Sentenza 9 dicembre 1998
Massime • 1
È legittimo lo svolgimento, da parte del P.M., di attività investigativa di indagine, consistente nell'autonoma assunzione a verbale di soggetti specificamente indicati da un imputato nel corso dell'istruttoria dibattimentale e nella successiva utilizzazione delle relative dichiarazioni, una volta assunta la prova testimoniale nel prosieguo del dibattimento, per le contestazioni di cui all'art. 500 cod. proc. pen. Ed invero detta iniziativa, pur non rientrando nell'ortodossia dello schema proprio del procedimento accusatorio per il quale la prova si forma solo in dibattimento, non comporta alcuna specifica violazione di legge idonea a provocare nullità dei verbali dell'attività integrativa di indagine svolta dal P.M., non si riferisce a quegli atti per i quali l'ultima parte dell'art. 430, comma primo, cod. proc. pen., interdice l'attività investigativa, ne', infine, determina inutilizzabilità delle relative risultanze, posto che le dichiarazioni in questione, poi utilizzate per le contestazioni, vengono inserite nel fascicolo del pubblico ministero, sono poste a disposizione delle parti e sono, quindi, da queste conosciute preventivamente, con conseguente salvezza sia del diritto di difesa, sia del principio della parità delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1998, n. 4685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4685 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori Udienza pubblica
Dott. Renato Teresi Presidente del 09/12/1998
Dott. TO Marchese Consigliere SENTENZA
Dott. Giorgio Santacroce " N.1379
Dott. Anna Mabellini " REGISTRO GENERALE
Dott. Dario De Pascalis " N.26055/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, nonché da FO IU, OL TO, OL ON, CO OM, RE MO, RE OM classe "65, RE OM classe"66 e ZZ FE avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 28 novembre 1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. dott. Luigi Ciampoli il quale chiesto il rigetto di tutti i ricorsi degli imputati e l'accoglimento di quello del P.G. con annullamento della sentenza limitatamente alla asserita insussistenza della aggravante ex art. 416 bis co. 4^ e 5^ c.p., nonché degli avv.ti G. Foti, G. Aragona, G. Giansi, A. Managò, G. NU i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi ed il rigetto di quello del P.G.;
OSSERVA
Alla impugnata sentenza la Corte di Appello di Reggio Calabria e pervenuta all'esito dell'esame dei vari motivi di gravame proposti dal P.M. e dagli imputati condannati, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 19 dicembre 1996, e ciò ha fatto dopo avere inserito la presente vicenda processuale nel contesto storico delle indagini condotte per lunghi anni al fine di scoprire la realtà del fenomeno mafioso nell'ambito del comune di detta città e delle zone limitrofe.
Le sentenze già definitive prodotte in giudizio avevano consentito di appurare infatti, che tale area era stata completamente invasa da cosche della 'ndrangheta (circa 20) aventi ciascuna il proprio territorio di influenza, sul quale venivano compiuti i vari delitti fine di spaccio, estorsioni, controllo dei pubblici appalti, ecc. Si era potuto altresi' accertare che a seguito del tentato omicidio in data 11/10/85 di ON RT, capo della cosca omonima operante in Villa San GI, ed alla quasi contestuale eliminazione di AO De ST, capo riconosciuto della intera organizzazione. della "ndrangheta" in Reggio Calabria, fra tali clan era scoppiata una vera e propria guerra che aveva provocato più di un centinaio di omicidi fra gli associati dei diversi locali (così venivano denominati i singoli raggruppamenti operanti su di ben precisi territori) i quali si erano ben presto schierati, nella quasi totalità, dalla parte o del gruppo De ST (i Tegano, i Libri, i Latella e i BA), o del gruppo RT (i Condello, i Serraino, i Rosmini e i Saraceno).
Solo pochi altri "locali", invece, erano rimasti sostanzialmente neutrali e fra questi venivano ricordati quello del OL di Campo Calabro e del Labate del quartiere Gebbione di Reggio Calabria. Questa la situazione generale descritta nella sentenza in esame e da cui sono conseguite poi le varie condanne, oggetto oggi di contestazione sia da parte della pubblica accusa per il mancato riconoscimento della aggravante della associazione armata, sia da parte delle difese dei vari imputati condannati.
A quanto sopra esposto va solo aggiunto che li presente procedimento nasce dalla richiesta di giudizio immediato avanzata dagli odierni ricorrenti (e cioè da una parte del ben più vasto numero di indagati prima ed imputati poi nel procedimento originario, scaturito da "operazione complesse e prolungate indagini, meglio note come Olimpia") ed accolta dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria il quale, con decreto in data 6 ottobre 1995 disponeva in conformità alla richiesta, fissando per il 1 febbraio 1996, l'inizio del dibattimento di primo grado, conclusosi poi con la sentenza del 19 dicembre 1996 che, appellata dal P.M. e dagli imputati condannati, ha dato a sua volta luogo alla sentenza della Corte di Appello qui in esame. Con tale sentenza, oltre ad evidenziarsi la situazione generale nei termini sopra accennati con riferimento alle organizzazioni di stampo mafioso operanti nella zona, si è proceduto poi a spiegare lo sviluppo delle indagini compiute per quel che riguardava, in particolare, la cosca di Campo Calabro e sono state esposte le ragioni logiche, ancor prima che processuali, che ne avevano confermato la sicura sussistenza. Premesso che era stato accertato in modo incontestabile (vedi precedenti sentenze ormai definitive) che il fenomeno della 'ndrangheta aveva interessato in modo capillare il territorio reggino con insediamenti di gruppi organizzati operanti in ogni significativo agglomerato urbano ed extraurbano del comprensorio di Reggio Calabria, e premesso che tale situazione aveva portato alla guerra di sterminio che le varie cosche confederate avevano condotto per ben sei anni per il controllo di detto territorio con l'uccisione di centinaia di affiliati (guerra questa che sarebbe poi venuta a cessare nel 1991 solo a seguito dell'intervento, in veste di mediatore, della mafia palermitana che avrebbe ripagato in tal modo il favore fattole dalla "ndrangheta consentendo l'omicidio sul proprio territorio del il magistrato TO CO in data 9 agosto 1991), ne conseguiva che non era pensabile che in una guerra cosi' spietata e finalizzata ad un siffatto risultato, il potere di espansione delle cosche avesse lasciato, dopo sei anni di scontri, dei territori appetibili come quello di Campo Calabro, privi di un controllo. Ove infatti il detto territorio fosse stato privo di un tale controllo non era pensabile che lo sarebbe rimasto cosi a lungo, in quanto avrebbe costituito sicuramente un obiettivo da conquistare per la duplice contrapposta ragione di impedire che potesse divenire preda dello schieramento avversario e di costituire nel contempo bottino da dividere fra gli adepti, dissanguati anche economicamente dal lungo scontro. E tutto ciò, in particolar modo, in considerazione del fatto che confinante con il territorio di Campo Calabro era quello di Villa San GI governato da un uomo come quell'ON RT che si era affermato come uno dei capi del cartello costituitosi in contrapposizione al potente gruppo De ST.
Da tutto ciò conseguiva quindi, secondo la impugnata sentenza, che la mancata invasione del territorio di Campo Calabro da parte di altre cosche (e di quella dell'RT in particolare) era dovuta alla esistenza di un gruppo che su tale territorio esercitava già un riconosciuto potere di stampo mafioso e che, grazie alla mancata adesione all'uno o all'altro schieramento, aveva conservato incontestato il proprio dominio.
Una tale conclusione aveva trovato poi ampia conferma dalle indagini portate avanti nel corso della suddetta "operazione Olimpia" dalla quale era anche emerso che a capo del "locale" di Campo Calabro vi erano ì fratelli OL-FO (questa differenza di iniziate del cognome di uno dei tre fratelli, e precisamente di IU, è dovuta ad un errore dell'ufficiale dello stato civile) che erano subentrati al cugino OL CC allorquando questi si era trasferito in Italia settentrionale con la famiglia, dopo essere stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per associazione a delinquere con la sentenza pronunciata dalla medesima Corte di Reggio Calabria in data 4 gennaio 1980, con la quale era stato definito il procedimento
contro
PP + 78 scaturito, a sua volta, dalla sorpresa operata dagli agenti di polizia in occasione del famoso summit malavitoso di Montalto nel lontano 1969. Le dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia i quali, fornendo tutte le notizie a loro note in ordine alla mappa mafiosa della zona, avevano infatti ripetutamente indicato nei suddetti fratelli OL-FO gli organizzatori ed i capi della cosca di Campo Calabro e nei restanti coimputati alcuni degli affiliati. Con riferimento a tali collaboratori di giustizia (quali CC BU, SQ NU, GI IG, AO IE, IU CO, MA RC, MO BA UR, LI BA, TO LL) la sentenza ha poi esaminato quale ne fosse la attendibilità in rapporto alle singole posizioni ricoperte all'interno delle varie cosche di appartenenza ed in rapporto anche ai riscontri esterni alle loro dichiarazioni.
Una ulteriore conferma a quanto così accertato, proseguiva il giudice a quo, era scaturita poi dalla cosiddetta "vicenda COGEPAR" che aveva ulteriormente provato, anche grazie alle deposizioni dei testi GU AP e AO e AN ON nei cui confronti non a caso si accentreranno alcune censure dei ricorrenti volte a renderle inutilizzabili ai fini della decisione, la esistenza di un controllo del territorio di natura mafiosa da parte dei OL-FO con riferimento ai lavori di costruzione dello svincolo autostradale ricadente nel territorio di Campo Calabro ed assegnato in appalto alla predetta società.
All'esito della dettagliata disamina delle risultanze processuali relative a ciascuno degli odierni imputati è stata quindi pronunciata la impugnata sentenza nei cui confronti, come già detto, hanno presentato ricorso per cassazione sia il P.G. che i difensori degli imputati condannati.
Il Procuratore generale ha presentato il seguente motivo di ricorso:
"manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non viene riconosciuta la aggravante di cui ai commi IV e V per il reato di associazione ex art. 416 bis c.p.". Ed a suo sostegno ha osservato che il giudice a quo, dopo avere riconosciuto che vi era stata in tutta la zona di Reggio Calabria e dei comuni adiacenti una feroce quanto sanguinosa guerra di mafia durata per anni e volta alla conquista ed alla difesa dei vari territori di influenza e che la zona di Campo Calabro sulla quale imperava la famiglia del OL- FO non era certo sfuggita a tale situazione (tanto che i vari collaboranti sulle cui dichiarazioni la Corte territoriale si era fondata in particolar modo per affermare la sussistenza della associazione mafiosa, avevano ripetutamente parlato di fatti di sangue avvenuti in tale zona e riguardanti esponenti sia di detta famiglia che di quella dei confinanti Imberti), aveva poi, inopinatamente ed immotivatamente escluso la aggravante della associazione armata.
Al riguardo infatti, ha proseguito il ricorrente, non poteva certo accettarsi quale valida motivazione di ciò il fatto che nessuno specifico omicidio fosse stato provato come commesso sicuramente da uno o più componenti della detta cosca, essendovi differenza fra la possibilità di ricondurre, direttamente o indirettamente, un omicidio ad una cosca e l'attribuirne la responsabilità specifica ad una o più ben individuate persone.
Da censurare poi, sempre secondo il ricorrente, era anche il ragionamento seguito dalla Corte territoriale là dove la stessa aveva tratto la ritenuta riprova della indisponibilità di armi da parte del clan OL, dal fatto che era emerso che, per fare eseguire alcuni omicidi che lo interessavano, si era rivolto ad altre organizzazioni mafiose.
Un simile ragionamento non aveva tenuto in alcun conto, infatti, la esistenza di una regola ormai canonizzata da molti processi di mafia, consistente nella certezza che i delitti più gravi venivano fatti commettere dai killers delle cosche alleate, e ciò anche al fine di conseguire l'impunità confondendo il legame fra mandante (a cui normalmente si può risalire individuando la "causale") ed esecutore materiale.
Una simile argomentazione della Corte territoriale si trasformava poi da illogica motivazione in errore in diritto, là dove attribuiva sostanzialmente un significato di necessaria "detenzione" delle armi da parte della associazione armata, al termine "disponibilità" usato dal legislatore;
termine quest'ultimo avente un significato ben più ampio del precedente e nel quale ben si poteva inquadrare, pertanto, anche la ipotesi in cui la associazione fosse armata in quanto aveva la possibilità di fare intervenire a suo piacimento un'altra organizzazione per commettere gli omicidi che la interessavano. I difensori dei vari imputati ricorrenti, dal loro canto, hanno seguito, sostanzialmente, una medesima linea di impostazione dei relativi motivi e di esposizione degli stessi, allorquando hanno censurato la sentenza quanto a valutazione degli indizi a carico, eccependo le violazioni dell'art. 606, lettere b), d) ed e), c.p.p. (inosservanza e/o erronea applicazione di legge;
mancata assunzione di prova decisiva;
mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione) in relazione all'art. 192 stesso codice. In particolare - premesso che il presente processo aveva natura indiziaria, che l'indizio necessitava dell'elemento della certezza e della univocità onde poter trarre poi da questo le ulteriori deduzioni, che infine doveva essere "grave preciso e concordante" - si sosteneva che la sentenza impugnata non si era attenuta a tali dettami in forza delle varie considerazioni che ciascun difensore ricorrente esponeva con riferimento alla posizione del rispettivo assistito.
La detta sentenza, infatti, non avrebbe in primo luogo dimostrato la esistenza stessa di quel vincolo e di quella organizzazione associativa di cui all'art. 416 c.p. che doveva comunque costituire l'elemento base anche della associazione ex art. 416 bis stesso codice, la quale si distingueva dalla associazione a delinquere comune per gli ulteriori elementi della forza intimidatrice e del conseguente vincolo dell'omertà.
Nè aveva tenuto conto del fatto che non era stato contestato, ne' alla associazione OL nel suo complesso ne' tanto meno ai singoli imputati (tranne per lo ZZ FE che era stato peraltro assolto dal relativo delitto di tentato omicidio), alcuno specifico reato tranne quello di appartenere alla detta cosca. A tale premessa sostanzialmente comune per tutti i ricorrenti si aggiungevano poi le critiche da ciascuno mosse agli specifici richiami probatori contenuti in sentenza e se ne contestava la valenza quando non addirittura la sussistenza in atti, il tutto al fine di dimostrare in tal modo un vizio motivazionale dovuto peraltro ad una diversa interpretazione da dare alle singole risultanze processuali in fatto prese in considerazione dal giudicante per ancorarvi la propria decisione.
Da alcuni (ed in particolare dai difensori dei fratelli OL- FO) veniva inoltre ribadita la eccezione, già formulata in sede di appello e rigettata dalla Corte territoriale, di nullità dell'esame dibattimentale o quantomeno della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dai testi AP GU (responsabile del cantiere della s.p.a. COGEPAR che aveva ottenuto in appalto i lavori di costruzione dello svincolo autostradale ricadente nel territorio di Campo Calabro), ON AN e ON AO (due piccoli imprenditori ai quali la predetta società aveva affidato i lavori preliminari di movimento terra per la preparazione del cantiere) che avevano riferito in merito alle minacce ed intimidazioni subite, a distanza di poche ore dall'inizio dei detti lavori, e della imposizione operata dai OL di personale e di macchinari da loro indicati.
Tali testi, a dire dei ricorrenti, non avrebbero potuto essere sentiti dalla P.G. e dal P.M. a dibattimento già iniziato e dopo che il Tribunale ne aveva disposto la audizione ai sensi degli artt. 195 e 507 c.p.p., e ciò in quanto non lo consentiva il disposto dell'art. 430 c.p.p. A tale eccezione la impugnata sentenza risulta aver risposto negativamente osservando che il richiamato art. 430 non impediva al P.M. di continuare a compiere attività integrativa di indagine anche dopo la emissione del decreto ex art. 429 c.p.p., salvo che si trattasse di atti per i quali era prevista la partecipazione anche dei difensori. Posto quindi che le assunzioni di potenziali testimoni non rientravano fra tale genere di atti, ne conseguiva la infondatezza della eccezione.
Con memoria datata 25 novembre 1998, l'avv.to Giansi in qualità di codifensore di OL ON, ha prospettato poi il problema di cui sopra anche dall'angolo visuale di una violazione del diritto di difesa (a rt. 1 78/c, c.p.p.) in quanto, così operando, il P.M. aveva compromesso quella parità fra accusa e difesa che dovrebbe comunque accompagnare la fase dibattimentale di ogni processo. La difesa dei RE MO, OM cl. 65 e OM cl. 66 ha eccepito, in subordine, la violazione dell'art. 133 c.p. con riferimento all'ammontare della pena e, limitatamente al solo RE OM ci. 65 anche quella dell'art. 62 bis stesso codice. Tanto premesso e dovendosi passare all'esame dei vari motivi di ricorso, si osserva, con riferimento a quello indicato dal P.G. che la stessa previsione come aggravante della disponibilità di armi da parte delle associazioni di stampo mafioso, evidenzia che queste possono sussistere anche senza una tale disponibilità; il che non può che significare che si potranno avere anche associazioni di più persone capaci di imporre il loro volere criminale avvalendosì della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, senza bisogno di disporre di armi pronte all'uso.
Ed è proprio questo genere di associazione che il giudice a quo ha ritenuto di dover riconoscere, sulla base delle risultanze in atti, in quella che aveva operato in territorio di Campo Calabro sotto la direzione dei fratelli OL-FO.
Le considerazioni indubbiamente logiche poste a fondamento del ricorso del P.G. si scontrano quindi con la suddetta astratta previsione legislativa di una associazione di stampo mafioso così come individuata dal comma 31 dell'art. 416 bis c.p., senza che vi sia disponibilità di armi o materie esplodenti. Ne consegue, come ulteriore passaggio logico, che per aversi associazione di stampo mafioso armata, sarà necessario individuare in essa un quid pluris della cui sussistenza il giudice a quo non ha ritenuto essere stata fornita adeguata prova nel caso di specie, non potendosi ritenere tale il solo ragionamento logico della necessità di disporre comunque di armi per mantenere, nel contesto ambientale in questione, il potere sul territorio di Campo Calabro.
Posto, infatti, che il termine disponibilità di armi od esplodenti di cui al comma 51 dell'art. 416 bis c.p. va inteso nella sua accezione letterale e concreta e, quindi, come disponibilità diretta, e non anche come mera possibilità di fare intervenire dall'esterno soggetti armati, da utilizzare di volta in volta (tesi questa sostenuta invece dal P.G. ricorrente), ne consegue che la mera possibilità di tale seconda ipotesi (necessità di ricorso a forze armate esterne) esclude, nel caso concreto, la certezza della necessaria disponibilità diretta di un armamento da parte della associazione ex art. 416 bis c.p. operante in quel di Campo Calabro e facente capo ai Garonofolo-FO.
Il gravame del P.G. va pertanto rigettato.
Passando poi all'esame dei ricorsi delle difese delle varie parti private, appare opportuno procedere, in primo luogo, alla disamina del motivo di natura processuale sollevato dalle difese degli imputati FO IU, OL ON e OL TO. Il quesito in diritto può così enunciarsi "Se debba ritenersi sussistente la violazione dell'art. 430, comma 21 del c.p.p., in relazione agli artt. 500, comma 11 e 507 stesso codice, nell'avere svolto il P.M. attività investigativa di indagine, consistita nell'autonoma assunzione a verbale di soggetti specificamente indicati da un imputato nel corso della istruttoria dibattimentale, e nell'avere successivamente utilizzato tali dichiarazioni, una volta assunta la prova testimoniale nel prosieguo del dibattimento, per le contestazioni di cui all'art. 500 c.p.p." Risulta evidente che la finalità di tale eccezione, coincidente con l'indispensabile interesse che ogni parte deve avere per poter validamente sollevare delle eccezioni in giudizio, va rinvenuta nell'escludere dall'incarto processuale utilizzabile ai fini della decisione, quelle dichiarazioni rese dai suddetti testimoni nella fase predibattimentale e poi trasferite nel detto incarto dibattimentale per effetto del citato art. 500 c.p.p., costituendo tali dichiarazioni degli indubbi elementi di prova a carico per quel che concerne l'elemento delle intimidazioni e delle imposizioni poste in essere (direttamente o tramite propri uomini di fiducia) dai OL-FO sugli imprenditori che avessero avuto la sventura di operare nel loro territorio di influenza.
Al riguardo la Corte ritiene di dover dare risposta negativa al quesito di cui sopra posto che la suddetta iniziativa del P.M., pur non rientrando nella ortodossia dello schema proprio del procedimento accusatorio per il quale la prova si forma solo in dibattimento, non comporta alcuna specifica violazione di legge atta a provocare nullità dei verbali dell'attività integrativa da lui svolta e non rientra: comunque in quel genere di atti di cui è menzione nell'ultima parte dell'art. 430 comma 1^ c.p.p. e, nel contempo, non configura alcuna possibile ipotesi di inutilizzabilità delle relative risultanze, posto che le dichiarazioni in esame, poi utilizzate ai sensi dell'art. 500 c.p.p., erano state inserite nel fascicolo del P.M., erano state poste a disposizione delle parti ed erano state, quindi, da queste ultime conosciute preventivamente, con conseguente salvezza sia del diritto di difesa che della parità delle parti, principi questi che, in ultima analisi, costituiscono la stessa ragion d'essere del procedimento accusatorio. Il motivo di ricorso in questione va pertanto, pur esso rigettato. Passando quindi ai motivi attinenti le singole affermazioni di carente o viziata motivazione e di violazione di legge con riferimento alla valutazione ex art. 192 c.p.p. della prova, sollevati dai singoli difensori, ciascuno con riferimento agli elementi di prova a carico indicati dai giudici di merito rispetto ai loro rispettivi assistiti, va ricordato ancora una volta (risultando ciò necessario sulla base delle numerosissime critiche al riguardo mosse dai vari ricorrenti) che per tutto ciò che riguarda la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operate dai giudici di merito con riferimento a ciascuna posizione processuale, questa Corte di legittimità ritiene suo potere-dovere limitare l'esame alla verifica circa la sussistenza o meno di una motivazione delle decisioni operate dai precedenti giudicanti e, in caso di accertata sussistenza della stessa, provvedere alla verifica della sua logicità al fine di accertarne la eventuale manifesta carenza (è solo infatti la "manifesta illogicità" della motivazione che consente a questo giudice di legittimità di censurare il ragionamento in fatto del giudice di merito), il tutto sulla base di quanto risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606, comma 1^, lettera e, c.p.p.).
In forza di tale principio di giudizio dei singoli ricorsi si osserva che, fatta eccezione per la posizione del ricorrente RE MO di cui si avrà modo di trattare in prosieguo, si ritiene che le motivazioni fornite dal giudice a quo con riferimento alle risultanze dallo stesso richiamate nella impugnata sentenza e conseguentemente con i fatti così come da esse ricostruibili, oltre che sussistere per ciascuna posizione processuale non appaiono manifestamente illogiche.
Ne consegue che tutto l'insieme delle censure mosse al riguardo sulla base di risultanze processuali non richiamate nel testo del provvedimento impugnato o richiamate in esso e contestate in sede di ricorso (travisamenti dei fatti denunciati dai ricorrenti e non rilevabili in questa sede proprio per l'impossibilità per questo giudice di compiere qualsiasi valutazione attinente il merito della decisione tranne che nei casi in cui i relativi vizi espositivi e motivazionali risultino dallo stesso testo della sentenza), od in forza di prospettazioni interpretative delle stesse difformi da quelle operate dal giudice a quo, risultano inammissibili ancor prima che immeritevoli di accoglimento.
Unica situazione differente al riguardo appare essere, come già preannunciato, quella del ricorrente RE MO. Costui, assolto in primo grado sia pure ex art. 530 cpv. c.p.p. dalla imputazione di associazione ex art. 416 bis c.p. per non avere commesso il fatto, è stato invece condannato dalla Corte di Appello e, previa concessione delle attenuanti generiche e con esclusione della aggravante ex commi IV e V del detto art. 416 bis, è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione.
A tale diversa conclusione il giudice a quo risulta essere pervenuto (vedi pagg. 57 e 58 della sentenza) prevalentemente per la affermazione del collaborante IE AO che io ha indicato come accompagnatore, alcune volte, di ON OL agli incontri di chiaro stampo mafioso, che avvenivano periodicamente tra i vari capi dei "locali" della zona di Reggio Calabria, presso la casa di RO Labate.
Tale affermazione, ha osservato il giudice a quo, "risultava compatibile con quanto riferito da altro collaborante, BA LI, che lo aveva visto, una volta, viaggiare in compagnia del predetto OL ON e dalla qualifica di organico al gruppo OL che gli avevano attribuito altri due collaboranti (CO e BU)". Scarsa valenza (per non dire nulla) aveva poi, sempre secondo il giudice a quo, la circostanza che il RE MO avesse documentalmente provato di essersi trasferito, fin dal 1987, in quel di Milano con tutta la sua famiglia per ivi svolgere la attività di dipendente delle Ferrovie dello Stato. E ciò in quanto la contestazione ex art. 416 bis c.p. risultava temporizzata in rubrica "a partire da epoca imprecisata comunque anteriore al 13.1.86 e successivamente".
Tanto premesso, va peraltro rilevato che gli stessi riferimenti probatori, evidenziati dal giudice a quo così come sopra riportati, appaiono, da sè soli, di capacità indiziante non univoca, precisa, grave e concordante.
Premesso, infatti, che il termine di "organico" ad una cosca mafiosa è espressione di una valutazione di chi detto termine impiega e non narrazione di un fatto a costui noto per scienza diretta o indiretta, di guisa che poco o nulla può valere da sè solo come grave indizio a carico, va rilevato che un significato indubbiamente più probante hanno gli episodi di accompagnamento del OL riferiti dallo IE ai quali, sia pure con riferimento ad una sola circostanza, ben si può affiancare il riferimento fornito dal BA La mancata temporizzazione dei detti accompagnamenti agli incontri presso la casa del Labate ed il mancato riferimento di altri particolari in proposito da parte del dichiarante IE (e con lui, ancor più, del BA) svuotano, peraltro, di contenuto probatorio tali episodi, nel momento stesso in cui il giudice a quo risulta aver dato atto della prova documentale fornita dalla difesa circa l'asserito trasferimento, fin dal 1987, dell'imputato e della sua famiglia a molte centinaia di chilometri di distanza e, nel contempo, non risulta aver neppure ipotizzato (per non parlare poi di "aver provato") dei frequanti ritorni del soggetto in quel di Campo Calabro, si da prospettare, quantomeno come probabile, una sua permanente frequentazione dell'ambiente e dei personaggi criminali ivi operanti sotto la copertura della associazione di stampo mafioso oggi in esame.
Ciò che resta infatti della impalcatura accusatoria con riferimento al detto imputato è che questi, "in epoca imprecisata" rientrante fra un periodo antecedente il 13/1/1986 ed il 1987, era stato visto accompagnare in auto, alcune volte, OL ON in occasione degli incontri che si tenevano presso la casa del Labate. Un tale dato indiziante non è sicuramente poca cosa in considerazione della natura di tali incontri (cui peraltro neppure la accusa ha mai sostenuto che egli partecipasse personalmente), ed avrebbe potuto quindi costituire uno dei necessari pilastri della impalcatura accusatoria se non fosse che, essendo rimasto sostanzialmente unico e lontano nel tempo e nel contempo mai conciliandosi con il successivo suo allontanamento definitivo dal territorio di operatività della cosca cui lo si vorrebbe partecipe, risulta insufficiente a reggere la impalcatura stessa. Ciò premesso, ritiene la Corte che, non risultando sussistenti altri elementi probatori a carico del RE MO (ambedue le sentenze di merito hanno fatto riferimento sempre alle stesse risultanze, pur traendone poi conclusioni difformi), la carente motivazione sopra indicata, posta a fondamento della decisione di condanna, integri una vera e propria violazione di legge con riferimento all'art. 192 c.p.p. e comporti necessariamente un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a tale ricorrente, nei cui confronti quindi assumerà valore definitivo quella di assoluzione ex art. 530 cpv. c.p.p. pronunciata in primo grado.
Per quel che riguarda, infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche al RE OM classe 65 si rileva che il giudice a quo, nel concedere la detta attenuante ad alcuni degli appellanti e nell'escluderla per altri risulta avere adeguatamente motivato le sue decisioni differenziate e, per quel che riguarda il RE OM classe 65 (così come per altri suoi coimputati), risulta aver richiamato i rispettivi precedenti penali costituenti, a suo avviso, l'elemento differenziatore rispetto alle posizioni di coloro (RE OM classe 66 e RE MO) che invece tale attenuate ebbero ad ottenere in considerazione di ben specificate circostanze positive (loro dimostrazione di un effettivo tentativo di inserimento in un onesto contesto lavorativo).
Quanto, infine ai motivi di ricorso attinenti la entità della pena si osserva che la stessa era stata già motivata dal primo giudice, di guisa che quello di appello, ritenendo congrue tali quantificazioni, non aveva obbligo di particolari motivazioni aggiuntive al riguardo. Ne consegue che quella di cui alla pagina 69 della impugnata sentenza appare essere una motivazione adeguata sul punto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RE MO;
rigetta il ricorso del P.G. e rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna le parti private al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in cancelleria il 14 aprile 1999