CASS
Sentenza 11 novembre 1999
Sentenza 11 novembre 1999
Massime • 1
L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione (non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 c.p.p.), e nemmeno la nullità del processo del grado successivo (non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 c.p.p.).Unico effetto della violazione della norma è quello di non fare decorrere il termine di impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/1999, n. 14443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14443 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1999 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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