Sentenza 14 ottobre 1996
Massime • 3
A norma dell'art.6 cod. pen., che è diretto ad affermare il principio di territorialità del diritto penale ed a privilegiare la giurisdizione italiana, è sufficiente, perché il reato si consideri commesso nel territorio dello Stato, che quivi si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell'"iter criminis". In conseguenza non è necessaria la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia per il delitto di tentata importazione di droga, sequestrata all'estero, ma diretta in Italia, qualora nel territorio italiano siano avvenuti atti preliminari e strumentali, quali la domanda di spedizione o il consenso, in qualsiasi forma espresso, all'inoltro o alla ricezione della droga, atti che incidono, in modo rilevante, sull'elemento psicologico del reato.
L'art.727 cod. proc. pen. - che prevede la rogatoria internazionale per l'attività di acquisizione probatoria all'estero - non impedisce che, con il consenso delle autorità dello Stato straniero, le prove siano raccolte direttamente dall'autorità giudiziaria italiana. Di conseguenza, l'esame all'estero di testi ivi residenti, disposto nella fase dibattimentale ed eseguito direttamente dal giudice italiano, non configura, in senso tecnico-giuridico, per il principio di sovranità territoriale, un'udienza dibattimentale tenuta fuori dal territorio nazionale, ne' uno strumento non regolamentato di acquisizione della prova, diverso dalla rogatoria internazionale, ma una rogatoria eseguita con particolari modalità consentite dallo Stato straniero. Dall'insieme delle norme che regolano la rogatoria internazionale per l'acquisizione probatoria all'estero si ricavano due postulati: la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali ed inderogabili dell'ordinamento italiano e, quindi, con l'inviolabile diritto di difesa; le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate dalla legge dello Stato in cui viene compiuto l'atto. Da ciò consegue che per l'espletamento di tale rogatoria non è prevista la presenza dell'imputato. Ed invero tra gli ineludibili principi di ordine pubblico non rientra quello diretto a garantire la presenza dell'imputato, che pure è manifestazione del più generale diritto di difesa, che è costituzionalmente protetto, ma che è disciplinato, nelle concrete manifestazioni, dal legislatore ordinario che può graduare tale diritto, nei molteplici momenti processuali, sia come tutela piena, sia soltanto come assistenza e rappresentanza defensionale.
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 18 bis della legge 26 luglio 1975 n.354 che consente al personale dei servizi investigativi di avere colloqui con detenuti, senza la presenza di difensori e senza l'obbligo di redigere il relativo verbale. Ed invero il diritto di difesa postula l'esistenza di atti processuali in senso stretto, un'attività di ricerca e di acquisizione della prova che, potendo essere utilizzata "in malam partem", deve essere garantita dai fondamentali principi del contraddittorio e dell'assistenza tecnica. I colloqui investigativi rientrano, invece, nell'attività amministrativa, prevalentemente preventiva, della cosiddetta polizia di sicurezza ed esauriscono la loro funzione nell'ambito della "ratio" e della fase in cui vengono svolti, senza alcuna incidenza sul diritto di difesa, in un processo accusatorio, nel quale la prova si forma legittimamente soltanto in dibattimento ed eccezionalmente nel corso delle indagini preliminari, nel contraddittorio delle parti, attraverso l'incidente probatorio. La norma in oggetto è, quindi, costituzionalmente legittima, rientrando nella libera determinazione del legislatore il potere di scelta del momento di concreta tutela dell'imputato, nel rispetto del principio di ragionevolezza che è coerentemente osservato in relazione ad un'attività non processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/1996, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1996 |
Testo completo
AL MASSIMARIO
8 7 3 ATNGHELLL 6000 REPUBBLICA ITALIANA Udienza Pubblica
4 MAR 1997 del 14.10.96 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE SENTENZA
Composta dagli ill.mí Sigg. : 1352 N.
Presidente Dott Marvulli Nicola Consigliere ~ 24120/16REGISTRO GENERALE
1. Dott Foscarini Bruno N.
2. Dott Calbi Francesco Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZION
UFFICIO COPIE
3. Dott. Perrone Pasquale Consigliere Richiesta copia studic
4. Dott Colonnese Andrea Consigliere Hal Sig. OLIVIERO per diritti L. 18000
127 FEB 1997 ha pronunciato la seguente SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appelo di Roma
e da
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CO SE, nato a [...] il [...] LIRE 3000
2-D'SA SE, nato a [...] l'[...] CANCELLERIA UFFIC COPIE
MA NT, nato a [...] il [...] Richiesta copia studio
4- IO, nato a [...] l'[...] dal Sig.
5- AR DI OR, nato Villa Hermosa _ TI per diritti 6000 Tolima (Colombia), il 24.10.53
-5 FEB. 1997- RI ST, nato a [...] il [...] BN643957 IL CANCELLIERE -Q MA, nato a [...] il [...]
8- RT, nato a [...] il [...] BN643956
LL EG RO LI nato a [...] il [...] A0401063
0972619
2000 avverso la sentenza del 26 gennaio 1996 della Corte di Appello di Roma
26.1.96
Letti i ricorsi e la sentenza denunziata,
Sentita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dott. Perrone AN026471 Pasquale,
AN026466
ANO26280
LE, OS e RA, limitatamente ai capi N ed F),e con rinvio, nei confronti di UA e CU;
conferma nel resto e per gli altri CORTE SUPREMA DI CASSAZION
UFFICIO COPIE imputati Richiesta copia stude CONTESentiti i difensori, avv.Aricò, avv.Cassiani avv.Minghelli, avv.Farina, dal Sig. ANDREA avv.Nocita, avv. Oliviero, avv. Piccioni, av nice a ssari che hanno 9.3 per diritti chiesto l'accoglimento dei ricorsi 1-5 NOV 2002 LIRE 2000 IL CANCELLIER: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERN
UFFICIO COPIE/
CORE SUPR A DI CASSAZIONE Richiesta copia studio dal Sig. NOCITA kis per diritti L. 6000 AC755911 MANAGO 6000 19071 LIRE 3000 CANCELLIERE W AC755912
* 4 199. CANCELLERIA
GANGELLE AC755913
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CG579840 UFFICIC COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studio UFFICIO GOPIE CG573815 dal Sig. LECCE Richiesta copia studio per diritti L. 18000 d Fig. Taxon per dirite 6000 il29 FEB. 2000 IL CANCELLIERE 1007 MQ IL C _LLIERE F
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CORTE SUPREMA ASSAZION LIRE 2003 UFFICIO PIE
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PL7 MA:1007 IL CANCELLIER BD451930
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BD451934 6001 BD451939
BD451938
TAHARI BD451933 BD451937 BD451932
BD451936 BD451931 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo trae origine dalla cosiddetta operazione “GREN ICE” portata avanti con la collaborazione del Servizio Centrale Operativo del dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, dalla DEA,agenzia dell'ufficio investigativo del Dipartimento Federale della Giustizia degli Stati Uniti, che, nella seconda metà del 1991, riesce ad infiltrare alcuni agenti nelle organizzazioni colombiane dedite al traffico internazionale di sostanze stupefacenti onde individuare i canali di riciclaggio degli ingenti proventi.
I due uffici investigativi creano,allo scopo,in Roma,la società GESSICA e HN CO, agente della DEA, si intesta un conto corrente presso il Banco di Napoli,agenzia di Latina, per farvi confluire il denaro acquisito, sotto copertura,attraverso i plurimi referenti romani delle organizzazioni sudamericane, e trasferirlo all'estero,in una banca di San Diego, sul conto corrente della società DIEGO INVESTIMENT GROUP, appositamente costituita DAAgenzia americana,che avrebbe poi dovuto inviarlo alle banche indicate dai"brokers"colombiani-Urquio
e Mola Insignares-a EI AN,altro agente che opera, sotto mentite spoglie, in quella città.
Attraverso le informazioni fornite DAagente DG,che aveva acquisito il numero di una utenza telefonica cellulare intestata a CA ON, HN CO riesce a prendere contatti con i collettori di denaro operanti in Italia. Guadagnatane la fiducia, riceve il 10 ed il 15 giugno 1992,in contanti,da DE TA,marito della CA,la somma di lire 99.000.000 e,tra luglio e settembre 1992,da BE EN,cittadina olandese, alla quale il nuovo canale di riciclaggio era stato segnalato DAorganizzazione colombiana,per l'occulto intervento dell'agente operante in San Diego,cinque miliardi e trecento milioni. La somma viene trasferita in dieci consegne, precedute da incontri della donna,documentati da pedinamenti, intercettazioni telefoniche e registrazione video-fotografica,con molteplici personaggi,quali, UA MA,LE ST, D'SA SE, CU AN,LE
SE. Viene accertato, inoltre, attraverso intercettazioni telefoniche incrociate, anche il cambio di valuta italiana in un milione di dollari ad opera di NI DE e Simoncini Lamberto che provvedono a consegnare la somma,nel mese di agosto del 1992, a EG BR e PE EL, corrieri inviati da un'organizzazione di narcotrafficanti operante in Colombia e facente capo a CA IA che da quel paese impartisce disposizioni e coordina l'attività esecutiva.
Il 13 settembre 1992,la EN presenta all'agente CO il colombiano TO, poi identificato per IN AR,ritenuto uno dei capi dell'organizzazione,il quale si reca,il 17 settembre,nei locali della società Gessica insieme alla donna ed a tale Porto,poi identificato per RA EG che si propone come referente,in Europa, dei narcotraficcanti Quando L'IN si appresta a lasciare l'Italia, viene data esecuzione, il 24 settembre, alle ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Roma nei confronti di tutte le persone coinvolte nella vicenda e,quindi, anche dei due colombiani, trovati in possesso di falsi documenti d'identificazione.
La EN,tratta in arresto,confessa ed eleva chiamate in correità e precisa di essere stata inviata in Italia,nel mese di maggio,per organizzare l'importazione di kg.550 di cocaina, nascosta in containers, destinati alla società BRANCAGEL,con sede in Palermo,ditta importatrice di pesce. Erano sorti problemi per lo svincolo dei due contenitori perchè le analisi eseguite dal servizio sanitario sul pesce importato avevano accertato una percentuale di piombo superiore a quella consentita Le difficoltà di sdoganamento dei due containers,bloccati al porto di Livorno,vengono superate con l'intervento di UA MA e CU AN,procuratore della NC,indicati,insieme all'OSn,quali organizzatori della spedizione,e di DE NI che si serve delle competenze specifiche e delle conoscenze del dr.NO Pietro che consiglia di trasferire il pesce,per fini umanitari, oltre frontiera e.precisamente, in Slovenia. Ottenuto in nulla osta al solo transito per il territorio nazionale,in conseguenza della nuova destinazione, i due coontainers vengono sdoganati e trasferiti a !
PALMACCI 6000
3000
€1,55 CANCELLERIA
DF024579
€1,55 L.3000
CANCELLER
DF024580
MINGHELL 3,1012/10.2110.02
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studic dal Sig. ANACLUCK
من per diritti
19 NOV. 2002- il: IL CANCELLIE 2
Trieste e.preliminarmente a Roma, dove, nella notte tra il 24 ed il 25 giugno,in un'area appartenente a D'SA SE, e con l'assistenza di ED GI EL,detto l'ingegnere,appositamente inviato DAorganizzazione per aver progettato e preparato il carico in Ecuador, viene estratta la cocaina che viene consegnata e immediatamente portata via,divisa in quantitativi diversi, come la EN apprende il giorno dopo, a conferma delle confidenze fattele dal UA il giorno prima,tra DE ed il gruppo di UA - CU, da una parte, e quello di via Crescenzio, DAaltra parte, costituito da LE -D'SA-LE.II 26 giugno, i containers pervengono al valico di Trieste,dove viene formalmente constatata l'integrità dei sigilli apposti dalla Guardia di Finanza di Livorno,e vengono successivamente trasferiti in Slovenia.
La EN precisa che il denaro ricavato dalla cessione della droga le veniva versato,in varie consegne,dal LE e,una sola volta,dal LE, denaro che veniva da lei consegnato, come da disposizioni impartitegli DAorganizzazione, a tale ZO che apprende essere, dopo l'arresto, HN CO, agente della Dea. Aggiunge che l'IN,capo del cartello di Pereira, era venuto in Italia anche per risolvere alcuni problemi relativi al pagamento della cocaina, superati nel corso di un pranzo avvenuto,il giorno dell'arresto, nel ristorante Bel Poggio, alla presenza sua di TO e di RA, CU,UA, LE e D'SA. L'IN aveva alloggiato in vari alberghi e anche in casa di CI IO, allontanandosene qando aveva appreso che lo stesso era in attesa dell'arrivo di un pacco, contenente libri,nei quali era nascosta cocaina, inviatogli dal
Venezuela da un familiare abitante in Caracas,indirizzato ad un vicino di casa,in quel periodo assente per vacanze.
*******
Il Tribunale di Roma,il 23 luglio 1994, condanna a pene varianti dagli otto ai trenta anni di reclusione RA EG RO, IN AR DI OR, IN RT per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti,i primi due anche per falso in documenti di riconoscimento e tutti e tre e LE SE, D'SA SE,LE ST, CU AN e UA MA per il delitto di introduzione in Italia e detenzione di kg.550 di cocaina,a vario titolo contestato.
Condanna,inoltre, CI IO ad anni 12 di reclusione e lire 120.000.000 di multa per l'introduzione in Italia di kg.3 di cocaina.
La Corte di Appello di Roma,in data 26 gennaio 1996, conferma la condanna di CU e UA ad anni 8 di reclusione e lire 80.000.000di multa;
derubricato il delitto di organizzazione in quello di partecipazione ad associazione per delinquere,riduce ad anni 14 di reclusione e lire 80.000.00 di multa le pene inflitte all'IN e al RA;
assolto il IN dal reato di introduzione, trasporto e detenzione di droga,e qualificato come delitto previsto DAart.648 bis cod.pen. il fatto originariamente a lui contestato come reato associativo e contestato al gruppo di via Crescenzio come trasporto,detenzione e acquisto di kg.550 di cocaina,riduce le pene inflitte a LE, D'SA, LE e IN rispettivamente, ad anni 9 di reclusione e lire 30.000.000 di multa,anni 7 e 20.000.000,anni 5 e 10.000.000,anni 6 e
15.000.000; derubricato in reato tentato il fatto contestato come importazione in Italia di kg.3 di cocaina,riduce ad anni 6 di reclusione e lire 40.000.000 di multa la pena inflitta al CI. Ricorrono in cassazione :
A-La Procura Generale della Repubblica che deduce i vizi di motivazione in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto contestato a IN ed a RA,ritenuti partecipi e non organizzatori dell'associazione per delinquere, e censura il mancato apprezzamento del ruolo del primo,capo del cartello di Pereira,e del secondo, responsabile per l'Europa della organizzazione di narcotrafficanti.
B-RA e OSn eccepiscono l'incostituzionalità dell'art. 18 bis Legge 26 luglio 1975 n.354 che consente, in contrasto con gli artt. 2,3 e 24,comma 2,Cost.,al personale dei servizi 3
investigativi di avere colloqui con detenuti,senza la presenza di difensori e senza l'obbligo di redigere il relativo processo verbale. C-OSn e RA eccepiscono anche la nullità della sentenza, basata sulle dichiarazioni di HN CO e EI DG,che sarebbero state acquisite in violazione degli artt.486,488 c.p.p. e 24 Cost. e dei diritti di difesa,non essendo stato loro consentito,in quanto detenuti in Italia, di presenziare alle udienze dibattimentali svolte,per sentire i testi,in rogatoria,negli Stati Uniti.
D- Il CI deduce il difetto della richiesta di procedimento del Ministro di Grazia e
Giustizia per il reato di tentata importazione di sostanze stupefacenti,che sarebbe stato compiuto intieramente in territorio estero, nonchè i vizi di motivazione in ordine alla penale raponsabilità, che sarebbe stata desunta,con motivazione illogica ed apparente, dalle dichiarazioni accusatorie della EN,prive di riscontri, senza individuare la condotta punibile e senza apprezzare elementi a lui favorevoli.
E-OS ed il RA deducono inoltre, l'errore di qualificazione giuridica del falso, contestato e ritenuto come reato continuato previsto dagli artt. 482,477,468 c.p., sull'assunto che si sarebbero limitati ad usare e non a falsificare i documenti di riconoscimento.
F-II IN deduce l'errore di qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato previsto dell'art.648 bis c.p. doveva comportare la sussunzione della fattispecie nel reato punito DAart. 379 c.p.
G-Gli imputati IN, RA, LE, LE,D'SA e UA deducono, per i reati rispettivamente contestati, i vizi di motivazione e la violazione di legge,con riferimento agli artt. 125,192,commi 2 e 3,603 c.p.p. 73 e 74, Legge Stupefacenti e 648 bis c.p.,e sostengono,con argomentazioni varie e nei limiti delle singole posizioni,l'inesistenza e la non configurabilità dei delitti di associazione per delinquere e di importazione, trasporto, detenzione di sostanze stupefacenti,e che la prova dei fatti e delle singole responsabilità e del riciclaggio dei proventi illeciti è desunta illogicamente e contraddittoriamente,ed in violazione del principio della completezza dell'istruzione dibattimentale, da elementi generici ed incongrui e DAinattendibile chiamata di correo elevata dalla EN,priva di riscontri esterni ed inconciliabile con l'integrità dei sigilli,apposti sui containes dalla Guardia di Finanza di Livorno, constatata alla frontiera di Trieste dopo la presunta estrazione della droga.
H-Gli imputati LE, D'SA e LE deducono,tra l'altro, la violazione dell'art.521 c.p.p., e,sostenendo il vizio di correlazione tra l'accusa contestata, concernente il traffico di sostanze stupefacenti,e la sentenza di condanna per il diverso ed eterogneo reato di riciclaggio,chiedono l'annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al pubblico ministero.
I-La Procura Generale denunzia, inoltre, l'inadeguatezza della sanzione inflitta a OS e RA, censurando il mancato apprezzamento della gravità dei fatti,e gli imputati, tra i quali RA, OSn, IN, LE, CU, CI, D'SA deducono i vizi di motivazione,il CI ed il CU anche, rispettivamente, la violazione del divieto della reformatio in peius e del principio del tantum devolutum quantum appellatum, in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e/o alla determinazione della pena. MOTIVI DELLA DELLA DECISIONE
1-La questione costituzionale di cui al punto B),dedotta dalla difesa dell'OS e del RA, è manifestamente infondata.
Il diritto di difesa postula l'esistenza di atti processuali in senso stretto,un'attività di ricerca e di acquisizione della prova che,potendo essere utilizzata in malam partem,deve essere garantita dai fondamentali principi del contraddittorio e dell'assistenza tecnica.
L'attività di polizia, sia preprocessuale, di orientamento delle investigazioni,sia extraprocessuale, propulsiva delle indagini, non esige garanzie difensive non solo perchè svincolata dal rapporto dialogico proprio del processo, nel quale gli eventuali risultati ottenuti non potranno mai avere ingresso, ma anche per ragioni ontologiche,non essendo possibile,prima che sia formalmente
1.Reg individuato il soggetto da sottoporre alle indagini, nè prevedere nè precostituire nè realizzare un'assistenza difensiva in incertam personam.I colloqui investigativi rientrano,quindi, nella attività amministrativa,prevalentemente preventiva, della cosiddetta polizia di sicurezza ed esauriscono la loro funzione nell'ambito della ratio e della fase in cui vengono svolti, senza alcuna incidenza sul diritto di difesa, in un processo accusatorio,nel quale la prova si forma legittimamente soltanto in dibattimento ed eccezionalmente nel corso delle indagini preliminari, nel contraddittorio delle parti,attraverso l'incidente probatorio. La norma è quindi, costituzionalmente legittima, rientrando nella libera determinazione del legislatore il potere di scelta del momento di concreta tutela dell'imputato, nel rispetto del principio di ragionevolezza che è coerentemente osservato in relazione ad un'attività non processuale.
Il rilievo della difesa,seconda la quale i colloqui investigativi con la EN finiscono con l'incidere sull'attendibilità intrinseca del soggetto e sulla genuinità della chiamata,inficiata da una genesi remota,provocata e non spontanea,è problema diverso,di merito, che investe non la legittimità ma la consistenza della prova.
2-L'eccezione processuale di cui al punto C),dedotta DAOS e dal RA,non è fondata.
L'art. 727 c.p.p.,che prevede la rogatoria internazionale per l'attività di acquisizione probatoria all'estero,non impedisce che con il consenso delle autorità dello Stato straniero,le prove siano raccolte direttamente DAautorità giudiziaria italiana. Di conseguenza, l'esame all'estero di testi ivi residenti,disposto nella fase dibattimentale ed eseguito direttamente dal giudice italiano,non configura,in senso tecnico-giuridico, per il principio di sovranità territoriale, un'udienza dibattimentale tenuta fuori dal territorio nazionale,nè uno strumento non regolamentato di acquisizione della prova, diverso dalla rogatoria internazionale, ma una rogatoria eseguita con particolarità modalità consentite dallo Stato straniero. Questa atipica forma di rogatoria non è sottratta alle norme convenzionali e consuetudinarie che regolano i rapporti tra gli Stati, per cui è incongruo il richiamo alle norme sulle udienze e sulla contumacia. In tema di rogatoria internazionale, anche se eseguita con la diretta partecipazione del giudice italiano, trovano applicazione,infatti,per il principio locus regit actum e in conformità ai canoni di diritto internazionale, universalmente riconosciuti, della prevalenza, iure gentium,della lex loci sulla lex fori,non le norme del codice di rito del paese richiedente, che disciplinano il processo,bensì quelle dello Stato in cui l'atto viene compiuto. Il richiamo del secondo comma dell'art. 191, contenuto nell'art. 729cpp,non comporta una traslatio delle norme processuali interne per l'espletamento della rogatoria attiva.Dal combinato disposto degli artt.27 e 31 delle preleggi, 191 e 729 c.p.p.,si ricavano due postulati: La prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali ed inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano e, quindi,con l'inviolabile diritto di difesa.Le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate,per la prevalenza della lex loci, dalla legge dello Stato in cui viene compiuto l'atto. Tra gli ineludibili principi di ordine pubblico non rientra quello diretto a garantire la presenza dell'imputato,che pur è manifestazione del più generale diritto di difesa, che è assoluto,non derogabile e costituzionalmente protetto come diritto in sè,ma che è disciplinato, nelle concrete manifestazioni, dalla legge ordinaria. Le modalità di concreto esercizio della difesa sono rimesse alle scelte discrezionali,non costituzionalmente imposte, del legislatore che può graduare il diritto,nei molteplici momenti processuali,sia come tutela piena, nell'endiadi dell'autodifesa e dell'assistenza tecnica, sia soltanto come assistenza e rappresentanza defensionale. In ordine alla non necessità della presenza dell'imputato, esemplificazioni di tipiche determinazioni normative si rinvengono nelle ipotesi di contumacia, rinuncia o allontanamento DAudienza, volontario o coattivo,o di consenso alla celebrazione del processo in sua assenza-artt. 475,487, 488c.p.p.-ed in quelle,quanto mai significative,dell'esame a domicilio dei testimoni,periti e consulenti tecnici
-art.502c.p.p.-Queste singolari scelte dimostrano che il principio della presenza dell'imputato all'acquisizione probatoria non corrisponde ad una norma inderogabile,d'ordine pubblico,e,in particolare,al diritto di difesa che è assicurato DAassistenza tecnica e dallo ius postulandi del difensore che lo esercita anche in forza di un potere di rappresentanza, legale e convenzionale. ips 1
0
Ora, se è vero che la presenza dell'imputato non è sempre necessaria neppure in dibattimento,è anche vero,per maggior ragione,che per la legittimità ed utilizzabilità delle acquisizioni probatorie non è richiesta la presenza alla rogatoria internazionale della parte che, versando in stato di detenzione,non può essere, nel rispetto della sovranità interna ed internazionale dei singoli Stati e del principio di ragionevolezza, nè disposta dallo Stato richiedente nè imposta allo Stato richiesto.
Di conseguenza, essendo l'esame dei testi avvenuto nell'ambito di una rogatoria internazionale attiva, alla presenza dei difensori degli imputati e,quindi, in conformità,non contestata, della lex loci e secondo una normativa che non è in contrasto con i principi e le regole fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano,l'eccezione è infondata.
3-Le questioni d' improcedibilità e di merito di cui al punto D),dedotte, dal CI, non sono fondate.
A norma dell'art. 6 c.p.,che è diretto ad affermare il principio di territorialità del diritto penale ed a privilegiare la giurisdizione italiana, è sufficiente,perchè il reato sia considerato commesso nel territorio dello Stato,che quivi si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico,e,quindi, un qualsiasi atto dell'iter criminis. In conseguenza,non è necessaria la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia per il delitto di tentata importazione di droga, sequestrata all'estero, ma diretta in Italia, qualora quivi siano avvenuti atti preliminari e strumentali, quali la domanda di spedizione o il consenso,in qualsiasi forma espresso, all'inoltro o alla ricezione della droga,atti che incidono, in modo rilevante, sull'elemento psicologico del reato.
I giudici del merito facevano corretta applicazione di questo principio, affermando che in Italia era intervenuta,con il consenso quivi necessariamente espresso dal soggetto alla spedizione del pacco a lui diretto,parte dell'accordo diretto all' importazione di 3 kg.circa di cocaina. L'argomento logico è decisivo,con la conseguenza che è inammissibile censura di fatto l'apodittico rilievo difensivo, inconciliabile con la protesta di innocenza, che l'accordo in ordine alla spedizione del pacco poteva essere intervenuto durante la pretesa permanenza del CI in Venezuela,nel precedente mese di agosto.
Precisata,così, anche la condotta punibile, va dichiarata infondata pure la questione di merito dedotta dal ricorrente.
La penale responsabilità del soggetto è ancorata,infatti, nel rispetto dell'art. 192 c.p.p., non solo alle dichiarazioni accusatorie della EN- IN AR si allontana dalla casa del
CI dopo aver appreso che doveva arrivare un pacco contenente libri e droga-ma anche da molteplici altri elementi,che ne costituiscono congrua verifica,quali: L'ospitalità concessa il 14 settembre al colombiano, risultante dai pedinamenti svolti dalla polizia giudiziaria ed ammessa dal CI e DAIN.Il conseguente trasferimento del preoccupato IN in casa della EN dal 15 settembre. La spedizione dal Venezuela del pacco che giunto negli Stati Uniti tra il 10 ed il 15 settembre, viene sequestrato a Miami prima dell'arresto della EN,da agenti della DEA che vi rinvengono notevole quantità di cocaina.La destinazione dell'involucro a tale dott.OT OM,apparentemente abitante in via Cassia n.783,in un appartamento attiguo a quello del CI. L'inesistenza del destinatario in quel condominio, nonostante che sulla targhetta del citofono corrispondente all'appartamento B1, appartenente a Rosso Enrica.posto sullo stesso pianerottolo dell'abitazione del CI, fosse stato applicato, precariamente, un biglietto con l'indicazione del dott. OT. La possibilità per il CI di ritirare il pacco come vicino di casa o con una falsa delega.
Non ha rilevanza che il CI non si sia poi attivitato per ritirare il pacco perchè i vari tentativi di consegna controllata venivano svolti dalla polizia giudiziaria-dopo quello iniziale del 20 settembre,quando ormai erano stati eseguiti i compromettenti e allarmanti arresti di
EN, RA e IN,persone da lui frequentate in quel periodo.
4-Le questioni di qualificazione giuridica e di merito di cui al punto E), dedotte DAOS e dal RA in ordine al reato continuato di falso.punito a norma dell'art.477 c.p., non sono fondate.
L'art.489 c.p..del quale si chiede l'applicazione, è una norma incriminatrice sussidiaria che punisce l'uso di un atto falso, fuori dell'ipotesi di concorso nella falsità Nella fattispecie,la qualificazione giuridica del fatto è corretta in quanto entrambi i soggetti apponevano o facevano apporre,come contestato,le rispettive fotografie e generalità sui documenti, concorrendo,così,nel falso e completando la falsificazione materiale posta in essere dai complici con l'apposizione dei timbri sui passaporti e la carta di identità apparentemente rilasciati dalle autorità del Venezuela e della Spagna.
5-Le questioni di qualificazione giuridica e di merito di cui al punto F), dedotte dal IN che censura la motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato previsto DAart.648 bis c.p. e prospetta la configurabilità del delitto punito DAart. 379 c.p., non sono fondate. Il riciclaggio ed il favoreggiamento reale entrambi caratterizzati da dolo generico, hanno una diversa oggettività giuridica perchè tutelano differenti beni giuridici -il patrimonio e la giustizia-.Il riciclaggio, inoltre, punisce condotte specificamente determinate-sostituzione e traferimento di illeciti profitti e frapposizione di ostacoli all'identificazione della loro provenienza-Il favoreggiamento reale è invece un reato a condotta libera per la genericità del fatto punito-aiuto ad assicurare i proventi illeciti-che può essere realizzato,quindi,per la indeterminatezza della previsione normativa, anche dalle condotte specifiche di riciclaggio. Esiste dunque,un rapporto di apparente confliggenza in quanto le rispettive norme incriminatrici sembrano trovare applicazione per lo stesso fatto, se relativo a beni denaro e utilità provenienti dai reati aggravati di rapina ed estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione e da delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacentie,reati che, nella dizione più favorevole dell'art.648 c.p., vigente al momento del fatto,rappresentano il quid pluris specializzante della condotta punita. L'art.648 bis c.p.,quindi, anche nel testo previgente, risultante dalla sostituzione operata DAart.23 Legge 19 marzo 1990 n.55,applicabile alla fattispecie,e l'art.379 c.p.nel testo modificato DAart.25 della medesima Legge,realizzano un concorso apparente di norme, che è risolto,però,con determinazione tipica ed ineludibile, dallo stesso legislatore che ritiene applicabile il favoreggiamento reale soltanto "fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt.648,648 bis e 648 ter“.
In conseguenza,essendo risolto dalla Legge il probema dell'individuazione della norma speciale applicabile,il residuale favoreggiamento non è mai configurabile e deve applicarsi la norma incriminatrice del riciclaggio, tutte le volte in cui vi sia un rapporto da genus a species e la fattispecie concreta rientri in quella dell'art.648 bis c.p.per la specificità della condotta o per il quid pluris specializzante, costituito, nella previgente dizione,dal delitto presupposto. In definitiva, ricorrendo gli estremi di quella particolare figura di ricettazione non vi può essere configgenza tra le due norme incriminatrici e non vi è possibilità di alternativa, attraverso un'arbitraria differenziazione del dolo dell'uno e dell'altro reato, atteso che il favoreggiamento
è assorbito e non assorbe per il principio di specialità,il riciclaggio. Il problema,quindi, dell'elemento soggettivo del reato prospettato come mancata dimostrazione della conoscenza, da parte del soggetto, della provenienza del denaro riciclato dal traffico di stupefacenti „si risolve in una questione di puro fatto e in questa sedețin una censura della motivazione.
Ciò posto,e premesso che il IN viene condannato per il reato di cui all'art. 648 bis c.p., per aver concorso con il DE nel trasferimento all'estero di denaro proveniente dallo smercio di cocaina importata si osserva che l'elemento soggettivo del riciclaggio è cosi argomentato dalla sentenza impugnata.”il IN non poteva ignorare la provenienza del milione di dollari dallo smercio della cocaina sapendo che la somma era destinata ad essere rimessa nelle mani degli appartenenti al sodalizio delinquenziale del CA". La motivazione sia pure 7
sintetica, esaustiva di per sè e per il riferimento alla materialità della condotta, oggettivamente sintomatica di un dolo incontestabile-collaborazione prestata al DE per la monetizzazione di assegni,per il cambio in dollari di valuta italiana, per la conseguente consegna clandestina e le modalità di trasferimento all'estero,mediante PE e ON, corrieri dell'organizzazione di narcotrafficanti, di una somma così elevata di denaro contante -.
Poichè, inoltre, la condanna per il reato previsto DAart. 648 bis cod. pen.consegue, nell'evidente rispetto dell'art. 521 c.p.p,ad uno specifico motivo d'impugnazione e ad una diversa qualificazione giuridica del fatto,originariamente contestato come associazione per delinquere fiinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed al riciclaggio dei relativi proventi,la motivazione richiama,anche implicitamente,la sentenza di primo grado.Richiama i capi relativi ai coimputati CA IA, DE NI ed ai due corrieri PE e ON,nei quali la posizione del IN è analiticamente tratteggiata con riferimento ai rapporti reiterati, quanto mai sintomatici,con il primo che coordina e dirige dalla Colombia l'attività di esportazione di droga e riciclaggio dei relativi proventi ed impartisce disposizioni per l'Italia,al cognato DE che si serve assiduamente dell'opera dell'amico "RT"che appare, nelle telefonate intercettate,continuamente interessato a viaggi di corrieri,alle lamementele dei soci colombiani, all'esecuzione di ordini,al conteggio di denaro, al cambio di valuta ed all'attività di collettore di dollari.
Il motivo di ricorso,quindi,non è fondato.
6-Le questioni di diritto sostanziale e processuale e le censure di merito di cui ai punti A) e G), dedotte dalla Procura Generale e da IN, RA, LE, LE, D'SA e UA,non sono fondate.
Il reato previsto DAart.74 Legge Stupefacenti postula l'esistenza di una durevole organizzazione, anche rudimentale, di mezzì,attività, persone, stabilmente vincolate al gruppo delinquenziale con ruoli costitutivi, direttivi, strumentali o esecutivi,idonea alla realizzazione di un programma delittuoso, avente per oggetto una serie di delitti-scopo, indeterminati come accadimenti storici e cronologici, ma determinati per tipologia delittuosa che è relativa ai reati previsti dal precedente art.73.
Quest'ultimo delitto, che è a forma libera per l'analiticità delle condotte incriminate,punisce qualsiasi attività che pone in contatto il soggetto con la droga,dal momento di produzione a quello del commercio e della mera consegna,per comprendervi anche i fatti intermedi della importazione,esportazione, trasporto,detenzione,a qualsiasiasi titolo, della sostanza. La diversa struttura oggettiva dei due reati si traduce, sotto il profilo processuale e probatorio, in una diversa metodologia d'indagine.
Lo stabile vincolo associativo può essere affermato per facta concludentia, sintomatici di ruoli che rientrano o nel primo o nel secondo comma dell'art. 74 Legge Stupefacenti, a seconda della consistenza concreta e preminenza specifica dell'attività svolta dai singoli in ordine al momento genetico della societas sceleris-promotori e costitutori-alla vita,conservazione, funzionalità e potenziamento del gruppo delinquenziale-organizzatori, dirigenti, finanziatori-o alla prestazione esecutiva e strumentale svolta dai partecipi.
La prova della responsabilità per il delitto-fine,invece, può essere ricavata,in forza del principio generale sul concorso di persone nel reato,da qualsiasi prestazione ad adiuvandum,materiale e morale, svolta dal singolo per la determinazione di qualunque rapporto tra persona e droga. E' evidente che l'accertamento dell'esistenza materiale dell'associazione per delinquere e del delitto-fine e delle singole condotte, della consistenza, preminenza o mera strumentalità sussidiaria dei ruoli e dell'atttività di partecipazione dei soggetti all'uno ed all'altro reato comporta una indagine di merito, riservato al giudice del fatto, atteso che il ricorso non apre un'ulteriore fase dell'impugnazione di merito e non può essere diretto alla rivalutazione del materiale di causa ed a ricostruire il fatto in modo diverso e più vantaggioso per l'imputato. Tale rielaborazione non è ammissibile in sede di legittimità, perchè l'esigenza rigorosa di una verifica esclusivamente giuridica del provvedimento impugnato postula come inamovibili i presupposti fattuali del sillogismo probatorio.Di conseguenza, una volta che il giudice abbia determinato,nel quadro di una superiore ed integrale sintesi,il valore logico e giuridico che deve essere attribuito ai fatti acquisiti al processo, l'imputato non può sindacare,con inammissibili censure, nè il giudizio in ordine alla completezza dell'istruzione dibattimentale, all'irrilevanza dei mezzi di prova richiesti a norma dell'art.603 c.p.p. ed alla possibilità di un giudizio allo stato degli atti,nè il processo di determinazione del libero convincimento e di valutazione della prova.
Ciò posto,si osserva che gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ritenuto soltanto per i colombani,ed i fatti concernenti il traffico di kg. 550 di cocaina ed il riciclaggio dei relativi proventi e le condotte di partecipazione dei vari soggetti ai reati rispettivamente contestati sono affermati dai giudici di merito,con motivazione completa,corretta e logica, attraverso molteplici elementi desunti: Dalle dichiarazioni confessorie ed accusatorie di BE
EN Dalle deposizioni di numerosi testi, anche qualificati,quali HN CO e ID DG, agenti della DEA,e gli ufficiali di polizia giudiziaria dipendenti dal Servizio Centrale Operativo del Ministero dell'Interno-dott. Pansa, dott. Rizzi, ispettore D'Ortona ed altri-. Dalle rogatorie internazionali e dagli atti d'indagine legittimamente acquisiti al dibattimento. Dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dei pedinamenti, dalla documentazione video- fotografica, dalle confessioni di alcuni imputati e dalle ammissioni di altri.Dai verbali di sequestro e dalla documentazione sequestrata. Tutti questi atti e fatti, criticamente apprezzati, operano sia come prove autonome sia come riscontri alla chiamata,e dimostrano, secondo l'articolata ricostruzione operata dai giudici di merito:
-L'esistenza di una associazione internazionale stabile, dotata di notevoli mezzi finanziari e strumentali, articolata in strutture interne ed internazionali,con razionale divisione dei compiti, funzionali al traffico di sostanze stupefacenti e al riciclaggio dei proventi. L'organizzazione si dirama dalla Colombia e,in genere, DAAmerica meridionale,con i grandi cartelli di narcotraficanti facenti capo a Pereira e Juan Carlos, agli Stati Uniti, dove operano,tra l'altro, "i brokers"Urquio e Mola Insignares, collegati a De Castro De Vivo Edgar,e,infine, all'Europa ed all'Italia, dove collaborano molteplici emissari,quali la EN,IN AR, alias ON, e RA EG,alias Porto. Nell'esecuzione del programma delittuoso rientra l'invio di notevoli quantità di cocaina,quale la partita di kg.600,sequestrata in Belgio,quella di kg.240,con la nave OBOD, intercettata a Cartagena, destinati alla società GESSICA, costituita appositamente,con la collaborazione della DEA e del Servizio Centrale Operativo del Ministero dell'Interno,per scoprire i canali di spaccio della droga e di riciclaggio del denaro. Rientra infine,la spedizione, della cocaina sbarcata a Livorno. L'OS ed il RA,che partecipa agli incontri per risolvere i problemi sorti in ordine al pagamento della droga importata nel mese di giugno e per programmare i futuri affari relativi sia all'importazione di droga sia al riciclaggio dei proventi, hanno nell'organizzazione un ruolo esecutivo e strumentale e non organizzativo e dirigenziale.Decisivo è in merito,l'argomento logico utilizzato dalla Corte di merito che limitando i riferimenti accusatori ai contenuti concreti dell'attività svolta in
Italia, esclude che possa essere attribuita una infungibile posizione di preminenza a soggetti inviati da potentissime organizzazioni criminali in lontani paesi per avere contatti pericolosi e incontri fortemente rischiosi con molteplici persone sconosciute, ultimi anelli della catena delinquenziale.
In conseguenza,non è fondato, sul punto, il ricorso della Procura Generale che, peraltro,mira ad attribuire ai due colombiani la qualifica di organizzatori anche sulla base di una inammissibile rivalutazione del fatto.
-L'invio in Italia, via mare-fatto inizialmente acquisito con la chiamata di correo elevata dalla
EN-di kg.550 di cocaina, nascosti nei containers Tolu e Triu,contenenti tonno e gamberetti surgelati,destinati alla società siciliana NC La spedizione viene organizzata in Ecuador da IN AR con la collaborazione di CU NI,procuratore della NC, Carmelo SA e UA MA, nonchè di ED GI EL, detto l'ingegnere,che provvede materialmente all'occultamento della droga. La EN viene inviata in Italia anche 9
per sbloccare la situazione di stallo verificatasi a Livorno, dove vengono sbarcati i due contenitori che debbono essere rimessi al mittente perchè il pesce risulta contaminato da una percentuale di mercurio superiore a quella consentita. Tramite il dr.NO Pietro,sedicente funzionario del Ministero Affari Esteri,che riceve mandato di agire per conto della
NC,con atto sottoscritto dal CU che falsifica la firma del suocero LI, titolare della ditta, viene ottenuta l'autorizzazione allo sdoganamento dei containers ed il nulla osta al solo transito per il territorio nazionale, con l'espediente di una diversa destinazione del pesce,da inviare in Jugoslavia per scopi umanitari. I due containers vengono trasportati da dipendenti della ditta Lomazza a Roma, dove, nella notte tra il 24 ed il 25 giugno 1992, secondo la chiamata di correo della EN,la droga viene estratta dai containers DAingegnere GI
EL, appositamente giunto in Italia,e consegnata,come la donna apprende dal UA,il giorno prima, e riceve conferma il giorno dopo DAEL,in quantità diverse,a DE ad al gruppo di CU-UA,da una parte,e,DAaltra parte,a quello di via Crescenzio-LE SE,D'SA SE, LE ST-. Il LE, insieme a LE ed al D'SA, (nei confronti dei quali la sentenza impugnata esclude l'acquisto della droga e ritiene sussistente il reato di riciclaggio)provvede poi a consegnare alla EN il danaro relativo a notevole parte della droga estratta dai containers, denaro che viene trasferito all'estero,tramite HN CO, agente sotto copertura, e la società GESSICA.
-Gli innumerevoli riscontri storici, risultanti dalla generica e dalla specifica,da documenti aventi valore anche di atti pubblici, dalle dichiarazioni rese pure dai titolari delle ditte Intercontainer, ER e Lavazza, intervenute per lo sdoganamento ed il trasporto del pesce, riscontri relativi a: L'arrivo dei due containers nel porto di Livorno,il 4 giugno 1992.Le difficoltà di sdoganemento del pesce in conseguenza delle analisi eseguite DAufficio sanitario. L'intervento di DE,NO, UA e CU per il nulla osta al transito per il territorio nazionale. Il trasporto,il 24 giugno, dei contenitori a Roma, con una irrazionale deviaziazione dal percorso naturale Livorno-Trieste per la destinazione definitiva in Jugoslavia, deviazione spiegabile soltanto con l'esigenza di estrarre nella capitale la droga in essi nascosta. Il successivo trasporto dei contenitori da Roma,nella tarda mattinata del 25 giugno, a Trieste, dove giungono il 26 giugno, apparentemente "chiusi e sigillati". Le manomissioni, accertate al momento del sequestro,nel settembre 1992, dei containers che presentano sintomatici scollamenti di alcuni pannelli,ristuccati di recente,la saldatura di altri, l'alloggiamento dei portelloni con viti facilmente smontabili.
-Il sequestro, al momento dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare,di falsi passaporti di IN AR e RA EG, intestati ad altre persone, e addosso al primo, dei documenti di spedizione del pesce alla NC e delle polizze di carico dei containers Tolu e Triu, nonchè di un'agenda sulla quale erano stati annotati gli indirizzi dei complici.
-Le confessioni,sia pure reticenti, del CU e del UA in merito al loro consapevole intervento per lo sdoganamento del pesce, al fine del recupero della droga,e all'introduzione in Italia dei due containers al viaggio a Roma ed al prelievo della cocaina, operato direttamente da AR,l'ingegnere inviato per aiutare la EN perchè a conoscenza dei punti precisi dei contenitori dove era stata occultata la cocaina.Rilevanti sono,in merito,i riferimenti e le ammissioni del UA circa gli accordi intervenuti,nel novembre 1992, con SA ed alcuni colombiani in ordine alla spedizione della cocaina ed alle modalità di occultamento ed esportazione della droga nei contenitori contenenti pesce surgelato da inviare alla NC.
-La consegna alla EN,da luglio a settembre,da parte del LE,che si accompagna con D'SA e LE, della somma,in contanti, di ben cinque miliardi e trecento milioni,quale provento della vendita di parte della droga importata Le consegne,provate da documentazione video-fotografica, dalle dichiarazioni della EN e dei testi CO e
DG, sono ammesse,sia pure in modo parziale e reticente,dal LE che offre giustificazioni infondate e false, criticamente apprezzate nella falsità e nell'infondatezza dai giudici del merito che motivatamente ritengono superflua ogni altra acquisizione probatoria. 10
-L'attività di appoggio e di supporto svolta nelle varie consegne da LE e D'SA. Questi,per sua stessa ammissione, mette a disposizione l'ufficio di via Crescenzio per gli incontri tra LE e la EN e provvede direttamente a contare e mettere in borsa le banconote consegnate, per circa un miliardo,negli incontri del 14 luglio e del 4 agosto Il
LE partecipa,direttamente, al tasferimento di denaro almeno negli incontri del 28 agosto e del 17 settembre e,provvede,in quest'ultima occasione, a consegnare, personalmente,la somma di lire 469.000.000 alla EN,come da costei riferito e come reticentemente ammesso dal chiamato che riconosce di aver dato alla donna,per conto del LE,un involucro contenente imprecisati gioielli,senza saper indicare la gioielleria di provenienza.
-La riunione del 24 settembre 1992, presso il ristorante La Pergola, riferita dalla EN e riscontrata dalla confessione,sia pure reticente, del UA nel corso della quale,alla presenza della donna e di LE, D'SA, CU, IN AR e RA EG, vengono superati i contrasti sorti circa la qualità ed il prezzo della cocaina importata nei containers Tolu e Triu e vengono programmate nuove clandestine importazioni di droga, attraverso la società GESSICA. La presenza del RA alla riunione ed il tenore delle discussioni relative agli affari compiuti e da compiere vengono utilizzate dalla Corte territoriale per valorizzare le altre emergenze processuali e, ritenere quindi, con corretto e motivato giudizio di fatto,insindacabile in questa sede, anche il concorso del soggetto nell' importazione della cocaina sbarcata a Livorno.
Ciò posto,si osserva che non ha pregio il rilievo difensivo della pretesa inconciliabilità, prospettata da molteplici imputati,tra la chiamata di correo della EN e l'apparente integrità constatata alla frontiera di Trieste, dei sigilli apposti dalla Guardia di Finanza di Livorno.La Corte di merito non rinviene riscontri concreti alle modalità di estrazione della droga dai containers, oggetto dei riferimenti de relato della EN,e quindi alla presenza,nel contesto,di LE, LE e D'SA. L'importazione della droga, però,con quelle modalità di occultamento, il trasferimento dei contenitori e l'estrazione della cocaina a Roma sono verità processuali per entrambe le sentenze di primo e secondo grado,che si integrano vicendevolmente, in forza di elementi imponenti di prova, documentale e testimoniale,e,in sintesi,della chiamata della EN e delle confessioni di UA e CU, dell'attivismo di NI DE e del dott. NO presso gli uffici doganali, delle dichiarazioni di dipendenti della ditta incaricata del trasporto,delle sintomatiche accertate manomissioni dei pannelli e degli sportelloni dei containers, della documentazione sequestrata presso la Dogana e la NC e addosso all'IN Decisiva è inoltre,la prova logica desumibile dal traporto dei containers a Roma,con irrazionale deviazione dal tragitto naturale Livorno-Trieste,deviazione che può trovare spiegazione, come si diceva, soltanto nella necessità di estrarre ivi la droga, secondo gli accordi intervenuti con gli acquirenti ed i collettori dei proventi. In conseguenza,sono tutte infondate le questioni dedotte.
7-Non sono fondate le questioni di cui al punto H), relative alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dedotte da LE, D'SA e LE.
Il delitto previsto DAart.648 bis c.p., anche nel testo risultante dalla sostituzione operata DAart.23 Legge 19 marzo 1990, n. 55,vigente al momento dei fatti e prima della modifica intervenuta con l'art. 4 della Legge 9 agosto 1993 n.328,punisce,fuori dei casi di concorso, il riciclaggio anche quale apposizione di ostacoli alla identificazione di denaro,beni od altre utilità provenienti dai delitti di rapina o estorsione aggravati, sequestro di persona a scopo di estorsione o da delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. La norma postula la pregressa esistenza di uno specifico delitto e,sotto il profilo soggettivo,la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, diretta o indiretta, immediata o mediata. Trattasi di una previsione incriminatrice residuale che, pur essendo collegata, quoad rem,al reato precedente ha una sua autonomia materiale e giuridica. La norma punisce, allo scopo di impedire il consolidamento di patrimoni illecitamente acquisiti e di limitare le spinte criminoimpellenti di fenomeni delittuosi di così diffuso allarme sociale, il post factum che è e deve essere del tutto svincolato dal reato presupposto, sotto il profilo
1.3 oggettivo e soggettivo.Il diverso regime sanzionatorio è previsto,infatti, soltanto per i soggetti estranei al reato presupposto,in quanto l' attività ad adiuvundam è un quid pluris rispetto al reato-base.L'intraneus, sia esso autore materiale o semplice partecipe, è già colpito dalla sanzione prevista dalla norma incriminatrice principale anche per la ulteriore attività di recupero del profitto illecito, che per tipica determinazione normativa,non è suscettibile di autonomo apprezzamento penale essendo un prolungamento materiale e logico dell'iter criminis del reato presupposto.
Il confine tra il delitto di riciclaggio e il delitto concernente il traffico di sostanze stupefacenti
è segnato DAart.110 c.p.,in forza del principio generale vigente in tema di concorso di persone nel reato,per cui il soggetto risponde sia del fatto proprio sia del fatto altrui per il semplice consapevole inserimento in qualsiasi momento dell'iter criminis,con condotte, preparatorie od esecutive,contestuali o anche successive, purchè poste in essere quali contributi psicologicamente e materialmente funzionali alla realizzazione dell'evento.Il post factum,preventivamente concordato ad adiuvandum, finalizzato all'occultamento, alla definitiva acquisizione del prezzo del reato produttore al riciclaggio o all' apposizione di ostacoli alla identificazione dei proventi del traffico di sostanze stupefacenti, realizza il concorso nel delitto principale. In tale ipotesi,il fatto successivo è un posterius soltanto nella sua materialità storica ma non ha una esistenza giuridica autonoma perchè collegato per il principio di causalità del post hoc,propter hoc, al momento ideativo e propulsivo dell'azione delittuosa. La ricettazione,il favoreggiamento e il riciclaggio postulano un accordo criminoso successivo al reato presupposto-L'accordo precedente,invece, è compartecipazione nel reato principale anche se si traduce in una prestazione eventuale e successiva che non ha valore sostanziale, ma soltanto processuale e probatorio in quanto rivelatore di quella promessa che,intervenuta prima o durante il reato,con l'animus socii culpae,è idoneo a rafforzare il proposito criminoso dell'agente ed a determinare quelle condizioni e modalità di tempo luogo ed azione che sarebbero state diverse senza quella promessa. Ciò che rileva non è,infatti,la prestazione ad adiuvandum,che potrebbe anche non intervenire per un ripensamento del soggetto che si era impegnato ad eseguirla, ma è la promessa della prestazione che, determinando o rafforzando la risoluzione delittuosa, costituisce concorso nel reato presupposto.
L'autonomia dei due reati, nonostante la connessione materiale,quoad rem,impedisce di considerare il riciclaggio un reato minore del non omogeneo reato concernente il traffico di sostanze stupefacenti,per cui la derubricazione di quest'ultimo delitto nel primo può innescare problemi di compatibilità e di mancato rispetto del contraddittorio, nei limiti della formulazione dell'imputazione e dell'attribuzione al giudice del potere di dare al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica. Si osserva in merito,che il principio della contestazione e della correlazione tra accusa e sentenza,che delimita la cognizione del giudice di primo grado ed il corrispondente principio del tantum devolutum quantum appellatum,che segna la cognizione del giudice della impugnazione, non sono assoluti ed incontrano un limite, nelle questioni di nullità di ordine generale,dichiarate insanabili DAart. 179, in quelle previste dagli artt.20,21 e 129 c.p.p.,che possono essere rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento,e nell'art.521c.p.p. che attribuisce al giudice, indipendentemente dai motivi di gravame, il potere di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica.
Tale potere,codificato per il processo di primo grado,spetta pure al giudice dell'appello,a norma degli artt.597,comma 3 e 598, che richiama ed impone l'osservanza anche dell'art. 521 nel giudizio d'impugnazione,e,infine, alla Corte di Cassazione,a norma dell'art.606,comma 2,c.p.p. La disposizione risolve,infatti,positivamente, il problema dell'estensibilità al giudizio di legittimità del principio di cui agli artt.477 e 515 del codice di rito del 1930, recependo,con una disposizione più specifica rispetto a quella previgente dell'art.538,la soluzione data in materia dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La Corte Suprema di Cassazione, nella sua istituzionale funzione regolatrice del diritto oggettivo e di organo supremo di giustizia,che assicura,anche ex art.65 dell'ordinamento giudiziario-R.D. 30 gennaio 1941 n. 12-l'esatta 12
osservanza e l'uniforme interpetrazione delle leggi,ha il dovere di procedere, ex officio,sin tanto che il rapporto processuale non sia esaurito con il giudicato, a quelle verifiche che la legge impone di operare in qualsiasi stato e grado del processo. In questo obbligo rientra anche l'onere del giudice,istituzionalmente e funzionalmente sovraordinato, di controllare,purchè ritualmente investito del gravame,l'esatta qualificazione giuridica del fatto, anche prescindendo dai motivi di ricorso e DAirrilevante acquiescenza delle parti, in considerazione dell' interesse superiore e d'ordine pubblico alla osservanza del diritto oggettivo.La Corte di Cassazione ha il potere-dovere, quindi, anche se l'impugnazione sia proposta dal solo imputato,di modificare la definizione giuridica del fatto e di inquadrarlo in una fattispecie normativa, anche più grave,con un dulice limite.
Uno, costituito dal divieto della reformatio in peius,che investe soltanto il dispositivo della sentenza, nella parte relativa alla qualità e quantità della pena inflitta ed ai benefici concessi,e vige soltanto se l'impugnazione non venga proposta dal pubblico ministero. In tale ipotesi, viene in considerazione una sentenza di mera rettificazione e non di annullamento, perchè viene sempre salvaguardata, in mancanza dell'impugnazione della parte pubblica,la preclusione derivante dal giudicato in ordine alla sanzione inflitta dal giudice a quo. L'altro, derivante dai limiti del potere di controllo della Corte di Cassazione che, pur non potendo procedere a una diversa lettura degli elementi fattuali acquisiti al processo,è legittimata ad esprimere il definitivo giudizio di unitaria sintesi giuridica sulla non controversa o non controvertibile ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito. Ciò posto,va premesso che è rimesso al giudice dell'impugnazione e,nella fattispecie, alla Corte di Cassazione il potere di interpetrazione della sentenza impugnata e di ricercare la volontà manifestata nelle statuizioni, risolvendo anche eventuali ed apparenti contrasti nascenti da uno sviluppo,non sempre lineare, del procedimento argomentativo,nonchè il potere,in tale ambito ed in tali limiti,di rettificare ed integrare la motivazione attraverso fatti giudizialmente accertati ed argomenti trattati per relationem dal giudice del merito. Si osserva, quindi,che il fatto ritenuto dalla Corte di merito nei confronti di LE, LE e D'SA deve essere mantenuto nell'ambito dell'originaria imputazione, rubricata ex art.73 Legge Stupefacenti, e non doveva essere diversamente qualificato come riciclaggio rientrante nell' art. 648 bis c.p.L'errore di diversa qualificazione giuridica nasce dal fatto che il giudice del merito eleva un elemento di prova del reato concernente la droga-pagamento e riciclaggio del prezzo di acquisto della droga- a condotta del diverso reato,senza porsi il problema che, pur non essendo certa la prova delle modalità di estrazione della droga dai due containers e dell'acquisto,con conseguente consegna della cocaina, nell'immediatezza del prelievo, da parte del gruppo di via Crescenzio,è questione non controversa ed incontrovertibile, in entrambe le sentenze, che
LE,LE e D'SA intervengono per il riciclaggio,quali collettori e garanti del pagamento dei profitti illeciti, in base ad un accordo che,essendo sorto prima del prelievo e della consegna della droga,realizza il concorso nel reato principale, produttore del denaro riciclato.
La Corte territoriale, infatti, non dubita nè dell'importazione della droga, con le modalità riferite dalla chiamante e verificate da tutto il particolare meccanismo innescato per superare gli ostacoli allo sdoganamento del pesce inquinato, nè dell'esistenza e dell'estrazione della cocaina,in Roma,la notte tra il 24 ed il 25 giugno,dai containers Tolu e Triu.
Diversamente,infatti, non avrebbe potuto confermare,propria sulla base delle verificate dichiarazioni della EN,le condanne di IN AR, RA EG,UA e CU in ordine all'importazione, trasporto e detenzione della partita di droga nascosta nei containers sbarcati a Livorno. La sentenza si limita a rilevare, in relazione all'apparente integrità dei sigilli constatata al valico di frontiera di Trieste,che le manomissioni dei contenitori non spiegano adeguatamente come sia stato possibile una rimozione di entrambi gli sportelli lasciando integra la piombatura e che,quindi,le “indicazioni fornite dalla EN sull'operazione di svuotamento non sono sufficienti ad integrare in mancanza di dati esterni di riscontro,la prova che i fatti si svolsero sul punto(dello svuotamento)come narrato dalla
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donna e che tale giudizio di inadeguatezza probatoria si estende naturalmente anche alle indicazioni relative alle persone che avrebbero preso parte al recupero della partita di cocaina,al suo acquisto ed al suo immediato trasporto in un più sicuro luogo di custodia, in attesa dello smercio" (Sentenza,pag. 74,46-74,108-114,114 e segg.). Il giudice di merito non trova riscontri alle dichiarazioni accusatorie de relato della EN sul punto delle modalità di svuotamento dei containers e, quindi, all'acquisto della droga da parte del gruppo di via Crescenzio e alle immmediate operazioni di trasporto in luogo più sicuro.Le dichiarazioni della donna sono ritenute attendibili e probanti,invece, relativamente ai fatti caduti sotto la sua diretta percezione e quindi, all'attività posta in essere da LE e dai complici LE e D'Alessandri che intervengono nel post factum, in forza di un evidente accordo precedentemente stipulato con gli autori materiali dell'importazione della droga,per svolgere attività di collettori del prezzo di vendita di quella partita di cocaina e facilitarne l'acquisizione definitiva.
La Corte di merito,infatti, confutando analiticamente le giustificazioni difensive del LE, che riconosce di aver versato, da luglio a settembre 1992, in epoca successiva all'estrazione della droga dai containers,in contanti, alcuni miliardi alla EN asseritamente per la restituzione di un prestito ricevuto dalla donna,sintomaticamente, nel marzo del 1992,cioè in epoca anteriore all'importazione della droga,si avvale proprio della chiamata di correo:"il LE ha ritenuto di suffragare il suo assunto difensivo-escludente, quindi, qualunque collegamento delle somme consegnate alla EN con l'acquisto della partita di cocaina importata a Livorno ed acquistata a Roma -richiamando anzitutto il contenuto della documentazione sequestratagli(pag.84)..Ne deriva che il denaro che il LE effettivamente consegnò a più riprese alla EN a Roma pari ad oltre cinque miliardi e recento milioni di lire, non potè essere ricavato dai proventi dalla gestione e dagli affari conclusi dalle due società (di LE)Tale logica deduzione finisce con l'avvalorare definitivamente le dichiarazioni della EN, secondo la quale tale massa di denaro le fu invece consegnata quale provento derivato dallo smercio della cocaina importata in Italia dal sud-America allo scopo di essere ricicalata e trasferita all'estero, nella disponibilità degli esponenti delle organizzazioni del narcotraffico,come del resto puntualmente avvenuto,alla luce di ciò che hanno riferito i testi CO e AN (pag.96,97)...Nella ricostruzione dei fatti un punto fermo è,perciò, che nel LE deve venir individuato colui che-in assenza di prove idonee a dimostrare che era stato, in concorso con i coimputati D'SA
e LE,il cessionario quantomeno della parte più rilevante del carico di cocaina approdato a Livorno ed estratto dai due containers a Roma -consegnò comunque alla EN,tra il luglio ed il settembre 1992, la somma complessiva di oltre cinquemiliardi
[recentomilioni di lire,costituita dai proventi derivanti dallo smercio di cocaina clandestinamente impportata in Italia,smercio al quale egli,per quel che si è detto,rimase estraneo"(Corte di Appello.pag.99). L'errore di qualificazione giuridica è evidente e deriva dal fatto che la Corte di merito non si pone il problema che il concorso nel reato- base è realizzato,comunque, dalla semplice attività, precedentemente concordata-processualmente già posta a carico del gruppo di via Crescenzio come imponente condotta rivelatrice della partecipazione al traffico della cocaina-di collettore, dei proventi della vendita della droga, documentato dalla generica e dalla specifica,nelle reiterate consegne clandestine di una massa incredibile di denaro contante. E' vero che più volte, il giudice del merito afferma l'inesistenza del concorso dei soggetti nel reato produttore dei proventi illeciti riciclati,come nella parte della sentenza già riportata ed in quella in cui si rileva :” Di tale figura criminosa -648 bis c.p.-sussistono tutti i presupposti e gli elementi costitutivi,compresa l'esclusione del concorso nei reati da cui il il denaro proveniva, avendo ritenuto la Corte l'inesistenza di prove di una partecipazione a qualsivoglia delitto di acquisto e successiva vendita di partite di cocaina(pag. 100). E' anche vero,però, che queste sono chiare forzature dialettiche dirette ad evidenziare la configurabilità del reato sussidiario, più che il distacco, apparente e formale e meramente assertorio, della prestazione dal 1+
reato produttore del denaro riciclato,distacco limitato, infatti, alla mancanza di prova certa dell'acquisto e della traditio della droga nell'immediatezza dell'estrazione dai containers. La Corte omette di considerare che al gruppo di via Crescenzio erano state contestate, sub capo N.plurime condotte-acquisto in proprio e vendita della cocaina-correttamente escluse dalla sentenza impugnata,e quelle di detenzione e trasporto della droga, in concorso con AR,DE e UA ed altri,da Livorno a Roma, rispetto alle quali non si rinviene alcuna motivata statuizione escludente,fermo restando il dato storico e logico incontroverso ed incontrovertibile, risultante dalla sentenza impugnata e da quella del Tribunale, che il riciclaggio eseguito nel post factum è inequivocamente collegato, sotto il profilo psicologico,con l'animus socii culpae, all'ante factum.
In merito sono rilevanti alcuni elementi evidenziati dai giudici di merito: Le telefonate del 16 giugno, ore 20,26 e del 17 giugno,ore 14,44 tra NI DE e CA ON, dalle quali risulta la visita nella loro casa dell' arrabbiatissimo>
PI, individuato nel D'SA,e poi l'incontro di PI con NI. (Tribunale, pag. 61, 96,
203, 204)
Questo rapporto,nei giorni caldi dell'emergenza Livorno, tra il D'SA, braccio destro del
LE, ed il DE,indaffarato con UA, CU e D'IC a risolvere il problema dello sdoganamento dei containers, che avverrà soltanto il 24 giugno,è correttamente valorizzato come sintomatico di un preciso e pregresso accordo tra il gruppo dei riciclatori di via Crescenzio e il gruppo dei soggetti interessati all'estrazione della droga. Il rapporto di conoscenza, anteriore all'estrazione della droga dai containers, tra
LE e D'SA ,da una parte,e, DAaltra parte, TO,alias IN AR, organizzatore,con CU e UA, del trasporto in Italia della cocaina,rapporto riferito dalla EN e confermato dal sequestro dell'agenda del colombiano, sulla quale erano indicati indirizzi e numeri telefonici di ST LE e di “PI" D'SA, oltre che di 46
UA, CU e DE, alias NI AY (Tribunale,pag. 86,48,49)
La produzione,da parte di LE,di documentazione notarile del marzo 1992,confutata,per falso ideologico,con dovizia di argomentazioni, dalla Corte territoriale in ordine alla verità dei contenuti-preteso prestito di alcuni miliardi della EN che non appare mai come firmataria-e non in ordine al falso materiale e alla verità formale degli atti che,preformati, dimostrano,quindi, oggettivamente, la predisposizione di un alibi,in epoca precedente il trasporto e l'estrazione della droga a Roma,per la futura consegna di miliardi, secondo le istruzioni impartite DAorganizzazione. (Corte di Appello,pag. 83,99). Il trasporto dei containers a Roma,con irrazionale deviazione dal naturale percorso Livorno-Trieste-Jugoslavia, spiegabile soltanto, come rilevanoentrambe le sentenze,con la esigenza di estrarre la droga nella Capitale,secondo le istruzioni impartite DAorganizzazione
e gli accordi intercorsi con i soggetti che avevano assunto la garanzia del pagamento del prezzo della cocaina,da altri acquistata,e l'impegno di collettori dei proventi. Le non controverse dichiarazioni della EN che apprende, il giorno prima del trasporto a Roma della droga, dell'esistenza e dell'intervento del gruppo di via Crescenzio dal UA e ne riceve conferma,il giorno successivo, DAEL. In conseguenza,le successive e documentate frequentazioni di LE e dei complici da parte del UA e CU, che sono gli organizzatori, insieme all'IN, dal novembre 1991, della spedizione, valorizzate anche per verificare la consapevolezza della provenienza del denaro riciclato dalla vendita della droga,sono quanto mai significative.Ferma restando la statuizione in ordine alla mancanza di prove dell'acquisto e della vendita della droga da parte del LE CO e D'SA, è certo che i tre,come dimostrato dalla sentenza del Tribunale,che sul punto non
è censurata dalla Corte territoriale erano divenuti garanti dei proventi illeciti e avevano effettivamente “assunto_la_responsabilità della droga(rectius,del prezzo)e rispondevano verso la EN e la sua organizzazione dei relativi pagamenti(Corte di Appello, pag.83esegg.,93esegg. Tribunale,pag. 50-53,84,90-92,160-162).
La messa a disposizione della EN,che voleva rendersi conto della qualità della 15
merce ritemita non buona, negli uffici di via Crescenzio,di due buste contenenti cocaina,alla presenza del D'SA e del LE.La circostanza direttamente percepita dalla chiamante, non è controversa in quanto la Corte di merito esclude la pienezza della prova soltanto per le parti de relato della chiamata. Il pranzo del 24 settembre, presso il ristorante “La Pergola"-specificamente richiamato dalla Corte territoriale per dare conferma alle dichiarazioni accusatorie della EN in ordine alla provenienza delle somme consegnatele dal LE e per privare di attendibilità la tesi difensiva-nel corso della quale, alla presenza della donna e di quei soggetti che avevano organizzato l'importazione,prima, e poi lo sdoganamento della droga-IN, RA EG,UA e CU-e di coloro che,come D'SA e LE, avevano operato come collettori e riciclatori dei proventi,si parlò,"secondo le dichiarazioni della EN, riscontrate dalla confessione resa dal UA negli interrogatori del 2 novembre,di argomenti relativi ad affari,passati e futuri,concernenti sostanze stupefacenti da importare dal Sud America"(Corte di Appello,pag. 103) In quella riunione vengono superati, secondo le più analitiche risultanze processuali riportate dalla sentenza del Tribunale,e fatte proprie,con la suesposta sintesi, dalla Corte di merito, anche i problemi relativi alla qualità ..e divisione e pagamento del carico di cocaina giunto a
Livorno, ed ad altre operazioni di future importazioni di droga(Trib. 18,19,20,50-53, 86, 93, 95,140 ). Questo elemento, storicamente collegato a quello pfcedente e logicamente collegabile ai suesposti dati in cognizione, rendono, anche per il tenore dei dialoghi e la sostanza dei problemi affrontati,pregressi e futuri, incontroversa ed incontrovertibile la ricostruzione del fatto operata,implicitamente ed esplicitamente, dai giudici del merito,su due due imponenti risultati processuali: Da una parte,l'esclusione, a causa del de relato, della prova in ordine all'estrazione e all'acquisto della cocaina da parte del gruppo di via Crescenzio. Dall'altra parte,il versamento da parte di LE, D'SA e LE, quali garanti verso l'organizzazione dell'acquisizione definitiva del prezzo della cocaina,da altri acquistata, di cinque miliardi e trecento milioni secondo un accordo che, intervenuto prima del trasporto della droga a Roma, configura il concorso nel delitto di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti. Di conseguenza, il fatto ritenuto dalla Corte di merito deve essere diversamente qualificato e ricondotto nell'ambito dell'art.73 Legge stupefacenti,come originariamente contestato,nel rispetto dell'art.521 c.p.p., tanto più che il versamento del denaro viene sempre e processualmente ascritto a LE, D'SA e LE, fin dalle prime pagine del processo,come elemento di prova, non solo dell'acquisto,che rimane escluso per espressa statuizione della Corte di Appello,ma anche della più generale condotta di concorso,contestato sub capo N, nella detenzione e nel trasporto della droga da Livorno a Roma,posti in essere materialmente da NO, DE, UA, ed altri. Risulta, così, rispettata la correlazione tra accusa e sentenza anche attraverso la legittima determinazione,imposta dalle risultanze processuali,di ritenere provate soltanto alcune delle molteplici ipotesi analiticamente contestate,e di precisare la condotta di compartecipazione criminosa-senza che venga alterata la struttura del fatto dalla variante relativa sia alla natura sia al contenuto del concorso- nel riciclaggio del prezzo,che, pur essendo un posterius,si inserisce nell'iter criminis in forza di un accordo pregresso che rafforza il disegno criminoso e realizza la originaria imputazione. In conseguenza, sono così superate,e in parte assorbite, per le argometazioni svolte in questo e nel precedente punto, le suesposte questioni processuali e di fatto dedotte da LE,
D'SA e LE.
3- Sono infondate, inoltre,le questioni di cui al punto I),dedotte dalla Procura Generale e da alcuni imputati in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e/o alla determinazione della pena. Gli artt.62 bis,69 e 133 c.p. si ispirano all'esigenza di individuazione della pena giusta da applicare,non alla fattispecie in sè,al reato astrattamente considerato, ma all'autore quale 16
persona responsabile di un determinato reato.Onde evitare che per i reati più gravi,il giudizio sia sempre negativo ed in malam partem,per presupposizione concettuale, le norme attribuiscono al giudice un ampio potere discrezionale di guisa che la sanzione sia adeguata al caso concreto e commisurata, sulla base di canoni elastici,di carattere oggettivo e soggettivo, all'endiati fatto ed autore del fatto.La norma impone,cioè,che la pena sia il risultato di un giudizio unitario della fattispecie concreta,intesa nella sua identità naturalistica ed ontologica di fatto umano con una duplice priospettazione, quella relativa al soggetto attivo e quella relativa al soggetto passivo, alla personalità dell'uno e dell'altro, alle spinte criminoimpellenti e criminorepellenti,al vantaggio ed al danno,ed a tutte le circostanze e condizioni, oggettive e personali che, sintomatiche di gravità, capacità a delinquere, resipiscenza e occasionalità delinquenziale, concorrono ad una valutazione complessiva ed all'irrogazione di una pena equa e congrua.
Ciò non significa, però, che il giudice sia obbligato a valutare tutte le circostanze dedotte nei motivi d'impugnazione e ad utilizzzare tutti i parametri stabiliti dalle norme,potendo valorizzare,pro et contra, quegli elementi ritenuti prevalenti e decisivi purchè sia chiaro il procedimento logico-giuridico seguito per la determinazione della giusta pena. Di conseguenza, adempiuto,entro tali limiti,l'obbligo di motivazione,il potere discrezionale del giudice di merito nella concessione o negazione delle attenuanti generiche,nel giudizio di comparazione e nella determinazione della pena, esercitato nel rispetto dei principi del tantum devolutum quantum appellatum e del divieto della reformatio in peius, è insindacabile in sede di legittimità. Sono infondate, quindi, le censure mosse dalla Procura Generale, limitatamente alla sanzione inflitta all'OS e al RA, e dagli imputati in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e/o alla determinazione della pena.La Corte territoriale, ridimensionava, infatti,per ragioni diverse, le pene inflitte dal Tribunale a IN, RA, LE, LE, D'SA, IN e UA. Adeguatamente motivava,con corretto criterio logico-giuridico, sia il diniego delle attenuanti agli imputati che ne avevano fatto richiesta sia l'equità della sanzione inflitta,apprezzando,esplicitamente ed implicitamente, anche con il richiamo dei ruoli ricoperti dai singoli soggetti e con il rinvio alla sentenza di primo grado,gli elementi favorevoli e sfavorevoli,dando prevalenza,nel giudizio di sintesi,alla rilevante gravità dei fatti"commessi in un settore di attività criminale, come quello del traffico internazionale di sostanze stupefacenti,che desta ormai vivissimo allarme sociale, mobilita risorse finanziarie imponenti,mascherate da attività di copertura apparentemente legali, e richiede uma sempre più vasta rete di complicità".La Corte di merito apprezzava, quindi, anche la gravità dei fatti che, secondo la Procura Generale, avrebbe dovuto comportare l'applicazione ai colombiani di una pena maggiore, Non possono essere accolte,quindi, le relative censure che investono il potere discrezionale del giudice del fatto. Il LE,il LE e il D'SA traggono giovamento,comunque, dal divieto della reformatio in peius,avendo riportato una pena commisurata al reato di riciclaggio e non a quello più grave,previsto DAart. 73 Legge Stupefacenti,risultante dalla diversa qualificazione giuridica data al fatto.
Va aggiunto che il principio devolutivo,fuori delle ipotesi previste DAart. 597,comma 5 .c.p.p., ed il divieto della reformatio in peius investono ,non la motivazione ma le statuizioni giurisdizionali in quanto costituiscono un limite negativo alla discrezionalità del giudice che,non investito della cognizione dei punti relativi alle attenuanti ed alla pena, non può modicarli in in bonam ed in malam partem. In conseguenza,non è fondato il motivo di ricorso del CU, secondo il quale la Corte territoriale si sarebbe limitata a motivare l'inapplicabilità della non richiesta attenuante prevista DAart. 73 Legge Stupefacentii e non la quantificazione della pena,censurata con riferimento ad un asserito ruolo secondario svolto nella vicenda La discrasia,se esistente,si traduce, infatti, non nella violazione, irrilevante, del principio devolutivo, ma in un vizio di motivazione, che,invero, non ricorre nella fattispecie, essendo stata la pena determinata in misura equa e congrua,con il sufficiente riferimento ai criteri ed agli elementi di cui all'art. 133 17
cod.pen.e,come si argomentava in precedenza, alla gravità dei fatti ed al ruolo del soggetto che, operando quale procuratore della NC, destinataria dei containers, dava un contributo determinante per l'organizzazione dell'importazione della droga e per il successivo sdoganamento. Va osservato,infine, che il divieto della reformatio in peius investe unicamente la sanzione complessiva inflitta e non i singoli elementi che la compongono,con la conseguenza che legittimamente il giudice dell'impugnazione,qualificato il fatto come reato tentato, procede alla rideterminazione della pena base, senza vincolarla a quella fissata per il delitto consumato, purchè la sanzione inflitta in concreto sia rispettosa del principio di legalità e complessivamente inferiore a quella determinata dal giudice a quo.
Non è fondata,quindi, la censura mossa sul punto del CI che, condannato ad anni 12 di reclusione e lire 120.000.000 di multa per il delitto consumato aggravato,riportava in appello per il reato di tentata importazione di sostanze stupefacenti,esclusa l'aggravante,la pena di anni sei di reclusione e lire 40.000.000 di multa.
Vanno respinti, dunque, tutti i ricorsi,per la infondatezza di alcuni motivi,la manifesta infondatezza e l'assorbimento di altri nelle censure specificamente disattese.Consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. P. Q. M.
Qualificato il fatto ritenuto nella sentenza impugnata così come originariamente contestato nei confronti di LE SE D'SA SE e LE ST, rigetta i loro ricorsi.
Rigetta altresì il ricorso del Procuratore Generale, nonchè i ricorsi di CU NT,
CI IO, IN AR, UA MA, IN RT e RA EG. Condanna tutti gli imputati ricorrenti,in solido, alle spese del procedimento. Il Consigliere est.
[] Presidente ry Porquale per a M
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Carmela Lanquise
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
FEC. 1657
L COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Carmela LanZUİSƏ