Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/1999, n. 14443
CASS
Sentenza 11 novembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione (non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 c.p.p.), e nemmeno la nullità del processo del grado successivo (non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 c.p.p.).Unico effetto della violazione della norma è quello di non fare decorrere il termine di impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/1999, n. 14443
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14443
    Data del deposito : 11 novembre 1999

    Testo completo