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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/02/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12439/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 12439/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO RE Parte_1 C.F._1
UMBERTO 8 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. TURLIONE MARIA LUISA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo e verbale di udienza del 18/12/2024 in via principale nel merito: DISPORRE che la minore venga affidata in via esclusiva alla madre, in regime di affido c.d. “super esclusivo”, alla quale è demandata anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia;
DISPORRE che il SI. possa incontrare la minore, CP_1 qualora ne faccia richiesta, previo contatto e accordo con la madre ed alla presenza della medesima
e comunque previa valutazione da parte dei Servizi sociali, con le necessarie limitazioni e cautele
(luogo neutro, presenza di personale educativo), giustificate dai pregressi comportamenti di trascuratezza, a condizione che egli collabori con gli operatori dei Servizi sociali per la fissazione degli incontri e per la verifica delle proprie condizioni di vita e capacità genitoriali;
DISPORRE che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento de figlio, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al
50% delle spese, come da Protocollo d'Intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino del
15.3.2016. SPESE LEGALI: con il favore delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA si producono i seguenti documenti: 1) certificato di residenza e stato di famiglia della SI.ra 2) contratto di Pt_1 assunzione e busta paga;
3) copia documento di identità e codice fiscale della ricorrente. Salvezze illimitate.
Verbale del 18/12/2024
L'avv. Turlione dichiara di avare preso visioni delle relazioni e conclude come da ricorso con conferma dei provvedimenti provvisori
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nata il [...], riconosciuta da Per_1 [...]
. Controparte_1
Con ricorso depositato il 28/06/2023 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento esclusivo cd rafforzato della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre – Per_1 figlia e alla previsione di un contributo per il suo mantenimento, nella complessiva somma di euro
300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La causa subiva rinvii su istanza di parte ricorrente.
Nelle more poi pervenivano relazioni dei servizi e NPI territorialmente competenti. on si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza del 19/6/2024 comparivano la parte e il difensore.
A scioglimento della riserva erano emanati provvedimenti provvisori ed urgenti relativamente alla minore e rinviava la causa per la discussione.
All'udienza del 18/12/2024 il difensore richiamava le conclusioni come da ricorso e domandava altresì la conferma dei provvedimenti provvisori. Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio accoglie la richiesta di parte ricorrente diretta ad ottenere la conferma di quanto statuito con l'ordinanza ex art. 473 bis .22 cpc, e fa proprio l'impianto ivi statuito, considerato che dall'istaurazione del procedimento, nonché dall'emanazione di detta ordinanza (19/6/2024) la situazione del nucleo, relativamente alla figura paterna, non è mutata.
Si riportano le statuizioni di cui all'ordinanza in oggetto: “dispone in via provvisoria l'affidamento esclusivo della figlia minore nata il [...] alla madre alla quale attribuisce il Persona_2 potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni inerenti alla salute, all'istruzione, alla collocazione della figlia ed al rilascio di documenti. Pone a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale. Dispone la presa in carico della minore da parte della NPI competente con funzioni di sostegno alla genitorialità e monitoraggio e di verifica delle eventuali condizioni per una ripresa delle relazioni con il padre ove questi ne faccia richiesta. Dispone che il
Servizio Sociale territoriale e la NPI/psicologia trasmettano entro 10 giorni prima della prossima udienza relazione di aggiornamento sulle condizioni del nucleo e della minore. Rinvia la causa per
p.c. e discussione all'udienza del 18 dicembre 2024 ore 9.30 aula 86 con termine per note difensive sino a cinque giorni prima dell'udienza. Si comunichi alle parti e nonché ai Servizi sociali e di
territorialmente competenti per il tramite dei Servizi in sede.” Controparte_2
Preliminarmente, occorre precisare che, sebbene il nucleo familiare veda la presenza di due minori, la causa di regolamentazione è stata promossa con riguardo alla primogenita , unica Per_1 riconosciuta da parte resistente.
Orbene, in primo luogo, deve confermarsi il regime di affidamento esclusivo cd rafforzato, attribuendo alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti la minore in materia sanitaria, scolastica e sui rilasci di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
È infatti incontrovertibile il disinteresse per la figlia da parte del padre, che non ha mai versato nulla per il suo mantenimento, non ha istaurato alcuna relazione con la stessa essendo, per giunta, risultati del tutto infruttuosi i tentativi di prendere contatti col medesimo, da parte dei Servizi e della NPI.
Dinnanzi ad un genitore del tutto assente tale modalità di affidamento appare dunque la sola adeguata a soddisfare le eSIenze della minore.
Invero, dalle relazioni emerge che l'unico punto di riferimento per la minore è la SI.ra Parte_1
Conseguenza è la collocazione della minore presso la madre.
[...]
In secondo luogo, con riguardo al regime di visita paterno, vista irreperibilità del padre, qualora egli manifestasse la volontà di incontrare la figlia, tenuto conto del prevalente interesse della minore, gli incontri dovranno avvenire in luogo neutro.
A tal proposito, deve confermarsi la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e della
NPI con funzioni di monitoraggio e attivazione di intervento di educativo. È emersa, infatti, una situazione familiare complessa sotto molteplici aspetti: ad esempio, merita attenzione l'atteggiamento manifestato dalla minore, nel contesto scolastico che ha suggerito la necessità di un approfondimento clinico (cfr. relazione NPI del 4/12/2024 e relazione servizi del 9/12/2024).
Del resto, nelle relazioni si evidenzia che anche la SI.ra , dopo un iniziale Parte_1 atteggiamento di chiusura, stia collaborando assumendo un atteggiamento positivo: “ad esempio, chiede anche supporto rispetto alle modalità per aiutare al meglio le figlie” (cfr. relazione del
9/12/2024).
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento deve confermarsi il quantum già disposto con l'ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc dell'assegno di contributo che il SI.
[...] eve versare alla SI.ra (euro 300,00 oltre il Controparte_1 Parte_1
50% delle spese straordinarie). L'assegno unico inoltre sarà interamente percepito dalla madre.
All'udienza del 19 dicembre 2024 parte ricorrente ha dichiarato di svolgere attività di addetta delle pulizie presso un'anziana; inoltre, dalle relazioni dei servizi, si rileva che tra le attività offerte alla medesima vi è il supporto alle difficoltà riscontrate nella ricerca del lavoro (cfr relazione del
9/12/2024).
Con riguardo a parte resistente invece dalle circostanziate dichiarazioni della SI.ra Parte_1 emerge che egli svolge attività lavorativa “producendo redditi presumibilmente per circa
[...] 1500,00” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2). Orbene, la non conoscibilità della situazione economica non esonera il padre dal dovere primario di contribuzione, del resto giovane uomo dotato di capacità lavorativa.
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'integrale accoglimento delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E.
52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473 ss c.p.c.
AFFIDA la minore nata a Venezia il [...], in [...] esclusiva rafforzata Persona_3 alla madre nata in [...] il [...], attribuendole il potere di adottare Parte_1 tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che la minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
Dispone che, qualora manifesti la volontà di incontrare la figlia, il padre potrà riprendere gli incontri in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo, previa verifica dell'assenza di pregiudizio per la minore.
DISPONE la continuazione della presa in carico della minore da parte dei Servizi Sociali territoriali/NPI psicologia al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento della figlia, l'assegno mensile di euro 300,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in €
2905,00 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/02/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 12439/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO RE Parte_1 C.F._1
UMBERTO 8 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. TURLIONE MARIA LUISA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo e verbale di udienza del 18/12/2024 in via principale nel merito: DISPORRE che la minore venga affidata in via esclusiva alla madre, in regime di affido c.d. “super esclusivo”, alla quale è demandata anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia;
DISPORRE che il SI. possa incontrare la minore, CP_1 qualora ne faccia richiesta, previo contatto e accordo con la madre ed alla presenza della medesima
e comunque previa valutazione da parte dei Servizi sociali, con le necessarie limitazioni e cautele
(luogo neutro, presenza di personale educativo), giustificate dai pregressi comportamenti di trascuratezza, a condizione che egli collabori con gli operatori dei Servizi sociali per la fissazione degli incontri e per la verifica delle proprie condizioni di vita e capacità genitoriali;
DISPORRE che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento de figlio, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al
50% delle spese, come da Protocollo d'Intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino del
15.3.2016. SPESE LEGALI: con il favore delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA si producono i seguenti documenti: 1) certificato di residenza e stato di famiglia della SI.ra 2) contratto di Pt_1 assunzione e busta paga;
3) copia documento di identità e codice fiscale della ricorrente. Salvezze illimitate.
Verbale del 18/12/2024
L'avv. Turlione dichiara di avare preso visioni delle relazioni e conclude come da ricorso con conferma dei provvedimenti provvisori
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nata il [...], riconosciuta da Per_1 [...]
. Controparte_1
Con ricorso depositato il 28/06/2023 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento esclusivo cd rafforzato della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre – Per_1 figlia e alla previsione di un contributo per il suo mantenimento, nella complessiva somma di euro
300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La causa subiva rinvii su istanza di parte ricorrente.
Nelle more poi pervenivano relazioni dei servizi e NPI territorialmente competenti. on si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza del 19/6/2024 comparivano la parte e il difensore.
A scioglimento della riserva erano emanati provvedimenti provvisori ed urgenti relativamente alla minore e rinviava la causa per la discussione.
All'udienza del 18/12/2024 il difensore richiamava le conclusioni come da ricorso e domandava altresì la conferma dei provvedimenti provvisori. Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio accoglie la richiesta di parte ricorrente diretta ad ottenere la conferma di quanto statuito con l'ordinanza ex art. 473 bis .22 cpc, e fa proprio l'impianto ivi statuito, considerato che dall'istaurazione del procedimento, nonché dall'emanazione di detta ordinanza (19/6/2024) la situazione del nucleo, relativamente alla figura paterna, non è mutata.
Si riportano le statuizioni di cui all'ordinanza in oggetto: “dispone in via provvisoria l'affidamento esclusivo della figlia minore nata il [...] alla madre alla quale attribuisce il Persona_2 potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni inerenti alla salute, all'istruzione, alla collocazione della figlia ed al rilascio di documenti. Pone a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale. Dispone la presa in carico della minore da parte della NPI competente con funzioni di sostegno alla genitorialità e monitoraggio e di verifica delle eventuali condizioni per una ripresa delle relazioni con il padre ove questi ne faccia richiesta. Dispone che il
Servizio Sociale territoriale e la NPI/psicologia trasmettano entro 10 giorni prima della prossima udienza relazione di aggiornamento sulle condizioni del nucleo e della minore. Rinvia la causa per
p.c. e discussione all'udienza del 18 dicembre 2024 ore 9.30 aula 86 con termine per note difensive sino a cinque giorni prima dell'udienza. Si comunichi alle parti e nonché ai Servizi sociali e di
territorialmente competenti per il tramite dei Servizi in sede.” Controparte_2
Preliminarmente, occorre precisare che, sebbene il nucleo familiare veda la presenza di due minori, la causa di regolamentazione è stata promossa con riguardo alla primogenita , unica Per_1 riconosciuta da parte resistente.
Orbene, in primo luogo, deve confermarsi il regime di affidamento esclusivo cd rafforzato, attribuendo alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti la minore in materia sanitaria, scolastica e sui rilasci di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
È infatti incontrovertibile il disinteresse per la figlia da parte del padre, che non ha mai versato nulla per il suo mantenimento, non ha istaurato alcuna relazione con la stessa essendo, per giunta, risultati del tutto infruttuosi i tentativi di prendere contatti col medesimo, da parte dei Servizi e della NPI.
Dinnanzi ad un genitore del tutto assente tale modalità di affidamento appare dunque la sola adeguata a soddisfare le eSIenze della minore.
Invero, dalle relazioni emerge che l'unico punto di riferimento per la minore è la SI.ra Parte_1
Conseguenza è la collocazione della minore presso la madre.
[...]
In secondo luogo, con riguardo al regime di visita paterno, vista irreperibilità del padre, qualora egli manifestasse la volontà di incontrare la figlia, tenuto conto del prevalente interesse della minore, gli incontri dovranno avvenire in luogo neutro.
A tal proposito, deve confermarsi la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale e della
NPI con funzioni di monitoraggio e attivazione di intervento di educativo. È emersa, infatti, una situazione familiare complessa sotto molteplici aspetti: ad esempio, merita attenzione l'atteggiamento manifestato dalla minore, nel contesto scolastico che ha suggerito la necessità di un approfondimento clinico (cfr. relazione NPI del 4/12/2024 e relazione servizi del 9/12/2024).
Del resto, nelle relazioni si evidenzia che anche la SI.ra , dopo un iniziale Parte_1 atteggiamento di chiusura, stia collaborando assumendo un atteggiamento positivo: “ad esempio, chiede anche supporto rispetto alle modalità per aiutare al meglio le figlie” (cfr. relazione del
9/12/2024).
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento deve confermarsi il quantum già disposto con l'ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc dell'assegno di contributo che il SI.
[...] eve versare alla SI.ra (euro 300,00 oltre il Controparte_1 Parte_1
50% delle spese straordinarie). L'assegno unico inoltre sarà interamente percepito dalla madre.
All'udienza del 19 dicembre 2024 parte ricorrente ha dichiarato di svolgere attività di addetta delle pulizie presso un'anziana; inoltre, dalle relazioni dei servizi, si rileva che tra le attività offerte alla medesima vi è il supporto alle difficoltà riscontrate nella ricerca del lavoro (cfr relazione del
9/12/2024).
Con riguardo a parte resistente invece dalle circostanziate dichiarazioni della SI.ra Parte_1 emerge che egli svolge attività lavorativa “producendo redditi presumibilmente per circa
[...] 1500,00” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2). Orbene, la non conoscibilità della situazione economica non esonera il padre dal dovere primario di contribuzione, del resto giovane uomo dotato di capacità lavorativa.
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'integrale accoglimento delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E.
52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473 ss c.p.c.
AFFIDA la minore nata a Venezia il [...], in [...] esclusiva rafforzata Persona_3 alla madre nata in [...] il [...], attribuendole il potere di adottare Parte_1 tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che la minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
Dispone che, qualora manifesti la volontà di incontrare la figlia, il padre potrà riprendere gli incontri in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo, previa verifica dell'assenza di pregiudizio per la minore.
DISPONE la continuazione della presa in carico della minore da parte dei Servizi Sociali territoriali/NPI psicologia al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento della figlia, l'assegno mensile di euro 300,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in €
2905,00 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/02/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.