Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2004, n. 45847
CASS
Sentenza 8 luglio 2004

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Massime1

In tema di misure cautelari personali, il coordinamento fra il disposto dell'art. 292, comma secondo, lett. c) e c bis) e quello dell'art. 309 cod. proc. pen. consente di affermare che al tribunale del riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda "de libertate", onde allo stesso non é demandata tanto la valutazione della legittimità dell'atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante e, quindi, primariamente la soluzione del contrasto sostanziale tra libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell'ordinanza impositiva deve essere relegata a ultima "ratio" delle determinazioni adottabili. Tale nullità può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero, qualora, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in una clausola di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l'intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue.

Commentario1

  • 1Motivazione per relationem legittima (Cass. 45847/04)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2020

    La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando faccia riferimento, anche di semplice rinvio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; l'atto di riferimento, quando non venga trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile. Il coordinamento fra il disposto dell'art. 292, comma 2, lett. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2004, n. 45847
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45847
Data del deposito : 8 luglio 2004

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