Articolo 25 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
Articolo 24Articolo 26
Versione
7 aprile 1990
Art. 25. 1. Nel primo comma dell'articolo 379 del codice penale , le parole "e del caso preveduto dall'articolo 648" sono sostituite dalle seguenti:
"e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter".
Entrata in vigore il 7 aprile 1990
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