Legge 26 febbraio 1992, n. 211

Commentari11

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  • 1Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie
    https://www.brocardi.it/

  • 2Codice degli Appalti - Parte VAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2017

  • 3Legge di stabilità 2014 pubblicata in Gazzetta UfficialeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 dicembre 2013

  • 4In Gazzetta la legge di stabilità 2014. Il TESTO
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 27 dicembre 2013

  • 5Ecco il testo della legge di stabilità 2014
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 29 novembre 2013
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Giurisprudenza23

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  • 1TAR Bari, sez. U, sentenza 08/04/2025, n. 489
    Provvedimento: Pubblicato il 08/04/2025 N. 00489/2025 REG.PROV.COLL. N. 00273/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezioni Unite) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 273 del 2019, proposto da Ferrotramviaria s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonilde Francesconi e Brunella Volini, con domicilio digitale come da …
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    • decurtazione spese ammissibili·
    • atto meramente confermativo·
    • carenza d'interesse·
    • tardività notifica·
    • omologazione spese·
    • finanziamenti POR Puglia 2000-2006·
    • compensazione spese·
    • ricorso amministrativo·
    • Reg. CE 438/2001·
    • controlli di II livello

  • 2Trib. Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 5344
    Provvedimento: N. R.G. 7535/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7535/2019 R.G. promossa da: con l'Avv. Matteo Di Pede Parte_1 ATTORE Contro con l'Avv. Prof. Leopoldo Sambucci Controparte_1 CONVENUTO CONCLUSIONI DELL' ATTORE Voglia il Tribunale di Venezia, contrariis reiectis Nel merito. pagina 1 di 24 Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di degli Parte_1 Controparte_1 importi e per i titoli indicati nella narrativa del presente atto, o della diversa …
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    • CTU contabile·
    • finanziamento pubblico·
    • art. 1460 c.c.·
    • compensazione crediti·
    • postergazione credito·
    • finanziamento privato·
    • legittimazione attiva·
    • prova testimoniale·
    • inadempimento contrattuale·
    • art. 2467 c.c.

  • 3TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 28/05/2024, n. 843
    Provvedimento: Pubblicato il 28/05/2024 N. 00843/2024 REG.PROV.COLL. N. 01247/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Autoservizi dei Due Mari S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9967412895, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e …
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    • art. 87 d.lgs. 285/1992·
    • onere della prova del danno·
    • diritto di accesso agli atti·
    • immatricolazione dei bus·
    • servizi di mobilità turistica·
    • art. 3 legge 21/1992·
    • responsabilità oggettiva della stazione appaltante·
    • legge regionale Calabria n. 35/2015·
    • legittimità costituzionale delle norme sui servizi di NCC·
    • responsabilità per danni ingiusti·
    • art. 116 c.p.a.·
    • risarcimento danni·
    • art. 8 comma 2 bis legge 287/90·
    • servizi di trasporto pubblico locale·
    • accesso agli atti amministrativi

  • 4TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 08/04/2024, n. 562
    Provvedimento: Pubblicato il 08/04/2024 N. 00562/2024 REG.PROV.COLL. N. 01214/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Autolinee Federico Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A003891EE8, rappresentato e difeso dagli avvocati Demetrio Porcino, Elisabetta Nucera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , …
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    • trasporto pubblico locale·
    • responsabilità oggettiva PA·
    • art. 124 c.p.a.·
    • art. 34 c.p.a.·
    • risarcimento danni·
    • requisiti di partecipazione·
    • procedura negoziata sotto soglia·
    • violazione lex specialis·
    • annullamento atti amministrativi·
    • noleggio con conducente

  • 5Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2024, n. 445
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5849 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 posta in decisione all'udienza del giorno 20/11/2023, e vertente TRA .F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Bucci, Nicola Decio Mattei ed Amedeo Palumbo PARTE APPELLANTE E (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e …
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    • art. 1453 c.c.·
    • promessa del fatto del terzo·
    • competenza arbitrale·
    • art. 1381 c.c.·
    • legittimo affidamento·
    • contributo regionale·
    • art. 1455 c.c.·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • risoluzione per inadempimento·
    • inadempimento contrattuale
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilita' e le condizioni ambientali, possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge le citta' metropolitane, nonche' i comuni individuati, su proposta delle regioni interessate, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, sulla base delle indicazioni del piano generale dei trasporti e, ove esistenti ed aggiornati, dei piani regionali dei trasporti.
    (( 1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonche' ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant )) 2. Qualora le regioni non formulino le proposte di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono essere individuati dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (1)

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    AGGIORNAMENTO (1)
    La Corte costituzionale con sentenza 5-19 novembre 1992, n. 462 (in G.U. 1a s. s. 25/11/1992, n. 49) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella parte in cui non prevede che il potere sostitutivo del Ministro per i problemi delle aree urbane sia esercitato, in caso di inerzia delle regioni o delle province autonome, previa richiesta alle stesse di pronunciarsi positivamente o negativamente, entro un congruo termine, in ordine alla proposta di individuazione dei comuni interessati agli interventi previsti dalla legge stessa".
  • Art. 2. 1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, per la realizzazione e la gestione, anche disgiunte, dei programmi di interventi di cui alla presente legge, possono avvalersi di societa' costituite ai sensi dell' articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , ovvero delle societa' di cui all' articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 , nonche' di aziende e societa' gia' concessionarie di reti metropolitane a guida vincolata.
    Note all'art. 2:
    - Il testo dell' art. 22 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
    "Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali.
    2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.
    3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
    a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
    b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
    c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
    d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
    e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati".
    - Il testo dell' art. 2 della legge n. 385/1990 (Disposizioni in materia di trasporti) e' il seguente:
    "Art. 2. - 1. Con riferimento a quanto previsto, ai fini della revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico dell'Ente ferrovie dello Stato, dall' art. 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e dal comma 6 del presente articolo, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, su conforme parere delle regioni interessate, determina i tratti da trasferirsi, i relativi beni ed i servizi, le modalita' di erogazione. Le tratte ferroviarie trasferite sono gestite da societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione dell'Ente ferrovie dello Stato e dagli enti locali, secondo gli indirizzi del piano regionale dei trasporti.
    2. Le gestioni commissariali governative cederanno alle costituende societa' di cui al comma 1 le linee e gli impianti interessati. A tal fine il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare disposizioni relative al conferimento, da parte delle gestioni commissariali governative, alle costituende societa', delle linee ed impianti eserci'ti, alla liquidazione delle gestioni governative, alla costituzione, nell'ambito della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di un apposito ufficio preposto all'amministrazione delle partecipazioni derivanti dai predetti conferimenti e alla successiva cessione, anche parziale, di tali partecipazioni alle regioni e ad organismi privati.
    3. I rapporti tra le societa' di gestione e le regioni sono regolati da apposite convenzioni che determinano i programmi di investimento e le modalita' di esercizio.
    4. Alle stesse societa' saranno conferiti, una volta esperite le procedure di cui all' art. 16 del regio decreto- legge 2 agosto 1929, n. 2150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e all'art. 1 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496 , convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 624 , gli impianti e le linee delle ferrovie esercitate in regime di concessione, secondo le modalita' previste dal primo comma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
    5. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , l'importo complessivo, dall'anno 1990, per compensazione per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti, in conformita' ai regolamenti CEE n. 119/69 e n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e' fissato in lire 4.300 miliardi, di cui non oltre lire 2.200 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 1191/69.
    6. Il termine di un anno previsto dal comma 18 dell'art. 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , prorogato a due anni dall' art. 1, comma 6, del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , e' ulteriormente prorogato di un anno".
  • Art. 3. 1. Gli enti locali interessati predispongono i piani di intervento corredati da analisi comparative costi-benefici definendo, ove necessario, accordi di programma con le amministrazioni ed i soggetti interessati, ai sensi dell' articolo 27, commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142 . I programmi di interventi e gli accordi di programma devono, tra l'altro:
    (( a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonche' gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale; ))
    b) indicare i tempi previsti per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione degli interventi e per la fornitura del materiale rotabile;
    c) stabilire le modalita' specifiche di integrazione con le altre reti di trasporto pubblico e la loro eventuale ristrutturazione in funzione del nuovo sistema.