Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2024, n. 20006
CASS
Sentenza 19 luglio 2024

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L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all'incremento annuale in relazione alla variazione del costo della vita né all'adeguamento triennale, previsti dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in virtù del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002.

Commentari3

  • 1Medici specializzandi 1992/93 - 2005/06, “borse” senza adeguamenti al costo vitaAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 22 luglio 2024

  • 2Rideterminazione triennale delle borse di studio dei medici specializzandiAccesso limitato
    Dionisio Serra · https://www.altalex.com/ · 1 agosto 2024

  • 3Pubblico impiegoAccesso limitato
    https://www.altalex.com/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2024, n. 20006
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20006
Data del deposito : 19 luglio 2024

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