Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di provvedimenti cautelari, il precetto posto dall'art. 291, cod. proc. pen., in virtù del quale l'adozione di qualsiasi misura, sia da parte del giudice per le indagini preliminari, sia da parte del giudice che procede nelle successive fasi di merito, deve essere sempre preceduta dalla richiesta del P.M., corredata degli elementi su cui essa si fonda, opera anche con riferimento alle misure cautelari alternative, applicabili, ai sensi dell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento con il quale, all'atto della scarcerazione per decorrenza dei termini, all'imputato era stato applicato l'obbligo di dimora in assenza di una richiesta "ad hoc" del P.M.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 12452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12452 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 17/01/2001
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 218
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 025506/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO NA N. IL 10/01/1950
avverso ORDINANZA del 15/05/2000 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott SANTACROCE GIORGIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Oscar Cetrangolo che ha chiesto l'annullamento senza invio dell'ordinanza impugnata, con la conseguente declaratoria di nullità dell'ordinanza impositiva del 12.4.2000 e la scarcerazione del detenuto ricorrente. OSSERVA
1. Con ordinanza del 15 maggio 2000, il tribunale di Salerno, decidendo sull'appello proposto da IO AT avvero l'ordinanza con la quale il 12 aprile 2000 la corte di appello della stessa città aveva disposto la sua scarcerazione per decorrenza dei termini di fase intercorrenti tra la sentenza di primo grado e quella del giudice di appello applicandogli l'obbligo di dimora nel comune di residenza con l'ulteriore prescrizione di non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7,00 e di farvi rientro dopo le ore 20,00, confermava il provvedimento impositivo, condannando l'imputato al pagamento delle spese del procedimento incidentale. Rispondendo alle obiezioni della difesa, secondo cui la misura cautelare dell'obbligo della dimora risultava essere stata applicata ex officio dalla corte territoriale senza un atto di impulso del procuratore generale, i giudici di merito replicavano che nella fattispecie prevista dall'art. 307 c.p.p. non operava il principio della c.d. domanda cautelare enunciato dall'art. 291 dello stesso codice, avendo il provvedimento di scarcerazione natura meramente dichiarativa collegata al dato obiettivo del mero decorso del tempo e attenendo il principio della domanda cautelare ad una situazione completamente diversa, che è quella della fase genetica del provvedimento cautelare. Parimenti infondata, sempre secondo i giudici di merito, doveva ritenersi la doglianza pure avanzata dalla difesa dell'imputato circa l'assenza di qualsivoglia motivazione nel provvedimento di scarcerazione in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari che avevano imposto l'adozione della misura originaria, apparendo legittima una motivazione per retationem, sia per l'assenza di elementi di novità sia per il titolo del reato per il quale l'imputato aveva riportato condanna (associazione di tipo camorristico) che giustificava una presunzione di ricorrenza delle esigenze cautelari.
2^. Ricorre per cassazione il Nacchio, insistendo, sotto il profilo della violazione dell'art. 307 comma 1 c.p.p. in relazione all'art. 292 lett. c) c.p.p., nelle sue richieste, relative alla omessa iniziativa del soggetto (PM o PG) istituzionalmente legittimato a richiedere l'applicazione di una misura cautelare (come quella dell'obbligo di dimora) e all'omessa motivazione in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari, osservando che l'applicazione di nuove misure cautelari dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini di fase postula l'instaurarsi di un nuovo rapporto cautelare regolato, per quanto concerne il momento applicativo, dal principio generale della domanda cautelare, e che nessuna concreta rilevanza può essere attribuita al fatto che il reato contestato rientrasse fra quelli assoggettati allo speciale regime di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. Quanto alla seconda doglianza, il ricorrente lamentava che il giudice di merito avesse ritenuto che le esigenze cautelari, originariamente presunte per la applicazione della custodia cautelare in carcere, fossero tali da legittimare la loro estensione anche a diverse e meno gravose misure, come l'obbligo di dimora.
3^. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Come questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare fin dal momento dell'entrata in vigore del codice di rito (Cass., Sez. Feriale, 6 settembre 1990, Palma, in Cass. pen. mass. ann., 1991, 2^, p. 356, n. 112), l'adozione di qualsiasi misura cautelare, sia da parte del giudice per le indagini preliminari che da parte del giudice che procede nelle successive fasi di merito, deve essere preceduta dalla richiesta del PM, il quale deve altresì presentare al giudice competente gli elementi su cui essa si fonda. Con specifico riferimento all'ipotesi di scarcerazione ex art.307 comma 1 c.p.p., è stato disposto, in una fattispecie analoga a quella qui considerata (cfr. Cass., Sez. 1^, 23 novembre 1992, in Giur. it., 1994, 2^, c. 334) che, in tema di applicazione delle misure cautelari, il codice vigente, con la norma di cui all'art. 291, comma 1, ha posto il principio secondo il quale non possono essere adottate misure cautelari prescindendo dalla richiesta del PM, con la conseguenza che nel caso in cui debba essere disposta la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, il giudice non può applicare misure cautelari alternative ex art. 307, comma 1, c.p.p. in assenza della richiesta del PM. La più ampia e netta enunciazione di tale principio risale comunque a Cass., Sez. Fer. 6 settembre 1990, Palma (citata), per la quale "l'adozione di qualsivoglia misura cautelare da parte sia del giudice delle indagini preliminari che del giudice che procede nelle ulteriori fasi di merito deve essere preceduta dalla richiesta del pubblico ministero". Ma io stesso principio si trova affermato in altre sentenze (come Cass., Sez. 6^, 14 febbraio 1992, Scuderi, in Giur it., 1992, 2^, c. 694, la quale ha ritenuto che il criterio della domanda cautelare va applicato anche quando vengano in considerazione le modalità esecutive della misura già disposta in correlazione con l'aggravarsi delle esigenze cautelari). Ed invero, ad avviso del Collegio, il collegamento tra gli artt. 291, comma 1, e 307, comma 1, c.p.p. appare ovvio nel contesto di un'interpretazione sistematica proprio del secondo degli articoli citati. Se è vero infatti che l'art. 307 non menziona espressamente il PM, limitandosi a stabilire che "il giudice... dispone le altre misure cautelari", è anche vero che una disposizione di incontestabile valore generale, come l'art. 291, comma 1, c.p.p., statuisce una rigida ripartizione dei ruoli tra giudice e organo dell'accusa. Alle spalle, è evidente, c'è una precisa scelta di politica legislativa, che è quella che ha portato all'adozione del processo di tipo accusatorio, in cui tale distinzione è fondamentale e in cui il pubblico ministero "è soggetto necessariamente richiedente senza legittimazione a disporre, mentre, per converso, il giudice è soggetto decidente, ma non ex officio" (cfr. Relazione al progetto preliminare, 74; ma vedi anche sul punto, in motivazione, Corte cost., 22 gennaio 1992, n. 4, in Giur. cost., 1992, 38). Un'ulteriore conferma della validità della soluzione qui adottata si può trarre, oltre che dal raffronto testuale degli artt. 291 e 307, dalle direttive della legge delega di cui le due norme sono attuazione, rispettivamente la n. 59 e 62. La parziale sovrapposizione del dettato (nella parte in cui statuisce che "il giudice può disporre...") riscontrabile in entrambi i casi, lascia ragionevolmente pensare che, se il legislatore avesse voluto, per l'ipotesi di cui all'art. 307, comma 1, c.p.p. prevedere un intervento ex officio, lo avrebbe detto espressamente. Gli unici interventi d'ufficio, ammessi in deroga al principio della domanda cautelare, sono solo in bonam partem, e riguardano non l'adozione, ma le modalità esecutive delle misure cautelari (Cass., Sez. fer., 14 settembre 1991, Ahmetovic, in Foro it., 1992, 2^, c. 134). L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio e, con essa, va dichiarata la cessazione di efficacia dell'ordinanza impositiva del 12 aprile 2000 emessa dalla corte di appello di Salerno, ferma restando s'intende la disposta scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
Resta assorbito ogni altro motivo di ricorso.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 620 lett. 1^) c.p.p.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa il 12 aprile 2000 dalla corte di appello di Salerno nei confronti di IO AT, limitatamente all'imposizione della misura cautelare, di cui dispone la cessazione di efficacia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001