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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 363/2025 R.G.N.C.
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'Avv. GIRANDOLI GAETANO;
E TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_2
dall'Avv. GIACALONE MARCO;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 24.6.25.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Deve preliminarmente darsi atto che la presente sentenza viene emessa a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del
24.06.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2) Con ricorso congiunto, depositato in data 24/01/2025, le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale di disciplinare il regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale, Persona_1
sulla base del seguente accordo:
“Relativamente all'affidamento ed ai diritti di visita del figlio . Per_1
I ricorrenti propongono e stabiliscono l'affidamento in maniera condivisa ad entrambi i genitori con diritto di dimora prevalente del minore Persona_1
presso l'abitazione della madre sita in residente in [...]. Premettendo che nell'ultimo periodo i buoni rapporti tra le parti hanno fatto sì che il minori potesse crescere frequentando abitualmente entrambi i genitori, si precisa che le successive prescrizioni potranno essere variate con accordo tra le parti con congruo anticipo, nel pieno rispetto dei reciproci impegni, nonché nel rispetto della volontà del figlio che, ormai, Per_1
avendo compiuto tredici anni ed essendo adolescente sarà libero di scegliere le modalità ed i tempi di frequentazione dei genitori. Il Sig. avrà Parte_1
facoltà di vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 17,30 alle ore 22,00, salvo diversi impegni lavorativi o scolastici che i genitori saranno tenuti a comunicare tempestivamente, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i genitori. Il minore trascorrerà i Persona_1
weekend, dalla mattina del sabato (ore 11:00) sino alla domenica sera, a settimane alterne, con ciascun genitore e con pernottamento presso il genitore che lo ha prelevato, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi.
A settimane alterne, il medesimo periodo di visita avverrà, invero, dalla domenica mattina (ore 11:00) sino al lunedì mattina (ore 8:00), con pernottamento della domenica presso il genitore che lo ha prelevato. Tutto ciò dovrà avvenire compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi e previo accordo. Per le festività natalizie gli stessi stabiliscono che il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dalla vigilia di Natale ed il giorno di Santo
Stefano, della vigilia di Capodanno con uno dei genitori, mentre i giorni di
Natale, del primo dell'anno, e dell'Epifania con l'altro genitore. Per le festività pasquali ciascuno dei genitori terrà con sé il minore, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, mentre per il periodo estivo, il Sig. Parte_1
potrà tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da stabilirsi concordemente entro il 15 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo dei coniugi. Per converso, anche la madre avrà diritto di trascorrere 15 giorni con il figlio, non necessariamente consecutivi. Le superiori condizioni saranno osservate compatibilmente con gli impegni dei rispettivi genitori, i quali congiuntamente concorderanno di volta in volta diversi termini e modalità di affidamento. Resta inteso che durante tali periodi, entrambi i genitori potranno allontanarsi con il minore dal territorio palermitano, mantenendo, però, sempre il contatto telefonico con l'altro genitore e comunicando in anticipo gli spostamenti fuori dalla città di Palermo. I compleanni e gli eventi gioiosi relativi al minore (diploma, laurea etc) Per_1
saranno festeggiati insieme dai genitori, nei modi e nei termini che questi concorderanno, compatibilmente con il giusto equilibrio che deve sussistere tra i genitori e per la corretta crescita psico-fisica del proprio figlio minore.
Relativamente al mantenimento del figlio In ragione della presenza di un figlio minore, i ricorrenti concordano nel fissare la complessiva somma mensile di euro
300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento e per le spese ordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat da corrispondersi in maniera anticipata ogni giorno 10 del mese. Pertanto, il sig. Parte_1 dovrà corrispondere predetta somma, nelle modalità scelte dai ricorrenti, alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario per il minore Parte_2 Per_1
Relativamente alle spese straordinarie, ludiche, scolastiche e sanitarie
[...]
del figlio Per_1
I ricorrenti con la sottoscrizione della presente scrittura privata concordano che le SPESE GIA' COMPRESE NELL'ASSEGNO Dl MANTENIMENTO PER I FIGLI siano: vitto, abbigliamento, utenze, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE extra assegno OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici (laddove non rimborsati ai genitori tramite ad es. buoni-libro), spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche effettuati tramite il SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Tali spese verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% per il sig. Parte_1
ed il 50% per la sig.ra . Parte_2 SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, vengono poste a carico dei coniugi nella misura del 50% il sig. e Parte_1
50% la sig.ra e suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: Parte_2
iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2.Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
ASSEGNI FAMILIARI L'assegno per il nucleo familiare (C.d. assegno unico) verrà percepito al 50% in capo ai genitori.
DEDUCIBILITA' FISCALE La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie”.
3) La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative di legge e sono conformi all'interesse della prole.
4) In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti fra e e dispone che il regime di affidamento, Parte_1 Parte_2
mantenimento e visita del figlio minore nato a [...] il Persona_1
05.09.2012, sia regolato in base alle condizioni riportate in motivazione;
2) nulla sulla spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 363/2025 R.G.N.C.
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'Avv. GIRANDOLI GAETANO;
E TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_2
dall'Avv. GIACALONE MARCO;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 24.6.25.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Deve preliminarmente darsi atto che la presente sentenza viene emessa a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del
24.06.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2) Con ricorso congiunto, depositato in data 24/01/2025, le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale di disciplinare il regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale, Persona_1
sulla base del seguente accordo:
“Relativamente all'affidamento ed ai diritti di visita del figlio . Per_1
I ricorrenti propongono e stabiliscono l'affidamento in maniera condivisa ad entrambi i genitori con diritto di dimora prevalente del minore Persona_1
presso l'abitazione della madre sita in residente in [...]. Premettendo che nell'ultimo periodo i buoni rapporti tra le parti hanno fatto sì che il minori potesse crescere frequentando abitualmente entrambi i genitori, si precisa che le successive prescrizioni potranno essere variate con accordo tra le parti con congruo anticipo, nel pieno rispetto dei reciproci impegni, nonché nel rispetto della volontà del figlio che, ormai, Per_1
avendo compiuto tredici anni ed essendo adolescente sarà libero di scegliere le modalità ed i tempi di frequentazione dei genitori. Il Sig. avrà Parte_1
facoltà di vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 17,30 alle ore 22,00, salvo diversi impegni lavorativi o scolastici che i genitori saranno tenuti a comunicare tempestivamente, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i genitori. Il minore trascorrerà i Persona_1
weekend, dalla mattina del sabato (ore 11:00) sino alla domenica sera, a settimane alterne, con ciascun genitore e con pernottamento presso il genitore che lo ha prelevato, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi.
A settimane alterne, il medesimo periodo di visita avverrà, invero, dalla domenica mattina (ore 11:00) sino al lunedì mattina (ore 8:00), con pernottamento della domenica presso il genitore che lo ha prelevato. Tutto ciò dovrà avvenire compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi e previo accordo. Per le festività natalizie gli stessi stabiliscono che il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dalla vigilia di Natale ed il giorno di Santo
Stefano, della vigilia di Capodanno con uno dei genitori, mentre i giorni di
Natale, del primo dell'anno, e dell'Epifania con l'altro genitore. Per le festività pasquali ciascuno dei genitori terrà con sé il minore, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, mentre per il periodo estivo, il Sig. Parte_1
potrà tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da stabilirsi concordemente entro il 15 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo dei coniugi. Per converso, anche la madre avrà diritto di trascorrere 15 giorni con il figlio, non necessariamente consecutivi. Le superiori condizioni saranno osservate compatibilmente con gli impegni dei rispettivi genitori, i quali congiuntamente concorderanno di volta in volta diversi termini e modalità di affidamento. Resta inteso che durante tali periodi, entrambi i genitori potranno allontanarsi con il minore dal territorio palermitano, mantenendo, però, sempre il contatto telefonico con l'altro genitore e comunicando in anticipo gli spostamenti fuori dalla città di Palermo. I compleanni e gli eventi gioiosi relativi al minore (diploma, laurea etc) Per_1
saranno festeggiati insieme dai genitori, nei modi e nei termini che questi concorderanno, compatibilmente con il giusto equilibrio che deve sussistere tra i genitori e per la corretta crescita psico-fisica del proprio figlio minore.
Relativamente al mantenimento del figlio In ragione della presenza di un figlio minore, i ricorrenti concordano nel fissare la complessiva somma mensile di euro
300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento e per le spese ordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat da corrispondersi in maniera anticipata ogni giorno 10 del mese. Pertanto, il sig. Parte_1 dovrà corrispondere predetta somma, nelle modalità scelte dai ricorrenti, alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario per il minore Parte_2 Per_1
Relativamente alle spese straordinarie, ludiche, scolastiche e sanitarie
[...]
del figlio Per_1
I ricorrenti con la sottoscrizione della presente scrittura privata concordano che le SPESE GIA' COMPRESE NELL'ASSEGNO Dl MANTENIMENTO PER I FIGLI siano: vitto, abbigliamento, utenze, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE extra assegno OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici (laddove non rimborsati ai genitori tramite ad es. buoni-libro), spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche effettuati tramite il SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Tali spese verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% per il sig. Parte_1
ed il 50% per la sig.ra . Parte_2 SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, vengono poste a carico dei coniugi nella misura del 50% il sig. e Parte_1
50% la sig.ra e suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: Parte_2
iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2.Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
ASSEGNI FAMILIARI L'assegno per il nucleo familiare (C.d. assegno unico) verrà percepito al 50% in capo ai genitori.
DEDUCIBILITA' FISCALE La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie”.
3) La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative di legge e sono conformi all'interesse della prole.
4) In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti fra e e dispone che il regime di affidamento, Parte_1 Parte_2
mantenimento e visita del figlio minore nato a [...] il Persona_1
05.09.2012, sia regolato in base alle condizioni riportate in motivazione;
2) nulla sulla spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.