Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 1
La misura cautelare in corso di esecuzione rimane efficace, e non necessita pertanto di essere confermata al pari, invece, di quella emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, nel caso in cui il pubblico ministero trasmette gli atti del procedimento, per ragioni di competenza, ad altro ufficio del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2007, n. 5655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5655 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 11/01/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 30
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 038766/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE Corte Vincenzo, n. a San Cipriano D'Aversa (CE) il 19.10.1955;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, in data 11-31 agosto 2006, di rigetto dell'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bologna, in data 24 giugno 2006, di rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia/revoca della misura cautelare della custodia in carcere;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iannelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza in data 11 - 31 agosto 2006, rigettava l'appello proposto da DE Corte Vincenzo avverso l'ordinanza pronunciata il 24 giugno 2006 dal G.I.P. presso lo stesso Tribunale, di rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia/revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei suoi confronti per il delitto di estorsione pluriaggravata.
Il Tribunale rilevava che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza in data 7 aprile 2006, pur non convalidando il fermo di DE Corte in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere dichiarandosi incompetente in favore del Tribunale di Napoli. Il G.I.P. presso quest'ultimo Tribunale, con ordinanza 19 aprile 2006, aveva applicato ex art. 27 c.p.p. la misura cautelare della custodia in carcere, confermata dal Tribunale di Napoli in sede di riesame il 9 maggio 2006. Il 16 maggio 2006 la D.D.A. di Napoli aveva trasmesso, ai sensi dell'art. 54 c.p.p., gli atti relativi alla posizione di DE Corte alla D.D.A. bolognese. Con istanza depositata presso il Tribunale di Napoli in data 30 maggio 2006, il DE Corte aveva chiesto dichiararsi l'inefficacia della misura per violazione dell'art. 27 c.p.p., dal momento che il provvedimento restrittivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non era stato confermato dal giudice competente per territorio. L'istanza era stata trasmessa all'A.G. bolognese e il G.I.P. presso il Tribunale di Bologna, con ordinanza 20 giugno 2006, aveva rigettato l'istanza, con la motivazione che mancava una pronuncia giurisdizionale declinatoria della competenza. In data 21 giugno 2006 DE Corte aveva chiesto nuovamente al G.I.P. presso il Tribunale di Bologna di dichiarare l'inefficacia della misura ovvero, in ogni caso, di revocarla per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Il G.I.P., con ordinanza 24 giugno 2006 aveva rigettato entrambe le istanze.
Il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza impugnata, rigettava l'appello avverso il provvedimento del G.I.P., ritenendo che non dovesse essere emesso un nuovo titolo cautelare, poiché il G.I.P. territorialmente incompetente non aveva declinato espressamente la sua competenza e gli atti erano trasmigrati al giudice competente in base all'art. 54 c.p.p., comma 1. Nel merito il Tribunale osservava che l'ordinanza di applicazione della misura cautelare era già stata valutata in sede di riesame e che un nuovo giudizio di riesame potrebbe trovare spazio solo in presenza di elementi che abbiano modificato la situazione precedentemente valutata. Il Tribunale, comunque, ribadiva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni del denunciante, del contenuto delle conversazioni intercettate e degli esiti dei servizi di osservazione della polizia giudiziaria. Propone ricorso per cassazione DE Corte personalmente, deducendo:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, per non avere dichiarato l'inefficacia della misura cautelare in atto disposta da giudice incompetente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 c.p.p., artt. 13, 25 e 111 Cost.. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio o, in subordine, con rinvio al giudice competente, o, infine, la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sollevando questione di costituzionalità degli artt. 27 e 54 c.p.p. in relazione agli artt. 13, 25, 111 Cost., nella parte dell'art. 27 cit. c.p.p. in cui non si prevede che le misure cautelari disposte dal giudice che si dichiari o risulti comunque incompetente per qualsiasi causa cessino di avere effetto...".
b) nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), ed e), in relazione all'art. 273 c.p.p., artt. 81, 110, 628, 629 c.p., e L. n. 203 del 1991, art. 7, in quanto i giudici di merito avrebbero ravvisato il coinvolgimento di DE Corte nell'estorsione solo sulla base della sua presenza ad una serie di incontri, senza indicare una condotta specifica che abbia contribuito a rafforzare la condotta altrui;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per assoluta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso (L. n. 203 del 1991, art. 7);
d) nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza degli artt. 629 e 393 c.p., nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto dal quadro indiziario emergerebbe l'insussistenza di pretese ingiuste o quanto meno la configurabilità di ragion fattasi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. Il motivo con il quale il ricorrente censura il rigetto della sua richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in quanto disposta da giudice incompetente è infondata, in applicazione dei principi di diritto affermati con costante giurisprudenza da questa Suprema Corte. Nel caso di specie, infatti, vi è stata una trasmissione di atti per ragioni di competenza tra diversi uffici del pubblico ministero, ma tale trasmissione non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., viene meno solo in seguito ad un formale dichiarazione di incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice indicato come competente;
e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento - con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 c.p.p. - un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi da una parte, sia pure non privata (trasmissione degli atti da uno ad altro ufficio del pubblico ministero, decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti c.p.p., altro g.i.p. possa essere investito in seguito del procedimento (tra le tante: Sez. 4^, 11 luglio 2000, n. 4054, Tare Gramos, riv. 217483; Sez. 2^, 5 febbraio 2001, n. 14787, Gelmini, riv. 218552; Sez. 6^, 12 marzo 2004, n. 23819, Neumann, riv. 229519; Sez. 4^, 6 marzo 2006, n. 15127, Barbato, riv. 233962). La prospettata questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, in quanto la Corte Costituzionale si è già pronunciata con la sentenza n. 262 del 1991, che ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.. La Corte osserva che la trasmissione degli atti da parte del P.M. procedente a quello incardinato presso il giudice ritenuto competente non è idonea ne' a comportare la competenza di quest'ultimo giudice, ne' ad escludere la competenza del giudice presso il quale il pubblico ministero trasmittente esercita le funzioni. Di conseguenza, tale traslazione degli atti non vale ad infirmare la validità della misura cautelare già disposta da quest'ultimo ne' ad attribuirle un'efficacia solo interinale: pertanto non vi è ragione di ritenere che ad essa debba sovrapporsi - entro i venti giorni dall'ordinanza di trasmissione - un nuovo provvedimento di altro giudice, mancando, diversamente dall'ipotesi contemplata dall'art. 27 c.p.p., una pronuncia declinatoria di competenza. Non sono invocabili, pertanto, ne' l'art. 3, trattandosi di situazioni diverse, ne' l'art. 25 Cost., non essendo la traslazione degli atti attributiva di competenza;
e nemmeno può dirsi violato il diritto di difesa, che ben può essere esercitato chiedendo la revoca della misura o al giudice presso il cui ufficio è il Pubblico Ministero che ha ricevuto gli atti ovvero - qualora egli declini la propria competenza - allo stesso giudice che l'ha emessa.
Null'altro aggiunge a quanto già deciso dalla Corte Costituzionale la citazione come parametro costituzionale di riferimento degli artt. 13 e 111 Cost., essendo comunque esistente nella specie un "atto motivato dell'autorità giudiziaria" che ha disposto la restrizione della libertà personale e non ravvisandosi alcun contrasto con l'art. 111 Cost., di cui, peraltro, il ricorrente non specifica la norma che sarebbe violata, potendosi, comunque, rilevare che i presupposti e le condizioni di inefficacia della misura cautelare sono regolati in modo specifico della legge (art. 27 c.p.p.) secondo i principi del giusto processo (Sez. 4^, 4 luglio 2002, n. 32648, Nikulaj, riv. 222607).
Il motivo con il quale il ricorrente si duole che siano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di estorsione sulla base della presenza di DE Corte ad una serie di incontri, senza indicare una condotta specifica che abbia contribuito a rafforzare la condotta altrui, è manifestamente infondato, non solo perché, come esattamente rilevato nell'ordinanza impugnata, non è ammissibile un nuovo giudizio in merito a questioni già risolte in sede di riesame senza la prospettazione di elementi che abbiano modificato la situazione precedentemente valutata;
ma anche perché la stessa ordinanza esamina, comunque, scrupolosamente il merito della questione, pervenendo ad un giudizio di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla base di molteplici elementi investigativi (dichiarazioni del denunciante, conversazioni telefoniche intercettate, servizi di osservazione della p.g.):
giudizio insindacabile in questa sede di legittimità. La censura relativa alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso è, non solo manifestamente infondata, in quanto gli elementi dell'aggravante emergono in modo chiaro dalla ricostruzione analitica dei fatti operata dal Tribunale, ma anche non consentita, poiché non proposta con i motivi dell'appello.
La configurabilità del delitto di ragion fattasi in luogo di quello di estorsione contestato, sostenuta con l'ultimo dei motivi di ricorso, non è ammissibile in questa sede di legittimità, in quanto si chiede a questa Corte di sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione e valutazione dei fatti.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2007