Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di intercettazione di comunicazioni,quando un decreto,formalmente qualificato come di proroga,risponda,di fatto, a tutti i requisiti di un decreto autorizzativo originario, esso ben può assumere la valenza di quest'ultimo e legittimare,quindi,le successive operazioni di intercettazione,ferma restando l'inutilizzabilità di quelle effettuate anteriormente,in periodo non coperto dai precedenti provvedimenti autorizzativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 26.01.1999
Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
Dott. LOSANA CAMILLO " N.668
Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
Dott. GIORDANO UMBERTO " N.37627/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LE FR n. il 20.05.1975
avverso ordinanza del 08.07.1998 TRIB. LIBERTÀ di LECCE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LOSANA CAMILLO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Geraci che ha chiesto il rigetto del ricorso.
LA CORTE OSSERVA.
Con ordinanza 08.07.1998 il Tribunale dei riesame di Lecce, decidendo a seguito di annullamento, con rinvio dalla Corte di cassazione, rigettava l'istanza di riesame proposta da LE FR avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Lecce in data 28.11.97. Il Rasciale è indagato del delitto di cui all'art. 74 T.U. 309/90. La difesa aveva a suo tempo eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite, in data successiva al 29.11.1996 perché non vi era stata continuità nei decreti di proroga (al decreto di proroga del 13.11.96, che consentiva le intercettazioni fino al 29.11.96 era. poi seguito un altro decreto di proroga in data 14.12.96, per cui restava "scoperto" l'intervallo di tempo tra il 29.11 ed il 14.12 del 1996.)
Il Tribunale aveva risposto che non erano utilizzabili le intercettazioni avvenute nel periodo "scoperto", ma lo erano però quelle successive al 14.12.96.
Aveva proposto ricorso per cassazione la difesa del Rasciale, la quale aveva altresì eccepito la nullità della attività investigativa successiva al 13.7.96, perché a quella data erano decorsi i sei mesi previsti per le indagini, riferite al reato di cui all'art. 73 del DPR 309/90; mentre solo nel mese di settembre 96 era stata disposta una proroga con riferimento (ritenuto dal ricorrente tardivo e perciò irrituale) al reato di cui all'art. 74 del citato DPR.
La Suprema Corte aveva annullato, con rinvio, l'ordinanza impugnata limitatamente alla "presunzione di esistenza di un decreto autorizzativa delle intercettazioni" e, quindi, alla "carenza di motivazione circa l'iter attraverso il quale si era snodata la serie di autorizzazioni relative alle intercettazioni". La Suprema Corte aveva pure accolto il primo motivo del ricorso riguardante la mancata proroga dei termine delle indagini, per carenza di motivazione al riguardo, pur precisando che la formulazione della imputazione di cui all'art. 74 del DPR 309/90 doveva ritenersi tempestiva. In sede di rinvio il Tribunale di Lecce, tenendo conto della decisione della Suprema Corte, ha ritenuto di dichiarare la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nel periodo ricompreso tra il 29.11 ed il 14.12.96. Peraltro, in ordine alle intercettazioni successive all'ultima data, ha ritenuto che esse potessero essere, utilizzate perché il decreto del 13.12.96, che formalmente era di proroga, in realtà conteneva tutti i requisiti di un decreto autorizzativo delle intercettazioni stesse e come tale (nuovo ed autonomo decreto di autorizzazione) poteva e doveva essere considerato.
Quanto poi al preteso indebito svolgimento di intercettazioni in epoca successiva al 13 luglio 96, e perciò quando già erano decorsi i sei mesi previsti per le indagini, (se riferite al reato di cui all'art. 73 DPR 309/90), il Tribunale osservava che non si era verificato alcun indebito: "sconfinamento" al di là di sei mesi di indagini previsti per il reato, inizialmente attribuito al Rasciale. Infatti la sostanziale (anche se non formale) attribuzione all'indagato anche del più grave delitto di cui all'art. 74 emergeva dagli atti del procedimento;
in particolare: da precedenti decreti già risultava l'esistenza di una vera e propria associazione criminosa, indipendentemente da una formale ed esplicita attribuzione ed alla formale annotazione sul registro degli indagati. Ha nuovamente proposto ricorso per cassazione il Rasciale deducendo i seguenti motivi:
a) il procedimento riguardava il delitto di cui all'art. 73 della legge sugli stupefacenti;
la durata delle indagini era perciò limitata a sei mesi;
questo termine era scaduto al luglio del 1996;
ma entro tale termine non era stato emesso alcun provvedimento di proroga;
con la conseguenza che dovevano ritenersi nulle le intercettazioni successive a quella data.
b) i decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche erano stati indebitamente ritenuti equivalenti a decreti autorizzativi delle stesse;
in realtà, sia per la forma che per il contenuto, essi erano decreti di proroga;
e siccome mancava la continuità delle proroghe, non poteva considerarsi legittima l'esecuzione di ulteriori intercettazioni.
c) in ogni caso il Tribunale si era limitato a motivare in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni;
ma non aveva poi motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Tutti i motivi del ricorso sono infondati.
a) Quanto al primo motivo va detto che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine al fatto che le indagini e, quindi, le intercettazioni, fin dall'inizio, riguardavano bensì il commercio di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/90) ma erano anche orientate alla eventuale individuazione di una vera e propria organizzazione criminosa, alla quale nei decreti si faceva espresso riferimento. Corretta è l'espressione del Tribunale secondo cui: "quanto alla indicazione del reato per cui si procede è sufficiente che il contenuto del decreto, consenta di individuare la fattispecie delittuosa, come una di quelle tassativamente indicate, dal legislatore, per consentire le operazioni di intercettazione, non essendo necessaria l'esatta denominazione del titolo del reato per il quale si procede".
Sufficiente inoltre appare la motivazione secondo cui "nel caso di specie numerosi decreti di autorizzazione di proroga delle intercettazioni emessi ben prima del 13 luglio 1996... sono di fatto motivati con lo specifico riferimento all'esistenza di una associazione finalizzata al traffico ed allo spaccio di stupefacenti, la cui esistenza era emersa nel corso delle indagini di P.G. come si ricava dal testo delle informative di reato utilizzate dal P.M. per avanzare le sue richieste al GIP".
(E del resto la stessa Suprema Corte aveva indicato come tempestiva la contestazione del delitto di cui all'art. 74 del DPR 309/90). A questo punto, dunque, la decisione riguardante la ritualità delle intercettazioni successive al 13.7.96 non merita censura, perché risulta adeguatamente motivata.
b) Quanto al secondo motivo riguardante la pretesa erroneità della equiparazione, effettuata, dal Tribunale, tra decreti di proroga e decreti autorizzativi delle intercettazioni va detto che l'ordinanza non è viziata da errori di diritto.
Un decreto che dal punto di vista formale sia qualificato come di proroga di intercettazioni, può essere considerato quale autonomo decreto autorizzativo, sempreché, ovviamente, ne contenga tutti i necessari requisiti.
Nella specie il Tribunale ha, con analisi attenta e non censurabile, riscontrato come, a proposito del decreto di proroga del 13.12.96, sussistessero tutti gli elementi necessari di un autonomo decreto autorizzativo delle intercettazioni e cioè: a) l'esistenza di gravi indizi di un reato rientrante tra quelli indicati dagli artt. 266 e 266 bis c.p.p. (nella specie il Giudice aveva dato ragione degli elementi dai quali gli indizi erano desunti ed aveva fatto riferimento all'esito, fino a quel momento della attività investigativa); b) la motivazione sulla indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini, (nella specie vi era il riferimento al permanere dei presupposti dell'intercettazione autorizzata il 12.04.96, con l'indicazione dell'avvenuto arresto di soggetti indicati come appartenenti al sodalizio criminale e della necessità di individuarne i sostituti). Il Tribunale non ha quindi errato nel considerare il decreto di proroga dei 13 dicembre 1996 quale autonomo decreto autorizzativo delle ulteriori intercettazioni.
C) Quanto al terzo motivo, si osserva che il Tribunale non ha approfondito l'argomento riguardante i gravi indizi di colpevolezza, del Rasciale, perché il "thema decidendum" a seguito della pronuncia della Suprema Corte, era limitato agli aspetti sopra menzionati. Del resto, una volta ritenute utilizzabili le intercettazioni, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ne discendeva con immediatezza, così come ritenuto, con decisione non censurata, dai Giudici che avevano applicato prima, e confermato poi, la misura custodiale in esame.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 1999