Articolo 25 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
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1 gennaio 2000
Art. 25. (Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni
in materia di clienti idonei del mercato elettrico).
1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione di consorzi e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti pubblici economici e di imprese, previsti dall' articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999 , ove ne ricorrano le condizioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000
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