Articolo 59 del Codice di procedura civile
Articolo 52Articolo 60
Versione
21 aprile 1942
Art. 59.
(Attivita' dell'ufficiale giudiziario).

L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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