Sentenza 8 novembre 2002
Massime • 1
In tema di provvedimenti di sequestro, dal combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, e 309, nono comma, cod. proc. pen., deriva la possibilità del tribunale del riesame di integrare la motivazione del provvedimento oggetto del gravame, ancorché quest'ultima sia succinta e ricavabile nella sua estensione dall'adesione alle indicazioni e alla descrizione del fatto effettuata dalla polizia giudiziaria; per contro, il tribunale del riesame deve rilevare la nullità del decreto, quando esso sia del tutto carente del requisito della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2002, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORIELLO Francesco - Presidente - del 08/11/2002
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1400
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 25056/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS CL ON n. il 23 agosto 1949, in qualità di legale rappresentante di Giochitaly s.r.l.;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Verulli in sede di riesame del 20 maggio 2002;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. M. Fraticelli che ha concluso per rigetto del ricorso;
uditi i difensori l'avv. Biondi Alfredo (Genova), Sibilio Angelo (Roma).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BO CL TO, in qualità di legale rappresentante della Giochitaly s.r.l., ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Vercelli in sede di riesame, emessa il 20 maggio 2002, con la quale veniva rigettata l'istanza di dissequestro dei videopokers oggetto di sequestro probatorio del P.M. presso il locale Tribunale in data 23 aprile 2002, deducendo quali motivi la carenza di motivazione del decreto di sequestro con violazione dell'art. 125 c.p.p. per non aver indicato le ragioni dell'apposizione del vincolo di indisponibilità, per aver effettuato una motivazione "per relationem" alla notizia di reato della P.G., atto non cognito alla parte ne' conoscibile e non al verbale di sequestro, la violazione e falsa applicazione dell'art. 110 T.U.P.S., come modificato dalla legge n. 338 del 2000, poiché non sussisteva il fine di lucro, sempre necessario per l'illiceità dei giochi, e perché non erano individuate le circostanze da cui risultavano le condizioni ed i presupposti per procedere al sequestro probatorio dei videogiochi, i quali erano conformi alla normativa vigente e consistevano in giuochi di abilità e trattenimento e non aleatori, giacché la possibilità di accettare un numero illimitato di gettoni non influiva sul valore della partita non superiore ad un euro, sussisteva una confusione tra ripetizione della partita e suo prolungamento, in quanto era ammessa soltanto la ripetizione della partita per non più di dieci volte, secondo quanto previsto dal comma quarto dell'art. 110 T.U. cit., che richiama i requisiti del successivo comma, e l'erronea affermazione circa la responsabilità del proprietario degli apparecchi per illeciti commessi dal barista, che conveniva illecitamente le vincite ottenute con l'utilizzo degli apparecchi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, la possibilità di integrazione del provvedimento di sequestro da parte del Tribunale di riesame deriva dal combinato disposto degli artt. 324 settimo comma e 309 nono comma c.p.p., da ragioni di economia processuale, in quanto sarebbe del tutto inutile annullare un provvedimento per difetto di motivazione, quando il P.M. o il G.i.p., nel caso del sequestro preventivo, ancor prima di procedere alla restituzione o contestualmente, possono emetterne un altro sugli stessi beni perché il provvedimento di annullamento sarebbe fondato su un "vizio processuale" (Cass. sez. un. 22 febbraio 1993, Lucchetta quale obiter dictum), da principi pacifici per ogni gravame nel merito, in base ai quali al giudice dell'impugnazione è imposto di integrare la motivazione carente senza restituire gli atti a quello che ha emesso il provvedimento, ed, ora, in attuazione del novellato art. 111 Cost., che richiede la definizione del procedimento in tempi ragionevoli, sicché, persino, un'interpretazione adeguatrice convalida il dettato legislativo. Non ignora il collegio il contrasto, esistente nella giurisprudenza di questa Corte, circa i limiti al potere di integrazione del Tribunale in sede di riesame, riassunto nell'ordinanza n. 101 del 1996 della Corte Costituzionale, il cui valore è solo quello di un precedente autorevole, tanto più che contiene una dichiarazione di inammissibilità non nel merito, perché il Tribunale di Catanzaro aveva sottoposto "un normale dubbio interpretativo, la cui soluzione è demandata esclusivamente al giudice", sconoscendo la costarle giurisprudenza della Consulta sul tema.
Infatti il collegio, confortato da varie pronunce delle sezioni unite, ritiene che esista la possibilità di integrazione reciproca fra le ordinanze del G.i.p. o il decreto di sequestro del P.M. e l'ordinanza del Tribunale in sede di riesame (Cass. sez. un. 3 luglio 1996 n. 7. Moni rv. 205257 in tema di misure cautelari personali, ma espressione di un principio generale).
I difformi orientamenti di questo giudice di legittimità sia in ordine alla possibilità o meno del Tribunale del riesame di integrare la mancata indicazione, nel provvedimento del P.M., del reato per cui si procede (cfr. Cass. Sez. 1^ 23 giugno 1997 n. 3848, Taddia rv. 207856 cui adde Cass. sez. 3^ 19 giugno 2000 n. 1807, Terenzoni contra Cass. sez. 1^ 18 giugno 1997 n. 2925, P.G. Palermo in proc. D'Alessandro rv. 207743) sia con riguardo all'esercizio del potere integrativo da parte del Tribunale in sede di riesame in presenza di un decreto di sequestro radicalmente nullo (cfr. Cass. sez. 2^ 22 marzo 1995 n. 1411, Franchi rv. 201007, in cui, però, il termine è sinonimo di inesistenza per mancata indicazione dell'oggetto e del fatto reato) non tengono conto delle varie obiezioni di dottrina e giurisprudenza.
Per quel che concerne l'obbligo di motivazione del sequestro, in alcuni casi, orientamento non condiviso confonde l'inesistenza giuridica con la nullità, mentre in altri non distingue tra motivazione inesistente e solo incompleta, ed in altri ancora non tiene conto della possibilità di motivare "per relationem" ed, in generale, non evidenzia l'incompatibilità esistente tra potere di integrazione sempre riconosciuto e dichiarazione di nullità, giacché il giudice dell'impugnazione di merito deve sempre integrare la motivazione del primo giudice e non può annullare la decisione per questo motivo, sicché solo in presenza di decreti di sequestro o di convalida del tutto carenti è possibile dichiararne la nullità (conforme di recente Cass. sez. 3^ 27 giugno 2002 dep. 7 agosto 2002, Casetto).
Infatti è ammissibile una motivazione succinta fondata sull'ipotesi di reato configurata e ricavatile nella sua estensione dall'adesione alle indicazioni ed alla descrizione del fatto effettuata dalla polizia giudiziaria. Pertanto questi vizi processuali denunciati non sono fondati.
Per quel che concerne la doglianza motivazionale, poi, secondo giurisprudenza uniforme di questa Corte (Cass. sez. 2^ 4 giugno 1997 n. 3808, Baisi rv. 209595), in tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari reali il difetto o l'illogicità manifesta della motivazione non possono essere dedotti in sede di legittimità, ma soltanto la violazione di legge, secondo l'esplicito dettato normativo (art. 325 c.p.p.), il quale non può essere aggirato, includendo tra le "violazioni di legge" anche il vizio motivazionale, espressamente contemplato da una specifica disposizione (art. 606 lett. e) c.p.p.). Peraltro, nella fattispecie, più che di un vizio motivazionale, rintracciabile in differenti ricostruzioni delle risultanze processuali ed in diverse interpretazioni fattuali, in ogni caso inammissibili, si tratta della dedotta violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 718 c.p. in relazione all'art. 721 c.p. e 110 T.U. L. P. S., sicché è inutile ribadire i principi più volte espressi da questa Corte circa i limiti del giudice di legittimità nell'esaminare il vizio di motivazione (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia). Inoltre, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto sequestri, non è configuratile una "piena cognitio" del Tribunale del riesame al quale è conferita esclusivamente la competenza a verificare la legittimità del vincolo ed il permanere degli obiettivi endoprocessuali della misura.
Il giudice del riesame deve controllare soltanto se il reato ipotizzato sia astrattamente configurabile in relazione agli elementi processuali già acquisiti (Cass. sez. un. 4 maggio 2000 n. 7, Mariano rv. 215840 che supera e rilegge Cass. sez. un. 29 gennaio 1997 n. 23, Bassi rv. 206657, oggetto di non infondate critiche, perché in contrasto con un'esegesi logico - sistematica delle norme) e se il sequestro sia giustificato ex art. 253 c.p.p.. Pertanto detta censura è inammissibile, tanto più che il Tribunale piemontese si basa sulla "presenza su ciascun apparecchio da gioco di un'etichetta riportante la dicitura "buoni pagati esclusivamente con consumazione", la quale dimostra la corresponsabilità del noleggiatore, sulla "possibilità di combinazioni vincenti tali da consentire moltiplicazioni della vincita eccedenti i limiti di legge" e sull'indicazione nella tabella "delle vincite di un moltiplicatore massimo superiore al limite di dieci volte consentito dalla legge", mentre la possibilità di introdurre un numero illimitato di gettoni consente il c.d. accumulo dei crediti, ponendosi perciò, in contrasto con il quinto comma dell'art. 10 T.U.L.P.S.. Pertanto, in base all'analisi esegetica dell'art. 110 T.U.L.P.S. come novellato dalla legge n. 388 del 2000, sussiste il "fumus commissi delieti".
A tal proposito il ricorrente trae spunto da un indirizzo minoritario (Cass. sez. 3^ c. c. 24 aprile 2001 dep. 28 maggio 2001, Lanfranconi e Cass. sez. 3^ 1 novembre 2001, Cara n. 41667), per asserire che per la definizione di giuoco d'azzardo occorre riferirsi all'art. 721 c.p., giacché il T.U.L.P.S., intervenuto dopo un anno dall'emanazione del codice penale, ha mutuato concetti e, persino, lo schema sanzionatorio dal regime codicistico, sicché la nozione di giuoco d'azzardo di cui all'art. 10 T.U.L.P.S. non può essere diversa da quella dell'art. 721 c.p. cit. Simili argomentazioni, tuttavia, non appaiono condivisibili, perché sono in contrasto con il dato normativo, con la conclamata autonomia delle due fattispecie penali, con un'esegesi storica della legislazione speciale al riguardo su delineata, con un'analisi logico - sistematica delle disposizioni e con la "ratio legis" della recente normativa, che non si è limitata a modifiche marginali e si è inserita nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale esistente, preoccupata pure delle connessioni esistenti fra la fabbricazione e l'utilizzazione di questi giuochi e la criminalità organizzata. Inoltre non sussiste una pretesa disparità di trattamento fra le ipotesi di cui l'art. 10 T.U.P.S. e quelle contemplate all'art. 718 c.p. ne' tra quelle contemplate dal testo unico sia per le diversità
delle fattispecie sia perché in tutti i casi di giochi d'azzardo ex art. 10 T.U. cit. non viene richiesto il fine di lucro, sicché deve escludersi ogni irragionevolezza di disciplina.
Ed invero, l'art. 10 T.U. cit., modificato dalle leggi 6 ottobre 1995 n. 425 e n. 388 del 2000, precisa che "sì considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di qualsiasi premio in denaro o in natura, (che concretizzi lucro) (eliminato dall'art. 371. n. 388 del 2000) o vincite di valore superiore ai limiti fissati al seguente comma, (previsto dalla nuova disciplina)", mentre "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici da trattenimento e da gioco di abilità Quelli in cui l'elemento dell'abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio".
La nuova legge, ora, ha, poi, limitato la qualità del premio al solo prolungamento della partita, non inferiore a 12 secondi, fino ad un massimo di 10, mentre ha, poi, consentito la vincita di premi, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa natura, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita, pari all'importo di un euro, per "gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica ", introducendo un 'ulteriore categoria in cui si richiede una particolare abilita' e ritagliando ulteriormente la zona del penalmente lecito, sicché alla luce di detta disciplina lascia ancor più dubbiosi la soluzione accolta dal citato minoritario orientamento.
Peraltro, anche ove si volesse accedere alla molto discutibile ricostruzione di un'identità normativa iniziale della nozione di giuoco d'azzardo, in realtà insussistente, perché non si comprenderebbe la ragione di una differente previsione e della clausola di salvezza o di riserva dell'originario art. 110 T.U.P.S., intervenuto dopo un anno dall'entrata in visore del codice penale e, quindi, a conoscenza della diversa formulazione del precetto previsto all'art. 718 c.p., l'ulteriore evoluzione normativa è chiaramente orientata verso una differenziazione delle fattispecie (dalle vicende dei flippers ai videogiochi ai videopokers ed ai giochi elettronici di abilità), giacché la norma speciale si è andata adeguando alle varie scoperte della tecnica.
Pertanto, in considerazione dell'interpretazione non condivisibile, appare opportuno effettuare un breve "excursus" legislativo e giurisprudenziale sull'art. 110 cit., che nella sua originaria formulazione vietava l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici da giuoco o da trattenimento di qualsiasi specie.
Questa soluzione era rimasta sostanzialmente immutata con la legge 20 maggio 1965 n. 507 ed aveva subito una prima evoluzione, in seguito all'introduzione di nuove tecnologie, con la legge 17 dicembre 1986 n. 906 che aveva previsto la categoria degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da giuoco d'azzardo, per i quali ha mantenuto il preesistente divieto, e quella relativa ad apparecchi da trattenimento e da giuoco d'abilità. La distinzione veniva operata in base alla capacità di dar luogo a scommesse o di consentire vincite di un qualsiasi premio in denaro o in natura, limitando per il secondo tipo di apparecchi la possibilità della ripetizione della partita per non più di tre volte, distinto pure in questo caso dal premio in natura.
La legge 6 ottobre 1995 n. 425 si poneva nel solco di questa distinzione e precisava che "si considerano apparecchi e consegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di qualsiasi premio in denaro o in natura, che concretizzi lucro", mentre "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento dell'abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio".
La stessa legge, poi, soggiungeva che questi ultimi (l'aggettivo, "tali" contenuto nello stesso comma in cui vi è la nozione normativa di apparecchi da trattenimento, non poteva estendersi a tutti i tipi di apparecchi) "possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere" in una "soglia quantitativa" e "nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro", individuando, quindi, il premio in natura, diverso dalla "soglia quantitativa".
Pertanto permaneva la distinzione tra giochi d'azzardo e di trattenimento, ondata sull'aleatorietà della vincita e sull'abilità del giocatore, mentre la soglia quantitativa non si estendeva agli apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo, ma costituiva soltanto un ulteriore limite alla liceità di quelli deputati al trattenimento ed il gioco d'abilità, sicché non era sufficiente che predominasse nel gioco l'abilità del concorrente, ma era necessario non superare la c.d. "soglia quantitativa" e soprattutto gli oggetti non dovevano essere convertiti in denaro (vedi il comma ottavo dell'art. 110 cit.) e dovevano avere modesto valore economico tale da escludere la finalità di lucro, che, quindi, riguarda solo gli oggetti ed era desunta dal loro valore, in quanto era esclusa la possibilità di premi in denaro.
Inoltre in ordine agli apparecchi ed i convegni per il gioco d'azzardo si doveva ulteriormente distinguere tra quelli in cui era insita la scommessa, individuati nella roulette, nelle slot machines e nei giochi che consentono di scommettere a più giocatori (ex. gr. Simulazione di una gara ippica, ma non i videopokers), per i quali era sufficiente detto accertamento, anche in via indiziaria, in sede incidentale e di indagini preliminari ed altri dove l'aleatorietà della vincita era preponderante rispetto all'abilità del giocatore. Solo in quest'ultimo caso insieme all'aleatorietà doveva essere accertata l'esistenza di un premio in natura, tale da non concretizzare lucro, sicché poteva essere richiamata la condizione prevista alla lettera c) del sesto comma della disposizione citata, in cui si richiedeva la non convertibilità in denaro ed il modesto valore economico.
L'art. 37 della legge n. 388 del 2000, applicabile alla fattispecie, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 3^ 20 settembre 2001 n. 33923, Flammia) predispone un regime più rigoroso.
Infatti, fonda la distinzione fra giochi d'azzardo e di trattenimento non più solo sugli elementi dell'aleatorietà della vincita e dell'abilità del giocatore, su quello del valore del costo della partita che non deve essere superiore ad euro (L. 1936,27), esclude la possibilità di premi in denaro o in natura, e, per quest'ultimo, non richiede più il fine di lucro.
Infine, secondo uniforme giurisprudenza (Cass. sez. 5^ n. 1744 rv. 192609 e Cass. sez. 6^ 7 settembre 1995 n. 2783 rv. 202637) sia il sequestro preventivo sia quello probatorio possono cadere su cose di proprietà di un terzo, il quale, ove risulti estraneo al reato, potrà rivalersi in sede civile sui danni causati dal comportamento altrui.
L'intervento del difensore del Raimondo, coindagato, non impugnante, è inammissibile, perché legittimati a ricorrere sono coloro i quali hanno proposto istanza di riesame, mentre l'effetto estensivo ex art.587 c.p.p., in detta ipotesi, consegue, eventualmente,
all'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003