Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 agosto 2002 |
Commentari • 13
- 1. Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritariehttps://www.brocardi.it/ · 1
[1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate; b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. 2. Tra i fondi di cui …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 25
- 1. TAR Bari, sez. U, sentenza 08/04/2025, n. 489Provvedimento: Pubblicato il 08/04/2025 N. 00489/2025 REG.PROV.COLL. N. 00273/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezioni Unite) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 273 del 2019, proposto da Ferrotramviaria s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonilde Francesconi e Brunella Volini, con domicilio digitale come da …Leggi di più...
- decurtazione spese ammissibili·
- atto meramente confermativo·
- carenza d'interesse·
- tardività notifica·
- omologazione spese·
- finanziamenti POR Puglia 2000-2006·
- compensazione spese·
- ricorso amministrativo·
- Reg. CE 438/2001·
- controlli di II livello
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilita' e le condizioni ambientali, possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge le citta' metropolitane, nonche' i comuni individuati, su proposta delle regioni interessate, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, sulla base delle indicazioni del piano generale dei trasporti e, ove esistenti ed aggiornati, dei piani regionali dei trasporti.
(( 1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonche' ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant )) 2. Qualora le regioni non formulino le proposte di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono essere individuati dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (1)
-------------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 5-19 novembre 1992, n. 462 (in G.U. 1a s. s. 25/11/1992, n. 49) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella parte in cui non prevede che il potere sostitutivo del Ministro per i problemi delle aree urbane sia esercitato, in caso di inerzia delle regioni o delle province autonome, previa richiesta alle stesse di pronunciarsi positivamente o negativamente, entro un congruo termine, in ordine alla proposta di individuazione dei comuni interessati agli interventi previsti dalla legge stessa". - Art. 2. 1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, per la realizzazione e la gestione, anche disgiunte, dei programmi di interventi di cui alla presente legge, possono avvalersi di societa' costituite ai sensi dell' articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , ovvero delle societa' di cui all' articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 , nonche' di aziende e societa' gia' concessionarie di reti metropolitane a guida vincolata.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 22 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
"Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 385/1990 (Disposizioni in materia di trasporti) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Con riferimento a quanto previsto, ai fini della revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico dell'Ente ferrovie dello Stato, dall' art. 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e dal comma 6 del presente articolo, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, su conforme parere delle regioni interessate, determina i tratti da trasferirsi, i relativi beni ed i servizi, le modalita' di erogazione. Le tratte ferroviarie trasferite sono gestite da societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione dell'Ente ferrovie dello Stato e dagli enti locali, secondo gli indirizzi del piano regionale dei trasporti.
2. Le gestioni commissariali governative cederanno alle costituende societa' di cui al comma 1 le linee e gli impianti interessati. A tal fine il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare disposizioni relative al conferimento, da parte delle gestioni commissariali governative, alle costituende societa', delle linee ed impianti eserci'ti, alla liquidazione delle gestioni governative, alla costituzione, nell'ambito della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di un apposito ufficio preposto all'amministrazione delle partecipazioni derivanti dai predetti conferimenti e alla successiva cessione, anche parziale, di tali partecipazioni alle regioni e ad organismi privati.
3. I rapporti tra le societa' di gestione e le regioni sono regolati da apposite convenzioni che determinano i programmi di investimento e le modalita' di esercizio.
4. Alle stesse societa' saranno conferiti, una volta esperite le procedure di cui all' art. 16 del regio decreto- legge 2 agosto 1929, n. 2150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e all'art. 1 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496 , convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 624 , gli impianti e le linee delle ferrovie esercitate in regime di concessione, secondo le modalita' previste dal primo comma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
5. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , l'importo complessivo, dall'anno 1990, per compensazione per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti, in conformita' ai regolamenti CEE n. 119/69 e n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e' fissato in lire 4.300 miliardi, di cui non oltre lire 2.200 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 1191/69.
6. Il termine di un anno previsto dal comma 18 dell'art. 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , prorogato a due anni dall' art. 1, comma 6, del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , e' ulteriormente prorogato di un anno". - Art. 3. 1. Gli enti locali interessati predispongono i piani di intervento corredati da analisi comparative costi-benefici definendo, ove necessario, accordi di programma con le amministrazioni ed i soggetti interessati, ai sensi dell' articolo 27, commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142 . I programmi di interventi e gli accordi di programma devono, tra l'altro:
(( a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonche' gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale; ))
b) indicare i tempi previsti per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione degli interventi e per la fornitura del materiale rotabile;
c) stabilire le modalita' specifiche di integrazione con le altre reti di trasporto pubblico e la loro eventuale ristrutturazione in funzione del nuovo sistema.