Sentenza 4 maggio 2011
Massime • 2
L'attività integrativa di indagine del pubblico ministero può essere validamente compiuta dalla polizia giudiziaria d'iniziativa, purchè il pubblico ministero, formulando le nuove richieste istruttorie al giudice, faccia propri, ratificandoli, i risultati di quelle attività.
L'obbligo di immediato deposito della documentazione relativa alle attività integrative di indagine svolte dal pubblico ministero deve essere calibrato, per apprezzarne il tempestivo adempimento, sulla tipologia di atti compiuti, e un eventuale deposito temporalmente non immediato non determina conseguenze processuali se in concreto inidoneo a ledere il diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2011, n. 23621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23621 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IT NI - Presidente - del 04/05/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO NI - Consigliere - N. 1380
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - N. 6226/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT IO N. IL 10/11/1968;
2) LO IG N. IL 16/09/1986;
avverso la sentenza n. 1870/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 11/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA NI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Amaniello Massimo in delega dell'avv. Chimmariello Raffaele di Napoli che ha chiesto l'accoglimento di OL IG.
OSSERVA IN FATTO
La Corte di appello di Milano con sentenza in data 11/10/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Milano in data 19/10/2009, appellata da PO NI e OL IG, dichiarati colpevoli, in concorso, di rapina impropria per avere adoperato violenza nei confronti di Giudici Modesto Romano spingendolo fuori dall'autovettura a bordo della quale l'PO lo aveva fatto salire,dopo essersi impossessati della somma di Euro 5000, sottraendola dalla tasca interna dell'impermeabile della persona offesa. Proponevano autonomi ricorsi per cassazione i difensori di entrambi gli imputati.
Il difensore di PO NI deduceva i seguenti motivi:
a) violazione di norme processuali per essere state disposte indagini supplementari su autonoma iniziativa del cd. "pool antitruffe", senza delega o sotto la direzione del PM procedente;
b) violazione di legge con riferimento all'erronea qualificazione della condotta quale rapina impropria e non quale furto aggravato, dovendosi escludere ogni forma di violenza diretta a liberarsi della presenza della persona offesa.
Il difensore di OL IG deduceva:
a) violazione di legge in relazione all'art. 586 c.p.p. e art. 526 c.p.p., comma 1 bis, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'udienza del 19 11.009, non essendo state depositate immediatamente nella segreteria del PM, impedendo alle parti di prenderne visione e di estrarne copia, essendo state esperite le indagini supplementari 10 giorni prima della data in cui è stata data notizia difensori, nel corso dell'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi sono infondati.
1) In ordine logico vanno esaminati congiuntamente il primo motivo di ricorso di entrambi gli imputati in quanto logicamente connessi. Deve ritenersi consentita l'attività integrativa di indagine, ex art. 430 c.p.p., ancorché compiuta dalla Polizia Giudiziaria, purché il Pubblico Ministero, formulando al Tribunale le nuove richieste istruttorie, abbia ratificato, facendole proprie, le attività investigative d'indagine, come nel caso di specie. Tale anomalia non comporta alcuna specifica violazione di legge idonea a provocare la nullità dell'attività integrativa di indagine in mancanza di un'espressa sanzione al riguardo.
Anche la doglianza formulata dal LO va disattesa in quanto il termine correlato al deposito della documentazione relativa alle indagini suppletive svolte dal Pubblico Ministero successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, pur prevedendo la norma che debba essere "immediatamente" depositata (art. 430 c.p.p., comma 2), va interpretato con riferimento alla tipologia degli atti di indagini e contemperato con riferimento al riscontro della eventuale sussistenza della violazione del diritto di difesa, che nella fattispecie va escluso in quanto l'attività di indagine è stata svolta al termine dell'udienza del 10 novembre 2009 e il Pubblico Ministero ha messo a disposizione delle difese il materiale istruttorie alla successiva udienza del 19 novembre 2009, termine inferiore a 10 giorni rispetto allo svolgimento delle indagini suppletive, invitando le difese e indicare a loro volta nuove prove in ordine agli sviluppi delle indagini, facoltà che le difese non hanno inteso esercitare, ne' hanno richiesto termine per esame e controdeduzioni, dovendosi, quindi, escludere qualunque violazione delle garanzie di difesa. 2) Anche il secondo motivo di ricorso dell'PO va disatteso.
L'art. 628 c.p., comma 2, in tema di rapina impropria, prevede che la violenza o la minaccia siano adoperate "immediatamente dopo la sottrazione" ed al fine di conseguire, proprio mediante il loro impiego, il possesso, non ancora conseguito, della cosa sottratta ovvero l'impunità. Nel caso in esame i Giudici di merito hanno ampiamente motivato sulla sussistenza del delitto di rapina impropria, tenuto conto del comportamento comunque violento posto in essere dall'imputato nei confronti della parte offesa, spintonata per farla uscire dall'autovettura, dopo la sottrazione del denaro. Conclusivamente i ricorsi vanno rigettati Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 4 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011