Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 668
CASS
Sentenza 26 gennaio 1999

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In tema di intercettazione di comunicazioni,quando un decreto,formalmente qualificato come di proroga,risponda,di fatto, a tutti i requisiti di un decreto autorizzativo originario, esso ben può assumere la valenza di quest'ultimo e legittimare,quindi,le successive operazioni di intercettazione,ferma restando l'inutilizzabilità di quelle effettuate anteriormente,in periodo non coperto dai precedenti provvedimenti autorizzativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 668
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 668
    Data del deposito : 26 gennaio 1999

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