Legge 27 dicembre 1997, n. 449

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  • 1Spunti in tema di imposizione di registro, disciplina del “prezzo-valore” e società sempliciAccesso limitato
    Adriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 5 novembre 2024

  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 1951 del 24
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. trib., 24/01/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 24/01/2022), n.1951 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere – Dott. DELL'ORFANO Antonella – Consigliere – Dott. CIRESE Marina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13718/2018 proposto da: Comune Di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Appennini, 46, presso lo Studio Legale Associato Leone, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferrari Fabio Maria; – ricorrente – contro Spot Light …

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  • 32019 – Determinazioni in merito alla sospensione, nel periodo dal 15 aprile al 31 maggio 2020, dei termini di versamento tributari relativi a []
    Matteo Giannelli · https://www.osservatoriosullefonti.it/

  • 4Diritto Amministrativo
    https://www.ildirittoamministrativo.it/

    NOTA A CORTE DI GIUSTIZIA UE, SEX. IX, ORDINANZA DEL 30 giugno 2020, C-618/19 Gestione Fiscalità contro Regione Campania, nei confronti di ACI – Automobile Club d'Italia Di Daniela Sciacchitano L'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che consente l'affidamento diretto, senza gara, dell'appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire il pubblico registro automobilistico Sommario: 1. Premessa – …

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  • 5REATO DI OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE non è retroattiva l’irrilevanza della certificazione.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Per la Cassazione, il nuovo reato di omesso versamento di ritenute, che non richiede più la prova della certificazione, non può applicarsi agli illeciti commessi prima delle modifiche ad opera del Decreto Legislativo n. 158/2015. Decisione: Sentenza n. 7884/2016 Cassazione Penale – Sezione III Il caso. Il legale rappresentante di una cooperativa che non aveva versato le ritenute per l'anno 2008 per oltre 300mila euro veniva condannato a 8 mesi di reclusione, ridotti a 5 mesi e 10 giorni in appello, col quale è anche stata revocata la confisca per equivalente, fermo il resto. L'imputato ricorreva in Cassazione proponendo 4 motivi iniziali, e un motivo aggiunto con successiva memoria. La …

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2024, n. 20006
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22881/2019 R.G. proposto da Università degli Studi di Catania, rappresentata e difesa dall'Avv. NC NA (p.e.c.: vincenzo.reina@pec.ordineavvocaticatania.it), con domicilio eletto in Roma, Largo Trionfale, n. 7, presso lo studio Oggetto Medici specializzandi – Corsi di specializzazione dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 – Borsa di studio ─ Rideterminazione triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 Civile Sent. Sez. U Num. 20006 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 19/07/2024 2 dell'Avv. Luigi Mannucci; – ricorrente – contro AI DA IU IA, CE EP e RS IL, rappresentati e difesi dall'Avv. …
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    • sussistenza·
    • blocco temporaneo·
    • trattamento economico·
    • adeguamento triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991·
    • anni accademici dal 1992·
    • fondamento·
    • al 2005·
    • medici specializzandi·
    • istruzione e scuole·
    • universita'

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/12/2023, n. 34452
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28071/2019 R.G. proposto da: NE SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti e giusta nomina del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro del 26.10.2021 nel proc. pen. n.r.g. 7355 del 2015, dall'Avv. ES AL ([...]), nonché dall'Avv. IA Dell'Aquila ([...]), giusta atto di nomina di nuovo difensore, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Tommaso Oggetto: Crediti d'imposta– “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” – Distinzione – Accertamento tributario - Sanzioni Civile Sent. Sez. U Num. 34452 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: FUOCHI TINARELLI …
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    • crediti o eccedenze di imposta·
    • necessità di distinguere tra “credito inesistente” e “credito non spettante”·
    • compensazione·
    • regime sanzionatorio·
    • conseguenze·
    • criteri distintivi tra le due tipologie di credito·
    • sussistenza·
    • tributi (in generale)·
    • sanzioni civili e amministrative·
    • repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/12/2023, n. 34419
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27702/2014 R.G. proposto da: GRAFICHE MAZZUCCHELLI SPA, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio Fantozzi & Associati, rappresentata e difesa dell'avv. Lucia Montecamozzo ([...]) e dall'avv. LU AC ([...]), giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro Oggetto: Crediti d'imposta– “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” – Distinzione – Accertamento tributario – Termine di decadenza Civile Sent. Sez. U Num. 34419 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 11/12/2023 2 di 39 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587), presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; …
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    • crediti inesistenti e non spettanti·
    • compensazione di crediti·
    • accertamento·
    • conseguenze·
    • necessità di distinguere tra “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti”·
    • applicazione rispettivamente del termine ottennale e di quello ordinario·
    • termine di decadenza ex art. 27, comma 16, d.lgs. n. 185 del 2008·
    • termine di decadenza·
    • criteri distintivi·
    • termine di decadenza.·
    • compensazione di crediti o eccedenze di imposta·
    • sussistenza·
    • azione di accertamento fiscale·
    • accertamento tributario (nozione)·
    • tributi (in generale)

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2022, n. 23051
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso n.23410-2014 rg proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro A.M.B. S.S., B. HOLDING S.R.L. (già HO s.p.a., già FINBA s.r.l.), AR TO RI e TI NO, in qualità di soci della società AMB e della società ZI DE s.r.l. (cessata per scissione totale il 31/12/2008), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Civile Sent. Sez. U Num. 23051 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: STALLA GIACOMO RI Data pubblicazione: 25/07/2022 2 di 22 CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi …
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    • imposta di registro·
    • atto di scissione di società semplice·
    • fondamento·
    • primato·
    • imposta in misura fissa.·
    • imposta in misura fissa·
    • interpretazione letterale·
    • norme tributarie·
    • tassazione in misura fissa·
    • applicazione·
    • applicazione dell'imposta·
    • fonti del diritto·
    • interpretazione degli atti normativi·
    • tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)·
    • atti sottoposti a condizione sospensiva

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2022, n. 14561
    Provvedimento: 1456 1-22 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INDENNITA' · Primo Presidente f.f. - ACCOMPAGNAMENTO ADELAIDE AMENDOLA - Presidente di Sezione BIAGIO VIRGILIO Ud. 14/12/2021 - DANILO SESTINI - Consigliere - U.P.cam. R.G.N. 23275/2017 CI LI - Consigliere - from 14561 Rep. MASSIMO FERRO -Consigliere - - Rel. Consigliere - FABRIZIA GARRI MAURO DI MARZIO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23275-2017 proposto da: POLI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 133, presso lo …
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    • domanda di ripristino·
    • invalidità civile·
    • esclusione·
    • presentazione di nuova istanza amministrativa·
    • revoca della prestazione·
    • necessità·
    • assistenza e beneficenza pubblica·
    • prestazioni assistenziali
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Versioni del testo

  • Titolo I : Disposizioni in materia di entrata
  • Capo I : Incentivi allo sviluppo e sostegno alle categorie svantaggiate
  • Art. 1. Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) , b) , c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all' articolo 1117, n. 1), del codice civile , nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b) , c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 , per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 , per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
    1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
    2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
    3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche o della societa' Poste Italiane Spa, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unita' sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494 , e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta.
    4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
    5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
    6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 36 per cento.
    7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi ((possono essere utilizzate)) dal venditore ((oppure possono essere trasferite)) per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
    8. I fondi di cui all' articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalita' di cui alla medesima lettera b).
    9. I commi 40 , 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono sostituiti dai seguenti:
    "40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, e dell' articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall' articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994 , e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994 , e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.
    41. E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima.
    42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985 , e successive modificazioni".
    10. L' articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
    11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) e' inserito il seguente:
    "127-duadecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all' articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , agli edifici di edilizia residenziale pubblica;".