparente ritiene, dunque, di aver liquidato tutto il dovuto alla data del
13 Dicembre 2010, compresa la posizione dell'autovettura targata FIN29007 in questione”; successivamente, nella memoria n. 2, a seguito della produzione da parte attrice delle fatture n. 190/2019 e n. 179/2010, contenenti l'elenco dei veicoli rottamati, da cui non risulta il mezzo in questione, il aveva modificato la Pt_1 propria posizione, sostenendo che il veicolo “era sfuggito alla rottamazione” a causa della presunta gestione disordinata dei mezzi da parte dell' infine, in Controparte_4 comparsa conclusionale, aveva dichiarato che “il fatto è che il mezzo per cui è causa non era ex lege tra quelli da rottamare”.
Rilevava dunque la correttezza della sentenza nella parte in cui venivano evidenziate le suddette incongruenze.
Inoltre, sosteneva che il Giudice aveva evidenziato che dai documenti prodotti non risultava che il veicolo in questione fosse incluso tra quelli oggetto di rottamazione straordinaria, e pertanto non era dimostrato che il avesse corrisposto gli Pt_1 oneri di custodia per tale mezzo.
Parte appellata rilevava che le affermazioni del secondo cui il veicolo non Pt_1 sarebbe stato rottamato per responsabilità dell risultavano smentite, Controparte_4 oltre che dalla documentazione agli atti, dal D.L. 269/2003, convertito in L.
326/2003, e dal decreto dirigenziale 30 marzo 2003, secondo cui spetta agli organi di polizia stradale il compito di verificare i veicoli giacenti presso le depositerie e collaborare con le Prefetture nella redazione degli elenchi per la rottamazione.
Tuttavia, precisava, nonostante le richieste, la controparte non aveva prodotto nessun verbale redatto dal relativo ai sopralluoghi presso la depositeria del Pt_1 per la verifica dei mezzi. CP_4
Rilevava, inoltre, che le determine n. 25 e n. 52 del 13/12/2010, citate dalla parte appellante, non contenevano alcuna indicazione circa la necessità di contraddittorio o l'effettuazione di sopralluoghi. Parimenti, la documentazione unilaterale prodotta
9 dal (doc. 6 e doc. 10) non era stata né sottoscritta né accettata dall' Pt_1 CP_4
né risulta che quest'ultima fosse destinataria della corrispondenza.
[...]
Specificava altresì che la missiva del 29 ottobre 2018, prodotta come doc. 10, risaliva a otto anni dopo la rottamazione e undici anni dopo la rimozione del veicolo, e non poteva costituire prova attendibile dell'avvenuto accertamento o della responsabilità dell' ; anzi, da tale documento emergeva la totale inadempienza del CP_4 [...]
, che, pur avendo affidato il veicolo e sottoscritto il relativo verbale (doc. 6 Parte_1 parte attrice), non ne conservava traccia negli archivi e non ha mai provveduto a verificarne la presenza presso la depositeria.
Alla luce di quanto sopra, sosteneva che doveva essere confermata la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha correttamente escluso ogni responsabilità dell' per lo smarrimento del veicolo, attribuendo invece al Controparte_4 Pt_1
l'omissione degli accertamenti dovuti, in conformità alla normativa vigente.
4) Quanto alla doglianza relativa al rigetto della domanda riconvenzionale di regresso nei confronti del proprietario del veicolo, parte appellata sottolineava che il Tribunale aveva esaminato con attenzione le risultanze probatorie e aveva correttamente rilevato che la firma del sig. compariva esclusivamente sul verbale di CP_2 accertamento della violazione del divieto di sosta (nel quale, peraltro, alla voce
“sanzione accessoria” è indicato “nessuna”) e, invece, alcuna firma o attestazione di notifica risultava sul verbale di affidamento del veicolo all' Controparte_4
Da ciò, a detta della parte appellata, ne conseguiva che non era stato dimostrato che il sig. fosse stato informato della rimozione del mezzo né del luogo in cui esso CP_2 era stato custodito, circostanza che giustifica la mancata attivazione da parte sua per il recupero del veicolo.
Sosteneva, pertanto, che il rigetto della domanda riconvenzionale di regresso era pienamente giustificato.
5) La parte appellata riteneva infine infondata la censura con la quale l'appellante contestava la mancata ammissione delle prove dallo stesso richieste in primo grado.
Sottolineava che il Giudice aveva motivato in modo chiaro e coerente la propria decisione di rigetto delle istanze istruttorie, ritenendole non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonee a superare le risultanze documentali già acquisite agli atti.
Alla luce di ciò, chiedeva il rigetto di ogni ulteriore richiesta probatoria formulata dalla parte appellante.
10 IV. Rilevata la mancata costituzione di , nonostante la regolarità della CP_2 notifica dell'appello nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 31.03.2025.
V. Rigettate, con provvedimento del 07.04.2025, le richieste di prova in quanto vertenti su circostanze in parte accertabili documentalmente ed in parte relativi a circostanze superflue ai fini della decisione, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 settembre 2025.
VI. All'udienza del 16.09.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, la causa era decisa mediante la pubblicazione della presente sentenza.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
I motivi di appello sub 1 e 2 risultano fondati e l'accoglimento degli stessi rende superflua la valutazione delle ulteriori doglianze comportando la riforma della sentenza.
Appare opportuno ricostruire il contesto normativo in cui si innesta la vicenda in esame.
Sul punto va preliminarmente rilevato che -così come evidenziato nella sentenza di primo grado- non può revocarsi in dubbio che i concessionari e i gestori di strade pubbliche abbiano, per legge, l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, obbligo che comprende anche la rimozione e la custodia dei veicoli in sosta di intralcio o abbandonati, con assunzione dei relativi oneri e spese.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 10354 del
12/04/2019, Rv. 653496-01), che ha riconosciuto la fonte legale di tale dovere (I proprietari o i concessionari di strade pubbliche hanno l'obbligo, previsto dall'art. 14
c.d.s. (d.lgs. n. 285 del 1992) di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e, se del caso, demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta d'intralcio, sia di quelli abbandonati e di sostenere i relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo.)
Tuttavia, occorre parallelamente ribadire che, nel nostro ordinamento, i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione soggiacciono al principio della forma scritta ad substantiam, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 17 del r.d. n. 2440/1923. Tale regola è consolidata da decenni di giurisprudenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 12769/1991;
Cass. Sez. 6 n. 13886/2011).
Peraltro, il medesimo principio risulta palesemente ribadito nella stessa pronuncia di
Cassazione n. 10354/2019 supra richiamata (si legge in motivazione: “Il rispetto della
11 forma scritta ad substantiam, prevista a pena di nullità, pertanto, deve essere comunque assicurato: nel nostro ordinamento non c'è spazio per un facere della P.A. che non trovi fondamento in una fonte normativa, comunque regolante il settore;
ciò, tuttavia, non libera l'azione pubblica dal dovere di rendere leggibile, e, pertanto, conoscibile dai consociati il percorso volitivo che conduce al negozio privato, la certezza delle clausole contrattuali e del corrispettivo pattuito e di manifestare la volontà negoziale in forme oggettive ed estrinseche“.
In particolare, è stato chiarito che il fatto che l'obbligo di rimozione dei veicoli trovi fondamento nella legge non comporta che l'attività negoziale eventualmente necessaria per l'adempimento sfugga alla forma scritta prescritta per i contratti della
P.A.
La forma scritta, infatti, non è un mero formalismo, ma assolve a plurime funzioni di garanzia: rende conoscibile il percorso volitivo dell'amministrazione, assicura certezza delle clausole e del corrispettivo pattuito e cristallizza in forme oggettive e verificabili la volontà contrattuale dell'ente pubblico.
Nel caso in esame non risulta che la abbia prodotto alcuna Parte_3 documentazione idonea a comprovare l'esistenza di una convenzione scritta, come richiesto per la validità di un rapporto contrattuale con la P.A. che sia idoneo a fondare l'obbligo della PA;
sul punto va pure precisato che -diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo- l'eccezione circa tale carenza risulta tempestivamente sollevata dall'odierna appellante nella propria comparsa di costituzione in primo grado (si v. pag 3 Il veicolo di che trattasi non è stato oggetto di alcun provvedimento di Polizia ed in specie, stante il rapporto instauratosi di fatto, mai formalizzato con la
Controparte, si è instaurato una sorta di con tratto atipico di parcheggio per il quale manca un valido titolo contrattuale. Poiché l'obbligazione, nel caso di specie, non discende direttamente dalla Legge si deve convenire che la stessa derivava da una attività negoziale della P.A. in violazione della forma scritta ad substantiam prevista a pena di nullità)
Con riferimento al rinvenimento di tale requisito di validità dell'obbligo in capo alla
PA non può peraltro condividersi l'assunto del giudice di merito secondo cui il verbale del vigile urbano costituirebbe documento idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta del contratto. Il verbale, infatti, è atto certificativo dell'accertamento di una situazione di fatto o di diritto, ma non costituisce un regolamento negoziale idoneo a vincolare contrattualmente la P.A.; né il vigile urbano che lo redige ha la competenza a impegnare l'ente sul piano contrattuale.
12 Esclusa dunque la sussistenza di un valido titolo contrattuale idoneo a fondare l'obbligo di pagamento delle spese di custodia in caso di rimozione, neppure può ritenersi applicabile in via analogica la disciplina del sequestro amministrativo, trattandosi di fattispecie speciale e tipica, regolata da una disciplina propria -art. 213
Codice della Strada- diversa da quella prevista per i casi di rimozione forzata all'art. 215 Codice della Strada. È significativo che solo per il sequestro l'art. 213 C.d.S. preveda espressamente una compiuta disciplina in materia di anticipazione delle spese, con correlata obbligazione ex lege a carico della P.A.; previsione che, invece, non trova corrispondenza nella disciplina della rimozione forzata dei veicoli.
Né può giovare il richiamo agli artt. 334 e 335 c.p.p., eventualmente inseriti nel verbale, trattandosi di disposizioni processuali che non incidono sulla validità di un vincolo contrattuale;
allo stesso modo, il rinvio contenuto nell'art. 397 del
Regolamento al Codice della Strada all'art. 394, in tema di custodia dei veicoli sequestrati, non contiene alcuna norma relativa all'anticipazione delle spese, confermando che la disciplina speciale opera esclusivamente in materia di sequestro e non può essere estesa alla rimozione.
In definitiva, non sussistendo margini per l'applicazione della disciplina specifica prevista in caso di sequestro, per le ipotesi di rimozione forzata, l'obbligo di pagamento (eventualmente nelle forme di anticipazione rispetto al correlato obbligo del soggetto sanzionato) può sorgere solo in ragione della sussistenza di un vincolo contrattuale assunto dalla PA con forma scritta, circostanza che risulta indimostrata nel caso in esame.
Da tale premessa discende l'infondatezza della domanda avanzata in primo grado dall'odierna appellata.
In accoglimento dell'atto di appello avanzato dal deve dunque Parte_1 riformarsi la sentenza di primo grado rigettando la domanda attorea;
da tale rigetto discende l'assorbimento della domanda riconvenzionale di manleva formulata dal
. Parte_1
Alla modifica della decisione di primo grado fa seguito un diverso regolamento delle spese processuali che, in ragione del principio di soccombenza, vanno poste a carico di e liquidate Controparte_1 per il primo grado in euro 5.077,00 oltre spese, Iva e competenza e per il secondo grado -escludendo la fase istruttoria perché non tenutasi e dimezzando la fase decisoria trattandosi di pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies cpc- in euro 3.011,00 oltre spese, Iva e competenza.
13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e
[...] CP_2
-accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda spiegata in primo grado da Controparte_1
-condanna al Controparte_1 pagamento in favore del delle spese di giudizio Parte_1
primo grado euro 5.077,00 oltre spese, Iva e competenza secondo grado euro 3.011,00 oltre spese, Iva e competenza.
-nulla sulle spese per il terzo contumace in primo e secondo grado
Firenze, lì 20.09.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia La Presidente
Dr.ssa Chiara Ermini
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Chiara Ermini Presidente
Dr.ssa Laura D'Amelio Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo in data 14.12.2022, al n. 2276 del
R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 851/2022 del
Tribunale di Pistoia, emessa il 10.10.2022 e pubblicata il 12.10.2022, nell'ambito del procedimento n. 979/2019; promossa da
(c.f. C.F. e P. Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Lorenzo Magrini (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso il suo studio, sito in Monsummano Terme (PT), Via Vittorio Veneto n. 100, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(P.IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante, Sig. , P.IVA_2 Controparte_1 rappresentato e difeso dall 'Avv. (c.f. ) ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via G. Fabbroni n. 11, giusta procura in atti;
APPELLATA nonché contro
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
1 all'udienza del 16/09/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
I. Con atto di citazione notificato in data 22.03.2019, Controparte_1 citava dinnanzi al Tribunale di Pistoia il
[...] Parte_1
, chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare che “il
[...] Parte_1 era tenuto al pagamento delle spese di custodia dell'autovettura Renault Megane Tg.
FIN29007” e per l'effetto che venisse condannato “al pagamento a favore della della somma di €. 25.952,13 Controparte_1
(Iva compresa), o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali dal dì della domanda fino al saldo effettivo”.
A fondamento della domanda l'attore deduceva di aver effettuato, nell'aprile 2007, su chiamata della Polizia Municipale di , un servizio di trasporto in depositaria e Pt_1 custodia del veicolo Renault Megane Tg. FIN29007, che si trovava fermo in sosta in zona Mercato ad;
che la Polizia Municipale non aveva provveduto al ritiro Pt_1 dell'autovettura e, nonostante i solleciti dell'autofficina, non aveva neppure dato istruzioni sulle sorti del mezzo;
che il risultava moroso nel Parte_1 pagamento delle spese di custodia per un totale di € 25.952,13 (IVA compresa), calcolato sulla base delle tariffe ANCSA.
Si costituiva tempestivamente il contestando quanto dedotto Parte_1 dall'attore e rassegnando le seguenti conclusioni: “In tesi Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Pistoia dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ente Convenuto e comunque voglia rigettare in toto la domanda Attrice perché infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto. In denegata ipotesi Voglia calcolare in via equitativa la debenza dell'ente Comparente. In tesi gradata ed in ipotesi, anche in via riconvenzionale, voglia compensare in tutto o in parte, a titolo di risarcimento del danno da colpa di Controparte la debenza ex adverso reclamata per i titoli di cui in premessa.
Il Comparente chiede comunque di essere rilevato indenne dalla domanda di
Controparte e tenuto a corrispondere, quanto eventualmente l'Ente Comparente fosse condannato a pagare a Controparte, il Sig. ai sensi e per gli effetti di cui CP_2
2 all'Art. 269 CPC e contestualmente chiede che il Sig. G.I., previo e conseguente ogni incombente di legge, sposti la prima udienza allo scopo di consentire la citazione del
Chiamato nel rispetto dei termini di cui all'Art. 163 bis CPC. Con vittoria di spese ed onorari salvis iuribus”.
Il Tribunale - autorizzata la chiamata in causa del terzo, , poi rimasto CP_2 contumace - con sentenza n. 851/2022 accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condannava il al pagamento in suo favore della Parte_1 somma di 9.459,00 oltre Iva e interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo, per i titoli e le causali di cui in motivazione;
respingeva inoltre la domanda attorea formulata nei confronti del terzo chiamato nonché la domanda riconvenzionale formulata dal nei confronti del terzo chiamato. Pt_1
II. Avverso detta sentenza, il proponeva appello, sulla base Parte_1 delle seguenti motivi.
1) Il ribadiva, anzitutto, l'eccezione relativa alla mancanza di un Parte_1 contratto formale tra le parti, sottolineando come la stessa era stata sollevata sin dalla comparsa di costituzione e risposta, e non solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., come invece affermato dal Giudice.
Lamentava che il Giudice di primo grado aveva ritenuto erroneamente sussistente un contratto di deposito tra l e l'Ente, basandosi su un semplice Controparte_1 verbale di affidamento redatto dalla Polizia Municipale in occasione della rimozione del veicolo. Secondo l'appellante, tale verbale non poteva essere considerato un contratto in senso tecnico, né tantomeno soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam previsto per i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2440/1923.
Il Comune evidenziava che il rapporto con l non era regolato da alcun atto CP_1 negoziale, ma si era consolidato nel tempo per ragioni di prossimità e praticità, senza che vi fosse alcun obbligo contrattuale formalizzato.
Precisava, inoltre, che la stessa giurisprudenza della Cassazione richiamata dal
Giudice (sentenza n. 10354/2019) confermava l'assoluta necessità di una forma scritta ad substantiam.
Secondo il l'assenza di un contratto scritto impediva di configurare un Pt_1 obbligo giuridico a suo carico per il pagamento delle spese di custodia, e il Giudice avrebbe dovuto riconoscere la carenza di legittimazione passiva dell'Ente. La sentenza impugnata, invece, aveva erroneamente assimilato il verbale di affidamento a un contratto di deposito, attribuendo al obblighi che non trovavano fondamento Pt_1 né nella legge né in un valido titolo negoziale.
3 2) Con la seconda censura parte appellante criticava l'applicazione di norme e giurisprudenza relative al sequestro amministrativo dei veicoli in sentenza, trattando il caso di specie di una semplice rimozione per divieto temporaneo di sosta, disciplinata da un diverso quadro normativo.
In particolare, sottolineava che il Giudice aveva richiamato l'art. 11 del D.P.R.
571/1982 e la sentenza della Cassazione n. 9394/2015, secondo cui l'amministrazione comunale sarebbe tenuta ad anticipare le spese di custodia del veicolo rimosso. Tuttavia, secondo l'appellante, tale principio si applicava esclusivamente ai casi di sequestro amministrativo, e non alla rimozione per intralcio alla circolazione.
Il Comune evidenziava che il verbale di affidamento del veicolo, redatto il 6 maggio
2007, indicava chiaramente che si trattava di rimozione e non di sequestro o fermo amministrativo;
quindi, in base agli artt. 215 comma 2 del Codice della Strada e 397 comma 4 del Regolamento, le spese di rimozione e custodia in tali casi erano a carico del proprietario del veicolo, che deve versarle al momento del ritiro, senza alcun obbligo di anticipazione da parte dell'Ente.
L'appellante sottolineava che, nella fattispecie, l'obbligo dell'Autofficina di custodire e di restituire al Rachid l'autoveicolo e l'obbligo del di ritirare l'autoveicolo CP_2 corrispondendo a Controparte l'intero prezzo del deposito, trovava conferma in giurisprudenza secondo la quale, ove un'autovettura venga abbandonata sulla pubblica via e dagli organi di polizia “affidata in custodia ad un terzo nel suo deposito, allo scopo di evitare intralci alla circolazione non si configuri come sequestro del veicolo per il cui perfezionamento è necessario un atto scritto dal quale sia desumibile, in modo certo, la volontà degli ufficiali o agenti di polizia di costituire un vincolo di indisponibilità temporanea assoluta in ordine al bene, con la conseguenza che il deposito e la custodia dell'autovettura debbono ritenersi eseguiti nell'interesse, non della Pubblica
Amministrazione, ma del proprietario dell'autovettura stessa che, quindi, è tenuto al pagamento al depositario di quanto dovuto a titolo di compenso e di rimborso spese”
(Cfr. Cass. 17/05/1983 n. 3409).
3) Il lamentava che la sentenza di primo grado non aveva preso in Pt_1 considerazione la responsabilità dell' per aver dimenticato nel Controparte_1 proprio deposito, per oltre otto anni, l'autovettura Renault Megane di proprietà del
. Secondo l'appellante, tale negligenza avrebbe dovuto essere valutata anche CP_2 ai fini della domanda riconvenzionale di compensazione del danno.
Spiegava che il veicolo era stato rimosso nel 2007 per divieto temporaneo di sosta e affidato all , che avrebbe dovuto custodirlo fino al ritiro da parte del CP_1
4 proprietario;
nel 2010 il aveva saldato, in contraddittorio con l'Autofficina, Pt_1 tutte le spettanze relative ai veicoli in deposito, come attestato dalle determinazioni amministrative n. 25 del 03.04.2009 e n. 52 del 13.12.2010 e da corrispondenza intercorsa con il responsabile del servizio;
in tale contesto, il veicolo del non CP_2 era stato menzionato, né risultava tra quelli oggetto di rottamazione straordinaria;
solo nel 2018 l'Autofficina si accorgeva della presenza del mezzo, chiedendo al il pagamento delle spese di custodia per tutto il periodo. Pt_1
Il Comune appellante contestava, quindi, siffatta pretesa, sostenendo che il deposito fosse a carico esclusivo del proprietario, come previsto dagli artt. 215 comma 2 del
Codice della Strada e 397 comma 4 del Regolamento di attuazione, e che non vi fosse alcun obbligo di anticipazione da parte dell'Ente.
Evidenziava che, oltretutto, l' non aveva fornito prova documentale né CP_1 richiesto prova testimoniale per dimostrare che il avesse mai assunto Pt_1
l'obbligo di pagamento per quel veicolo.
Sottolineava altresì che non aveva alcun obbligo di verificare se il proprietario aveva ritirato il veicolo, né l' era tenuta a informare la Polizia Municipale del CP_1 ritiro: in assenza di provvedimenti ostativi alla circolazione, il proprietario avrebbe potuto recarsi direttamente presso il deposito, pagare il dovuto e ritirare il mezzo. La responsabilità del mancato ritiro, e della lunga permanenza del veicolo, era dunque da imputarsi esclusivamente all' e al proprietario, non al CP_1 Pt_1
4) Con il quarto motivo, il contestava la decisione del Giudice di Parte_1 prime cure di rigettare la domanda riconvenzionale di regresso nei confronti del Sig.
, proprietario del veicolo rimosso. CP_2
In particolare, l'appellante riteneva infondata l'affermazione secondo cui il Pt_1 non avrebbe fornito prova di aver informato il della rimozione del veicolo e CP_2 della sua sottoposizione a custodia onerosa presso l'Autofficina, limitandosi a notificargli il verbale di accertamento della violazione.
Richiamava sul punto la documentazione prodotta in giudizio: in particolare, il aveva depositato copia della missiva del 23 agosto 2007, inviata dalla Polizia Pt_1
Municipale e notificata al presso la Casa Circondariale di Firenze il giorno CP_2 successivo, la quale includeva non solo il verbale di accertamento della violazione, ma anche il verbale di affidamento e nomina del custode, che indicava chiaramente il luogo di deposito del veicolo e le modalità per il suo ritiro.
Sottolineava altresì che la Casa Circondariale aveva confermato l'avvenuta notifica con propria comunicazione del 28 agosto 2007, ricevuta dal Comune il 10 settembre,
5 e che comunque il aveva tentato una notifica anche presso la residenza del Pt_1
a Ramacca (CT), risultata vana. CP_2
Tali elementi, secondo l'appellante, dimostravano che il proprietario era stato messo nella condizione di sapere della rimozione e della custodia del veicolo, e che avrebbe potuto attivarsi per il suo recupero, risultando quindi la sua condotta consapevolmente negligente. A maggior ragione considerando che, al momento della chiamata in causa in primo grado, il risultava libero, come confermato dalla CP_2 notifica ricevuta presso la sua residenza.
Alla luce di ciò, il riteneva che il Giudice avesse errato nel rigettare la Pt_1 domanda di regresso, basandosi su una presunta mancanza di prova che, invece, era stata puntualmente fornita, e che la responsabilità del mancato ritiro del veicolo, e delle conseguenti spese di custodia, doveva essere attribuita al proprietario, non all'Ente.
5) Il contestava infine la decisione del Giudice di primo grado di Parte_1 non ammettere le prove orali richieste, ritenendo che i capitoli di prova fossero formulati in modo generico, negativo e valutativo.
Rilevava che nel caso di specie non ricorrevano le ipotesi di inammissibilità della prova testimoniale tassativamente previste dagli artt. 2722–2725 c.c. e che, alla luce dell'art. 244 c.p.c. che richiede soltanto la specificazione dei fatti oggetto di prova e l'indicazione delle persone da interrogare, i capitoli di prova formulati erano chiari e riferiti a circostanze concrete e verificabili.
Infine, l'appellante richiamava l'art. 281-ter c.p.c., che attribuisce al Giudice monocratico il potere di disporre d'ufficio la prova orale, anche riformulando i capitoli proposti dalle parti, qualora lo ritenga necessario per la corretta decisione della causa: secondo il il Giudice avrebbe dovuto esercitare tale potere, anziché Pt_1 limitarsi a rigettare la prova per presunti vizi formali, privando così il procedimento di un'istruttoria potenzialmente decisiva.
III. In data 17 luglio 2024 si costituiva Controparte_1 la quale deduceva quanto segue.
[...]
1) Parte appellata rilevava, anzitutto, che il primo motivo d'appello non poteva essere accolto, poiché il Giudice di primo grado aveva correttamente valutato il verbale di affidamento e custodia prodotto in atti (doc. 6 del fascicolo di parte attrice), rilevando che, pur non costituendo una piena regolamentazione del rapporto, esso soddisfaceva comunque la forma scritta richiesta per i contratti con la Pubblica Amministrazione
e che dallo stesso derivavano comunque degli obblighi civilistici.
6 Precisava infatti che il documento, sottoscritto da entrambe le parti, conteneva clausole che attribuivano all'affidatario la qualifica di custode, imponendogli obblighi specifici quali la conservazione del veicolo, la sua presentazione su richiesta dell'autorità competente, il divieto di rimozione senza autorizzazione e l'avvertimento circa le sanzioni penali previste dagli artt. 334 e 335 c.p. in caso di inadempienza.
Rilevava che da tali elementi emergeva chiaramente la natura negoziale del rapporto, qualificabile come contratto di deposito ai sensi dell'art. 1766 c.c. e seguenti, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 9751/2011), secondo cui al servizio di rimozione si collega un rapporto contrattuale di deposito regolato dalle norme del codice civile, in particolare dall'art. 1771 c.c.: da ciò ne conseguiva l'obbligo del di riprendere i veicoli depositati alla scadenza pattuita o, comunque, a Pt_1 seguito di richiesta del depositario, nonché la responsabilità dell'ente per l'inadempimento di tale obbligo.
Sosteneva inoltre che il Giudice aveva correttamente qualificato il contratto come oneroso, sia alla luce della citata giurisprudenza, sia in virtù dell'art. 14 del
Codice della Strada, che impone ai concessionari di strade pubbliche l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, comprensivo della rimozione e custodia dei veicoli in sosta d'intralcio o abbandonati, con assunzione dei relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario.
Evidenziava altresì che tra le parti sussisteva da tempo un rapporto consolidato di deposito oneroso, regolato da convenzione con la di Pistoia, in base alla CP_3 quale l'attrice aveva svolto per anni servizi di custodia e deposito giudiziario per enti pubblici, come la stessa e la Polizia Municipale di e che ciò CP_3 Pt_1 rafforzava la suddetta qualificazione. Oltretutto, deduceva, l'inserimento dell'autofficina negli elenchi prefettizi ex art. 8 DPR 571/1982 e le fatture prodotte in giudizio, non contestate dalla controparte, confermavano la continuità e la natura onerosa del rapporto.
Alla luce di quanto sopra, sosteneva che il Giudice di prime cure aveva correttamente interpretato la documentazione agli atti e aveva fondato la propria decisione su una solida base normativa e giurisprudenziale, valorizzando altresì l'esistenza di un rapporto di deposito a titolo oneroso tra le parti esistente fin dagli anni 80, superando così l'eccezione di difetto di prova scritta sollevata dall'appellante.
2) Parte appellata contestava le censure di parte appellante secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente richiamato l'art. 11 del D.P.R. 571/1982, in quanto riferito alla custodia di “cose sequestrate”, nonché utilizzato pronunce
7 giurisprudenziali (Cass. civ. nn. 9394/2015 e 9751/2011) relative a ipotesi di sequestro amministrativo.
Sosteneva l che era vero che la sentenza n. 9394/2015 della Corte di CP_1
Cassazione si riferiva a un'ipotesi di sequestro amministrativo e che l'art. 11 del
D.P.R. 571/1982 disciplinava la custodia di beni sequestrati;
tuttavia, rilevava, le disposizioni in materia di sequestro amministrativo trovavano applicazione, per espressa previsione normativa, anche nei casi di rimozione dei veicoli: secondo l'art. 397, comma 3, del regolamento di attuazione del Codice della Strada, infatti, “al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1, assume la figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 394”.
Alla luce di ciò, riteneva che il Giudice di prime cure avesse correttamente richiamato le norme e i principi giurisprudenziali in materia di sequestro, in quanto compatibili e applicabili anche alla fattispecie della rimozione dei veicoli.
Specificava che il riferimento giurisprudenziale operato dalla parte appellante alla sentenza n. 3409/1983 risultava superato da orientamenti più recenti e consolidati.
In particolare, la Corte di Cassazione aveva affermato in numerose pronunce (tra cui
Cass. civ. nn. 17178/2008, 8775/2019, 10354/2019, 13762/2006, 11543/2009) che, ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada, gli enti proprietari o concessionari delle strade sono tenuti a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, compresi gli interventi di rimozione, custodia e smaltimento dei veicoli abbandonati o in sosta vietata.
Sottolineava come la giurisprudenza aveva chiarito che tali compiti rientravano nella previsione normativa primaria e che, in assenza di diversa disposizione, gli oneri economici connessi a tali attività gravavano sull'ente proprietario o concessionario della strada, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo o del responsabile dell'abbandono.
Tale orientamento, deduceva parte appellata, era stato correttamente recepito dal
Giudice di prime cure, che aveva fondato la propria decisione su principi giuridici consolidati e coerenti con la fattispecie concreta, richiamando le sentenze n.
10354/2019 e n. 9751/2011.
3) Parte appellata contestava anche la fondatezza del terzo motivo, con il quale l'appellante lamentava che, da un lato, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare una presunta responsabilità dell nella vicenda, Controparte_4 sostenendo che quest'ultima avrebbe smarrito il veicolo del sig. e, dall'altro, CP_2
8 avrebbe erroneamente ritenuto non contestato tale smarrimento da parte del
Pt_1
Sottolineava come il Giudice di primo grado avesse invece espressamente preso posizione sulle circostanze dedotte, evidenziando le contraddizioni nelle dichiarazioni rese dal nel corso del giudizio. Pt_1
In particolare, ricordava che: il aveva inizialmente affermato, in comparsa di Pt_1 costituzione, che il veicolo oggetto di causa rientrava tra quelli già liquidati a seguito della rottamazione straordinaria del 2009-2010, come da missiva agli atti in cui si legge: “l'ente comparente ritiene, dunque, di aver liquidato tutto il dovuto alla data del
13 Dicembre 2010, compresa la posizione dell'autovettura targata FIN29007 in questione”; successivamente, nella memoria n. 2, a seguito della produzione da parte attrice delle fatture n. 190/2019 e n. 179/2010, contenenti l'elenco dei veicoli rottamati, da cui non risulta il mezzo in questione, il aveva modificato la Pt_1 propria posizione, sostenendo che il veicolo “era sfuggito alla rottamazione” a causa della presunta gestione disordinata dei mezzi da parte dell' infine, in Controparte_4 comparsa conclusionale, aveva dichiarato che “il fatto è che il mezzo per cui è causa non era ex lege tra quelli da rottamare”.
Rilevava dunque la correttezza della sentenza nella parte in cui venivano evidenziate le suddette incongruenze.
Inoltre, sosteneva che il Giudice aveva evidenziato che dai documenti prodotti non risultava che il veicolo in questione fosse incluso tra quelli oggetto di rottamazione straordinaria, e pertanto non era dimostrato che il avesse corrisposto gli Pt_1 oneri di custodia per tale mezzo.
Parte appellata rilevava che le affermazioni del secondo cui il veicolo non Pt_1 sarebbe stato rottamato per responsabilità dell risultavano smentite, Controparte_4 oltre che dalla documentazione agli atti, dal D.L. 269/2003, convertito in L.
326/2003, e dal decreto dirigenziale 30 marzo 2003, secondo cui spetta agli organi di polizia stradale il compito di verificare i veicoli giacenti presso le depositerie e collaborare con le Prefetture nella redazione degli elenchi per la rottamazione.
Tuttavia, precisava, nonostante le richieste, la controparte non aveva prodotto nessun verbale redatto dal relativo ai sopralluoghi presso la depositeria del Pt_1 per la verifica dei mezzi. CP_4
Rilevava, inoltre, che le determine n. 25 e n. 52 del 13/12/2010, citate dalla parte appellante, non contenevano alcuna indicazione circa la necessità di contraddittorio o l'effettuazione di sopralluoghi. Parimenti, la documentazione unilaterale prodotta
9 dal (doc. 6 e doc. 10) non era stata né sottoscritta né accettata dall' Pt_1 CP_4
né risulta che quest'ultima fosse destinataria della corrispondenza.
[...]
Specificava altresì che la missiva del 29 ottobre 2018, prodotta come doc. 10, risaliva a otto anni dopo la rottamazione e undici anni dopo la rimozione del veicolo, e non poteva costituire prova attendibile dell'avvenuto accertamento o della responsabilità dell' ; anzi, da tale documento emergeva la totale inadempienza del CP_4 [...]
, che, pur avendo affidato il veicolo e sottoscritto il relativo verbale (doc. 6 Parte_1 parte attrice), non ne conservava traccia negli archivi e non ha mai provveduto a verificarne la presenza presso la depositeria.
Alla luce di quanto sopra, sosteneva che doveva essere confermata la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha correttamente escluso ogni responsabilità dell' per lo smarrimento del veicolo, attribuendo invece al Controparte_4 Pt_1
l'omissione degli accertamenti dovuti, in conformità alla normativa vigente.
4) Quanto alla doglianza relativa al rigetto della domanda riconvenzionale di regresso nei confronti del proprietario del veicolo, parte appellata sottolineava che il Tribunale aveva esaminato con attenzione le risultanze probatorie e aveva correttamente rilevato che la firma del sig. compariva esclusivamente sul verbale di CP_2 accertamento della violazione del divieto di sosta (nel quale, peraltro, alla voce
“sanzione accessoria” è indicato “nessuna”) e, invece, alcuna firma o attestazione di notifica risultava sul verbale di affidamento del veicolo all' Controparte_4
Da ciò, a detta della parte appellata, ne conseguiva che non era stato dimostrato che il sig. fosse stato informato della rimozione del mezzo né del luogo in cui esso CP_2 era stato custodito, circostanza che giustifica la mancata attivazione da parte sua per il recupero del veicolo.
Sosteneva, pertanto, che il rigetto della domanda riconvenzionale di regresso era pienamente giustificato.
5) La parte appellata riteneva infine infondata la censura con la quale l'appellante contestava la mancata ammissione delle prove dallo stesso richieste in primo grado.
Sottolineava che il Giudice aveva motivato in modo chiaro e coerente la propria decisione di rigetto delle istanze istruttorie, ritenendole non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonee a superare le risultanze documentali già acquisite agli atti.
Alla luce di ciò, chiedeva il rigetto di ogni ulteriore richiesta probatoria formulata dalla parte appellante.
10 IV. Rilevata la mancata costituzione di , nonostante la regolarità della CP_2 notifica dell'appello nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 31.03.2025.
V. Rigettate, con provvedimento del 07.04.2025, le richieste di prova in quanto vertenti su circostanze in parte accertabili documentalmente ed in parte relativi a circostanze superflue ai fini della decisione, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 settembre 2025.
VI. All'udienza del 16.09.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, la causa era decisa mediante la pubblicazione della presente sentenza.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
I motivi di appello sub 1 e 2 risultano fondati e l'accoglimento degli stessi rende superflua la valutazione delle ulteriori doglianze comportando la riforma della sentenza.
Appare opportuno ricostruire il contesto normativo in cui si innesta la vicenda in esame.
Sul punto va preliminarmente rilevato che -così come evidenziato nella sentenza di primo grado- non può revocarsi in dubbio che i concessionari e i gestori di strade pubbliche abbiano, per legge, l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, obbligo che comprende anche la rimozione e la custodia dei veicoli in sosta di intralcio o abbandonati, con assunzione dei relativi oneri e spese.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 10354 del
12/04/2019, Rv. 653496-01), che ha riconosciuto la fonte legale di tale dovere (I proprietari o i concessionari di strade pubbliche hanno l'obbligo, previsto dall'art. 14
c.d.s. (d.lgs. n. 285 del 1992) di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e, se del caso, demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta d'intralcio, sia di quelli abbandonati e di sostenere i relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo.)
Tuttavia, occorre parallelamente ribadire che, nel nostro ordinamento, i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione soggiacciono al principio della forma scritta ad substantiam, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 17 del r.d. n. 2440/1923. Tale regola è consolidata da decenni di giurisprudenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 12769/1991;
Cass. Sez. 6 n. 13886/2011).
Peraltro, il medesimo principio risulta palesemente ribadito nella stessa pronuncia di
Cassazione n. 10354/2019 supra richiamata (si legge in motivazione: “Il rispetto della
11 forma scritta ad substantiam, prevista a pena di nullità, pertanto, deve essere comunque assicurato: nel nostro ordinamento non c'è spazio per un facere della P.A. che non trovi fondamento in una fonte normativa, comunque regolante il settore;
ciò, tuttavia, non libera l'azione pubblica dal dovere di rendere leggibile, e, pertanto, conoscibile dai consociati il percorso volitivo che conduce al negozio privato, la certezza delle clausole contrattuali e del corrispettivo pattuito e di manifestare la volontà negoziale in forme oggettive ed estrinseche“.
In particolare, è stato chiarito che il fatto che l'obbligo di rimozione dei veicoli trovi fondamento nella legge non comporta che l'attività negoziale eventualmente necessaria per l'adempimento sfugga alla forma scritta prescritta per i contratti della
P.A.
La forma scritta, infatti, non è un mero formalismo, ma assolve a plurime funzioni di garanzia: rende conoscibile il percorso volitivo dell'amministrazione, assicura certezza delle clausole e del corrispettivo pattuito e cristallizza in forme oggettive e verificabili la volontà contrattuale dell'ente pubblico.
Nel caso in esame non risulta che la abbia prodotto alcuna Parte_3 documentazione idonea a comprovare l'esistenza di una convenzione scritta, come richiesto per la validità di un rapporto contrattuale con la P.A. che sia idoneo a fondare l'obbligo della PA;
sul punto va pure precisato che -diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo- l'eccezione circa tale carenza risulta tempestivamente sollevata dall'odierna appellante nella propria comparsa di costituzione in primo grado (si v. pag 3 Il veicolo di che trattasi non è stato oggetto di alcun provvedimento di Polizia ed in specie, stante il rapporto instauratosi di fatto, mai formalizzato con la
Controparte, si è instaurato una sorta di con tratto atipico di parcheggio per il quale manca un valido titolo contrattuale. Poiché l'obbligazione, nel caso di specie, non discende direttamente dalla Legge si deve convenire che la stessa derivava da una attività negoziale della P.A. in violazione della forma scritta ad substantiam prevista a pena di nullità)
Con riferimento al rinvenimento di tale requisito di validità dell'obbligo in capo alla
PA non può peraltro condividersi l'assunto del giudice di merito secondo cui il verbale del vigile urbano costituirebbe documento idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta del contratto. Il verbale, infatti, è atto certificativo dell'accertamento di una situazione di fatto o di diritto, ma non costituisce un regolamento negoziale idoneo a vincolare contrattualmente la P.A.; né il vigile urbano che lo redige ha la competenza a impegnare l'ente sul piano contrattuale.
12 Esclusa dunque la sussistenza di un valido titolo contrattuale idoneo a fondare l'obbligo di pagamento delle spese di custodia in caso di rimozione, neppure può ritenersi applicabile in via analogica la disciplina del sequestro amministrativo, trattandosi di fattispecie speciale e tipica, regolata da una disciplina propria -art. 213
Codice della Strada- diversa da quella prevista per i casi di rimozione forzata all'art. 215 Codice della Strada. È significativo che solo per il sequestro l'art. 213 C.d.S. preveda espressamente una compiuta disciplina in materia di anticipazione delle spese, con correlata obbligazione ex lege a carico della P.A.; previsione che, invece, non trova corrispondenza nella disciplina della rimozione forzata dei veicoli.
Né può giovare il richiamo agli artt. 334 e 335 c.p.p., eventualmente inseriti nel verbale, trattandosi di disposizioni processuali che non incidono sulla validità di un vincolo contrattuale;
allo stesso modo, il rinvio contenuto nell'art. 397 del
Regolamento al Codice della Strada all'art. 394, in tema di custodia dei veicoli sequestrati, non contiene alcuna norma relativa all'anticipazione delle spese, confermando che la disciplina speciale opera esclusivamente in materia di sequestro e non può essere estesa alla rimozione.
In definitiva, non sussistendo margini per l'applicazione della disciplina specifica prevista in caso di sequestro, per le ipotesi di rimozione forzata, l'obbligo di pagamento (eventualmente nelle forme di anticipazione rispetto al correlato obbligo del soggetto sanzionato) può sorgere solo in ragione della sussistenza di un vincolo contrattuale assunto dalla PA con forma scritta, circostanza che risulta indimostrata nel caso in esame.
Da tale premessa discende l'infondatezza della domanda avanzata in primo grado dall'odierna appellata.
In accoglimento dell'atto di appello avanzato dal deve dunque Parte_1 riformarsi la sentenza di primo grado rigettando la domanda attorea;
da tale rigetto discende l'assorbimento della domanda riconvenzionale di manleva formulata dal
. Parte_1
Alla modifica della decisione di primo grado fa seguito un diverso regolamento delle spese processuali che, in ragione del principio di soccombenza, vanno poste a carico di e liquidate Controparte_1 per il primo grado in euro 5.077,00 oltre spese, Iva e competenza e per il secondo grado -escludendo la fase istruttoria perché non tenutasi e dimezzando la fase decisoria trattandosi di pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies cpc- in euro 3.011,00 oltre spese, Iva e competenza.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e
[...] CP_2
-accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda spiegata in primo grado da Controparte_1
-condanna al Controparte_1 pagamento in favore del delle spese di giudizio Parte_1
primo grado euro 5.077,00 oltre spese, Iva e competenza secondo grado euro 3.011,00 oltre spese, Iva e competenza.
-nulla sulle spese per il terzo contumace in primo e secondo grado
Firenze, lì 20.09.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia La Presidente
Dr.ssa Chiara Ermini
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