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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 12049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12049 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12049/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12819/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12819 del 2021, proposto da
EN LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Università degli Studi di Milano Bicocca, rispettivamente in persona dei Ministri e del Rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
CA, RI DE e LA LO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del D.M. 25 giugno 2021, n. 730, concernente le modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 21/22 e degli atti ad esso conseguenti ivi inclusa la graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2021/22 pubblicata in data 28 settembre 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, dell’Università degli Studi Milano Bicocca e dell’Università degli Studi di Messina;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con il presente gravame il Sig. EN LI ha impugnato gli atti in epigrafe indicati al fine di essere ammesso al corso di laurea di medicina e odontoiatria per l’anno accademico 2021/2022 presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca;
- il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, l’Università degli Studi di Milano Bicocca e l’Università degli Studi di Messina si sono costituiti in resistenza con comparsa di stile;
- all’esito del giudizio cautelare questo Tribunale ha disposto a favore del ricorrente “ l’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea sopra indicato per l’anno accademico 2021/2022, facendo salva la determinazione dell’Amministrazione sull’attribuzione della sede, tenuto conto del punteggio che l’Amministrazione medesima dovrà rettificare alla stregua dalla risposta data dal ricorrente e della penalizzazione subita nonché delle preferenze espresse ” (TAR Lazio, ord. n. 4766 del 25.7.2022);
- in esecuzione dell’ordinanza cautelare sopra indicata il Ministero dell’Università e della Ricerca ha consentito l’immatricolazione del ricorrente presso l’Università degli Studi di Perugia;
- con memoria ex art. 73 c.p.a., parte ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere “ per consolidamento ”, invocando l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia e rappresentando che, a seguito del provvedimento cautelare, “ si immatricolava, dunque, presso la facoltà di Medicina dell’Università degli studi di Perugia, come da documentazione versata in atti, è attualmente iscritto al 4°anno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2024/2025. Il Sig. LI dunque, è pienamente inserito nella vita universitaria e per l’Ateneo non vi è mai stato alcun problema nel consentire di partecipare a lezioni, laboratori, tirocini ecc. ”;
- all’odierna udienza straordinaria la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che :
- si è affermato in giurisprudenza il principio per cui “ pur riconoscendo la non diretta applicabilità dell’art. 4, comma 2 bis, d.l. n. 115 del 2005, conv. in l. n. 168 del 2005 alle procedure selettive per l’ammissione a corsi di laurea, [deve desumersi] dalla proficua frequenza del corso e dal positivo superamento degli esami previsti, una sopravvenienza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere ” (da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 265/2024 e precedenti ivi menzionati);
- tale orientamento si fonda “ sulla convinzione di potere adattare, sia pure a fini più limitati, la ratio evincibile dalla suddetta disposizione di cui all’art.4 comma 2 bis citata, che è dedicata alle procedure idoneative (Corte Costituzionale sentenza n. 108/2009) e che risiede nella necessità di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento col quale un giudice, o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l’ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione ” (sent. cit.);
- nel caso in esame, parte ricorrente ha dato dimostrazione di frequentare proficuamente il corso di laurea e di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per l’accesso al relativo percorso, senza che, peraltro, le amministrazioni resistenti abbiano segnalato delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate all’inserimento dell’odierno ricorrente nei corsi e nelle altre attività che l’ateneo ha destinato ai discenti;
- in altri termini, “ la frequenza del corso di laurea ha realizzato l’esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio ”, “ il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) ed è indubbiamente conforme all’interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ”, dovendosi pure tenere conto della “ ulteriore considerazione, connessa all’intrinseca meritevolezza di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, dell’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame ” (sent. cit.);
Ritenuto pertanto che :
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, nei termini esplicitati, ex art. 34, co. 5, c.p.a. (“ La convergenza di queste plurime ragioni configura una cessazione della materia del contendere che è in parte atipica perché non è rappresentata da un unico fatto giuridico sopravvenuto, ma discende piuttosto da una fattispecie giuridica complessa, che ha la sua origine nel provvedimento cautelare di ammissione con riserva, integrata dalla proficua e meritevole frequenza dei corsi da parte dell’interessata, attestata dal percorso svolto, e conformata dall’obiettiva sussistenza di un interesse pubblico a che tale impegnativa esperienza non sia posta nel nulla, interesse, quest’ultimo, che non può non ritenersi prevalente su quello originariamente opposto in sede di costituzione in giudizio dall’amministrazione resistente ”; sent. cit.);
- la novità delle questioni al tempo dell’instaurazione del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tre le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO