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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/12/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Istruttore dottor
FL NI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1870/2024 RGAC del Tribunale di Reggio Calabria, assunta in decisione all'udienza del 19.11.2025, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Privitera ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Reggio Calabria, via Villa
Aurora, n. 7, come da procura in atti;
- Ricorrente contro
C.F./P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore;
- Resistente contumace
Esposizione dei fatti e motivazione della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c., depositato in data 18.07.2024 e notificato alla controparte unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, il signor ha dedotto che la Parte_1 società in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, e contestuale istanza di provvisoria esecuzione, datato 12.02.2015, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere un'ingiunzione di pagamento nei confronti del signor per la somma di euro 53.436,00, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo e spese Parte_1
e competenze, il cui credito è derivato da lavori edili realizzati in favore di quest'ultimo ed a fronte dei quali è stata emessa una fattura di pagamento non saldata. Il Tribunale di Reggio Calabria, con
Decreto Ingiuntivo n. 131/2015, ha ingiunto al signor , il pagamento della somma di Parte_1 euro 53.436,00, oltre interessi nella misura al tasso legale dalla scadenza fino al soddisfo, spese e competenze di procedura, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, non concedendo la provvisoria esecuzione per carenza dei presupposti di legge. Avverso il decreto ingiuntivo n.
131/2015, è stato proposto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data
16.04.2015, attraverso il quale l'odierno ricorrente, convenuta in giudizio la società odierna resistente, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, l'accertamento della responsabilità della società ex art. 2043 c.c., per lo spoglio da egli subito, così come CP_1 accertato nell'ambito del procedimento n. 1428/2008 R.G. iscritto presso il Tribunale di Reggio
Calabria, e, per l'effetto, la condanna della società al risarcimento dei danni, equitativamente calcolati in € 42.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dello spoglio fino al soddisfo ed oltre il maggior danno da inquinamento e deturpazione, con vittoria di spese e compensi di causa.
Nell'ambito del procedimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, recante R.G. n. 1312/2015, con provvedimento datato 11.10.2015, è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Parte ricorrente ha proseguito che, in forza del titolo esecutivo ed in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito della notifica dell'atto di precetto in data 26.11.2015, è stata iscritta, dal creditore procedente la procedura esecutiva immobiliare (R.G. Es. n. CP_1
38/2016 presso il Tribunale di Reggio Calabria), avente ad oggetto il pignoramento di proprietà immobiliari in capo al signor , fino alla concorrenza della somma di euro 85.201,32, Parte_1 oltre spese ed interessi, in danno del debitore esecutato, nonché tutti i diritti a costui spettanti sugli immobili pignorati, con ogni accessione, pertinenza, dipendenza e diritto inerente. Inoltre, nel corso del giudizio di esecuzione, con atto di intervento depositato in data 01.09.2016, è intervenuto il signor
, chiedendo di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita Controparte_1 del compendio immobiliare pignorato per il soddisfacimento di un proprio credito personale di €
1.387,26, oltre interessi, accessori di legge e spese successive alla notifica del titolo fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese competenze ed onorari della procedura, in forza di un titolo esecutivo costituito dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 14.06.2016 a conclusione del procedimento R.G. 1424 sub 1/2008.
Parte ricorrente ha rappresentato che, nel corso della procedura esecutiva, è seguita istanza di conversione del pignoramento immobiliare, il quale, dapprima è stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo e disponendo la restituzione al debitore della somma versata a titolo di cauzione, e, successivamente, in accoglimento dell'istanza di revoca del provvedimento de quo, il G.E. ha disposto che il debitore versasse nuovamente la somma depositata a titolo di cauzione, ove già restituita, e che il custode giudiziario procedesse alla predisposizione di un piano di conversione, prevendendo la rateizzazione mensile per n. 36 mesi, disponendo la sospensione dell'esecuzione sino alla definizione del procedimento di conversione. Dal predisposto piano di conversione, il G.E., esaminato il prospetto di conversione predisposto dal custode giudiziario, considerato che l'ammontare complessivo del credito azionato fosse pari ad euro 71.144,18 e detratto l'importo di euro 15.000,00 versato dal debitore esecutato a titolo di 1/5 ai sensi dell'art. 495, comma II, c.p.c., ha decretato che l'importo residuo ancora da versare ammontasse ad euro 56.144,18 e, ritenuto che ricorressero i giustificati motivi per accordare al debitore istante il beneficio del versamento rateale mensile entro il termine massimo di n. 36 mesi, ha disposto che la somma residua da sostituire al compendio pignorato ammontasse complessivamente ad euro 56.144,18 (n. 36 rate mensili ciascuna da euro 1.559,56, con decorrenza dal 20.12.2018).
Sono seguite istanze di distribuzione della somma ex art. 510 c.p.c. depositate dal creditore procedente e dal creditore intervenuto. Il custode giudiziario ha depositato la relazione finale per la predisposizione del piano di riparto ed il progetto di riparto parziale in questione è stato sottoposto dal G.E. alle parti, il quale è stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione delle parti. In data
15.02.2022, il G.E., rilevando che l'importo complessivo è stato regolarmente corrisposto, ha assegnato le somme incamerate dalla procedura secondo le indicazioni contenute nel prospetto analitico predisposto dall'esperto e, per l'effetto, ha disposto che, a cura della cancelleria, si procedesse all'emissione dei relativi mandati di pagamento, dichiarando estinta la procedura esecutiva per l'assenza di altri creditori e, per l'effetto, ha ordinato al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Reggio Calabria la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita in data
08.04.2016 al n. 5467 R.G. e al n. 4419 R.P. Con istanza depositata il 27.02.2022, il custode giudiziario, preso atto del provvedimento di estinzione e assegnazione somme su riportato, verificato il progetto di riparto delle somme di cui al piano di conversione e il saldo sul conto corrente intestato alla procedura pari ad euro 36.402,19, ha chiesto che il G.E. autorizzasse la cancelleria a versare in favore del debitore esecutato la somma eccedente di euro 1.426,81.
Infine, il ricorrente ha esposto che, nell'ambito del giudizio di merito di opposizione a decreto ingiuntivo recante R.G n. 1312/2015, contestualmente pendente alla procedura esecutiva, in data
28.03.2022, l'odierna parte ricorrente ha deposita istanza a mezzo della quale, dando atto dell'intervenuta emissione dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, ha chiesto che il
Tribunale provvedesse alla definizione del giudizio recante R.G. 1312/2015, per le motivazioni esposte in istanza. In riferimento a tale istanza, il Giudice ha disposto il non luogo a provvedere stante l'intervenuta pubblicazione della sentenza n. 443/2022 (depositata in data 24.03.2022, e pubblicata il 28.03.2022), la quale ha accolto parzialmente l'opposizione avanzata dal signor e, Parte_1 per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 131/2015, condannando “l'attore a rifondere alla convenuta la somma complessiva di € 25.660,46, oltre iva ed oltre interessi legali dal 10.10.2014 al soddisfo, previa decurtazione delle somme già corrisposte in corso di causa, pari ad € 22.794,64, il cui pagamento va imputato prima agli interessi maturati sino al saldo delle singole somme e poi al capitale”.
Parte ricorrente ha proseguito che, con istanza, depositata in data 28.03.2022 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, si è dato atto dell'intervenuto deposito della sentenza a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e delle relative statuizioni, chiedendo la rettifica dell'ordinanza di assegnazione somme, alla luce dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto con riduzione dell'importo del credito posto alla base del titolo provvisoriamente esecutivo. In riferimento a tale istanza, il G.E. ha provveduto decretando il non luogo a provvedere sull'istanza de quo, considerando che la procedura esecutiva è stata estinta e che eventuali azioni di ripetizione dell'indebito dovessero essere fatte valere con apposita domanda volta ad instaurare un autonomo giudizio di cognizione.
In tesi di parte ricorrente, in difetto di spontanea restituzione delle somme da parte della società
il signor risulta creditore nei confronti della società “a titolo di CP_1 Parte_1 ripetizione dell'indebito, della complessiva somma di euro 25.626,37, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, atteso che, il totale assegnato e versato in favore della CP_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare è pari ad euro 57.497,63, mentre, il totale per cui
è intervenuta condanna del dott. in favore della la sentenza che Parte_1 Controparte_2 ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riducendo il credito posto alla base del titolo esecutivo che è stato revocato in accoglimento parziale della spiegata opposizione, è pari ad euro 25.660,46 per sorte capitale, oltre euro 5.645,30 per IVA ed euro 565,50 per interessi legali dalla data di costituzione in mora (10.10.2014) al soddisfo e, pertanto, a complessivi euro 31.871,26”
(cfr. pag. 7 ricorso introduttivo). Inoltre, dalla documentazione allegata nel presente giudizio, in tesi di parte ricorrente, emerge che il signor ha versato complessivamente alla procedura Parte_1 esecutiva “la somma di euro 71.144,18 (euro 15.000,00 con assegno a titolo di 1/5 ex art. 495, II comma, c.p.c. ed euro 56.144,18 con i n. 36 ratei mensili di euro 1.559,56) e - dall'altro - che di tale cifra sia stata assegnata e pagata alla la complessiva somma di euro 57.497,63 (euro CP_1
19.000,00 con versamento del 24.09.2019; euro 3.794,64 destinate alla nell'ambito del CP_1 versamento di euro 12.993,00 del 12.02.2021; euro 34.702,99 con versamento del 22.03.2022)” (cfr. pag. 7 ricorso introduttivo). Pertanto, parte ricorrente ha ritenuto che l'indebito percepito dalla oggetto della CP_1 presente domanda di restituzione, ammonta a complessivi euro 25.626,37, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, salvo errori e/o omissioni.
Infine, essendo la domanda soggetta alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita, ha rappresentato che quest'ultima è stata esperita con esito negativo per mancata adesione della controparte.
Alla luce di quanto sopra esposto, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge e disattesa ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale:
✓ accertare e dichiarare che la in persona del legale CP_1 Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a fronte del minor credito di € 25.660,46, oltre iva ed oltre interessi legali dal 10.10.2014 al soddisfo (per un totale di euro 31.871,26), accertato con la sentenza n.
350/2022, pubblicata il 28.03.2022, Repert. n. 443/2022 del 28/03/2022, nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo recante il R.G. n. 1312/2015 – Tribunale di Reggio Calabria, abbia percepito dal dott. la somma complessiva di euro 57.497,63, assegnata e pagata ad essa Parte_1 società nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare recante il n. 38/2016 R.G.Es. – Tribunale di Reggio Calabria;
✓ condannare, per l'effetto, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, a restituire al dott. , la somma da essa indebitamente Parte_1 percepita pari ad euro 25.626,37, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, salvo errori e/o omissioni, e/o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
✓ con vittoria di spese e competenze difensive, oltre accessori di legge.”
Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 09.01.2025, il Giudice, ritenuta la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, ha dichiarato la contumacia della resistente in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, ed ha rinviato per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note difensive sino a sette giorni prima dell'udienza fissata.
Parte ricorrente ha provveduto al deposito delle note difensive autorizzate.
All'udienza del 19.11.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni ed ha discusso il ricorso, riportandosi ai propri scritti difensivi e verbali di causa. Il Giudice, all'esito della discussione, ha assunta la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. Il Tribunale osserva che la domanda di parte ricorrente deve essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Occorre, preliminarmente, affermare che la presente controversia è finalizzata alla ripetizione dell'indebito oggettivo assoggettato alla disciplina codicistica di cui all'art. 2033 c.c. In tal senso, “è corretto l'inquadramento di una simile domanda nell'ipotesi dell'indebito oggettivo, che - com'è noto
- si distingue dall'azione generale di arricchimento senza causa in ragione del contenuto della prestazione e della possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 e ss. cod. civ. e, cioè, quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata (Sez. 1, Sentenza n. 6747 del 21/03/2014, Rv. 630568 - 01). Ove la prestazione sia invece irripetibile residua, ricorrendone i presupposti, l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10810/2020).
Orbene, l'istituto della ripetizione dell'indebito trova il proprio fondamento normativo nell'art. 2033
c.c., rubricato “indebito oggettivo”, il quale recita «Chi ha eseguito un pagamento non dovuto [1189] ha diritto di ripetere ciò che ha pagato [1185 comma 2, 1463, 1952 comma 3]. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda [1148, 2036; 39 l.f.]».
La legittimazione attiva dell'azione di ripetizione compete al soggetto cui è legalmente riferibile il pagamento. Rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass., 25170/2016; conf. Cass.,
11073/2003). Nello specifico, “questa Corte di cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass. 15 luglio 2003, n. 11073;
Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. n. 25170 del 2016); tale principio, concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza della S.C. e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell'obbligazione” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 610/2019).
La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Cass., 18266/2018; conf. Cass., 7897/2014). La ripetizione dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., costituisce una azione restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, che riflette l'obbligazione che insorge tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa acquirenti (Cass., Sez. III, 19 luglio 2004, n. 13357). Inoltre, la qualificazione dell'azione come di ripetizione di indebito, anche ai fini dell'applicabilità del conseguente regime prescrizionale decennale, presuppone una prestazione positiva (un facere o un dare) in precedenza indebitamente eseguita dal solvens, vale a dire da chi agisce ex art. 2033 c.c. (in tal senso, Cass., Sez. L, Sentenza n. 25270/2016).
La fattispecie dell'indebito oggettivo si configura o perché manca una causa originaria giustificativa del pagamento (condictio indebiti sine causa) o perché la causa del rapporto, originariamente esistente, è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace
(Cass., 14048/2005) il rapporto medesimo (condictio ob causam finitam) (Cass., 1558/1971; conf.
Cass., 25643/2017; Cass., 16612/2008; Cass. 14084/2005). Ed invero, la domanda di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi (Trib. Roma 14 febbraio 2018).
Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(Cass., 30713/2018; conf. Cass., 17146/2003). In particolare, l'attore in ripetizione che assume di avere pagato un importo superiore al proprio debito è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, cioè l'eccedenza del pagamento (Cass., 9604/2000; conf. Cass., 7501/2012).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, incombe sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del preteso diritto alla restituzione di quanto prestato, vale a dire l'avvenuto pagamento e l'originaria o sopravvenuta mancanza del titolo giuridico idoneo a giustificare la solutio (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 7501/2012;
2903/2007; 5896/2006; 1170/1999; 12897/1995); mentre incombe sull'accipiens la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (cfr. Cass. n. 7027/1997). Da ultimo, si segnala anche Corte di
Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10028/2023, la quale, in applicazione dei precedenti giurisprudenziali di legittimità, ha precisato che “in caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e quindi sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(Cass. 13 novembre 2003, n.17146/2003)”, ed anche Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n.
34427/2022, ove, in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., ha preso le mosse dal principio secondo il quale “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accípiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta» (Cass., sez. 3, 14/05/2012, n. 7501; Cass., sez. 3,
13/02/1998, n. 1557; Cass., sez. 3, 12/06/2020, n. 11294). Si è, sul punto, chiarito che, poiché l'inesistenza della causa debendi - parziale, se l'obbligo è esistente in minor misura - è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore
(Cass., sez. 3, 13/02/1998, n. 1557)”.
Con riferimento al caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Soltanto in caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo la caducazione dello stesso in un momento successivo alla fruttuosa conclusione dell'espropriazione forzata legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio di ripetizione di indebito, che, essendo fondato su prova scritta, può avere inizio anche mediante la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo” (Cass., Sez. III, 9 luglio
2020, n. 14601).
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha allegato e provato di aver corrisposto le somme per le quali agisce in via di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., come risulta dimostrata l'effettiva percezione da parte dell'odierno resistente delle somme di cui si pretende la restituzione.
Nello specifico, parte ricorrente ha allegato la documentazione contabile dalla quale si evincono i pagamenti eseguiti in pendenza di procedura esecutiva (R.G. Es. 38/2016) ed ha depositato anche la sentenza n. 350/2022, pubblicata in data 28.03.2022, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento R.G. 1312/2015 (a conclusione dell'avanzata opposizione a decreto ingiuntivo n.131/2015), la quale ha così statuito “
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e per
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 131/2015 del 18.02.2015; 2. Condanna l'attore a rifondere alla convenuta la somma complessiva di € 25.660,46, oltre iva ed oltre interessi legali dal 10.10.2014 al soddisfo, previa decurtazione delle somme già corrisposte in corso di causa, pari ad € 22.794,64, il cui pagamento va imputato prima agli interessi maturati sino al saldo delle singole somme e poi al capitale […]”. La citata sentenza ha rideterminato l'importo del decreto ingiuntivo originariamente richiesto da euro 53.436,00, oltre interessi legali e spese di lite, ad euro 25.660,46, oltre IVA ed oltre interessi legali dal 10.10.2014 al soddisfo.
Dalla documentazione contabile, oltre che i versamenti delle rate di conversione del pignoramento e dell'assegno versato a titolo di cauzione per la conversione del pignoramento (cfr. all.ti da 28 a 45 di parte ricorrente), sono stati depositati da parte ricorrente files denominati “contabile pagamento tribunale” (cfr. all.ti da 46 a 51 fascicolo parte ricorrente).
Dalla documentazione probatoria versata in atti risulta versata la somma di € 57.497,63, così ripartita:
€19.000,00 come da bonifico bancario datato 24.09.2019 (cfr. all. 51 fascicolo parte ricorrente), €
3.794,64, per effetto del “progetto di distribuzione” della somma netta disponibile, assegnata alla società nell'ambito della procedura esecutiva R.G. Es. 36/2016, nell'ambito del CP_3 versamento del bonifico bancario datato 12.02.2021 dell'importo di € 12.993,13 (cfr. all.ti 47 e 21 fascicolo parte ricorrente), ed € 34.702,99 come da bonifico bancario datato 22.03.2022 (cfr. all. 49 fascicolo parte ricorrente).
Ne deriva che la somma indebitamente corrisposta è pari ad euro 25.626,37, così calcolata: differenza tra quanto corrisposto (euro 57.497,63) e quanto avrebbe dovuto corrispondere sulla base della sentenza versata in atti che attesta che il signor deve corrispondere alla società Parte_1 la somma complessiva di € 25.660,46, detratti ulteriormente IVA (euro 5.645,30) ed CP_1 interessi legali (euro 656,50).
Ne deriva che parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio in quanto ha fornito la prova dell'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore dell'odierno resistente, con specifico riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, talché la prova della causa del rapporto, originariamente esistente, è venuta meno in virtù di eventi successiva e tale condizione ha determinato il difetto della prestazione patrimoniale.
Pertanto, può affermarsi la natura di indebito oggettivo della somma di euro 25.626,37, con conseguente condanna della società resistente in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, destinataria dei bonifici di cui alla procedura esecutiva, alla restituzione dell'importo complessivo di euro 25.626,37.
Parte ricorrente, infine, ha chiesto, nelle rassegnate conclusioni, la restituzione della somma indebitamente percepita pari ad euro 25.626,37, “oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo […]”.
Il Tribunale ritiene di dover precisare quanto segue.
L'art. 2033 c.c. stabilisce che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto agli interessi “dal giorno della domanda”, cioè intendendo la “domanda” di cui all'art. 2033 c.c. come atto di costituzione in mora, anche stragiudiziale (art. 1219, comma I, c.c.), dovendosi considerare l'accipiens (in buona fede) quale debitore.
La Suprema Corte, Sezioni Unite, con sentenza n. 15895/2019, hanno statuito che “in base ai principi generali, l'obbligo della corresponsione degli interessi da parte dell'accipiens in buona fede, quale debitore dell'indebito percepito) può decorrere da data antecedente a quella dell'instaurazione del giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora, dovendo il termine
"domanda" di cui all'art. 2033 c.c. esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, agli atti stragiudiziali di cui all'art. 1219 c.c. Il regime della disposizione in esame, che si riferisce, comunque, ad una domanda per il sorgere del debito per interessi consente, sotto altro profilo, di confermare che l'art. 2033 c.c. è norma parzialmente derogatoria rispetto all'art. 1282 c.c., costituendo eccezione -che la disposizione in esame, appunto, ammette- al principio secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di una somma di danaro producono interessi (corrispettivi) di pieno diritto, e ciò in ragione del fatto che la legge considera legittima l'utilizzazione del denaro da parte dell'accipiens in buona fede prima della "domanda" nel senso qui specificato”, e concludendo ha affermato il seguente principio di diritto “ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.”.
Recente orientamento giurisprudenziale ha statuito, conformemente alla pronuncia resa dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite, “superando un contrario orientamento che faceva coincidere la decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale, che in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass., S.U., n.15895/2019)” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9757/2024).
Inoltre, nei casi in cui l'obbligazione ha ad oggetto una somma di denaro, il debito è di valuta e non di valore (cfr. Cass., Sezioni Unite, sent. 12942/1992), ed essendo l'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. un debito di valuta ed in carenza di dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma II, c.c. (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4039/2016: “essa [rivalutazione] è tuttavia subordinata a specifica domanda dell'interessato corredata dalla richiesta di prova del maggior danno, secondo il principio da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza 23 marzo
2015, n. 5743, Rv. 634625: «il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del
"maggior danno" ai sensi dell 'art. 1224, secondo comma, cod civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta»
(in tal senso già Sez. III, 2 novembre 2010, n. 22273, Rv. 614763, e Sez. V, 10 marzo 2004, n. 4830,
Rv. 570929); domanda che non può essere avanzata in corso di causa (Sez. III, 23 dicembre 1968, n.
4065, Rv. 337701)”), non è dovuta la rivalutazione monetaria richiesta da parte ricorrente, atteso che quest'ultima non ha avanzato alcuna domanda specifica di risarcimento per il maggior danno subito ai sensi dell'art. 1224, comma II, c.c., chiedendo meramente nelle rassegnate conclusioni del libello introduttivo – e riprese nelle note difensive autorizzate – il pagamento della rivalutazione.
Ne discende che gli interessi dovuti devono decorrere dall'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita datata 10.05.2024, al quale va riconosciuto valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (cfr. all. n. 52 fascicolo di parte ricorrente avente ad oggetto “Oggetto: invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. n.
132/2014, convertito in L. n. 162/2014”; vds. anche la circostanza secondo la quale l'atto di costituzione in mora non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con qualsiasi scritto diritto al debitore (o al suo rappresentante:
Cass., 5208/2015) e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (Cass., 2481/2007; Cass., 10270/2006; conf. Cass., 17123/2015), con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (non assumendo rilievo ostativo al prodursi di tale effetto la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza: Cass., 16465/2017)) e che nessuna rivalutazione monetaria richiesta da parte ricorrente è dovuta.
In conclusione, il Tribunale ritiene che il ricorrente signor abbia diritto alla Parte_1 restituzione, a titolo di indebito oggettivo, della somma di euro 25.626,37, con conseguente condanna della resistente in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla restituzione dell'importo complessivo di euro 25.626,37, oltre interessi a far data dall'invito a concludere la negoziazione assistita datata 10.05.2024, come richiesto da parte ricorrente, e non può essere concessa la rivalutazione monetaria in quanto è pacifico che trattasi di debito di valuta e non di valore.
Per quanto riguarda le spese di lite, seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate, tenendo conto del valore della controversia – valore minimo – e dell'assenza della fase istruttoria, come segue: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase di decisione, per l'importo complessivo di € 1.700,00.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dottor FL NI, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal signor , ogni diversa istanza, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- In accoglimento della domanda avanzata da parte ricorrente, accerta e dichiara il diritto alla restituzione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e, per l'effetto,
- Condanna parte resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del signor , della Parte_1 complessiva somma di € 25.626,37, oltre interessi a far data dall'invito a concludere la negoziazione assistita datata 10.05.2024, fino al soddisfo;
- Condanna parte resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali che vengono liquidate in €
1.700,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CPA come per legge.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e quanto di competenza.
Così deciso il 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dottor FL NI
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Istruttore dottor
FL NI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1870/2024 RGAC del Tribunale di Reggio Calabria, assunta in decisione all'udienza del 19.11.2025, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Privitera ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Reggio Calabria, via Villa
Aurora, n. 7, come da procura in atti;
- Ricorrente contro
C.F./P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore;
- Resistente contumace
Esposizione dei fatti e motivazione della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c., depositato in data 18.07.2024 e notificato alla controparte unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, il signor ha dedotto che la Parte_1 società in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, e contestuale istanza di provvisoria esecuzione, datato 12.02.2015, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere un'ingiunzione di pagamento nei confronti del signor per la somma di euro 53.436,00, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo e spese Parte_1
e competenze, il cui credito è derivato da lavori edili realizzati in favore di quest'ultimo ed a fronte dei quali è stata emessa una fattura di pagamento non saldata. Il Tribunale di Reggio Calabria, con
Decreto Ingiuntivo n. 131/2015, ha ingiunto al signor , il pagamento della somma di Parte_1 euro 53.436,00, oltre interessi nella misura al tasso legale dalla scadenza fino al soddisfo, spese e competenze di procedura, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, non concedendo la provvisoria esecuzione per carenza dei presupposti di legge. Avverso il decreto ingiuntivo n.
131/2015, è stato proposto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data
16.04.2015, attraverso il quale l'odierno ricorrente, convenuta in giudizio la società odierna resistente, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, l'accertamento della responsabilità della società ex art. 2043 c.c., per lo spoglio da egli subito, così come CP_1 accertato nell'ambito del procedimento n. 1428/2008 R.G. iscritto presso il Tribunale di Reggio
Calabria, e, per l'effetto, la condanna della società al risarcimento dei danni, equitativamente calcolati in € 42.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dello spoglio fino al soddisfo ed oltre il maggior danno da inquinamento e deturpazione, con vittoria di spese e compensi di causa.
Nell'ambito del procedimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, recante R.G. n. 1312/2015, con provvedimento datato 11.10.2015, è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Parte ricorrente ha proseguito che, in forza del titolo esecutivo ed in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito della notifica dell'atto di precetto in data 26.11.2015, è stata iscritta, dal creditore procedente la procedura esecutiva immobiliare (R.G. Es. n. CP_1
38/2016 presso il Tribunale di Reggio Calabria), avente ad oggetto il pignoramento di proprietà immobiliari in capo al signor , fino alla concorrenza della somma di euro 85.201,32, Parte_1 oltre spese ed interessi, in danno del debitore esecutato, nonché tutti i diritti a costui spettanti sugli immobili pignorati, con ogni accessione, pertinenza, dipendenza e diritto inerente. Inoltre, nel corso del giudizio di esecuzione, con atto di intervento depositato in data 01.09.2016, è intervenuto il signor
, chiedendo di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita Controparte_1 del compendio immobiliare pignorato per il soddisfacimento di un proprio credito personale di €
1.387,26, oltre interessi, accessori di legge e spese successive alla notifica del titolo fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese competenze ed onorari della procedura, in forza di un titolo esecutivo costituito dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 14.06.2016 a conclusione del procedimento R.G. 1424 sub 1/2008.
Parte ricorrente ha rappresentato che, nel corso della procedura esecutiva, è seguita istanza di conversione del pignoramento immobiliare, il quale, dapprima è stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo e disponendo la restituzione al debitore della somma versata a titolo di cauzione, e, successivamente, in accoglimento dell'istanza di revoca del provvedimento de quo, il G.E. ha disposto che il debitore versasse nuovamente la somma depositata a titolo di cauzione, ove già restituita, e che il custode giudiziario procedesse alla predisposizione di un piano di conversione, prevendendo la rateizzazione mensile per n. 36 mesi, disponendo la sospensione dell'esecuzione sino alla definizione del procedimento di conversione. Dal predisposto piano di conversione, il G.E., esaminato il prospetto di conversione predisposto dal custode giudiziario, considerato che l'ammontare complessivo del credito azionato fosse pari ad euro 71.144,18 e detratto l'importo di euro 15.000,00 versato dal debitore esecutato a titolo di 1/5 ai sensi dell'art. 495, comma II, c.p.c., ha decretato che l'importo residuo ancora da versare ammontasse ad euro 56.144,18 e, ritenuto che ricorressero i giustificati motivi per accordare al debitore istante il beneficio del versamento rateale mensile entro il termine massimo di n. 36 mesi, ha disposto che la somma residua da sostituire al compendio pignorato ammontasse complessivamente ad euro 56.144,18 (n. 36 rate mensili ciascuna da euro 1.559,56, con decorrenza dal 20.12.2018).
Sono seguite istanze di distribuzione della somma ex art. 510 c.p.c. depositate dal creditore procedente e dal creditore intervenuto. Il custode giudiziario ha depositato la relazione finale per la predisposizione del piano di riparto ed il progetto di riparto parziale in questione è stato sottoposto dal G.E. alle parti, il quale è stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione delle parti. In data
15.02.2022, il G.E., rilevando che l'importo complessivo è stato regolarmente corrisposto, ha assegnato le somme incamerate dalla procedura secondo le indicazioni contenute nel prospetto analitico predisposto dall'esperto e, per l'effetto, ha disposto che, a cura della cancelleria, si procedesse all'emissione dei relativi mandati di pagamento, dichiarando estinta la procedura esecutiva per l'assenza di altri creditori e, per l'effetto, ha ordinato al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Reggio Calabria la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita in data
08.04.2016 al n. 5467 R.G. e al n. 4419 R.P. Con istanza depositata il 27.02.2022, il custode giudiziario, preso atto del provvedimento di estinzione e assegnazione somme su riportato, verificato il progetto di riparto delle somme di cui al piano di conversione e il saldo sul conto corrente intestato alla procedura pari ad euro 36.402,19, ha chiesto che il G.E. autorizzasse la cancelleria a versare in favore del debitore esecutato la somma eccedente di euro 1.426,81.
Infine, il ricorrente ha esposto che, nell'ambito del giudizio di merito di opposizione a decreto ingiuntivo recante R.G n. 1312/2015, contestualmente pendente alla procedura esecutiva, in data
28.03.2022, l'odierna parte ricorrente ha deposita istanza a mezzo della quale, dando atto dell'intervenuta emissione dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, ha chiesto che il
Tribunale provvedesse alla definizione del giudizio recante R.G. 1312/2015, per le motivazioni esposte in istanza. In riferimento a tale istanza, il Giudice ha disposto il non luogo a provvedere stante l'intervenuta pubblicazione della sentenza n. 443/2022 (depositata in data 24.03.2022, e pubblicata il 28.03.2022), la quale ha accolto parzialmente l'opposizione avanzata dal signor e, Parte_1 per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 131/2015, condannando “l'attore a rifondere alla convenuta la somma complessiva di € 25.660,46, oltre iva ed oltre interessi legali dal 10.10.2014 al soddisfo, previa decurtazione delle somme già corrisposte in corso di causa, pari ad € 22.794,64, il cui pagamento va imputato prima agli interessi maturati sino al saldo delle singole somme e poi al capitale”.
Parte ricorrente ha proseguito che, con istanza, depositata in data 28.03.2022 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, si è dato atto dell'intervenuto deposito della sentenza a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e delle relative statuizioni, chiedendo la rettifica dell'ordinanza di assegnazione somme, alla luce dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto con riduzione dell'importo del credito posto alla base del titolo provvisoriamente esecutivo. In riferimento a tale istanza, il G.E. ha provveduto decretando il non luogo a provvedere sull'istanza de quo, considerando che la procedura esecutiva è stata estinta e che eventuali azioni di ripetizione dell'indebito dovessero essere fatte valere con apposita domanda volta ad instaurare un autonomo giudizio di cognizione.
In tesi di parte ricorrente, in difetto di spontanea restituzione delle somme da parte della società
il signor risulta creditore nei confronti della società “a titolo di CP_1 Parte_1 ripetizione dell'indebito, della complessiva somma di euro 25.626,37, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, atteso che, il totale assegnato e versato in favore della CP_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare è pari ad euro 57.497,63, mentre, il totale per cui
è intervenuta condanna del dott. in favore della la sentenza che Parte_1 Controparte_2 ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riducendo il credito posto alla base del titolo esecutivo che è stato revocato in accoglimento parziale della spiegata opposizione, è pari ad euro 25.660,46 per sorte capitale, oltre euro 5.645,30 per IVA ed euro 565,50 per interessi legali dalla data di costituzione in mora (10.10.2014) al soddisfo e, pertanto, a complessivi euro 31.871,26”
(cfr. pag. 7 ricorso introduttivo). Inoltre, dalla documentazione allegata nel presente giudizio, in tesi di parte ricorrente, emerge che il signor ha versato complessivamente alla procedura Parte_1 esecutiva “la somma di euro 71.144,18 (euro 15.000,00 con assegno a titolo di 1/5 ex art. 495, II comma, c.p.c. ed euro 56.144,18 con i n. 36 ratei mensili di euro 1.559,56) e - dall'altro - che di tale cifra sia stata assegnata e pagata alla la complessiva somma di euro 57.497,63 (euro CP_1
19.000,00 con versamento del 24.09.2019; euro 3.794,64 destinate alla nell'ambito del CP_1 versamento di euro 12.993,00 del 12.02.2021; euro 34.702,99 con versamento del 22.03.2022)” (cfr. pag. 7 ricorso introduttivo). Pertanto, parte ricorrente ha ritenuto che l'indebito percepito dalla oggetto della CP_1 presente domanda di restituzione, ammonta a complessivi euro 25.626,37, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, salvo errori e/o omissioni.
Infine, essendo la domanda soggetta alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita, ha rappresentato che quest'ultima è stata esperita con esito negativo per mancata adesione della controparte.
Alla luce di quanto sopra esposto, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge e disattesa ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale:
✓ accertare e dichiarare che la in persona del legale CP_1 Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a fronte del minor credito di € 25.660,46, oltre iva ed oltre interessi legali dal 10.10.2014 al soddisfo (per un totale di euro 31.871,26), accertato con la sentenza n.
350/2022, pubblicata il 28.03.2022, Repert. n. 443/2022 del 28/03/2022, nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo recante il R.G. n. 1312/2015 – Tribunale di Reggio Calabria, abbia percepito dal dott. la somma complessiva di euro 57.497,63, assegnata e pagata ad essa Parte_1 società nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare recante il n. 38/2016 R.G.Es. – Tribunale di Reggio Calabria;
✓ condannare, per l'effetto, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, a restituire al dott. , la somma da essa indebitamente Parte_1 percepita pari ad euro 25.626,37, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, salvo errori e/o omissioni, e/o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
✓ con vittoria di spese e competenze difensive, oltre accessori di legge.”
Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 09.01.2025, il Giudice, ritenuta la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, ha dichiarato la contumacia della resistente in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, ed ha rinviato per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note difensive sino a sette giorni prima dell'udienza fissata.
Parte ricorrente ha provveduto al deposito delle note difensive autorizzate.
All'udienza del 19.11.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni ed ha discusso il ricorso, riportandosi ai propri scritti difensivi e verbali di causa. Il Giudice, all'esito della discussione, ha assunta la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. Il Tribunale osserva che la domanda di parte ricorrente deve essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Occorre, preliminarmente, affermare che la presente controversia è finalizzata alla ripetizione dell'indebito oggettivo assoggettato alla disciplina codicistica di cui all'art. 2033 c.c. In tal senso, “è corretto l'inquadramento di una simile domanda nell'ipotesi dell'indebito oggettivo, che - com'è noto
- si distingue dall'azione generale di arricchimento senza causa in ragione del contenuto della prestazione e della possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 e ss. cod. civ. e, cioè, quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata (Sez. 1, Sentenza n. 6747 del 21/03/2014, Rv. 630568 - 01). Ove la prestazione sia invece irripetibile residua, ricorrendone i presupposti, l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10810/2020).
Orbene, l'istituto della ripetizione dell'indebito trova il proprio fondamento normativo nell'art. 2033
c.c., rubricato “indebito oggettivo”, il quale recita «Chi ha eseguito un pagamento non dovuto [1189] ha diritto di ripetere ciò che ha pagato [1185 comma 2, 1463, 1952 comma 3]. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda [1148, 2036; 39 l.f.]».
La legittimazione attiva dell'azione di ripetizione compete al soggetto cui è legalmente riferibile il pagamento. Rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass., 25170/2016; conf. Cass.,
11073/2003). Nello specifico, “questa Corte di cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass. 15 luglio 2003, n. 11073;
Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. n. 25170 del 2016); tale principio, concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza della S.C. e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell'obbligazione” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 610/2019).
La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Cass., 18266/2018; conf. Cass., 7897/2014). La ripetizione dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., costituisce una azione restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, che riflette l'obbligazione che insorge tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa acquirenti (Cass., Sez. III, 19 luglio 2004, n. 13357). Inoltre, la qualificazione dell'azione come di ripetizione di indebito, anche ai fini dell'applicabilità del conseguente regime prescrizionale decennale, presuppone una prestazione positiva (un facere o un dare) in precedenza indebitamente eseguita dal solvens, vale a dire da chi agisce ex art. 2033 c.c. (in tal senso, Cass., Sez. L, Sentenza n. 25270/2016).
La fattispecie dell'indebito oggettivo si configura o perché manca una causa originaria giustificativa del pagamento (condictio indebiti sine causa) o perché la causa del rapporto, originariamente esistente, è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace
(Cass., 14048/2005) il rapporto medesimo (condictio ob causam finitam) (Cass., 1558/1971; conf.
Cass., 25643/2017; Cass., 16612/2008; Cass. 14084/2005). Ed invero, la domanda di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi (Trib. Roma 14 febbraio 2018).
Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(Cass., 30713/2018; conf. Cass., 17146/2003). In particolare, l'attore in ripetizione che assume di avere pagato un importo superiore al proprio debito è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, cioè l'eccedenza del pagamento (Cass., 9604/2000; conf. Cass., 7501/2012).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, incombe sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del preteso diritto alla restituzione di quanto prestato, vale a dire l'avvenuto pagamento e l'originaria o sopravvenuta mancanza del titolo giuridico idoneo a giustificare la solutio (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 7501/2012;
2903/2007; 5896/2006; 1170/1999; 12897/1995); mentre incombe sull'accipiens la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (cfr. Cass. n. 7027/1997). Da ultimo, si segnala anche Corte di
Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10028/2023, la quale, in applicazione dei precedenti giurisprudenziali di legittimità, ha precisato che “in caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e quindi sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(Cass. 13 novembre 2003, n.17146/2003)”, ed anche Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n.
34427/2022, ove, in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., ha preso le mosse dal principio secondo il quale “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accípiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta» (Cass., sez. 3, 14/05/2012, n. 7501; Cass., sez. 3,
13/02/1998, n. 1557; Cass., sez. 3, 12/06/2020, n. 11294). Si è, sul punto, chiarito che, poiché l'inesistenza della causa debendi - parziale, se l'obbligo è esistente in minor misura - è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore
(Cass., sez. 3, 13/02/1998, n. 1557)”.
Con riferimento al caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Soltanto in caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo la caducazione dello stesso in un momento successivo alla fruttuosa conclusione dell'espropriazione forzata legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio di ripetizione di indebito, che, essendo fondato su prova scritta, può avere inizio anche mediante la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo” (Cass., Sez. III, 9 luglio
2020, n. 14601).
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha allegato e provato di aver corrisposto le somme per le quali agisce in via di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., come risulta dimostrata l'effettiva percezione da parte dell'odierno resistente delle somme di cui si pretende la restituzione.
Nello specifico, parte ricorrente ha allegato la documentazione contabile dalla quale si evincono i pagamenti eseguiti in pendenza di procedura esecutiva (R.G. Es. 38/2016) ed ha depositato anche la sentenza n. 350/2022, pubblicata in data 28.03.2022, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento R.G. 1312/2015 (a conclusione dell'avanzata opposizione a decreto ingiuntivo n.131/2015), la quale ha così statuito “
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e per
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 131/2015 del 18.02.2015; 2. Condanna l'attore a rifondere alla convenuta la somma complessiva di € 25.660,46, oltre iva ed oltre interessi legali dal 10.10.2014 al soddisfo, previa decurtazione delle somme già corrisposte in corso di causa, pari ad € 22.794,64, il cui pagamento va imputato prima agli interessi maturati sino al saldo delle singole somme e poi al capitale […]”. La citata sentenza ha rideterminato l'importo del decreto ingiuntivo originariamente richiesto da euro 53.436,00, oltre interessi legali e spese di lite, ad euro 25.660,46, oltre IVA ed oltre interessi legali dal 10.10.2014 al soddisfo.
Dalla documentazione contabile, oltre che i versamenti delle rate di conversione del pignoramento e dell'assegno versato a titolo di cauzione per la conversione del pignoramento (cfr. all.ti da 28 a 45 di parte ricorrente), sono stati depositati da parte ricorrente files denominati “contabile pagamento tribunale” (cfr. all.ti da 46 a 51 fascicolo parte ricorrente).
Dalla documentazione probatoria versata in atti risulta versata la somma di € 57.497,63, così ripartita:
€19.000,00 come da bonifico bancario datato 24.09.2019 (cfr. all. 51 fascicolo parte ricorrente), €
3.794,64, per effetto del “progetto di distribuzione” della somma netta disponibile, assegnata alla società nell'ambito della procedura esecutiva R.G. Es. 36/2016, nell'ambito del CP_3 versamento del bonifico bancario datato 12.02.2021 dell'importo di € 12.993,13 (cfr. all.ti 47 e 21 fascicolo parte ricorrente), ed € 34.702,99 come da bonifico bancario datato 22.03.2022 (cfr. all. 49 fascicolo parte ricorrente).
Ne deriva che la somma indebitamente corrisposta è pari ad euro 25.626,37, così calcolata: differenza tra quanto corrisposto (euro 57.497,63) e quanto avrebbe dovuto corrispondere sulla base della sentenza versata in atti che attesta che il signor deve corrispondere alla società Parte_1 la somma complessiva di € 25.660,46, detratti ulteriormente IVA (euro 5.645,30) ed CP_1 interessi legali (euro 656,50).
Ne deriva che parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio in quanto ha fornito la prova dell'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore dell'odierno resistente, con specifico riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, talché la prova della causa del rapporto, originariamente esistente, è venuta meno in virtù di eventi successiva e tale condizione ha determinato il difetto della prestazione patrimoniale.
Pertanto, può affermarsi la natura di indebito oggettivo della somma di euro 25.626,37, con conseguente condanna della società resistente in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, destinataria dei bonifici di cui alla procedura esecutiva, alla restituzione dell'importo complessivo di euro 25.626,37.
Parte ricorrente, infine, ha chiesto, nelle rassegnate conclusioni, la restituzione della somma indebitamente percepita pari ad euro 25.626,37, “oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo […]”.
Il Tribunale ritiene di dover precisare quanto segue.
L'art. 2033 c.c. stabilisce che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto agli interessi “dal giorno della domanda”, cioè intendendo la “domanda” di cui all'art. 2033 c.c. come atto di costituzione in mora, anche stragiudiziale (art. 1219, comma I, c.c.), dovendosi considerare l'accipiens (in buona fede) quale debitore.
La Suprema Corte, Sezioni Unite, con sentenza n. 15895/2019, hanno statuito che “in base ai principi generali, l'obbligo della corresponsione degli interessi da parte dell'accipiens in buona fede, quale debitore dell'indebito percepito) può decorrere da data antecedente a quella dell'instaurazione del giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora, dovendo il termine
"domanda" di cui all'art. 2033 c.c. esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, agli atti stragiudiziali di cui all'art. 1219 c.c. Il regime della disposizione in esame, che si riferisce, comunque, ad una domanda per il sorgere del debito per interessi consente, sotto altro profilo, di confermare che l'art. 2033 c.c. è norma parzialmente derogatoria rispetto all'art. 1282 c.c., costituendo eccezione -che la disposizione in esame, appunto, ammette- al principio secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di una somma di danaro producono interessi (corrispettivi) di pieno diritto, e ciò in ragione del fatto che la legge considera legittima l'utilizzazione del denaro da parte dell'accipiens in buona fede prima della "domanda" nel senso qui specificato”, e concludendo ha affermato il seguente principio di diritto “ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.”.
Recente orientamento giurisprudenziale ha statuito, conformemente alla pronuncia resa dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite, “superando un contrario orientamento che faceva coincidere la decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale, che in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass., S.U., n.15895/2019)” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9757/2024).
Inoltre, nei casi in cui l'obbligazione ha ad oggetto una somma di denaro, il debito è di valuta e non di valore (cfr. Cass., Sezioni Unite, sent. 12942/1992), ed essendo l'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. un debito di valuta ed in carenza di dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma II, c.c. (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4039/2016: “essa [rivalutazione] è tuttavia subordinata a specifica domanda dell'interessato corredata dalla richiesta di prova del maggior danno, secondo il principio da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza 23 marzo
2015, n. 5743, Rv. 634625: «il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del
"maggior danno" ai sensi dell 'art. 1224, secondo comma, cod civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta»
(in tal senso già Sez. III, 2 novembre 2010, n. 22273, Rv. 614763, e Sez. V, 10 marzo 2004, n. 4830,
Rv. 570929); domanda che non può essere avanzata in corso di causa (Sez. III, 23 dicembre 1968, n.
4065, Rv. 337701)”), non è dovuta la rivalutazione monetaria richiesta da parte ricorrente, atteso che quest'ultima non ha avanzato alcuna domanda specifica di risarcimento per il maggior danno subito ai sensi dell'art. 1224, comma II, c.c., chiedendo meramente nelle rassegnate conclusioni del libello introduttivo – e riprese nelle note difensive autorizzate – il pagamento della rivalutazione.
Ne discende che gli interessi dovuti devono decorrere dall'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita datata 10.05.2024, al quale va riconosciuto valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (cfr. all. n. 52 fascicolo di parte ricorrente avente ad oggetto “Oggetto: invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. n.
132/2014, convertito in L. n. 162/2014”; vds. anche la circostanza secondo la quale l'atto di costituzione in mora non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con qualsiasi scritto diritto al debitore (o al suo rappresentante:
Cass., 5208/2015) e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (Cass., 2481/2007; Cass., 10270/2006; conf. Cass., 17123/2015), con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (non assumendo rilievo ostativo al prodursi di tale effetto la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza: Cass., 16465/2017)) e che nessuna rivalutazione monetaria richiesta da parte ricorrente è dovuta.
In conclusione, il Tribunale ritiene che il ricorrente signor abbia diritto alla Parte_1 restituzione, a titolo di indebito oggettivo, della somma di euro 25.626,37, con conseguente condanna della resistente in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla restituzione dell'importo complessivo di euro 25.626,37, oltre interessi a far data dall'invito a concludere la negoziazione assistita datata 10.05.2024, come richiesto da parte ricorrente, e non può essere concessa la rivalutazione monetaria in quanto è pacifico che trattasi di debito di valuta e non di valore.
Per quanto riguarda le spese di lite, seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate, tenendo conto del valore della controversia – valore minimo – e dell'assenza della fase istruttoria, come segue: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase di decisione, per l'importo complessivo di € 1.700,00.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dottor FL NI, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal signor , ogni diversa istanza, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- In accoglimento della domanda avanzata da parte ricorrente, accerta e dichiara il diritto alla restituzione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e, per l'effetto,
- Condanna parte resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del signor , della Parte_1 complessiva somma di € 25.626,37, oltre interessi a far data dall'invito a concludere la negoziazione assistita datata 10.05.2024, fino al soddisfo;
- Condanna parte resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali che vengono liquidate in €
1.700,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CPA come per legge.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e quanto di competenza.
Così deciso il 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dottor FL NI