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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2611.
(Cause di scioglimento).
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilita' di conseguirlo;
3) per volonta' unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell'autorita' governativa, nei casi ammessi dalla legge;
6) per le altre cause previste nel contratto.
(Cause di scioglimento).
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilita' di conseguirlo;
3) per volonta' unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell'autorita' governativa, nei casi ammessi dalla legge;
6) per le altre cause previste nel contratto.
Commentari • 7
- 1. I consorzi e le società consortiliDaniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 3 marzo 2025 · 11.809353
[…] Da ultimo, il consorzio si scioglie per le cause indicate dall'art. 2611 del Codice civile ed in generale è sempre richiesto il consenso unanime dei consorziati, tranne in caso di scioglimento per giusta causa, essendo, in tal caso, sufficiente il consenso della maggioranza. […]
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Giurisprudenza • 42
- 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/12/2024, n. 2108Provvedimento: […] ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina delle associazioni, trascurando la reale volontà delle parti di voler applicare come disciplina integrativa quella del codice civile e della legge Regione Veneto n. 61/1985, e, quindi, l'art. 2611 c.c. sulle cause di scioglimento dei consorzi, nella parte in cui prevede l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;Leggi di più...
- responsabilità amministrativa·
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- impossibilità perseguimento scopo consortile·
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