Sentenza 21 gennaio 2002
Massime • 1
Il decreto formalmente qualificato "di proroga" delle intercettazioni telefoniche intervenuto dopo la scadenza del termine originario ha in realtà natura di autonomo provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle suddette operazioni, per cui deve essere dotato - a differenza del decreto di proroga propriamente detto - di autonomo apparato giustificativo, che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'intromissione nella altrui sfera di riservatezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2002, n. 10090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10090 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI - Presidente - del 21/01/2002
Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - N. 61
Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 36165/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti il 20.7.2001 dall'avv. Celestino Cardinale, nell'interesse di LE AR, nato a [...] il [...];
il 27.6.2001 da AT NN, nato a [...] il [...]; il 16.7.2001 da CA RA, nato a [...] l'[...]; il 20.7.2001, dall'avv. Giuseppe Ferro, nell'interesse di PO AL, nato a [...] il [...]; il 20.7.2001, dall'avv. Celestino Cardinale, nell'interesse di OM AR, nato ad [...] il [...]; l'11.7.2001 dagli avv. Sergio Monaco, e Stefano Pellegrino, nell'interesse di NC IO, nato a [...] il [...]; il 2.7.2001, da UG ET, nato a [...] il 9.l2.l956, avverso la sentenza del 22.2/24.5.2001 della Corte di Assise di Appello di Palermo. Letti i ricorsi e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Antonio Germano ABBATE, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Uditi, altresì, i seguenti difensori: avv. Alfredo Gaito per LE AR;
avv. Marafioti Domenico per AT NN;
avv. Stefano Pellegrino ed avv. Sergio Monaco per ON IO;
avv. Giuseppe Ferro per TR AL;
avv. Celestino Cardinale per LE AR e GA ET, che hanno, tutti, concluso per l'accoglimento dei relativi ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esito ad una complessa attività d'indagine riguardante due distinte espressioni associative, ritenute di stampo mafioso, nei territori di Castelvetrano e Campobello di Mazara, LE AR, AT NN, IC RA, TR AL, NO AR, ON IO e GA ET, assieme ad altri, erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Marsala, dei reati loro rispettivamente ascritti, come meglio specificati in prosieguo. La prima tranche dell'attività investigativa disposta dalla Procura della Repubblica di Palermo, aveva avuto origine da alcune denunzie sporte da imprenditori operanti nell'attività di estrazione della sabbia nelle cave esistenti in quelle aree territoriali, i quali lamentavano di essere stati fatti segno di gravi episodi di danneggiamento od incendio, non mancando di fornire agli inquirenti l'indicazione del possibile movente di tali atti intimidatori. La più probabile ragione giustificativa era, infatti, individuata nell'intento manifestato da quei cavatori di recedere dal cartello di imprese, da tempo operante nel settore, al fine di regimentare il mercato della sabbia con l'eliminazione della libera concorrenza, assicurando in tal modo ai singoli proprietari aderenti un reddito fisso normalmente superiore a quello conseguibile praticando i prezzi di mercato.
Tale regime di gestione, che regolamentava anche i turni di estrazione, era stato introdotto da RD RI, il maggiore imprenditore del ramo, alla cui morte, avvenuta nel maggio 1992, era subentrato il figlio VI, che, a sua volta, aveva affidato la gestione dei turni a IM OR, già dipendente del padre, che, con la collaborazione di altri cavatori, provvedeva ai necessari incombenti (raccolta delle fatture emesse, riscossione del denaro dalle ditte di calcestruzzi, rendicontazione di quanto dovuto ad ogni partecipante al turno di estrazione e distribuzione di proventi). Il ritardo nella percezione dei compensi ed altre inefficienze nella gestione del cartello avevano indotto alcuni cavatori a manifestare la volontà di recedere dall'accordo ed altri a dissociarsi di fatto. In coincidenza con l'esternazione di tali propositi si erano verificati, nelle proprietà dei dissidenti, ripetuti episodi di danneggiamento. La contestualità degli eventi dannosi aveva indotto gli inquirenti ad ipotizzare che persone interessate al mantenimento dello status quo, individuate in alcuni degli odierni ricorrenti, avessero dato vita ad un sodalizio delinquenziale, del quale era stata inizialmente ipotizzata la connotazione mafiosa, al fine di indurre i proprietari riottosi a recedere dai loro propositi, mantenendo in tal modo il controllo delle cave di sabbia della zona. Le risultanze dell'attività investigativa - che si era avvalsa anche di intercettazioni telefoniche ed ambientali, disposte, nei locali dell'agenzia assicurativa di LE AR, sulla base delle rivelazioni di PI PP, divenuto collaborante - avevano portato all'identificazione di possibili partecipi dell'accordo criminoso nello stesso LE, in AT NN, IC RA, TR AL ed altri coindagati.
Nel corso di tali intercettazioni veniva occasionalmente scoperta la trama di altra associazione per delinquere, ritenuta pur essa di stampo mafioso, che risultava costituita ancora dall'LE, dal di lui cognato NO AR, da ON IO e da GA ET, allo scopo di commettere una serie di estorsioni in danno di esercizi commerciali della zona.
Sulla base di una complessa attività istruttoria, il Tribunale di Marsala, con sentenza del 23.3.2000, riconosceva la sussistenza dei presupposti integrativi delle due associazioni per delinquere, ma escludeva per entrambe la connotazione mafiosa e, conseguentemente, anche l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991, contestata per i restanti reati. Riconosciuta, poi, l'esistenza dei vari episodi estorsivi e dei danneggiamenti diversamente contestati, affermava la responsabilità degli imputati nei limiti di seguito specificati:
1) LE AR era ritenuto responsabile del secondo gruppo di contestazioni, relative cioè al sodalizio delinquenziale dedito alle estorsioni, riqualificato l'addebito associativo nei termini dell'art. 416 comma 1 c.p., nonché dei singoli reati di estorsione o tentata estorsione, incendio e danneggiamento seguito da incendio a lui ascritti nei capi da i) a r) della rubrica, e condannato alla pena complessiva di anni undici e L.
4.700.000 di multa, oltre consequenziali statuizioni, tra cui l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e la libertà vigilata per anni due;
era invece assolto dalle contestazioni riguardanti il regime delle cave di sabbia.
2) AT NN era riconosciuto responsabile delle contestazioni riguardanti la prima associazione per delinquere (riguardante l'anzidetto controllo delle cave) ed in particolare dei reati di cui ai capi a) (riqualificato il fatto associativo ai sensi dell'art.416, comma secondo, c.p., esclusa l'aggravante dell'uso delle anni),
b) (riqualificato ai sensi dell'art. 513 bis c.p., e cioè come illecita concorrenza con minaccia o violenza), e) f) g) h) e condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, con sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno;
veniva, invece, assolto con formule ampiamente liberatorie rispetto alla restanti imputazioni di cui al capi c) e d) (fatti estorsivi).
3) IC RA era ritenuto colpevole dei reati ascrittigli, afferenti alla associazione per delinquere dedita al controllo delle cave di sabbia, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 416, comma secondo, c.p., esclusa la contestata aggravante, e veniva condannato alla pena complessiva di anni due e mesi quattro di reclusione, con sottoposizione a libertà vigilata per un anno.
4) TR AL, ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi a) (riqualificato ai sensi dell'art. 416 comma secondo c.p., riguardante le cave di sabbia), g) ed h) (estorsioni in danno di OL EL), era condannato alla pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione, con sottoposizione a libertà vigilata per la durata di anni uno.
5) NO AR era dichiarato colpevole in ordine al secondo gruppo di contestazioni (relative all'associazione per delinquere in danno degli esercenti commerciali della zona ed ai singoli fatti estorsivi consumati e tentati nonché ai reati di cui agli artt. 56-423 e 424 c.p.), riqualificato l'addebito associativo di cui al capo i) ai sensi dell'art. 416, comma secondo, c.p., e condannato alla pena di anni dieci e L.
4.400.000 di multa, con sottoposizione alla libertà vigilata per anni due.
6) ON IO, chiamato a rispondere degli stessi reati di NO AR, veniva anch'egli ritenuto colpevole nei termini anzidetti e condannato ad identica pena.
7) Per gli stessi fatti ascritti a CO ed al ON e con identiche statuizioni conclusive in termini di nomen iuris delle relative contestazioni, anche GA ET era condannato alla pena di anni dieci e L.
4.400.000 di multa, con sottoposizione alla libertà vigilata per anni due.
Pronunciando sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Palermo-Direzione Distrettuale Antimafia nonché sugli appelli proposti nell'interesse degli imputati condannati, la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata, riformava parzialmente l'impugnata pronuncia, così provvedendo:
- assolveva gli imputati LE AR, NO AR, ON IO e GA ET dal reato di cui al capo p) (relativo ad una tentata estorsione) con la formula perché il fatto non sussiste, confermando nel resto, anche per gli altri imputati appellanti, le statuizioni di primo grado;
- riduceva, conseguentemente, la pena inflitta ad LE AR (responsabile, tra l'altro, ai sensi del primo comma dell'art. 416 c.p., quale promotore ed organizzatore), ad anni nove e mesi sei di reclusione nonché L.
4.500.000 di multa;
e quella irrogata agli imputati NO, ON e GA (responsabili di mera partecipazione) a mesi nove di reclusione e L.
4.200.000 di multa ciascuno, oltre consequenziali statuizioni.
Avverso tale pronuncia propongono ora ricorso per cassazione i difensori di LE AR, TR AL, CO AR, ON IO, nonché, personalmente, gli imputati AT NN, IC RA e GA ET, ciascuno per i motivi specificati in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In via preliminare, è opportuno segnalare un'evidente omissione nella parte dispositiva del documento impugnato, consistente nella mancata riproduzione del più lungo termine di deposito della sentenza, che risulta invece indicato nel dispositivo letto in udienza, ai sensi dell'art. 544, comma terzo, del codice di rito. Una siffatta difformità, nel raffronto tra i due testi, è assolutamente irrilevante, dovendo, infatti, prevalere la formulazione del documento letto in udienza, in quanto la lettura comporta la pubblicazione della sentenza, a norma dell'art. 545, comma, primo, c.p.p., e dunque l'esteriorizzazione del decisum del giudice, che equivale a notificazione per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza. La previsione di un più lungo termine per la stesura della motivazione assicura la tempestività di tutti i ricorsi, per la cui proposizione valeva, pertanto, il maggior termine di giorni quarantacinque, decorrente per tutte le parti dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza, che era stato, comunque, intempestivo.
2. - Tanto premesso, si osserva, ora, che tutti i ricorsi proposti sono privi di fondamento e devono, pertanto, essere rigettati per le ragioni di seguito esposte per ciascun ricorrente.
1 - Il ricorso proposto nell'interesse di LE AR è affidato a tre motivi. li primo deduce la violazione dell'art. 606, comma primo, lett. b), in relazione all'art. 416 c.p., nonché la violazione dello stesso ari 606, comma primo, lett. e), in relazione agli artt. 125, comma terzo, 192, comma secondo e 533 c.p.p. Parte ricorrente si duole, in particolare, dell'omesso esame di doglianze specifiche specificamente dedotte nell'atto di appello con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato associativo di cui all'art. 416 c.p., Ala riferibilità all'LE del relativo addebito con l'aggravante, peraltro, dell'attività promozionale e direzionale. 1 dubbi sollevati dal difensore, in ordine alla sussistenza della fattispecie associativa, riguardano anche il profilo soggettivo dell'autonoma volizione, in relazione all'attività di istigazione e provocazione che sarebbe stata posta in essere dal collaborante PI PP, nonché, gradatamente, la compatibilità logica del riconoscimento dell'aggravante dell'attività di promozione e direzione con l'attribuzione di identico ruolo a NO AR, nel cui esclusivo interesse, secondo la prospettazione accusatoria, si sarebbe costituito il nucleo associativo.
La censura è del tutto priva di fondamento. Ed invero, la lettura congiunta delle motivazioni rese dai giudici di primo e secondo grado - che, stante la convergenza in punto di penale responsabilità, si integrano vicendevolmente, integrando una sola entità giuridica;
- offre la puntuale indicazione di un panorama probatorio di eloquente significatività in funzione della ritenuta esistenza del reato associativo. Analitica è l'enunciazione e formalmente corretta e la valutazione critica del compendio di prova, che, peraltro, si avvaleva dell'apporto di formidabili elementi di accusa. Tali erano non solo le propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia - valutate, in linea con i consolidati canoni giurisprudenziali a presidio della verifica di attendibilità di una siffatta fonte accusatoria, e cioè afferenti all'attendibilità intrinseca ed estrinseca - ma anche l'apporto, di incontrovertibile eloquenza, delle disposte intercettazioni, specie di quelle ambientali, che, grazie alla collaborazione del PI, erano state effettuate proprio nel luogo in cui aveva sede la societas sceleris, Lì avevano luogo gli incontri dei sodali per mettere a punto il programma delittuoso delle estorsioni, attraverso la selezione degli obiettivi da raggiungere e per organizzare le modalità esecutive. Insomma, l'ascolto delle intercettazioni ha consentito agli inquirenti di assistere in diretta all'evoluzione del programma delittuoso, cogliendo - in circostanze di inusitata ed eccezionale evenienza - dall'interno e dal vivo le dinamiche associative, quelle stesse che, in tanti altri processi di criminalità organizzata, sono invece affidate ad una complessa, e sovente difficoltosa, attività congetturale di ricostruzione, fondata sull'inferenza logico- indiziaria.
E come se non bastasse, quell'ascolto trovava poi inoppugnabile conferma, sul piano della realtà fattuale, nell'effettivo dispiegarsi dell'attività estorsiva proprio negli stessi termini colti dalle captazioni ambientali. La pacifica valorizzazione di siffatto materiale di prova, in termini peraltro assolutamente esenti da errori di sorta, ha costituito il solido fondamento per una pronuncia di colpevolezza.
La valenza degli elementi utilizzati era tale, peraltro, da non potere essere scalfita da nessuna delle obiezioni difensive trasfuse nei motivi di gravame, il cui espresso, analitico e diretto esame non era, peraltro, neppure necessario, in quanto nessuna di esse era potenzialmente in grado di ribaltare, in senso favorevole dell'LE, l'incalzante e stringente concludenza del contesto probatorio.
D'altro canto, il giudice di appello non ha mancato di dare ragione della ritenuta inconsistenza dell'argomento difensivo oggi riproposto, afferente al preteso ruolo di agente provocatore che sarebbe stato assunto dal PI PP, notando che la lettura della trascrizione delle intercettazioni era sufficiente ad escludere che il collaborante avesse svolto il benché minimo ruolo propulsivo del programma delittuoso. E siffatto argomento è formalmente ineccepibile ed incontrovertibilmente sufficiente, restando peraltro notoriamente precluso a questa Corte l'accesso al materiale di prova in funzione della sollecitata lettura alternativa delle relative risultanze. D'altro canto, non manca in processo neppure l'indicazione della genesi di questa (seconda) associazione, scoperta, come si è detto in narrativa, in circostanze del tutto occasionali e fortuite, nel contesto di un'attività investigativa che era orientata all'accertamento dell'altra associazione, quella concernente l'estrazione e la commercializzazione della sabbia. Risulta, infatti, che il piano delinquenziale era stato concordato per far fronte ad improvvise necessità economiche di NO AR, cognato dell'LE, a sua volta promotore ed elemento di vertice dell'organigramma delinquenziale, che aveva peraltro sede proprio nei locali della sua agenzia assicurativa. E l'indicata ragione vale a dimostrare l'inconsistenza della prospettazione difensiva, oggi riproposta, che vorrebbe assegnare all'LE il ruolo di succube di una preordinata attività provocatrice spiegata dal PI. Da ultimo, è appena il caso di osservare che non sussiste alcuna incongruenza, sul piano logico, tra il riconoscimento, a carico dell'LE, dell'aggravante dell'attività di promozione e direzione, ampiamente giustificato ed argomentato in sentenza, e la pretesa assegnazione - o attribuibilità - di siffatto ruolo al NO, vuoi perché nessuna discrasia logica potrebbe giammai sussistere nell'attribuzione a più soggetti del ruolo di promotore o capo, per i quali il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 416, commi primo e terzo, c.p. è assolutamente identico, vuoi perché non risponde al vero che una tale posizione apicale sia stata assegnata al NO, ritenuto invece responsabile di mera partecipazione, ai sensi del comma secondo dello stesso articolo, senza che in questa sede sia, ovviamente, possibile sindacare - in mancanza d'impugnazione del P.G. - la giustezza dell'attribuzione di un siffatto ruolo minimale.
1.2 - La seconda doglianza attiene alla pretesa violazione dell'art. 606, comma primo, lett. b) per ritenuta inosservanza dell'art. 56, comma terzo, c.p. nonché alla violazione dello stesso art. 606,
comma primo, lett. e) in relazione agli artt. 125, comma terzo, 192, comma secondo e 533 c.p.p., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di estorsione consumata e tentata, alla responsabilità dell'imputato, al tentativo di incendio nonché in ordine alla ritenuta inapplicabilità, relativamente alle tentate estorsioni, del comma terzo dell'art. 56 c.p. La censura è destituita di fondamento, in quanto dal contesto argomentativo e motivazionale della sentenza impugnata, integrata per quanto di ragione dalla pronuncia di primo grado, emerge una valutazione dei fatti estorsivi, rientranti nel piano criminoso, che non risulta inficiata da alcuna incongruenza logica o da errori di lettura giuridica, nel senso di interpretazione del materiale probatorio conforme ai canoni di diritto riguardanti le ipotesi delittuose di cui all'art. 629 c.p., nella loro configurazione in termini di consumazione o di mero tentativo. Ineccepibile, infatti, è l'individuazione della fattispecie del reato consumato - capi l) ed r) della rubrica - o del mero tentativo - capi m) n), o) e q) della stessa rubrica - a seconda del grado di sviluppo dell'azione delittuosa o del perfezionamento dell'evento criminoso. D'altro canto, la sollecitata applicazione dell'istituto di cui al comma terzo dell'art. 56 c.p., riguardante la volontaria desistenza, è stata correttamente denegata sulla scorta dell'irreprensibile rilievo secondo cui, nelle fattispecie richiamata, la mancata consumazione delle estorsioni era dovuta all'incidenza di cause esterne, quali il controllo delle forze dell'ordine o la protezione offerta alle parti lese e, dunque, a fatti diversi dalla volontà dell'agente di astenersi dal compimento delle intraprese iniziative delittuose.
1.3 - Il terzo motivo d'impugnazione eccepisce, infine, la nullità della sentenza nonché dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rito abbreviato, stante la violazione dell'art. 606, comma primo, lett. e) in relazione agli artt. 125, comma terzo, ed al combinato disposto degli artt. 438, 439 previgente, 440 e 442 c.p.p., sul rilievo della mancata o manifesta illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta inapplicabilità della relativa riduzione di pena. Eccepisce, altresi, la nullità della stessa sentenza per ritenuta violazione dell'art. 606, comma primo, lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 bis, 133, 417 e 229 c.p., nonché per difetto motivazionale in ordine alla non riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche e della relativa riduzione di pena, alla complessiva entità del trattamento sanzionatorio e della misura di sicurezza applicata. La doglianza afferente alla mancata ammissione al rito abbreviato deve essere disattesa, in quanto irritualmente proposta. Ed invero, benché l'LE risultasse tra gli imputati che, all'udienza preliminare, avevano tempestivamente proposto istanza di ammissione al giudizio abbreviato, la relativa doglianza, in ordine al diniego del primo giudice, non avrebbe potuto essere esaminata dal giudice di appello, in quanto proposta soltanto con i motivi aggiunti a sostegno dell'impugnazione. Questi, infatti, non potevano esorbitare dai capi o dai punti della decisione impugnata, quali erano stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581, lett. a) c.p.p. (cfr. Sez. Un. 20.4.1998, n. 4683, Bono).
Le altre censure afferenti al mancato riconoscimento delle generiche, all'entità della pena inflitta ed alla durata della misura di sicurezza vanno disattese per evidente inammissibilità, siccome afferenti al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio risulta, peraltro, conforme ai parametri di legge ed assistito da motivazione certamente idonea e sufficiente, con il ribadito rinvio, per quanto occorra, alle motivazioni di primo grado, nell'argomentato riferimento all'obiettiva entità degli addebiti, al rilevante ruolo svolto dall'LE in seno al sodalizio delinquenziale - anche per il carisma che gli derivava dai rapporti di affinità con una famiglia della zona, ritenuta mafiosa - alla personalità (emergente dalle circostanze e dalle modalità dei fatti in contestazione) ed alla pericolosità dimostrata dall'LE nella commissione degli stessi fatti-reato.
2. - Il ricorso proposto personalmente da AT NN si fonda sulla composita denuncia della violazione della legge processuale penale;
illogicità e mancanza della motivazione ed erronea applicazione della legge penale. La censura così formulata si sostanzia di specifici rilievi come di seguito enunciati. 2.1 - Il primo riguarda, in particolare, le contestazioni di cui ai capi e) f) g) ed h) della rubrica, relativamente alle quali il ricorrente deduce l'omesso esame di specifiche doglianze difensive riguardanti la metodologia seguita dai primi giudici nella lettura degli indizi e la mancanza, ad ogni buon conto, nello stesso materiale indiziario, degli imprescindibili connotati della precisione, gravità e concordanza. Nello stesso contesto argomentativo, sono, poi, introdotte specifiche censure riguardanti la ritenuta configurabilità, nel fatto ascritto al capo b) (inizialmente qualificato in termini di estorsione aggravata), degli estremi dell'art. 513 bis c.p., nonostante facessero difetto i necessari presupposti del reato consistenti, in primo luogo, nell'esistenza di fatti concorrenziali e, poi, nell'uso di violenza o minaccia, che deve caratterizzare quei fatti.
Al riguardo, si osserva che sono certamente da condividere le osservazioni critiche espresse dal difensore, avv. Domenico Marafioti, intervenuto all'odierna udienza nell'interesse dell'imputato, posto che la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte relativa al ricorrente, si risolve in mere proposizioni enunciative, che fanno integrale rinvio ai motivi espressi dai primi giudici. Apodittico è, infatti, l'apprezzamento della sussistenza delle modalità previste dall'art. 513 bis c.p. (per quanto riguarda il fine di monopolizzare la produzione e la vendita della sabbia, cui era orientata l'associazione per delinquere di cui il AT è ritenuto partecipe), con la sbrigativa affermazione di chiusura - peraltro, non priva di errori di battitura e di evidenti refusi - in ordine alla sufficienza dei motivi addotti dai primi giudici in funzione di un giudizio di responsabilità che non sarebbe affidato a mere illazioni delle parti offese, ma al riscontro offerto dalle risultanze di causa.
Sennonché, l'indiscutibile fondatezza di quelle osservazioni non può condurre al reclamato esito dell'annullamento, in quanto la lettura dell'impugnata sentenza nel suo complesso - e non soltanto nella parte dedicata al AT - specie alla stregua dei collegamenti ravvisabili con le posizioni di altri imputati, ed inoltre la preziosa integrazione offerta dalla pronuncia di primo grado - che si fà meglio apprezzare per tecnica formale e puntualità espositiva - consentono di ritenere a carico del ricorrente un contesto motivazionale che, in definitiva, può ritenersi sufficiente ad illustrare le ragioni per le quali egli è ritenuto partecipe dell'associazione per delinquere e degli altri reati a lui ascritti.
Così deve dirsi per la corretta valorizzazione delle fonti accusatorie, ed in particolare degli accertati rapporti con il coimputato IM OR, ritenuto elemento dominante del sodalizio delinquenziale, e del diretto coinvolgimento del ricorrente in uno degli episodi rientranti nella logica strategica del gruppo, sulla base degli elementi illustrati nella parte motivazionale relativa alla specifica posizione dello stesso IM. Dalla motivazione della sentenza di primo grado viene, poi, il riferimento alle dichiarazioni dei proprietari terrieri che avevano subito danneggiamenti, ed in particolare di RI ER (che ha riferito delle reiterate pressioni dell'imputato per indurlo ad accettare la turnazione stabilita, proprio il giorno prima degli atti intimidatori nonché della partecipazione dello stesso imputato, come diretto collaboratore del IM, alla gestione dei turni ed alla ripartizione del ricavato della vendita della sabbia: cfr. f. 13) e di OL EL (che ha indicato il AT come uno dei soggetti che gli rivolgevano continue pressioni e minacce per il rispetto delle turnazioni e, a suo dire, facente parte del gruppo cui erano riferibili gli atti di intimidazione: cfr. f. 16). E siffatte dichiarazioni sono state doverosamente vagliate nella loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, e come tali sono state correttamente ritenute idonee ad integrare una valida base probatoria. E le stesse dichiarazioni accusatorie, in uno a quelle di altre parti offese (EN EO e TT NN) sono state correttamente utilizzate come elementi di prova atti a configurare l'esistenza del reato di cui all'art. 513 bis, consentendo, unitamente al dato fenomenico dei danneggiamenti verificatisi, di ritenere sussistente il presupposto della violenza e della minaccia, strumentalmente impiegate al fine di reprimere qualsivoglia forma concorrenziale nell'attività di estrazione e di vendita della sabbia, il cui controllo esclusivo era rivendicato dal gruppo dominante, del quale è ritenuto partecipe il AT. Un significativo riscontro di attendibilità è stato, poi, indicato nelle effettuate intercettazioni ambientali, di cui sono stati riportati i passi più significativi.
La metodologia di approccio alle risultanze di causa risulta, dunque, ineccepibile e formalmente corretta, di talché deve ritenersi vano, oltreché improponibile in questa sede di legittimità, qualsivoglia tentativo di offrire o sollecitare una lettura alternativa delle stesse emergenze di causa.
2.1 - Priva di fondamento è la seconda censura riguardante la ritenuta esistenza del sodalizio criminoso, posto che il convergente apporto argomentativo, delle due pronunce di merito, non lascia adito a dubbi o perplessità di sorta sulla sufficienza e correttezza del complessivo impianto motivazionale a sostegno della ritenuta sussistenza di un'associazione per delinquere intesa ad acquisire l'esclusivo controllo delle cave di sabbia, attraverso un'attività programmatica volta all'uso di minacce e danneggiamenti per piegare la volontà di eventuali dissidenti e la costituzione di un vincolo associativo tendenzialmente permanente, caratterizzato da una puntuale ripartizione di ruoli tra i vari partecipi. E, per quanto riguarda specificamente l'imputato ricorrente, la sentenza di primo grado focalizza, in special modo, il ruolo assunto dal AT in seno al sodalizio, attraverso le preliminari pressioni poste in essere nei confronti dei recalcitranti e delle specifiche funzioni svolte nella gestione delle attività (quali turnazioni e pagamenti) che sostanziavano il regime al cui mantenimento il cartello delle imprese era interessato.
2.3 - Va, infine, rigettato, per evidente infondatezza, il rilievo relativo al preteso difetto motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche, posto che sia la sentenza impugnata (nella parte conclusiva riguardante il regime sanzionatorio, f. 47) che quella di primo grado hanno motivatamente escluso che l'odierno ricorrente fosse, comunque, meritevole delle attenuanti generiche avuto riguardo all'entità dei fatti in contestazione, al ruolo svolto in seno all'organizzazione criminale, ed alla personalità, valutata alla luce delle stesse modalità dei fatti in questione, al di là della riferita incensuratezza del prevenuto.
3.1 - Il ricorso proposto personalmente da IC RA si fonda su due distinti motivi.
Il primo riguarda il preteso difetto motivazionale, ai sensi dell'art. 606, lett. e) in relazione agli artt. 416 c.p. e 129 del codice di rito.
In sostanza, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione al sodalizio delinquenziale asseritamente dedito al controllo delle estrazioni di sabbia e del relativo mercato, osservando che gli accertati rapporti con il coimputato IM erano di mera frequentazione e di lavoro e che, a conferma della sua estraneità, avrebbe dovuto essere valorizzata anche l'intervenuta assoluzione da tutti i reati-fine originariamente ascrittigli.
La censura, così come formulata, sarebbe in sè inammissibile, in quanto l'imputato si limita a riproporre in questa sede le censure già dedotte nei motivi di gravame, senza apprezzabili rilievi critici alle motivazioni di rigetto addotte dalla Corte territoriale. La doglianza è, comunque, infondata, in quanto le argomentazioni anzidette, che hanno valutato adeguatamente le risultanze di causa, e segnatamente le dichiarazioni delle persone offese, costituiscono - integrate per quanto di ragione dalle convergenti motivazioni di primo grado - una base motivazionale idonea e sufficiente, in quanto immune da vizi od incongruenze di sorta.
D'altro canto, le riferite acquisizioni processuali non segnalavano una posizione di mera collaborazione lavorativa del IC, ma attenevano, invece, al disimpegno, da parte sua, di compiti specificamente inerenti al programma criminoso di gestione del cartello e di riscossione del denaro ricavato dalla vendita della sabbia. Non solo, ma non mancano riferimenti testimoniali - reputati attendibili - che denunciano condotte che travalicano l'ambito meramente burocratico di un'ordinaria gestione di un cartello d'imprese, per evidenziare, invece, comportamenti volti ad imporre la turnazione secondo la logica associativa o segnalano l'importanza che, nel comune convincimento dei proprietari terrieri, aveva il ruolo del IC, ritenuto uno dei più stretti collaboratori del IM - deus ex machina dell'organizzazione - al punto da costituire, proprio lui, uno dei referenti privilegiati delle rimostranze di chi non aveva ricevuto la quota-parte della vendita della sabbia o si era trovato nell'impossibilità di negoziare, per mancanza di provvista, assegni bancari consegnati dallo stesso IM a saldo di quella quota.
Giuridicamente ineccepibile appare, poi, il rilievo della Corte territoriale secondo cui è ininfluente, ai fini della ritenuta partecipazione al sodalizio delinquenziale, l'intervenuta assoluzione da tutti i reati-fine, in quanto il delitto associativo esiste anche se a commettere la totalità dei fatti delittuosi rientranti nel piano criminoso sia stato soltanto uno degli associati. Data la natura del reato di associazione per delinquere, la cui esistenza prescinde persino dalla commissione dei delitti programmati, non è, dunque, contraddittoria la sentenza che condanni un imputato per il reato associativo e lo assolva, invece, dai reati costituenti oggetto del programma dell'accertata societas sceleris.
3.2 - Va, infine, disatteso, in quanto mai dedotto in sede di gravame, il motivo riguardante la pretesa contraddittorietà tra la concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, quest'ultima, peraltro, inflitta indipendentemente dalla formulazione di ogni giudizio di pericolosità sociale. Non occorre, pertanto, sottolineare che la statuizione concernente la misura di sicurezza scaturiva ex lege, a norma dell'art. 417 c.p., dalla condanna per il delitto associativo, cui è oggettivamente immanente il concetto della pericolosità. 4. - Il ricorso proposto nell'interesse di TR AL si incentra nel denunciato difetto motivazionale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p, lett. e), sul riflesso dell'asserito travisamento del fatto,
consistente in una distorta lettura delle dichiarazioni di una parte offesa che non aveva indicato l'imputato tra gli autori dei danneggiamenti ai suoi danni, e della mancata considerazione di circostanze di fatto che, se adeguatamente considerate, avrebbero condotto ad una diversa conclusione.
La denuncia è infondata. Non è, invero, condivisibile il segnalato deficit motivazionale, in quanto l'esame della posizione dell'imputato - nell'insieme delle argomentazioni di primo e secondo grado - si fonda su una base dimostrativa certamente sufficiente ed idonea, in quanto esente da vizi od errori di sorta.
Dal testo del provvedimento impugnato non emerge, peraltro, il denunciato travisamento di fatto, tanto più ove si consideri che i rapporti tra il TR e la persona offesa OL EL sono ammessi dallo stesso imputato, che - come si assume in sentenza - ha espressamente riconosciuto di essersi recato, unitamente ad altri coimputati, presso la cava di quest'ultimo per fargli accettare le condizioni imposte dal gruppo. E - particolare questo ancor più significativo - si era poi recato dalla stessa persona offesa, dopo l'avvenuto danneggiamento nella sua proprietà, per dirgli: adesso ti sei convinto a fare il turno?, particolare questo dal quale giustamente è stata dedotta non solo la conoscenza dei danni, ma soprattutto la riconducibilità degli stessi al rifiuto del OL di aderire al cartello, in sintonia con le linee strategiche del gruppo delinquenziale.
Inutilmente, parte ricorrente si duole, poi, della mancata valutazione delle circostanze di merito specificamente dedotte posto che, a parte l'insussistenza dell'obbligo del giudice di passare in rassegna ex professo tutte le deduzioni di parte, l'implicito rigetto delle allegazioni difensive scaturiva dall'obiettiva inidoneità delle stesse, sul piano della logica e nell'assenza di qualsivoglia rapporto di incompatibilità con gli elementi positivamente utilizzati in sentenza, a scalfire la valenza fortemente indiziaria degli stessi.
Ancora una volta va detto che le insufficienze espositive della pronuncia di appello devono intendersi integrate dalle più puntuali indicazioni contenute nella pronuncia di primo grado, che offrono un quadro di assieme della posizione del TR, specie alla luce del sistema dei rapporti con altri coimputati, che appare del tutto idoneo e sufficiente.
5.1 - Il ricorso proposto nell'interesse di NO AR è affidato a tre distinti motivi.
Il primo deduce la violazione dell'art. 606, comma primo, lett. b), in relazione all'art. 416 c.p. nonché la violazione dello stesso art. 606, comma primo, lett. e), relativamente agli artt. 125, comma terzo, 192, comma secondo e 533 c.p.p. Parte ricorrente si duole, in particolare, dell'omesso esame di doglianze specificamente dedotte nell'atto di appello con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato associativo di cui all'art. 416 c.p., e della riferibilità al NO del relativo addebito.
Si tratta, in tutta evidenza, di doglianze pressoché identiche a quelle formulate - peraltro dallo stesso difensore - in relazione alla posizione di LE AR, di talché può reputarsi sufficiente il mero rinvio alle considerazioni già svolte vuoi in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere, vuoi in ordine alla partecipazione del NO, che è stata affermata sulla base delle stesse fonti di accusa, di cui è stata correttamente apprezzata l'attendibilità e rilevanza (e cioè, il rilievo decisivo delle disposte intercettazioni ambientali e delle indagini di polizia giudiziaria, relativamente alle quali le propalazioni accusatorie del collaborante PI PP sono state assunte a mero, pur significativo, riscontro). La valenza del richiamo agli argomenti dianzi addotti in ordine alla posizione del coimputato LE è operante anche con riguardo alla censura difensiva afferente al profilo soggettivo dell'autonoma volizione, relativamente all'attività di istigazione e provocazione che sarebbe stata posta in essere dallo stesso PI. In proposito, è sufficiente ribadire, anche per il NO, la sufficienza del rilievo espresso dai giudici di merito, secondo cui, alla stregua della trascrizione delle intercettazioni, era da escludere che il collaborante avesse svolto il benché minimo ruolo propulsivo del programma dell'associazione.
In conclusione la censura deve essere rigettata in quanto infondata. 5.2 - Va rigettata anche la seconda censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 606, comma primo, lett. b) per ritenuta inosservanza dell'art. 56, comma terzo, c.p. nonché alla violazione dello stesso art. 606, comma primo, lett. e) in relazione agli artt. 125, comma terzo, 192, comma secondo e 533 c.p.p., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di estorsione consumata e tentata, alla responsabilità dell'imputato, al tentativo di incendio nonché in ordine alla ritenuta inapplicabilità, relativamente alle tentate estorsioni, del comma terzo dell'art. 56 c.p. Ancora una volta si tratta di doglianza perfettamente coincidente con la corrispondente censura dedotta per LE, a confutare la quale valgono, dunque, le stesse considerazioni, cui si può fare integrale rinvio.
Nella prospettazione della presente censura non mancano, ad ogni buon conto, profili di inammissibilità connessi alla formulazione generica e meramente assertiva dei rilievi, che anche per tali motivi vanno disattesi.
È, comunque, sufficiente ribadire, in questa sede, che dal complesso motivazionale, emergente dall'integrazione delle due pronunce di merito, risulta una valutazione dei fatti estorsivi - rientranti nel programma criminoso - che non risulta inficiata da alcuna incongruenza logica o da errori di diritto, alla stregua del paradigma normativo dell'art. 629 c.p., nella loro configurazione in termini di consumazione o di mero tentativo;
che, ineccepibile è l'individuazione della fattispecie del reato consumato (capi l) ed r) della rubrica) o del mero tentativo (capi m) n), o) e q) della stessa rubrica) a seconda dello sviluppo dell'azione delittuosa o del verificarsi dell'evento criminoso;
che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui al comma terzo dell'art. 56 c.p., riguardante la volontaria desistenza, alla luce del motivato rilievo secondo cui, nelle fattispecie richiamate, la mancata consumazione delle estorsioni era dovuta all'incidenza di cause esterne, quali il controllo delle forze dell'ordine, la protezione offerta alle parti lese e dunque a fatti diversi dalla spontanea volontà dell'agente di astenersi dal compimento delle intraprese iniziative delittuose.
5.3 - Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza nonché dell'ordinanza di rigetto di ammissione al rito abbreviato, sotto il profilo della violazione dell'art. 606, comma primo, lett. e) nonché la nullità della sentenza, ai sensi dello stesso art. 606 lett. b) per omessa applicazione dell'art. 62 bis c.p., nonché per difetto di motivazione in ordine alla non riconoscibilità delle circostante attenuanti generiche ed alla mancata riduzione della pena. Identico il secondo profilo di doglianza, rispetto al corrispondente motivo proposto per l'LE, il primo profilo, riguardante la mancata ammissione al giudizio abbreviato, pur avendo identico tema, se ne differenzia vuoi perché caratterizzato da una generica, e come tale inammissibile, censura, vuoi per la diversità della posizione processuale del NO rispetto a quella dell'LE. A differenza di quest'ultimo, il ricorrente non era, infatti, tra gli imputati che, all'udienza preliminare, avevano proposto rituale istanza di ammissione al giudizio abbreviato, di guisa che, specie a fronte della pur generica deduzione di parte, è certamente sufficiente il rilievo di decisività dell'argomento addotto dalla Corte territoriale, che, alla luce della disciplina transitoria dettata dagli artt.. 223 del D.L. n. 51/1998, e 4 ter D.L. 7.4.2000, n. 82, convertito nella l. 5.6.2000, n. 144, ha rilevato che l'istanza di ammissione al giudizio abbreviato era stata proposta in primo grado allorquando l'istruttoria dibattimentale era quasi conclusa, ove invece il regime transitorio subordina l'ammissibilità dell'istanza - per i giudizi in corso alla data di efficacia del decreto, e cioè al 2.6.1999 - al fatto che l'istruzione dibattimentale non abbia, ancora, avuto inizio. Le altre censure afferenti al mancato riconoscimento delle generiche ed all'entità della pena inflitta vanno disattese per evidente inammissibilità, siccome afferenti al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio risulta, peraltro, conforme ai parametri di legge ed assistito da motivazione certamente idonea e sufficiente, con il ribadito riferimento, per quanto occorra, alle motivazioni di primo grado, nel motivato rinvio all'obiettiva entità degli addebiti ed al rilevante ruolo svolto in seno al sodalizio delinquenziale, alla personalità dell'imputato (emergente dalle circostanze e dalle modalità dei fatti ascritti) ed alla pericolosità da lui dimostrata nella commissione degli stessi fatti-reato, alla cui programmazione egli stesso partecipava.
6. - Il ricorso proposto nell'interesse di ON IO è affidato a tre ordini di motivi.
Il primo riguarda la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, con specifico riferimento all'omesso esame di rilievi difensivi che avevano costituito oggetto di specifici motivi di gravame.
La doglianza è destituita di fondamento, in quanto la lettura della motivazione, nella parte riguardante la posizione del ricorrente, integrata ancora una volta dai riferimenti alla sentenza di primo grado (peraltro espressamente richiamata dalla Corte di merito), delinea una base argomentativa sicuramente idonea e sufficiente a suffragare un giudizio di colpevolezza. Nessuna delle doglianze oggi specificamente riproposte, con particolare riferimento al ritenuto profilo di responsabilità in ordine agli episodi estorsivi contestati all'imputato, risultava oggettivamente tale da sovvertire il riconoscimento di responsabilità, a parte il profilo di inammissibilità della loro riproposizione in questa sede, in quanto afferenti tutti ad aspetti di merito ovvero ad alternative letture del compendio probatorio, certamente impraticabili in questa sede di legittimità.
6.2 - Il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 125, comma secondo, 267, comma terzo, e 271 c.p.p., con particolare riferimento alla pretesa inutilizzabilità delle disposte intercettazioni telefoniche. L'eccezione difensiva si fonda sul rilievo che i decreti di proroga, specificamente indicati (nn. 884 e 1055 del 1997), erano intempestivamente intervenuti e, pur ad ammettere che - ferma restando l'impossibilità di utilizzare le intercettazioni raccolte nel periodo di tempo rimasto scoperto - potessero valere come provvedimenti di autorizzazione ex novo, gli stessi decreti erano, però, privi delle condizioni prescritte dalla legge ai fini della loro validità.
Il rilievo, formalmente ineccepibile, non porta, però, alle conclusioni auspicate dal ricorrente.
Ed infatti, se è vero che, a rigore, i decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche non richiederebbero alcuna motivazione, in quanto derivano la loro legittimità dal provvedimento originario cui implicitamente rinviano per ogni necessaria indicazione (cfr. Cass. sez. 6^, n. 8645 del 7.7.1999), è pur vero che il decreto che sia intervenuto intempestivamente, e cioè dopo la scadenza del termine originario, non può più essere ritenuto come proroga, la quale, per essere tale, non può che essere anteriore al termine che si intenda differire. Si tratta, invece, di autonomo provvedimento di autorizzazione delle intercettazioni, che deve essere dotato di autonomo apparato giustificativo, che dia conto delle condizioni legittimanti l'ascolto, necessarie a pena di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative. Nel caso di specie, deve ritenersi che la pur sintetica formulazione motivazionale dei decreti di proroga, con l'affermazione della sussistenza (o persistenza) di gravi indizi del reato di cui all'art. 416 c.p. e, specialmente, con il richiamo formale della fonte di provenienza degli stessi, in uno alla positiva delibazione della assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini, assolva ad un minimum di dovere motivazionale, tale da giustificare autonomamente l'intempestivo provvedimento di proroga, in guisa da legittimare per il futuro le intercettazioni da compiere. Oltretutto, trattandosi di procedimento in tema di criminalità organizzata, tale da intendersi anche il procedimento per il reato di cui all'art. 416 c.p. (cfr. Cass. sez. 1^, 13.7.1998, n. 3972), sarebbe stato sufficiente, ai sensi dell'art. 13 del d.l. 13.5.1991, n. 152, conv. in l. 12.7.1992, n. 203, il mero richiamo alla necessarietà delle intercettazioni ed alla sufficienza degli indizi di reato, che sono presupposti minimali rispetto agli ordinari presupposti di legittimità dell'intercettazione, espressamente enunciati nei decreti autorizzativi in questione.
6.3 - Il terzo motivo eccepisce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, di cui all'art. 62 bis c.p.. La censura è inammissibile perché attiene al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio si sottrae al sindacato di legittimità in quanto assistito da motivazione, peraltro idonea e sufficiente, nei suoi riferimenti all'obiettiva entità dei fatti ascritti, al numero dei fatti-reato in contestazione, alla pericolosità dimostrata nella commissione degli stessi ed in genere alla personalità considerata alla luce delle modalità degli stessi fatti commessi;
tutti parametri di giudizio ritenuti, insindacabilmente, preponderanti rispetto alla dedotta incensuratezza dell'imputato.
7. - L'impugnazione proposta personalmente da GA ET si incentra su quattro distinte ragioni.
7.1 - Il primo ordine di motivi attiene alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, deducendo la violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 125, comma secondo, 267, comma terzo, e 271 c.p.p. Si tratta, in tutta evidenza, di censura perfettamente identica, anche nella formulazione letterale, a quella proposta nell'interesse del ON, sicché possono senz'altro richiamarsi in questa sede le considerazioni espresse con riferimento a quest'ultima. 7.2 - Il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 125, 192, 530, 546 lett. e), 496, 423 e 629 c.p.. In particolare, il ricorrente si duole di asserite deficienze motivazionali e di travisamento di risultanze processuali relativamente alla ritenuta sua partecipazione alla seconda associazione per delinquere ed ai singoli fatti estorsivi, incendiari o di danneggiamento che rientravano nel programma delittuoso. La censura è priva di fondamento, al di là dei pur evidenti profili di inammissibilità che la caratterizzano, specie nella parte in cui propone alternative letture delle risultanze probatorie e pone in dubbio la valenza indiziaria degli elementi in forza dei quali è stata ritenuta la sua partecipazione ai singoli reati in contestazione.
In proposito, l'integrazione offerta dall'apparato motivazionale della sentenza di primo grado, nella sua ordinata ed analitica rappresentazione del quadro probatorio in relazione ai singoli episodi delittuosi, evidenzia l'infondatezza dei rilievi difensivi. In particolare, la lettura delle intercettazioni ambientali, oltre alle dichiarazioni accusatorie del collaborante PI, rappresentano - a giudizio dei giudici di merito - una sufficiente base rappresentativa degli elementi di prova a carico del GA, in ordine a tutti gli episodi delittuosi in contestazione. Tale piattaforma accusatoria, corredata di molteplici apporti probatori, cui non fanno neppure difetto incontrovertibili riscontri (quale la sorpresa del ricorrente nella flagranza di commettere uno degli attentati dei quali gli inquirenti erano venuti a conoscenza, poco tempo prima, attraverso l'ascolto delle conversazioni tra gli associati) è stata correttamente ritenuta idonea a sostenere una pronuncia di colpevolezza.
7.3 - Il terzo motivo riguarda la pretesa violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 438, 440 e 442 c.p.p., sul riflesso della ritenuta illegittimità del diniego della riduzione di pena per il rito abbreviato tempestivamente richiesto. In proposito, le modifiche intervenute medio tempore nella disciplina normativa del giudizio abbreviato ed i connessi problemi inerenti al regime transitorio, impongono di focalizzare adeguatamente la posizione processuale del GA, fissandola temporalmente nel quadro dello sviluppo normativo via via maturato, con le dovute differenziazioni rispetto alle posizioni dei coimputati che pure avevano fatto richiesta del beneficio.
Orbene, il GA, assieme ad LE e ad altri coimputati, aveva ritualmente chiesto, all'udienza preliminare del 27.1.1999, l'applicazione del rito abbreviato e su tale istanza il P.M. aveva, poi, espresso il proprio dissenso, reputando necessaria la trattazione contestuale di tutte le posizioni, stante la peculiarità dei reati in questione.
La richiesta era stata, successivamente, riproposta nel corso del processo di primo grado, unitamente all'istanza di altri coimputati, che, in precedenza, non avevano chiesto il rito abbreviato e che, nondimeno, erano abilitati a proporlo in corso di giudizio, a seguito dell'intervenuta modifica introdotta dalla legge 16.12.1999, n. 479, con la quale era stato abolito il consenso del P.M. alla modifica del rito.
Il Tribunale rigettava le richieste sul rilievo che, ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, il rito abbreviato avrebbe potuto essere chiesto dall'imputato, nei giudizi in corso alla data di efficacia dello stesso decreto, e cioè al 2 giugno 1999, a condizione che l'istruzione dibattimentale non fosse ancora iniziata, ove invece, nel caso di specie, l'istruzione era quasi conclusa. Quanto alle istanze di coloro che avevano fatto tempestiva richiesta, come il GA, considerava il dissenso del P.M. pienamente giustificato, vuoi per l'esigenza della trattazione unitaria, vuoi perché era stata disposta la perizia delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali.
Contrariamente ad altri coimputati che, in prime cure, avevano sollevato la questione e che non l'avevano poi riproposta con l'appello o l'avevano fatto solo con i motivi aggiunti, solo il GA la riproponeva correttamente nell'atto di gravame. E la Corte, investita della questione, ha risposto ribadendo le argomentazioni del giudice di primo grado, con riferimento sia all'esigenza del trattamento contestuale di tutte le posizioni, sia al disposto accertamento peritale che avrebbe consentito l'acquisizione di ulteriori elementi probatori.
Il GA insiste nelle sue contestazioni, riproponendo la questione sotto un duplice riflesso. In primo luogo, reputando applicabile alla sua posizione la nuova disciplina del rito abbreviato che prescinde dal consenso del P.M., in ragione della natura sostanziale della diminuente di rito, che ne comporterebbe l'immediata applicazione nella logica dell'art. 2 c.p. In secondo luogo, per l'ipotesi di una diversa configurazione, che reputasse invece applicabile il precedente regime - in forza del noto brocardo tempus regit actum - reputa che il dissenso del P.M. fosse ingiustificato, giacché il compendio probatorio era significativamente cristallizzato al momento della richiesta, con le raccolte propalazioni accusatorie del collaborante e con le effettuate intercettazioni telefoniche, richiamando, a quest'ultimo proposito, il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di intercettazioni, la prova è rappresentata dalle bobine di registrazione e non già dalle trascrizioni, la cui funzione è solo quella di esteriorizzare, e rendere così leggibile attraverso la trasposizione cartacea una prova già in atti. Dunque, lo sviluppo istruttorio non avrebbe portato alcun arricchimento del materiale probatorio ed il processo era, dunque, decidibile allo stato degli atti, sicché privo di giustificazione era stato il dissenso del P.M.
Orbene, per quanto concerne la natura della disciplina, va ribadita in questa sede l'interpretazione secondo la quale la novellata previsione dell'art. 442 c.p.p. non ha natura di norma penale sostanziale più favorevole, suscettibile, come tale, di applicazione immediata ai sensi dell'art. 2 c.p., trattandosi - al di là dei pur innegabili riflessi sostanziali - di istituto processuale (soggetto come tale alla regola del tempus regit actum), che fa, ormai, dipendere l'applicazione della riduzione di pena alla scelta, ormai unilaterale, di un rito che si configura a struttura probatoria eventuale e contratta (cfr., tra le altre, Cass. sez. 1^, n. 8967 del 9.8.2000; id., sez. 1^, n. 8571 del 27.7.2000). Applicando tali principi al caso di specie, ne viene che il giudizio di legittimità del diniego della diminuente di rito deve parametrarsi, temporalmente, allo stato della disciplina esistente al momento della richiesta (nella fattispecie, tempestivamente proposta), in base alla quale era ancora prevista la manifestazione del consenso del P.M. Per stabilire, allora, se, a fronte del dissenso della parte pubblica, il diniego del giudice sia stato o meno giustificato, è necessario accertare se ricorresse o meno il presupposto della definibilità del giudizio allo stato degli atti e, in esito a tale valutazione, se positiva, la conseguente riduzione di pena può essere applicata anche in questa sede di legittimità (cfr. Cass. sez. 5^, n. 9002 del 10.8.2000). Orbene, con riferimento alla posizione del GA, non è dato ritenere, in questa sede, che il diniego di accesso al rito abbreviato fosse ingiustificato.
Di certo, era notevole l'esigenza di una trattazione unitaria delle varie posizioni, connessa già in linea di principio alla struttura necessariamente collettiva del reato associativo e, nel caso di specie, vieppiù apprezzabile in ragione della peculiarità dei fatti contestati e del modus operandi dell'associazione - che meglio avrebbero potuto essere valutati, in sede dibattimentale, alla stregua di una più approfondita disamina dell'intero materiale probatorio, riguardante anche le posizioni dei coimputati, per via dei (necessari) riferimenti incrociati tra le stesse, che, nel conclusivo giudizio di merito, hanno finito con l'interagire ai fini delle pertinenti valutazioni.
7.4 - Il quarto motivo prospetta la violazione dell'art. 606, lett. e), in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., in riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed all'entità della pena inflitta.
La censura va disattesa per inammissibilità, in quanto - come rilevato per altre analoghe eccezioni - è relativa al potere discrezionale del giudice di merito, che, nel caso di specie, risulta adeguatamente motivato con riferimento alla peculiare entità dei fatti in contestazione ed alla pericolosità dell'imputato che, nella griglia dei parametri valutativi dettati dalle norme richiamate, rappresentano criteri ai quali il giudice di merito può fare utile riferimento.
8. - Per tutto quanto precede, le impugnazioni di tutti i ricorrenti devono essere rigettate con le consequenziali statuizioni contenute in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2002