Sentenza 27 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2001, n. 10307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10307 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN1 030 7 0 LA CORTES UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE Presidente R.G.N. 7653/99 Dott. Mario RIGGIO Consigliere Cron.22320 Dott. Ugo SCHETTINO Rel. Consigliere - Rep.3474 Dott. Olindo - Consigliere Ud. 22/03/01Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: DI ET CO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso IL SOLE 24 ORE dall'avvocato BERGONZINI ARRIGO, giusta delega in 3000 27 LUG. 2001 atti;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA STEFANELLI ALVARO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato CORRADINI PIERLUIGI, che lo DE345324 2001 difende, giusta delega in atti;
controricorrente 517 -1- avverso la sentenza n. 1870/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 02/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Arrigo BERGONZINI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.7653/99 Oggetto: Appello-domande nuove-appalto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 29 marzo 1989 Di RO Franco conveniva in giudizio davanti al tribunale di ST AL, chiedendone la Civitavecchia pagamento della somma di lire condanna al 25.428.000, quale corrispettivo di lavori di escavazione eseguiti per il convenuto in agro di Montalto di Castro, loc.Cacciata Grande, nel 1984 e nell'estate del 1985, per la realizzazione di un invaso destinato alla raccolta delle acque meteoriche a scopo irriguo. Nel costituirsi in giudizio, lo ST eccepi che i lavori erano stati sospesi per l'intervento dei vigili urbani, a causa della mancanza della prescritta autorizzazione amministrativa, e che, richiesto il condono ai sensi della L.47/85, non об erano poi proseguiti, in quanto il Di RO non era più stato in grado di svolgerli. Chiedeva, pertanto, in riconvenzionale, declaratoria di risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni. L'adito tribunale, all'esito della compiuta 2 istruttoria, con sentenza non definitiva del 10-5- 1991, ritenuta la nullità del contratto di appalto, condannava il Di RO alla restituzione al convenuto della somma di lire 2.000.000 ricevuta in acconto e lo ST alla restituzione (?) in favore dell'attore dell'equivalente monetario delle opere, nei limiti dell'arricchimento; con sentenza definitiva del 30-11-1994, dopo l'espletamento di condannava, quindi, loconsulenza tecnica, ST alla restituzione (?) all'attore della somma di lire 14.504.000, oltre а rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali a far data dalla domanda, e dichiarava interamente compensate le spese tra le parti. Impugnata la sentenza dallo ST, la corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 2-6- 1998, ha revocato la condanna dello stesso "di cui alle sentenze appellate", confermando le medesime nelle altre statuizioni, ed ha condannato il Di RO alle spese del grado. La corte territoriale, dichiarata infondata l'eccezione dell'appellato Di RO, d'inammissibilità dell'appello proposto dallo ST, ha deciso nei termini sopra riportati, in quanto ha ritenuto, innanzitutto, che fosse 3 nuova la domanda ex art.2041 c.c. (azione generale di arricchimento) formulata dal Di RO nei confronti dello ST, per cui il tribunale non poteva pronunciarsi in merito alla presunta obbligazione sorta a carico di quest'ultimo per tale titolo. Per quanto riguarda, invece, il rigetto della riconvenzionale proposta dallo ST, per la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento del Di RO, nessuna censura merita, secondo la corte territoriale, la statuizione del primo giudice, atteso che la pronuncia, da parte di questo, di nullità del TFcontratto 'non è stata messa in discussione". Gli altri motivi di appello sono rimasti praticamente assorbiti, in quanto concernenti il quantum debeatur al Di RO da parte dello ST, in conseguenza dell'obbligazione ex art.2041 c.c., che per il tribunale sarebbe sorta a Am carico di quest'ultimo, ma che è stata esclusa, invece, dalla corte di appello per la ragione sopra evidenziata. Ricorre per la cassazione della sentenza Di RO Franco, deducendo un unico motivo di gravame, variamente articolato;
resiste con controricorso 4 ST AL. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: Violazione ed errata applicazione di legge in riferimento agli artt.340, 129 att., 345 c.p.c.; contraddittorietà, insufficienza ed illogicità di motivazione sulla questione dell' ultra> petitum relativo all'arricchimento sia in riferimento all'art. 345 c.p.c. sia all'art.2041 c.c. Le censure rivolte dal ricorrente con tale motivo alla sentenza impugnata si riferiscono ai seguenti punti: a) inammissibilità dell'appello dello ST avverso la sentenza non definitiva del tribunale, con cui era stata risolta (in senso favorevole al ricorrente) la questione relativa all'arricchimento senza causa, posto che la riserva di appello non era stata fatta nei termini e nei modi prescritti dagli artt.340 c.p.c e 129 disp.att.c.p.c.; e che, con atteggiamento, processualmente inoltre, assunto in via successiva concludente, dall'appellante, costui aveva accettato senza riserve ulteriori il contenuto della sentenza parziale, rinunciando in pratica a qualsiasi S impugnativa della stessa. b) novità delle domande poste dallo ST in appello e loro divergenza rispetto a quelle avanzate nelle conclusioni del giudizio di primo grado, " dallo stretto ambito delle quali aveva dimostrato di non volersi discostare". c) nelle conclusioni finali, prima della sentenza conclusiva n.365/94, il Di RO aveva posto espressamente la questione dell'arricchimento, che non poteva essere disattesa né poteva essere censurata in appello, perché derivante e connessa alla questione principale della nullità contestata e non contestabilecontrattuale, non dalla controparte;
e in sede di appello, chiedendo la conferma delle sentenze del tribunale, aveva implicitamente ed espressamente riproposto la domanda di arricchimento. Il ricorso è infondato. Per quanto riguarda la prima censura, risulta con chiarezza dalla sentenza impugnata che l'odierno resistente ST AL fece riserva di appello avversO la sentenza non definitiva del tribunale nella prima udienza successiva alla emissione della sentenza stessa, con specifico dell'azione di riferimento alla questione 6 arricchimento ex art.2041 C.C., risolta dal primo giudice, con la predetta decisione, in senso a lui sfavorevole;
nè prestò, stando a quanto affermato dalla corte di appello, nell'ulteriore corso del giudizio acquiescenza a tale decisione. Non si riscontra, pertanto, alcuna violazione о errata applicazione della legge processuale sotto il profilo prospettato dal ricorrente con la prima censura (lettera a). Quanto alla seconda censura (lettera b), si legge sempre nella sentenza impugnata che lo ST, nel costituirsi in giudizio, propose, tra l'altro, domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto e per il risarcimento dei danni, e che, condannato dal tribunale alla restituzione (?) in favore dell'attore della somma di lire 14.504.000 ecc....... propose appello, denunciando, innanzitutto, vizio di extrapetizione in relazione alla condanna generica pronunciata a suo carico per Sh l'arricchimento senza causa in danno del Di RO, e dolendosi, inoltre, del mancato accoglimento della proposta riconvenzionale. Se così è, la censura con la quale il ricorrente ha eccepito, a quanto sembra, la "novità" delle domande proposte dallo ST in appello 7 inammissibile in quanto generica, a causa della mancata specificazione di tali asserite "nuove" domande. Per quanto riguarda, infine, la terza censura, si rileva che la corte di appello ha ben spiegato le ragioni per le quali la domanda formulata dal Di RO ai sensi dell'art.2041 c.c. soltanto in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado non poteva ritenersi compresa о "trasformata" in quella, basata su contratto dichiarato nullo, di pagamento del saldo del prezzo per i lavori eseguiti per conto dello ST, introducendo il giudizio,chiarendo che l'attore, non aveva dedotto e men che meno dimostrato il diverso titolo in base al quale avrebbe formulato, ad avviso del tribunale, siffatta domanda di arricchimento senza causa nei confronti del convenuto. Correttamente, quindi, la corte territoriale ha accolto il motivo di appello dello ST, con il quale costui si era doluto dell'accoglimento, da parte del primo giudice, di una domanda non ritualmente proposta dall'attore. In definitiva, la sentenza impugnata non merita le censure mosse con il proposto gravame;
ne consegue 8 che questo deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ०. 000 ० १ ricorrente alle spese, liquidate in lire oltre a lire 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001 Il presidente Il consigliere est. 109T 250.000 456T 60000 (Dr.Mario spadone) (Dr.Olindo Schettino) TOT. 310000 Spadau IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 2001 ال O 27100 نت DEPOST Roma Agenzia delle Entrate Ufficio di Iscritto a ruolo it 1766 Art. 9