TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento consensuale per “separazione e divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio” n. 5028/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. RUZZENENTI CLAUDIO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. RUZZENENTI Controparte_1 C.F._2
FAUSTA
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 7.3.2025)
“Pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 01/07/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NI (BS), al numero 17, parte II, serie A, anno 1995, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle annotazioni ed alle altre incombenze di legge alle seguenti condizioni:
1 1) i signori e rinunciano reciprocamente a chiedere il Parte_1 Controparte_1
versamento di assegni di mantenimento per sé essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2) le spese del procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a NI (BS) in data 1.7.1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di SENIGA al n. 17, parte II, serie A, anno 1995.
Dall'unione sono nati tre figli tutti oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 384/2024, pubblicata in data 31.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in vista dell'udienza del 7.3.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 13.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento consensuale per “separazione e divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio” n. 5028/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. RUZZENENTI CLAUDIO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. RUZZENENTI Controparte_1 C.F._2
FAUSTA
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 7.3.2025)
“Pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 01/07/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NI (BS), al numero 17, parte II, serie A, anno 1995, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle annotazioni ed alle altre incombenze di legge alle seguenti condizioni:
1 1) i signori e rinunciano reciprocamente a chiedere il Parte_1 Controparte_1
versamento di assegni di mantenimento per sé essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2) le spese del procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a NI (BS) in data 1.7.1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di SENIGA al n. 17, parte II, serie A, anno 1995.
Dall'unione sono nati tre figli tutti oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 384/2024, pubblicata in data 31.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in vista dell'udienza del 7.3.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 13.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
2