Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1862 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] in data [...], (C.F. Parte_1
, e residente a [...] in C.da Baracchino sn, C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ludovico Valvo
(C.F. ), presso il di cui studio in Rosolini (SR), CodiceFiscale_2
via Gonzaga 150 è elettivamente domiciliata, il quale difensore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi della Cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo telefax al seguente numero di telefono 0931/503184 ovvero alla casella di posta elettronica certificata
(P.E.C.) al seguente indirizzo
Email_1
E
, nato a [...] in data [...], (C.F. Controparte_1
) ed ivi residente a[...]
2, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. Marcello Greco
1
1 è elettivamente domiciliato, il quale difensore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi della Cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo telefax al seguente numero di telefono 090/6412734 ovvero alla casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo Email_2
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 30.05.2024, i coniugi , nato a Controparte_1
IN (ME) il 04.08.1975 e , nata a [...] Parte_1
(ME) l'11.04.1977, premesso di avere contratto matrimonio nel Comune di
IN il 10.12.1996, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 230 parte 1 anno 1996; che dall'unione erano nati due figli: nata a [...] in data [...], Controparte_2
avente proprio nucleo familiare, e nato a [...] in Controparte_3
data 06.01.2006, maggiorenne non economicamente autosufficiente ed attualmente residente presso la residenza paterna;
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di IN con sentenza n. 1855/2023, resa in data 18.10.2023; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del
2 matrimonio civile alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.12.1996 tra la , Parte_1
nata a [...] l'[...] e , nato a [...] Controparte_1
(ME) il 04/08/1975, e trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso comune alla al n. 230, parte 1, Anno 1996. Ciascuno rimane libero di scegliere la propria residenza, anche all'estero, dovendosi intendere il consenso prestato anche ai fini dell'espatrio. 2) Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti. 3) Porre a carico della Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, un Controparte_3
assegno mensile di € 100,00 da corrispondersi in favore del Sig. CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese. Le parti concordano che il Sig.
[...]
continuerà a percepire per intero l'assegno unico per i Controparte_1
figli ex D.Lgs n. 230/2022, imputando la metà di competenza della Sig.ra quale acconto sul mantenimento mensile come Parte_1
sopra concordato. Il Sig. inoltre si impegna a comunicare CP_1
mensilmente l'ammontare dell'assegno unico.”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04.12.2024. All'udienza del 14.01.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
3 Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione della relativa pronuncia di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di IN con sentenza n. 1855/2023, resa in data 18.10.2023 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso
4 regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/05/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di IN il 10.12.1996, con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 230 parte 1 anno 1996, tra
[...]
nato a [...] il [...] e CP_1 Parte_1
nata a [...] l'[...], alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 30.05.2024 e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di IN di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in IN, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 17/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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