Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/1996, n. 873
CASS
Sentenza 14 ottobre 1996

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A norma dell'art.6 cod. pen., che è diretto ad affermare il principio di territorialità del diritto penale ed a privilegiare la giurisdizione italiana, è sufficiente, perché il reato si consideri commesso nel territorio dello Stato, che quivi si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell'"iter criminis". In conseguenza non è necessaria la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia per il delitto di tentata importazione di droga, sequestrata all'estero, ma diretta in Italia, qualora nel territorio italiano siano avvenuti atti preliminari e strumentali, quali la domanda di spedizione o il consenso, in qualsiasi forma espresso, all'inoltro o alla ricezione della droga, atti che incidono, in modo rilevante, sull'elemento psicologico del reato.

L'art.727 cod. proc. pen. - che prevede la rogatoria internazionale per l'attività di acquisizione probatoria all'estero - non impedisce che, con il consenso delle autorità dello Stato straniero, le prove siano raccolte direttamente dall'autorità giudiziaria italiana. Di conseguenza, l'esame all'estero di testi ivi residenti, disposto nella fase dibattimentale ed eseguito direttamente dal giudice italiano, non configura, in senso tecnico-giuridico, per il principio di sovranità territoriale, un'udienza dibattimentale tenuta fuori dal territorio nazionale, ne' uno strumento non regolamentato di acquisizione della prova, diverso dalla rogatoria internazionale, ma una rogatoria eseguita con particolari modalità consentite dallo Stato straniero. Dall'insieme delle norme che regolano la rogatoria internazionale per l'acquisizione probatoria all'estero si ricavano due postulati: la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali ed inderogabili dell'ordinamento italiano e, quindi, con l'inviolabile diritto di difesa; le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate dalla legge dello Stato in cui viene compiuto l'atto. Da ciò consegue che per l'espletamento di tale rogatoria non è prevista la presenza dell'imputato. Ed invero tra gli ineludibili principi di ordine pubblico non rientra quello diretto a garantire la presenza dell'imputato, che pure è manifestazione del più generale diritto di difesa, che è costituzionalmente protetto, ma che è disciplinato, nelle concrete manifestazioni, dal legislatore ordinario che può graduare tale diritto, nei molteplici momenti processuali, sia come tutela piena, sia soltanto come assistenza e rappresentanza defensionale.

È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 18 bis della legge 26 luglio 1975 n.354 che consente al personale dei servizi investigativi di avere colloqui con detenuti, senza la presenza di difensori e senza l'obbligo di redigere il relativo verbale. Ed invero il diritto di difesa postula l'esistenza di atti processuali in senso stretto, un'attività di ricerca e di acquisizione della prova che, potendo essere utilizzata "in malam partem", deve essere garantita dai fondamentali principi del contraddittorio e dell'assistenza tecnica. I colloqui investigativi rientrano, invece, nell'attività amministrativa, prevalentemente preventiva, della cosiddetta polizia di sicurezza ed esauriscono la loro funzione nell'ambito della "ratio" e della fase in cui vengono svolti, senza alcuna incidenza sul diritto di difesa, in un processo accusatorio, nel quale la prova si forma legittimamente soltanto in dibattimento ed eccezionalmente nel corso delle indagini preliminari, nel contraddittorio delle parti, attraverso l'incidente probatorio. La norma in oggetto è, quindi, costituzionalmente legittima, rientrando nella libera determinazione del legislatore il potere di scelta del momento di concreta tutela dell'imputato, nel rispetto del principio di ragionevolezza che è coerentemente osservato in relazione ad un'attività non processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/1996, n. 873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 873
    Data del deposito : 14 ottobre 1996

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