Sentenza 14 dicembre 2000
Massime • 1
La condanna a pena non oggetto di sospensione condizionale per reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa condizionalmente impone al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio non disposta dal giudice della cognizione, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. cos'è, condizioni per ottenerlo e l'opposizione a D.I.Edgardo Diomede D'Ambrosio Borselli · https://dirittoimmobiliare.org/ · 12 aprile 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2000, n. 12388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12388 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI SEVERO - Presidente - del 14/12/2000
1. Dott. MABELLINI ANNA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N.7340
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 049405/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di NAPOLI1) SC RO N. IL 09/03/1971
avverso ORDINANZA del 20/10/1999 CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mabellini lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Iannelli che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
1^. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'Appello medesima, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la sua richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena di anni uno di reclusione e lire 1.600.000 di multa concessa a SC IR con la sentenza di condanna 5.12.90 del Tribunale di Napoli, irrevocabile dal 6.2.91. La richiesta era stata formulata ex art. 168 c. 1 n. 1 c.p., in rapporto ad un delitto commesso il 12.12.91 per il quale lo SC era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione e lire 1.400.000 di multa con sentenza 2.4.98 della stessa Corte d'Appello divenuta irrevocabile il 21.10.98. La Corte ha negato la revoca motivando in relazione alla entità della pena inflitta con la seconda sentenza, la quale, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera il limite di due anni e mesi sei stabilito dall'art. 168 c. 3 per gli infraventunenni. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 168 c.p., del quale era stato erroneamente applicato il primo comma n. 2, relativo all'ipotesi di delitto commesso anteriormente a quello per il quale è stata inflitta la pena condizionalmente sospesa. 2^. Il ricorso è fondato.
Il primo comma dell'art. 168 c.p. prevede, rispettivamente ai numeri 1) e 2), due distinte ipotesi di "revoca di diritto" della sospensione condizionale già concessa: commissione entro i termini indicati di un delitto, o di una contravvenzione della stessa indole, o mancato adempimento degli obblighi impostigli;
altra condanna per delitto anteriormente commesso che, cumulata con la pena precedentemente inflitta e sospesa, superi i limiti di legge. Il secondo comma prevede poi la facoltatività della revoca con riferimento soltanto alla seconda delle ipotesi considerate, delitto anteriormente commesso, qualora la pena cumulata non superi i limiti medesimi.
Ne risulta un sistema per la quale la revoca della sospensione condizionale della pena già concessa è obbligatoria, senza alternative, nel caso di successiva condanna per delitto, o contravvenzione della stessa indole, commessi nei limiti temporali indicati dall'art. 163.
Il sistema è coerente al principio dettato dalla prima parte dell'ultimo comma dell'art. 164 c.p.: "La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta." La seconda parte di tale norma prevede un correttivo, formulato come segue:
"Tuttavia il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per il delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163". Il testo, che si riferisce espressamente al momento della inflizione della nuova condanna, indica chiaramente che la valutazione della possibilità e opportunità della seconda sospensione condizionale, di per sè ostativa alla revoca della precedente (ex art. 164 u.c., richiamato nella parte iniziale dell'art. 168), è di competenza esclusiva del giudice della cognizione, e non può trovare applicazione in sede esecutiva. Il giudice dell'esecuzione, che si trovi di fronte ad una seconda condanna inflitta e non sospesa pur ricorrendone la possibilità quanto ai limiti di pena, non può che revocare la prima sospensione, e gli è vietato disporre in modo diverso, in forza del suo ruolo che non gli consente di valutare situazioni già giudicate in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione. Nel caso di specie, poiché lo SC ha commesso un delitto dopo, ed entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna con la quale la pena gli è stata condizionalmente sospesa, nuovo delitto per il quale è stato condannato senza che il giudice della cognizione ritenesse opportuna l'applicazione dell'art. 164 u.c. c.p., il giudice dell'esecuzione era tenuto a revocare la sospensione condizionale concessa.
L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio, con revoca diretta della sospensione condizionale in questione da parte di questa Corte a norma dell'art. 620 lett. 1) c.p.p.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la revoca della sospensione condizionale della pena applicata con sentenza del Tribunale di Napoli in data 5.12.1990. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001