Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2002, n. 10090
CASS
Sentenza 21 gennaio 2002

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Il decreto formalmente qualificato "di proroga" delle intercettazioni telefoniche intervenuto dopo la scadenza del termine originario ha in realtà natura di autonomo provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle suddette operazioni, per cui deve essere dotato - a differenza del decreto di proroga propriamente detto - di autonomo apparato giustificativo, che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'intromissione nella altrui sfera di riservatezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2002, n. 10090
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10090
    Data del deposito : 21 gennaio 2002

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