Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 59.
(Attivita' dell'ufficiale giudiziario).
L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
(Attivita' dell'ufficiale giudiziario).
L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
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- 1. Se la parte è in ritardo il giudice dopo 25 minuti può legittimamente chiudere il verbalehttps://www.dirittobancario.it/ · 29 ottobre 2012 · 26.6126
[…] D'Ascola) ha escluso che l'art. 59 disp. att. cod. proc. civ. – secondo cui la dichiarazione di contumacia della parte non costituita nell'udienza di cui all'articolo 171 cod. proc. civ. è fatta “quando é decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza” – esprima un principio di carattere generale. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2018, n. 28444Provvedimento: […] Igs. 112/1999, del DPR 29.9.1973 n. 602 e dell'art. 59 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del CCNL per i Quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi del 12.12.2001, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, […]Leggi di più...
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