Sentenza 29 novembre 2001
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, è preclusa, in tutti i casi in cui non sia espressamente consentita dalle norme processuali, l'applicazione congiunta di misure coercitive che pure siano tra loro astrattamente compatibili, quali il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed il divieto od obbligo di dimora, di cui agli artt. 281, 282 e 283 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha rilevato come l'art. 2, comma 6, del D.L. 24 novembre 2000 n. 341, conv. con modif. nella L. 19 gennaio 2001 n. 4, attraverso l'introduzione dell'art. 307, comma 1 bis, cod. proc. pen., abbia affiancato all'unica previsione autorizzativa preesistente - l'art. 276 cod. proc. pen. in materia di violazione delle prescrizioni concernenti una misura cautelare - il caso delle misure non detentive applicate dopo la decorrenza del termine massimo di custodia, per la sola eventualità che si proceda con riguardo ai gravi delitti elencati all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., e come proprio tale specifica delimitazione dei casi di applicazione congiunta escluda che possa prospettarsi una regola generale di possibile coesistenza delle misure cautelari non detentive).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2001, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI VAROLA - Presidente - del 29/11/2001
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELE BESSON - Consigliere - N. 5471
Dott. GIUSEPPE D'ERRICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FILIBERTO PAGANO - Consigliere - N. 20526/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da LL TO MO e da CA NI avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in data 23 aprile 2001. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro IO Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Veneziano, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, osserva:
In fatto e in diritto
Con ordinanza del 2 marzo 2001, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari dispose la custodia cautelare in carcere di LL TO MO, e gli arresti domiciliari di CA NI, indagati insieme con altre persone per il delitto di associazione per delinquere finalizzato alla vendita di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, nonché per i relativi reati fine. Avverso tale provvedimento entrambi i prevenuti proposero istanze di riesame, ed il Tribunale di Bari, con ordinanza del 23 aprile 2001, respinse l'impugnazione del LL, mentre - in parziale accoglimento di quella proposta dal CA - sostituì gli arresti domiciliari a costui applicati, con le misure dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione quotidiana all'Autorità di pubblica sicurezza.
Ricorrono per cassazione sia il LL che il CA. Il primo deduce la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli articoli 272 e seguenti, 292, lettere c) e c bis) dello stesso codice, 110 e 416 C.P., e 18, comma 4, R.D. 8 febbraio 1923, numero 1067; il ricorrente assume che i giudici del riesame avrebbero omesso di motivare in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico, "non affrontando i problemi di inverosimiglianza ed incompatibilità soprattutto logica di quanto affermato dal GIP".
In ogni caso, poi, secondo la tesi difensiva andrebbe dichiarata la nullità della misura disposta quanto meno con riferimento al capo 1^) della rubrica, perché la pena edittale prevista per quel reato non consentirebbe l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale.
Per il ricorrente, inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, avendo i giudici del riesame ignorato la sua condizione di persona incensurata;
e sarebbe del pari immotivato in ordine alla censura "relativa alla revoca dell'ordinanza afflittiva per mancanza di esigenze cautelari legate alla brevità e datazione della contestazione, protrattasi per quattro mesi e comunque sino ad oltre un anno fa", nonché in ordine alla circostanza del tempo trascorso dalla commissione dal reato.
Infine, sempre ad avviso del ricorrente, l'ordinanza impugnata sarebbe nulla per la violazione dell'articolo 292, lettere c) e c bis), c.p.p., non essendo stati indicati "gli elementi di fatto dai quali le esigenze cautelari erano state desunte, nonché le concrete e specifiche ragioni per le quali tali esigenze non avrebbero potuto essere soddisfatte con diverse misure".
Il CA deduce, invece, la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., in relazione agli articoli 272 e seguenti dello stesso codice;
secondo il ricorrente, i giudici del riesame non avrebbero potuto applicare congiuntamente due misure coercitive, essendo ciò consentito dalla legge solo nelle ipotesi di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Le censure del LL sono infondate.
Quanto alla prima di tali doglianze, relativa ad un preteso vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si osserva che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in conformità al disposto dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza (o in una manifesta illogicità della motivazione stessa), ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato;
il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento" (Cass. pen., sez. 2^, 11 giugno 1998, Di Salvo). Ebbene, i giudici del riesame hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi a carico del LL;
non si ritiene, peraltro - per ovvi motivi - di riportare integralmente in questa sede tutte le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono manifestamente illogiche;
e che, anzi, l'estensore dell'ordinanza si è puntualmente attenuto ad un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la decisione del Tribunale, la quale resiste perciò alle censure del ricorrente sul punto. È, poi, del tutto destituita di fondamento la seconda doglianza, secondo cui la pena edittale per il reato al contestato al LL alla lettera 1^) della rubrica non consentirebbe l'emissione di un ordine di custodia cautelare: ed infatti, il reato previsto dall'articolo 18, comma 4, del R.D. 8 febbraio 1923, numero 1067 è sanzionato con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni, e rientra quindi nel novero dei delitti per i quali è possibile la privazione della libertà personale.
Quanto alle ulteriori censure, relative ad un preteso difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, non risponde al vero che i giudici del riesame abbiano ignorato la condizione di persona incensurata del LL e che abbiano omesso di motivare circa le ragioni che li avevano indotti ad emettere un provvedimento di estremo rigore. In ordine a tali punti della decisione i giudici suddetti hanno, infatti, testualmente affermato che "per quanto attiene il LL, deve rilevarsi come la notevole caratura criminale del prevenuto, agevolmente desumibile - ad onta del suo stato di formale incensuratezza - dal ruolo ricoperto nel sodalizio e dalle sue indubbie capacità organizzative che gli consentivano di gestire un traffico miliardario con esponenti della criminalità organizzata pugliese e campana stanziati in Montenegro, e gli enormi mezzi economici ancora a sua disposizione, destinati assai verosimilmente a finanziare l'attività di contrabbando, fanno ritenere altamente probabile l'eventualità che lo stesso, ove rimesso in libertà, possa ripristinare i lucrosi traffici illeciti.
Tale esigenza, peraltro, si pone in termini di estrema intensità tanto da fare ritenere come unica misura adeguata quella della custodia cautelare in carcere, non potendosi fare alcun affidamento sulle capacità di autocontrollo del prevenuto, il quale approfitterebbe di una eventuale sostituzione della misura con quella detentiva attenuata per riattivare i contati con gli ambienti malavitosi di riferimento - presso i quali risulta certamente ancora accreditato (circostanza, questa, ben evidenziata dallo stesso atteggiamento mantenuto dal LL che non ha inteso fornire il minimo aiuto agli organi inquirenti impegnati nella ricerca delle persone organiche al sodalizio non ancora identificate) - continuando a gestire da casa, per interposta persona l'attività delittuosa". Ora, dalla lettura del brano su riportato, appare di tutta evidenza che sono stati indicati gli elementi di fatto dai quali sono state desunte le esigenze cautelari e che, anche in questo caso, la decisione dei giudici del Tribunale di Bari è stata giustificata con argomenti del tutto logici, i quali non sono neppure scalfiti dalle deduzioni difensive.
È, invece, fondato, il ricorso del CA.
Come si è cennato, questi contesta che sia possibile applicare congiuntamente due misure coercitive, essendo ciò permesso dalla legge solo nelle ipotesi di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia preventiva. La questione era stata già portata all'attenzione di questa Corte, la quale aveva stabilito che "in tema di misure cautelari, sebbene la sola disposizione che prevede il cumulo tra le stesse sia quella di cui all'articolo 276 c.p.p., relativa all'ipotesi di trasgressione delle prescrizioni, non può tuttavia escludersi che la necessità di un'applicazione congiunta possa prospettarsi sin dall'inizio, al fine di una più efficiente tutela delle esigenze alle quali è preposta altra meno grave misura, ovvero possa essere ravvisata, in un secondo momento, dal giudice del riesame in tema di appello de libertate. Ne consegue la legittimità dell'applicazione, anche simultanea, di due misure coercitive che siano tra loro compatibili. (Nella fattispecie: obbligo di presentazione ad un ufficio di P.G. e divieto di dimora). (Cass. pen., sez. 5^, 14 aprile 2000, RV 216543). Sennonché, ad avviso di questo Collegio, il principio giurisprudenziale su esposto non può più trovare utilizzazione dopo che - con D.L. 24 novembre 2000, numero 341, convertito in legge 19 gennaio 2001, numero 4 - è stato modificato l'articolo 307 c.p.p.,
ed è stata introdotta una ulteriore previsione di cumulo tra le misure coercitive.
La norma suddetta, infatti, dopo avere stabilito, al comma 1, che "nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari, di cui ricorrano i presupposti", aggiunge, al comma 1 bis, che "qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate negli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente".
Dunque, appare di tutta evidenza che il legislatore ha inteso consentire l'applicazione cumulativa" delle misure coercitive del divieto di espatrio (articolo 281 c.p.p.), dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (articolo 282 c.p.p.) e del divieto e obbligo di dimora (articolo 283 c.p.p.) solo nelle ipotesi di scarcerazione per decorrenza dei termini disposta nei confronti di persona indagata o imputata per uno dei gravi delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p., e non in ipotesi diverse, quale quella della scarcerazione per decorrenza dei termini di persona imputata di meno gravi reati e - a fortiori - in fattispecie quali quella di che trattasi.
Il principio qui affermato è, del resto, conforme a quello relativo alla gradualità delle misure, valorizzato dal legislatore nel codice di procedura penale vigente;
e la sua applicazione non indebolisce la lotta alla criminalità dal momento che il giudice - ove non ritenga sufficiente, ai fini della tutela delle esigenze cautelari, l'applicazione di una sola misura coercitiva tra quelle previste dai citati articoli 281, 282 e 283 c.p.p. - può disporne altra ben più grave.
Alla stregua delle superiori affermazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato nei confronti di CA TO IO, con rinvio al Tribunale di Bari per la scelta della misura da applicare al suddetto indagato ed ovviamente da scegliersi - in difetto di impugnazione del pubblico ministero tra quelle previste dagli articoli 282 e 283 c.p.p., a lui già irrogate. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento;
inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del LL, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di LL TO MO, che condanna al pagamento delle spese processuali;
annulla l'impugnata ordinanza nei confronti di CA TO IO, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari;
si provveda per LL a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2002