Sentenza 15 maggio 1998
Massime • 1
Nel concetto di "inseguimento" da parte della polizia giudiziaria,richiamato dall'art.382 cod.proc.pen., rientra non solo l'inseguimento in senso stretto ma anche l'azione che,senza soluzione di continuità,viene intrapresa subito dopo la commissione di un reato per raggiungere la persona da arrestare. (Nella specie,in applicazione di tale principio,è stato ritenuto che correttamente fosse stato riconosciuto lo stato di flagranza nel caso di soggetto che,riuscito a dileguarsi all'atto in cui la polizia giudiziaria,avendo assistito al fatto criminoso, aveva operato l'arresto di alcuni complici, era stato identificato e raggiunto, sulla scorta delle dichiarazioni rese da questi ultimi, nei pressi della sua abitazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/1998, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 15 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale LA CAVA Presidente del 15/05/98
1. Dott. Pietro SINNA Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe COSENTINO Consigliere N.2879
3. " Antonio ESPOSITO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Franco DE CHIARA Consigliere N.9810/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: Barone Donato n. 13.5.982 Bari avverso l'ordinanza emessa in data 13.2.998 del Tribunale per i minori di Bari che, in sede di riesame, confermava l'ordinanza con la quale il G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Bari, in data 24.1.998 confermava l'arresto dell'indagato ed applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in I.P.M.
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Antonio Esposito Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. V. Toscani che ha concluso per il rigetto del ricorso. osserva
Il 22.1.98 in Bari personale di P-G., libero dal servizio, assisteva alla aggressione consumata da quattro giovani, che viaggiavano a bordo di due ciclomotori, in danno di FA ED, cui con pugni e schiaffi, veniva sottratto un telefono cellulare. Gli ufficiali ed agenti di P.G. presenti al fatto intervenivano, operando l'arresto di due dei quattro aggressori, mentre gli altri due tra i quali il Barone riuscivano a dileguarsi. Sulla scorta delle dichiarazioni dei due arrestati il personale di P.G. che aveva assistito al fatto individuava l'abitazione del Barone, nei pressi della quale quest'ultimo veniva poco dopo sorpreso. Il Barone, riconosciuto dagli operanti, veniva poi riconosciuto anche dalla vittima dell'aggressione e, quindi tratto in arresto. All'udienza celebratasi il 24.1.98 il GIP convalidava l'arresto, in ordine al contestato delitto di rapina, applicando al Barone la misura della custodia cautelare in I.P.M.. Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame il difensore di fiducia del Barone, eccependo, in primo luogo la carenza dei presupposti per l'arresto in flagranza, nonché l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ed infine, la sproporzione tra l'entità del fatto contestato e la misura cautelare applicata, della quale chiedeva la sostituzione con altra meno afflittiva.
Con ordinanza del 13.2.998 il Tribunale per i minorenni di Bari, rigettava l'istanza di riesame confermando l'impugnato provvedimento. Avverso tale decisione ricorre per Cassazione l'indagato che, dilungandosi nella valutazione di elementi di fatto e delle risultanze in atti, deduce sostanzialmente la mancanza o manifesta illogicità della motivazione soprattutto nella parte in cui era stata disattesa la deduzione difensiva con la quale si pareva rilevare "la insussistenza della flagranza del reato in capo al ricorrente al fine di poter annullare l'importanza che una tale attribuzione aveva svolto ai fini della individuazione di quei gravi indizi di colpevolezza e, in conseguenza, nell'applicazione della misura cautelare di massima afflittività" o deduce ancora il ricorrente la omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione di misure meno afflittive quali anche il collocamento in comunità o la permanenza in casa.
Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della impugnata ordinanza.
Il ricorso è infondato.
Correttamente il Tribunale ha, innanzitutto, ritenuto che nessun rilievo avevano in quella sede le osservazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'arresto in flagranza in quanto la convalida dell'arresto non è impugnabile nelle forme del riesame ma solo con ricorso per Cassazione, opportunamente, però, il Tribunale ha, comunque, chiarito, con adeguata motivazione e con riferimento a precisi elementi e risultanze, che il Barone era stato sorpreso dalla P.G. in flagrante commissione del reato di rapina, ma era riuscito a dileguarsi per essere poi rintracciato a seguito di una attività di ricerca, avviata nella immediatezza del fatto, svoltasi (per circa due ore) senza soluzione di continuità.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi della flagranza giacché è nel concetto di "inseguimento" da parte della P.G. (come testualmente recita l'art.382 c.p.p.) - che può protrarsi anche per un tempo notevolmente lungo - va ricompreso non solo il vero e proprio inseguimento in senso stretto ma anche l'azione che, senza soluzione di continuità, viene intrapresa subito dopo la commissione di un reato per raggiungere la persona da arrestare (Cass. 28.11.990, Innocenzi;
Cass. 5. 12.991, Mitrangolo). Quindi, il Tribunale del riesame è passato all'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato individuandoli, con corretta motivazione i nel riconoscimento operato dalla vittima della rapina e dal personale di P.G. presente al fatto e immediatamente intervenuto.
Infine, i Giudici del riesame, a differenza di quanto assume il ricorrente, hanno ampiamente e adeguatamente motivato in ordine alla individuazione della misura cautelare più adeguata ed hanno escluso, con argomentazioni logiche e convincenti e con riferimento alle relazioni concernenti il minore, la praticabilità di misure cautelari diverse quali la permanenza in casa ovvero il collocamento in comunità confermando la misura della custodia in I.P.M.. Si è in presenza di una corretta valutazione di merito insindacabile in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, rigetta il ricorso. Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, in C.C., il 15 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 1999