Articolo 517 del Codice della navigazione
Articolo 516Articolo 518
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21 aprile 1942
Art. 517.
(Circolazione dell'assicurazione delle merci).

In caso di cambiamento della persona dell'assicurato, l'assicurazione delle merci continua a favore del nuovo assicurato, senza che alcun avviso del mutamento debba essere dato all'assicuratore; e tanto quest'ultimo quanto il nuovo assicurato non possono, a cagione del mutamento, disdire il contratto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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