Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 1
In tema di provvedimenti cautelari, la motivazione può essere fatta anche "per relationem", ma perché essa possa in tal caso essere considerata legittima è necessario che non faccia riferimento ad un precedente, lontano, altro provvedimento - (in quanto, in tal caso, mancherebbe una aggiornata valutazione delle risultanze probatorie e delle esigenze cautelari) - ma faccia bensì rinvio ad altro, analogo e recente provvedimento (sempre che, nelle more, non siano intervenuti mutamenti nella situazione di fatto e processuale). È necessario, altresì, che l'ordinanza richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato per modo che questi sia posto in grado di controllarne (esaminando il precedente provvedimento) la congruenza, la logicità e, quindi, la legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/1999, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi VAROLA Presidente del 07/05/99
1. Dott. Giuseppe COSENTINO Consigliere SENTENZA
2. " Antonio ESPOSITO Consigliere N. 2218
3. " Diana LAUDATI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe D'ERRICO Consigliere N. 43853/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: OT IC n. Mondragone (CE) 16.2.1967 avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 20.10.1998 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di OT IC indagato dei reati di cui agli artt. 73-74 D.P.R. n. 309/90. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Esposito Udito il Pubblico Ministero nella persona del P.G. Dr. A. Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il G.I.P. presso il Tribunale di Nola, in sede di convalida del fermo di OT IC, nell'emettere a carico dello stesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, oltre che per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, per detenzione di droga - come richiesto dal P.M. - anche per il reato di cui all'art. 74 del citato decreto, (avendo ravvisato nei fatti anche tale reato), dichiarava la propria incompetenza per materia e rimetteva gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Tale ufficio con atto del 12.10.1998, a norma dell'art. 27 c.p.p., chiedeva al G.I.P. presso il Tribunale di Napoli l'emissione di una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di OT IC.
Il G.I.P., in accoglimento di tale richiesta, emetteva l'impugnata ordinanza anche per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione l'indagato deducendo il vizio di omessa motivazione.
Invero, dopo l'enunciazione dell'imputazione, il G.I.P. si era limitato a scrivere nel provvedimento: "Ritenuto che vanno integralmente condivise le motivazioni poste dal G.I.P. a sostegno del proprio provvedimento", senza individuare in alcun modo il citato provvedimento del G.I.P., ne' trascrivendolo nella propria ordinanza, nè allegandolo alla stessa.
Anche il riferimento, in premessa, alla richiesta del P.M. era del tutto generico, essendo costituito dalla seguente unica espressione:
"Esaminata la richiesta in data 12.10.1998 del P.M....". Chiede, pertanto, il ricorrente che la Corte di Cassazione voglia dichiarare la nullità dell'impugnata ordinanza, disponendo l'immediata scarcerazione di esso OT IC. Il ricorso è infondato.
Come è noto, in tema di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, la stessa deve essere redatta in modo tale da esprimere le concrete ragioni, rapportate allo specifico, individuale caso in esame, che sono state prese in considerazione dal giudice di merito nell'adozione del provvedimento. Orbene, tale motivazione può essere fatta anche "per relationem", ma perché essa possa in tal caso essere considerata legittima è necessario che non faccia riferimento ad un precedente lontano altro provvedimento - (in quanto, in tal caso, mancherebbe una aggiornata valutazione delle risultanze probatorie e delle esigenze cautelari) - ma faccia bensì rinvio ad altro, analogo e recente provvedimento (sempre che, nelle more, non siano intervenuti mutamenti nella situazione di fatto e processuale).
È necessario, altresì, che l'ordinanza richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato per modo che questi sia posto in grado di controllarne (esaminando il precedente provvedimento) la congruenza, la logicità e, quindi, la legittimità.
Nel caso di specie, il G.I.P. del Tribunale di Napoli, richiesto ex art. 27 c.p.p., ha emesso in data 20.10.1998 nuova ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'indagato adottando la seguente motivazione per "relationem": "Ritenuto che vanno integralmente condivise le motivazioni poste dal G.I.P. a sostegno del proprio provvedimento".
Ha richiamato, in tal modo, il G.I.P. del Tribunale di Napoli - anche se non ha indicato neanche la data - il precedente analogo, recente provvedimento, emesso in data 4.10.1998 - e, cioè, soltanto sedici giorni prima, senza che si fosse verificato alcun apprezzabile mutamento del fatto - dal G.I.P. del Tribunale di Nola che, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto dell'indagato, avvenuto il 2.10.1998, aveva emesso nei confronti del predetto ordinanza di custodia cautelare, (ampiamente motivata) e contestualmente aveva dichiarato la propria incompetenza per materia (ordinando la trasmissione degli atti al P.M. D.D.A. di Napoli) e disposto la notifica del provvedimento restrittivo all'indagato. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti prima indicati perché la motivazione per "relationem" posta dal G.I.P. del Tribunale di Napoli a base della propria ordinanza, emessa ex art. 27 c.p.p., sia ritenuta legittima e sufficiente.
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, in c.c., il 7 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 1999