Ordinanza cautelare 23 settembre 2021
Sentenza 22 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 23/09/2021, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/09/2021
N. 00481/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00923/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2021, proposto da
UC AM La RG, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Ayroldi e Roberto La Grasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
USR - Ufficio Scolastico Regionale per Veneto, Itis Max Planck - Lancenigo di VI (TV), Commissione d'esame TVLI03001, presso ITIS Max Planck, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento finale di valutazione dell’esame di Stato di maturità, emesso in data 24 giugno 2021 dalla Commissione TVLI03001 – Classe-Sede 5BL dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Max Planck” (TVTF04000T) con sede in Lancenigo di VI (TV) alla Via Franchini n. 1, pubblicato in pari data, nonché di ogni atto comunque propedeutico, presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e comunque lesivo, con particolare riferimento:
a) all’albo esiti finali degli esami di stato pubblicato in data 24 giugno 2021;
b) alla scheda del candidato datata 24 giugno 2021, conosciuta a seguito di accesso agli atti in data 8 luglio 2021, nella parte in cui alla voce “ eventuale integrazione del punteggio (bonus) ” è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 0/5 e nella parte in cui alla voce “punteggio finale” è stato, conseguentemente, attribuito il punteggio di 95/100;
c) ove occorra alla nota prot. 10125/027 dell’8 luglio 2021 di trasmissione documenti richiesti con accesso atti del 28 giugno 2021;
d) ove occorra, alle operazioni, e relativi atti e verbali, di determinazione dei criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari ad almeno trenta punti;
e) ove occorra, alle operazioni, e relativi atti e verbali, di valutazione del risultato della prova di esame sostenuta dal ricorrente e dei requisiti, generali e specifici, per l’attribuzione del punteggio integrativo posseduti dal ricorrente medesimo;
f) alla nota prot. n. 0011751 dell’11 agosto 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, alla luce del sommario esame proprio della presente fase di giudizio:
- che l’art. 24, comma 4, dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 53 del 3 marzo 2021 appare configurare una facoltà ampiamente discrezionale della Commissione;
- che in base a tale disposizione pare che sia necessaria una specifica motivazione nel solo caso di effettiva attribuzione del punteggio aggiuntivo;
- che il ricorrente non pare avere fornito idonei elementi in ordine alla sussistenza del periculum in mora ;
- che pertanto allo stato non paiono sussistere i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che per la peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO