Articolo 279 del Codice di procedura penale
Articolo 259Articolo 262
Versione
24 ottobre 1989
Art. 279. Giudice competente 1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonche' sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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