Sentenza 29 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7328 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POR LO7 328 0 1 LA CORTE PREMA D ASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 20799/98 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 16815 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud. 21/02/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA AM LI AM LO TO CH di CH AN & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell'avvocato STELLA RICHTER GIORGIO, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato PIERPAOLO CIPRESSI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CH AZ, elettivamente domiciliata in 29, presso 10 studio 2001 ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA PARASCANDOLO SILVIA, che la rappresenta 861 dell'avvocato -1- e difende unitamente all'avvocato STURA MARISA, giusta delega in atti;
controricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FONZO FABIO, MARCHINI PAOLO, CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 26/05/99 rep. 31560; - resistente con procura avverso la sentenza n. 403/97 del Tribunale di MODENA, depositata il 05/12/97 R.G.N. 205/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato STELLA RICHTER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- + SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato in data 7 ottobre 1997, LL SI impugnava la decisione del Pretore di Modena, resa anche in contraddittorio con l'Inps, che le aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere la condanna della Distilleria Stampa Sassolino Stampa Sassuolo TO HI di HI IU e C. s.n.c. - presso cui aveva lavorato negli anni sessanta- a corrispondere all'Istituto l'importo dovuto per la costituzione della rendita vitalizia, ex art.13, quinto comma, della legge n. 1338/62, avendo la società omesso di versare, a suo favore, i contributi previdenziali. Riteneva, infatti, il Pretore che la società convenuta avesse fornito la prova che la tessera con le marche attestante il pagamento dei contributi fosse stata consegnata effettivamente all'Istituto. Con sentenza del 19 novembre-5 dicembre 1997, l'adito Tribunale di Modena, ritenendo, sulla base del medesimo materiale probatorio raccolto in primo grado, che la società appellata non aveva fornito la prova del pagamento dei contributi, in M riforma della impugnata sentenza, condannava la Distilleria Stampa Sassolino s.n.c. a versare all'Inps l'importo corrispondente alla riserva matematica per la costituzione della rendita vitalizia a favore della SI. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società soccombente con un unicoļa motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art.378 c.p.c. Resiste LL SI con controricorso. L'Inps si è costituito con sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la s.n.c. "Distilleria Stampa Sassolino Stampa Sassuolo TO HI di HI IU e C.” denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché difetto di motivazione e 1 difetto di attività anche sotto il profilo dell'omessa promuncia circa un punto decisivo della controversia (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare, sostiene la società ricorrente che il Tribunale di Modena, nel pervenire alla conclusione del mancato versamento dei contributi a favore della SI, avrebbe omesso di prendere in considerazione la testimonianza di AN TR, la quale aveva dichiarato di avere lavorato presso la Distilleria per sei anni dal 1964, precisando che “era la signora AZ che si occupava del versamento dei contributi” e che per lei i versamenti erano stati regolarmente effettuati. Avrebbe, inoltre, erroneamente ritenuto non concludente la deposizione di quest'ultima, che aveva, tra l'altro, testualmente affermato che “la signora SI doveva avere due tessere;
quella completa era stata versata già all'Inps e ricordo che c'era la ricevuta dell'INPS per la ricezione;
la seconda, in quanto non completa ...l'ho spedita con raccomandata come per prassi”. Avrebbe, infine, totalmente ignorato la dichiarazione della stessa SI (“sub doc.2”), con cui quesța dava atto di avere ricevuto dalla datrice di lavoro il libretto Inam e la M propria tessera sanitaria. La censura non può essere condivisa. Va premesso che come questa Corte ha avuto modo di chiarire in analoghe occasioni (ex plurimis, Cass.21 ottobre 1992 n.11492) l'adempimento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro, mediante l'ormai non più vigente sistema dell'applicazione di marche sulla tessera assicurativa di ciascun dipendente (art. 39 ss. r.d. 28 agosto 1924, n. 1422), si articolava in una serie di atți. Dopo avere acquistato le marche, il datore di lavoro, infatti, doveva provvedere ad applicarle sulla tessera di ciascun dipendente (art. 42 r.d. 1422/24)- tessera che riceveva in consegna e custodiva, in pendenza del rapporto di lavoro - perché ne risultasse possibile l'imputazione soggettiva dell'esborso 2 contributivo e, di conseguenza, l'adempimento potesse essere riferito ad un rapporto assicurativo determinato. Solo dopo l'applicazione delle marche sulle tessere (ai sensi dell'art. 42 R.D. 1422 del 1924, cit.), quindi, lo smarrimento o la distruzione delle medesime consentiva di ottenere il duplicato (art. 47 dello stesso r.d.) e di ritenere adempiuto l'obbligo contributivo. In difetto di smarrimento o distruzione, della cui prova è onerato il datore di lavoro (ai sensi dell'art. 47 r.d. 1422/24, cit., ma anche in base al principio generale, di cui all'art. 2697 c.c.), la liberazione del medesimo dall'obbligo contributivo consegue, dunque, soltanto alla dimostrazione parimenti a suo carico - che, dopo l'applicazione delle marche, la tessera sia stata (ritirata e) con rilascio trasmessa all'ente previdenziale (art. 44, 46 r.d. 1422/24) contestuale (art. 51) di muova tessera ed annotazione sul libretto personale del lavoratore dell'ammontare dei versamenti risultanti dalla tessera ritirata M oppure sia stata restituita (art. 42 r.d 1422/24) al lavoratore, che ne sia titolare, all'atto della definitiva cessazione del rapporto di lavoro. Ora la sentenza impugnata si è uniformata ai principi di diritto enunciati e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse dalla ricorrente. Invero, il Tribunale ha ritenuto innanzitutto che fosse onere del datore di lavoroInvero fornire la prova del regolare versamento dei contributi previdenziali in favore del proprio dipendente. Ha poi preso in specifica considerazione la deposizione della teste AZ, addetta al versamento dei contributi, evidenziando che le dichiarazioni rese dalla stessa non erano sufficienti a far ritenere assolto l'onere probatorio. Ha dato conto di tale convincimento osservando che la teste aveva riferito circostanze non concludenti (come quella di aver spedito la tessera dell'Istituto), illazioni (come quella secondo cui non era possibile che non venissero consegnati 3 " insieme il libretto Inam e le tessere delle marche Inps) e fatti generici perché non dotați della necessaria precisione (come quelli secondo cui la SI doveva avere due tessere, delle quali una completa versata all'Inps e l'altra incompleta e spedita). Non avendo, dunque -a giudizio del Tribunale- il datore di lavoro fornito la prova dell'esatto adempimento, la pronuncia impugnata ha ritenuto coerentemente di accogliere la domanda della SI. E' opportuno, tuttavia, soggiungere -sempre in relazione alle censure in esame- che come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in - particolare, tra le tante, Cass. sez. un.27 dicembre 1997 n.13045), il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova M confermano, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione. Muovendo nello specifico- dall'ipotesi della mancata dimostrazione della esistenza della esecuzione dei versamenti e quindi dell'esistenza della lamentata omissione contributiva, poiché così è stato ritenuto nella sentenza impugnata, il controllo deve limitarsi a verificare se l'assunzione sia ragionevolmente giustificata dagli argomenti addotti. Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza. Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196). La deduzione del vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, pertanto, non conferisceomessa, alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 18 marzo 1995, n. 3205). D'altra parte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sussiste solo quando nel ragionamento del giudice del merito si riscontri il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio; ovvero quando sussista un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del M procedimento logico giuridico posto a base della decisione (Cass. 2 giugno 1995 n. 6189). In altre parole, questo vizio sussiste unicamente quando le argomentazioni del giudice del merito non consentono di ripercorrere l'iter seguito: non certo quando l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice sia diverso da quello preteso dalla parte (Cass. 8 novembre 1966 n. 9744). II mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra di per sé un vizio di omessa o insufficiente motivazione, occorrendo che la risultanza processuale attenga a circostanze che, con un giudizio di certezza, e non di merą probabilità, avrebbe potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cass. 23 marzo 1995, n. 3386; Cass. 13 gennaio 1995 n. 381). Affinché il sindacato della Cassazione sul vizio di motivazione non trasmodi in una reiterazione surrettizia del giudizio di merito, non è deducibile la mancata, 5 specifica confutazione di alcuno o di alcuni degli elementi di prova che il ricorrente ritenga a sé favorevole (Cass. 11 luglio 1995 n. 7568). Alla luce dei principi esposti la sentenza impugnata si sottrae, dunque -come sopra chiarito-, alle avanzate censure, con conseguente rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio, nei confronti della SI, seguono la soccombenza. Nulla, invece, per le spese nei confronti dell'Inps, non avendo l'Istituto svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di LL SI, delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 3/000 Oltre lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari. Nulla per le spese nei confronti dell'Inps. Roma, 21 febbraio 2001. Il Consigliere est Il Presidente معضد محمد full I D IL CANCELLIERE A , S 0 O 1 S 3 Depositato in Cancelleri L A . L 3 T T 5 29 MAG. O , R B A : 'A S I oggi, E N L D P L S E 3 A I IL CANCELLIEREINCE T D 7 - S N I 8 O G Ţ - P O 1 IEN 1 M A I S D I E A I A D , G O G E O T R E T T L T EN E I R R E I A B L D L O E B 6