Sentenza 18 ottobre 2017
Massime • 1
È illegittimo il sequestro preventivo dell'autorizzazione amministrativa alla vendita legittimamente conseguita, ma utilizzata per svolgere un'attività commerciale illecita (vendita di merce con marchi contraffatti su banchi di mercato pubblico), poichè, ritenendo altrimenti, si realizzerebbe, attraverso il sequestro, una misura cautelare interdittiva "impropria", senza far ricorso, come invece necessario, al provvedimento previsto dall'art. 290 cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2017, n. 12827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12827 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2017 |
Testo completo
12827-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/10/2017 MARIA VESSICHELLI - Presidente Sent. n. sez. 1235/2017 CARLO ZAZA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N. 7709/2017 FRANCESCA MORELLI ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: c/ SA MA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso l'ordinanza del 22/12/2016 del TRIB. LIBERTA' di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN;
lette/sentite le conclusioni del PG → Ritenuto in fatto Il Tribunale di Roma,quale Giudice del riesame afferente cautela reale, con l'ordinanza impugnata, resa il 22.12.2016 9.1.2017,ha rigettato le impugnazioni proposte da MA SA e IU AG avverso i provvedimenti di sequestro dei banchi n° 38, 45 e 51 siti presso il mercato pubblico rionale di via Sannio in Roma, provvedimenti cautelari correlati all'incolpazione afferente la commercializzazione di merce con il marchio contraffatto. Il Collegio capitolino ha ritenuto adeguato il materiale probatorio acquisito in sede d'indagini a lumeggiare l'ipotesi accusatoria a carico del SA e rigettata la prospettiva difensiva che la licenza amministrativa non potesse essere oggetto di sequestro preventivo poiché altrimenti in effetto configurerebbe misura interditiva non ammessa dalla legge. Quanto al AG, soggetto non indagato bensì solo titolare del banco n° 45, sottoposto a sequestro, il Collegio capitolino ha osservato che, comunque, questi consentiva al SA d'usare del suo banco per l'espletamento dell'attività, in tesi accusatoria, ritenuta configurante reato. Avverso la citata ordinanza hanno proposto separati ricorsi per cassazione i difensori fiduciari dei due indagati, rilevando i seguenti vizi di legittimità: secondo il SA concorreva violazione di legge poiché il provvedimento amministrativo, che autorizzava l'indagato ad esercitare il commercio presso il pubblico mercato di via Sannio al banco n° 38, non poteva esser oggetto di sequestro preventivo in quanto non, ex se, corpo del reato e quindi la sua sottrazione al privato titolare configurava in effetto una misura inibitoria del commercio non consentita in ordine al delitto ipotizzato;
inoltre il SA rilevava violazione del disposto ex art 290 cod. proc. pen. poiché il sequestro in effetto da ritenere un'inibizione permanente all'esercizio in generale di attività commerciale e ciò in contrasto, comunque, con la durata temporanea del corrispondente misura interdittiva;
secondo il AG concorreva vizio motivazionale in relazione alla sua -posizione di mero proprietario del banco n° 45 in tesi accusatoria gestito di fatto dal SA per vendere la merce contraffatta-in quanto un tanto non corrispondeva alla realtà dei fatti poiché alcuna merce contraffatta fu rinvenuta allogata sul suo banco;
inoltre detto banco era affidato al SA solo occasionalmente e temporaneamente quando egli assente per motivi di salute. All'odierna udienza camerale, acquisito il parere del P.G. che instava per la declaratoria di inammissibilità del ricorso del AG ed il rigetto di quello proposto dal SA, la Corte adottava decisione siccome in questa sentenza illustrato. Ritenuto in diritto Il ricorso esposto da MA SA ha fondamento giuridico e va accolto, mentre il ricorso proposto da IU AG s'appalesa siccome inammissibile. Con relazione all'impugnazione proposta dal difensore del AG come rettamente segnalato dl P:G. concorrono due profili di inammissibilità. Difatti il ricorso risulta proposto nell'interesse dell'indagato dal difensore e so toscritto dallo stesso avv. Alessandro Cacciotti senza alcuna cenno alla pure indispensabile procura speciale,ex art 100 cod. proc. pen., prevista per i soggetti destinatari del provvedimento cautelare reale benché non indagati od imputati Cass. sez. 2 n° 6611/14 rv 258580 -. Inoltre con chiarezza la norma in art 325 comma 1 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali solamente per il vizio di violazione di legge. Nella specie il AG ha proposto denunzia di vizio motivazionale non consentito. Al a declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art 616 cod. proc. pen., la condanna del AG al pagamento in favore dell'Erario delle spese di questo 2 procedimento di legittimità oltre alla somma di € 2.000,00 in favore della Cassa del e ammende. Ha fondamento invece l'impugnazione svolta dal SA. E' insegnamento di questa Suprema Corte che l'autorizzazione amministrativa possa esser oggetto di sequestro quando l'atto stesso risulti il corpo di reato, mentre detto provvedimento non può essere sottoposto a sequestro quando sia stato bensì regolarmente conseguito, ma l'attività economica svolta in forza dei detto atto autorizzativo sia connotata da condotta illecita. Difatti a ragione la difesa prospetta che, nella specie, la privazione della possibilità di esercitare il commercio in forza dell'autorizzazione amministrativa, configurava in effetto un provvedimento cautelare inibitorio di un attività, ex art 290 cod. proc. pen. Tuttavia in relazione a detto provvedimento inibitorio nella specie non solo non risulta fissato il termine di scadenza del provvedimento cautelare, ma pure non risultano concorrenti i limiti di pena che ne consentono l'adozione. Non soddisfa la motivazione adottata dal Tribunale capitolino per superare le -censure svolte dal SA. omologhe a quelle in ricorso Difatti l'atto amministrativo non può esser qualificato come corpo di reato,ex art 253 cod. proc. pen., poiché come visto il provvedimento amministrativo fu legittimamente rilasciato ed, ex se, non servì alla commissione del reato ipotizzato, abilitando semplicemente il SA ad esercitare il commercio nel mercato rionale. Fu a specifica condotta tenuta dal SA, nell'esercizio del suo commercio, che configura l'ipotesi delittuosa ipotizzata a suo carico, rispetto alla quale il 1 provvedimento autorizzativo si pone in effetto siccome elemento estraneo ed anodino. Se, nvece,si intendeva impedire all'indagato di continuare ad esercitare il commercio per così impedirgli di, nuovamente, vendere merce con marchio contraffatto, allora lo strumento proprio era il provvedimento inibitorio ex art 290 3 cod. proc. pen. e non già la privazione materiale dell'atto autorizzativo comunale. Consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata ed il conseguente ordine di restituzione del bene sequestrato con delega alla cancelleria competente, individuata ex art 626 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nei riguardi di SA MA e ordina la restituzione al medesimo di quanto sequestratogli. Manda alla cancelleria di competenza a sensi dell'art 626 c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso di AG e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli Sergio Gorjan Mile Depositato in Cancelleria Roma, li ་་་་་་་་་་་་་་་་