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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 239/2024RG vertente tra con sede in Roma alla Via Marcianise 9, in Parte_1 persona del titolare C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio C.F._1
Petrongolo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma C.F._2 alla Via Lorenzo il Magnifico n. 84 con utenza telefonica n. 06.44245719 – tel/fax 06.44245729, pec: , email: ; Email_1 Email_2
-parte appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in CP_1 Controparte_2
Grottammare, Via Ischia I, 278/A, c.f. e p.i. rappresentata e difesa dall'Avv. Marzia P.IVA_1
Amono del Foro di Fermo, c.f. , fax 0735 581284 e pec CodiceFiscale_3
e dall'Avv. Emilio Faenza del Foro di Ascoli Piceno, c.f. Email_3 [...]
, fax 0735 560490, pec C.F._4 Email_4
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con citazione ritualmente notificata in data 31.5.19 quale titolare della Parte_1 impresa individuale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
109/2019 - emesso in data 22.02.2019 dal Tribunale di Fermo nel procedimento monitorio R.G. n.
325/2019, reso immediatamente esecutivo con apposizione della formula esecutiva il 5.3.19 e così notificatogli in data 3.5.19 con pedissequo precetto - con cui gli era stato ingiunto di pagare, quale ex titolare della a l'importo di Controparte_3 CP_1
€ 6.584,89 a titolo di saldo forniture come da relative fatture nn. 8861/17, 9657/17, 10248/17 e
10860/17 oltre interessi e spese liquidate.
Parte opponente ha dedotto a sostegno dell'opposizione che le risultava di aver mancato di saldare solo la fattura n. 10248 del 15.11.2017 pari a € 986,66, unica contabilizzata, mentre per le altre disconosceva " la loro attribuzione a parte opponente e la relativa consegna di merce afferente le fatture de quo", affermando di non aver ricevuto alcuna altra fornitura;
deduceva inoltre che, notoriamente, la fattura in se stessa non costituisce prova del credito.
Si è costituita la società opposta per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, depositando copia delle fatture, delle bolle di trasporto e della fattura riepilogativa del corriere, nonché copia delle conferme d'ordine a mezzo posta elettronica, contestando inoltre la legittimazione ad agire dell'impresa individuale cessata e cancellata dal Registro Imprese in data
7/1/2019.
All'udienza di prima comparizione 21.11.19 il GI designato ha rigettato l'istanza ex art. 649 cpc e assegnato i termini ex art. 183/6 cpc.
All'udienza successiva il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale e rinviato per precisazione delle conclusioni.
La causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies cpc.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“L'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte opponente non ha contestato né le bolle di trasporto né la corrispondenza a mezzo posta elettronica relativa agli ordinativi delle merci fatturate. Deve pertanto ritenersi che abbia documentalmente provato le forniture tutte CP_1 fatturate ed il proprio credito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2019, Parte_1 emesso in data 22.02.2019 dal Tribunale di Fermo nel procedimento monitorio R.G. n. 325/2019, e per l'effetto lo conferma integralmente;
2) condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano Parte_1 in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti”.
4.Va preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di difetto “di legittimazione: improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello” formulata dall'appellata nei seguenti termini:
“L'appello, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, è stato proposto dalla
[...]
ma il decreto ingiuntivo era richiesto ed emesso
contro
Controparte_3 Parte_1
posto che l'impresa individuale di ha cessato ogni
[...] Parte_1 Parte_1 attività ed è stata cancellata dal Registro Imprese con iscrizione del 7/1/2019, già prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 18/2/2019 (doc. n. 4 del fascicolo I°).
[... Si eccepisce pertanto il difetto di legittimazione processuale della Controparte_3
alla cui cancellazione consegue l'effetto estintivo”. Parte_1
5.La ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e perciò non costituisce un soggetto giuridico autonomo né sotto l'aspetto sostanziale né sotto quello processuale (attivo e passivo), non ha soggettività giuridica distinta e si identifica con il suo titolare.
Nel presente giudizio il (persona fisica) ha ritualmente assunto la qualità di Parte_1 parte indipendentemente dalla (irrilevante) spendita del nome della ditta.
6.Con un primo motivo di appello è dedotta la nullità della sentenza di primo grado per essere la relativa motivazione meramente “apparente”.
La censura è fondata.
7.Secondo il consolidato orientamento della Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 22232/2016, conf.
Cass. n° 13977/2019), la motivazione è solo apparente (in tal senso dovendosi intendere l'eccepita inesistenza, secondo la terminologia utilizzata dalla Cassazione che riferisce l'inesistenza alla mancanza materiale del documento motivatorio), e dunque la sentenza è nulla perché affetta da
"error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Quello che rileva per poter dichiarare nulla la sentenza per mancanza di una vera motivazione è, dunque, al di là della correttezza o meno del percorso logico argomentativo seguito, che non sia possibile individuare in essa l'espressione di un autonomo processo deliberativo che abbia un minimo di struttura logico sistematica.
8.Nel caso di specie, la motivazione della sentenza di primo grado, non solo è estremamente stringata, non solo non è articolata in maniera chiara e completa ma non contiene neppure un idoneo percorso argomentativo.
Il Tribunale ha riprodotto, nello svolgimento del processo, la posizione dell'opponente precisando:
“Parte opponente ha dedotto a sostegno che le risulta di aver mancato di saldare solo la fattura n.
10248 del 15.11.2017 pari a € 986,66, unica contabilizzata, mentre per le altre disconosce
"assolutamente la loro attribuzione a parte opponente e la relativa consegna di merce afferente le fatture de quo", affermando di non aver ricevuto alcuna altra fornitura;
deduce inoltre che, notoriamente, la fattura in se stessa non costituisce prova del credito”
Tale radicale contestazione (in parte qua) sia dell'esistenza di un accordo (ordine della merce) sia dell'esecuzione dell'ordine (consegna della merce), ribadita nella prima memoria ex art. 183 cpc, non è presa in alcuna considerazione dal Tribunale che ha ritenuto sussistente una condotta di “non contestazione” da parte dell'opponente senza alcun esame dettagliato:
• della natura dei documenti prodotti dall'opposta a fondamento della domanda,
• del loro valore probatorio,
• dei rilievi difensivi formulati del debitore,
• della specifica condotta processuale dell'opponente e delle ragioni per cui tale condotta doveva essere qualificata come di non contestazione.
9.Il Tribunale in sole quattro righe ha dichiarato la non contestazione e l'accertamento del credito omettendo ogni passaggio fattuale e logico-giuridico che partendo dalla verifica dell'esistenza di un accordo contrattuale (ordine della merce) consentisse di verificare anche l'effettiva esecuzione delle prestazioni derivanti da tale accordo (trasporto, consegna, ricezione da parte del legittimato).
Il primo giudicante in tal modo non ha offerto un percorso argomentativo coerente con le premesse svolte in sede di esposizione della posizione della parte opponente ma ha semplicemente posto delle conclusioni raggiunte senza il supporto di una coerente disamina fattuale e giuridica.
In altri termini non ha argomentato, ha sancito solo un esito decisorio.
10.Peraltro, la pronuncia (e tutto il giudizio di primo grado) scontano anche un grave difetto di attenzione alle richieste istruttorie: mancanza inammissibile nel contesto di un giudizio (il primo grado appunto) funzionalmente destinato alla raccolta del materiale probatorio e che non può essere improntato a sommarietà decisoria.
Ciò sia detto anche a prescindere dalla dichiarazione di nullità per chiarire che, in ogni caso, il giudizio di appello avrebbe comunque comportato la necessità di una integrazione istruttoria (come poi sarà di seguito disposto).
11.In definitiva la sentenza di primo grado va dichiarata nulla e la Corte deve di conseguenza procedere alla valutazione del merito che non può prescindere dall'assunzione delle prove testi ignorate dal Tribunale.
È infatti evidente che le contestazioni dell'originario opponente aprono la via all'approfondimento istruttorio chiesto dall'originaria opposta per provare sia l'esistenza di un accordo contrattuale
(ordine) sia dell'esecuzione dello stesso (trasporto consegna).
Va dunque ammessa (su tutti i sei capitoli articolati) la prova testi chiesta dall'appellata nell'atto di costituzione nel presente grado.
12.Nel rispetto dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo vanno fissati i seguenti criteri di ammissione/assunzione:
• vanno ammessi tutti i sei capitoli formulati dall'appellata nella sua costituzione nel presente grado;
• va ammesso un solo teste per capitolo;
• vanno specificamente indicate le generalità dei testi (o altri elementi di univoca individuazione) e la residenza/domicilio degli stessi ai fini dell'eventuale prova delegata a pena di inammissibilità;
• vanno indicati solo i testi che ebbero a ricevere direttamente dall'appellante l'ordine di acquisto (verosimilmente il teste indicato ed i testi che ebbero Tes_1 materialmente a ricevere la merce (magazzinieri o comunque addetti alle consegna).
13.Alla pronuncia non definitiva di nullità della sentenza di primo grado segue la rimessione istruttoria dinanzi al Consigliere istruttore come da provvedimenti dati con separata ordinanza.
Le spese di lite sono rimesse al definitivo.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Non definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
2- rimette la causa in istruttoria dinanzi al Consigliere istruttore per l'ammissione e l'assunzione della prova testi come da provvedimenti dati con separata ordinanza;
3- rimette le spese al definitivo.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 8 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 239/2024RG vertente tra con sede in Roma alla Via Marcianise 9, in Parte_1 persona del titolare C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio C.F._1
Petrongolo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma C.F._2 alla Via Lorenzo il Magnifico n. 84 con utenza telefonica n. 06.44245719 – tel/fax 06.44245729, pec: , email: ; Email_1 Email_2
-parte appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in CP_1 Controparte_2
Grottammare, Via Ischia I, 278/A, c.f. e p.i. rappresentata e difesa dall'Avv. Marzia P.IVA_1
Amono del Foro di Fermo, c.f. , fax 0735 581284 e pec CodiceFiscale_3
e dall'Avv. Emilio Faenza del Foro di Ascoli Piceno, c.f. Email_3 [...]
, fax 0735 560490, pec C.F._4 Email_4
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con citazione ritualmente notificata in data 31.5.19 quale titolare della Parte_1 impresa individuale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
109/2019 - emesso in data 22.02.2019 dal Tribunale di Fermo nel procedimento monitorio R.G. n.
325/2019, reso immediatamente esecutivo con apposizione della formula esecutiva il 5.3.19 e così notificatogli in data 3.5.19 con pedissequo precetto - con cui gli era stato ingiunto di pagare, quale ex titolare della a l'importo di Controparte_3 CP_1
€ 6.584,89 a titolo di saldo forniture come da relative fatture nn. 8861/17, 9657/17, 10248/17 e
10860/17 oltre interessi e spese liquidate.
Parte opponente ha dedotto a sostegno dell'opposizione che le risultava di aver mancato di saldare solo la fattura n. 10248 del 15.11.2017 pari a € 986,66, unica contabilizzata, mentre per le altre disconosceva " la loro attribuzione a parte opponente e la relativa consegna di merce afferente le fatture de quo", affermando di non aver ricevuto alcuna altra fornitura;
deduceva inoltre che, notoriamente, la fattura in se stessa non costituisce prova del credito.
Si è costituita la società opposta per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, depositando copia delle fatture, delle bolle di trasporto e della fattura riepilogativa del corriere, nonché copia delle conferme d'ordine a mezzo posta elettronica, contestando inoltre la legittimazione ad agire dell'impresa individuale cessata e cancellata dal Registro Imprese in data
7/1/2019.
All'udienza di prima comparizione 21.11.19 il GI designato ha rigettato l'istanza ex art. 649 cpc e assegnato i termini ex art. 183/6 cpc.
All'udienza successiva il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale e rinviato per precisazione delle conclusioni.
La causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies cpc.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“L'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte opponente non ha contestato né le bolle di trasporto né la corrispondenza a mezzo posta elettronica relativa agli ordinativi delle merci fatturate. Deve pertanto ritenersi che abbia documentalmente provato le forniture tutte CP_1 fatturate ed il proprio credito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2019, Parte_1 emesso in data 22.02.2019 dal Tribunale di Fermo nel procedimento monitorio R.G. n. 325/2019, e per l'effetto lo conferma integralmente;
2) condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano Parte_1 in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti”.
4.Va preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di difetto “di legittimazione: improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello” formulata dall'appellata nei seguenti termini:
“L'appello, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, è stato proposto dalla
[...]
ma il decreto ingiuntivo era richiesto ed emesso
contro
Controparte_3 Parte_1
posto che l'impresa individuale di ha cessato ogni
[...] Parte_1 Parte_1 attività ed è stata cancellata dal Registro Imprese con iscrizione del 7/1/2019, già prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 18/2/2019 (doc. n. 4 del fascicolo I°).
[... Si eccepisce pertanto il difetto di legittimazione processuale della Controparte_3
alla cui cancellazione consegue l'effetto estintivo”. Parte_1
5.La ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e perciò non costituisce un soggetto giuridico autonomo né sotto l'aspetto sostanziale né sotto quello processuale (attivo e passivo), non ha soggettività giuridica distinta e si identifica con il suo titolare.
Nel presente giudizio il (persona fisica) ha ritualmente assunto la qualità di Parte_1 parte indipendentemente dalla (irrilevante) spendita del nome della ditta.
6.Con un primo motivo di appello è dedotta la nullità della sentenza di primo grado per essere la relativa motivazione meramente “apparente”.
La censura è fondata.
7.Secondo il consolidato orientamento della Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 22232/2016, conf.
Cass. n° 13977/2019), la motivazione è solo apparente (in tal senso dovendosi intendere l'eccepita inesistenza, secondo la terminologia utilizzata dalla Cassazione che riferisce l'inesistenza alla mancanza materiale del documento motivatorio), e dunque la sentenza è nulla perché affetta da
"error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Quello che rileva per poter dichiarare nulla la sentenza per mancanza di una vera motivazione è, dunque, al di là della correttezza o meno del percorso logico argomentativo seguito, che non sia possibile individuare in essa l'espressione di un autonomo processo deliberativo che abbia un minimo di struttura logico sistematica.
8.Nel caso di specie, la motivazione della sentenza di primo grado, non solo è estremamente stringata, non solo non è articolata in maniera chiara e completa ma non contiene neppure un idoneo percorso argomentativo.
Il Tribunale ha riprodotto, nello svolgimento del processo, la posizione dell'opponente precisando:
“Parte opponente ha dedotto a sostegno che le risulta di aver mancato di saldare solo la fattura n.
10248 del 15.11.2017 pari a € 986,66, unica contabilizzata, mentre per le altre disconosce
"assolutamente la loro attribuzione a parte opponente e la relativa consegna di merce afferente le fatture de quo", affermando di non aver ricevuto alcuna altra fornitura;
deduce inoltre che, notoriamente, la fattura in se stessa non costituisce prova del credito”
Tale radicale contestazione (in parte qua) sia dell'esistenza di un accordo (ordine della merce) sia dell'esecuzione dell'ordine (consegna della merce), ribadita nella prima memoria ex art. 183 cpc, non è presa in alcuna considerazione dal Tribunale che ha ritenuto sussistente una condotta di “non contestazione” da parte dell'opponente senza alcun esame dettagliato:
• della natura dei documenti prodotti dall'opposta a fondamento della domanda,
• del loro valore probatorio,
• dei rilievi difensivi formulati del debitore,
• della specifica condotta processuale dell'opponente e delle ragioni per cui tale condotta doveva essere qualificata come di non contestazione.
9.Il Tribunale in sole quattro righe ha dichiarato la non contestazione e l'accertamento del credito omettendo ogni passaggio fattuale e logico-giuridico che partendo dalla verifica dell'esistenza di un accordo contrattuale (ordine della merce) consentisse di verificare anche l'effettiva esecuzione delle prestazioni derivanti da tale accordo (trasporto, consegna, ricezione da parte del legittimato).
Il primo giudicante in tal modo non ha offerto un percorso argomentativo coerente con le premesse svolte in sede di esposizione della posizione della parte opponente ma ha semplicemente posto delle conclusioni raggiunte senza il supporto di una coerente disamina fattuale e giuridica.
In altri termini non ha argomentato, ha sancito solo un esito decisorio.
10.Peraltro, la pronuncia (e tutto il giudizio di primo grado) scontano anche un grave difetto di attenzione alle richieste istruttorie: mancanza inammissibile nel contesto di un giudizio (il primo grado appunto) funzionalmente destinato alla raccolta del materiale probatorio e che non può essere improntato a sommarietà decisoria.
Ciò sia detto anche a prescindere dalla dichiarazione di nullità per chiarire che, in ogni caso, il giudizio di appello avrebbe comunque comportato la necessità di una integrazione istruttoria (come poi sarà di seguito disposto).
11.In definitiva la sentenza di primo grado va dichiarata nulla e la Corte deve di conseguenza procedere alla valutazione del merito che non può prescindere dall'assunzione delle prove testi ignorate dal Tribunale.
È infatti evidente che le contestazioni dell'originario opponente aprono la via all'approfondimento istruttorio chiesto dall'originaria opposta per provare sia l'esistenza di un accordo contrattuale
(ordine) sia dell'esecuzione dello stesso (trasporto consegna).
Va dunque ammessa (su tutti i sei capitoli articolati) la prova testi chiesta dall'appellata nell'atto di costituzione nel presente grado.
12.Nel rispetto dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo vanno fissati i seguenti criteri di ammissione/assunzione:
• vanno ammessi tutti i sei capitoli formulati dall'appellata nella sua costituzione nel presente grado;
• va ammesso un solo teste per capitolo;
• vanno specificamente indicate le generalità dei testi (o altri elementi di univoca individuazione) e la residenza/domicilio degli stessi ai fini dell'eventuale prova delegata a pena di inammissibilità;
• vanno indicati solo i testi che ebbero a ricevere direttamente dall'appellante l'ordine di acquisto (verosimilmente il teste indicato ed i testi che ebbero Tes_1 materialmente a ricevere la merce (magazzinieri o comunque addetti alle consegna).
13.Alla pronuncia non definitiva di nullità della sentenza di primo grado segue la rimessione istruttoria dinanzi al Consigliere istruttore come da provvedimenti dati con separata ordinanza.
Le spese di lite sono rimesse al definitivo.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Non definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
2- rimette la causa in istruttoria dinanzi al Consigliere istruttore per l'ammissione e l'assunzione della prova testi come da provvedimenti dati con separata ordinanza;
3- rimette le spese al definitivo.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 8 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini