Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 marzo 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 maggio 2020 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5874 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 23/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 23/02/2022), n.5874 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANZON Enrico – Presidente – Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere – Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere – Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere – Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23244 del ruolo generale dell'anno 2014 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è …
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L'accertamento analitico fondato sui costi indeducibili è una delle contestazioni fiscali più frequenti e, allo stesso tempo, più contestabili. L'Agenzia delle Entrate tende spesso a disconoscere singole spese sostenendo che non siano inerenti, congrue o documentate, trasformandole automaticamente in maggior reddito imponibile. Ma un principio è fondamentale: 👉 un costo non diventa indeducibile solo perché l'Ufficio lo ritiene “non convincente”. Difendersi è possibile, ma serve una risposta immediata, tecnica e ben strutturata. Cosa si intende per costi indeducibili nell'accertamento analitico Nel contesto di un accertamento analitico, l'Agenzia può qualificare come indeducibili: costi …
Leggi di più… - 3. “Supervisione”: rientra nell’esenzione solo se qualificata come formazioneGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 17 giugno 2025
- 4. Accertamento Fiscale A Produttori Di Carta: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 15 ottobre 2025
Hai ricevuto un accertamento fiscale come titolare o amministratore di un'azienda produttrice di carta o cartone? Negli ultimi anni, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno intensificato i controlli sulle imprese cartarie e del packaging, incrociando dati IVA, fatture elettroniche, bilanci, flussi bancari e registri di magazzino. Molte contestazioni nascono da presunzioni di ricavi non dichiarati, scostamenti tra materie prime acquistate e prodotti finiti venduti, o anomalie nei margini di profitto. Tuttavia, le ricostruzioni fiscali sono spesso induttive e non aderenti alla realtà produttiva, poiché ignorano scarti, perdite di lavorazione e oscillazioni del costo …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/04/2026, n. 12155Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 24515-2018 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore Centrale Entrate e Recupero Crediti, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO; - ricorrente – contro HIPPOGROUP CESENATE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO' TARTAGLIA 3, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO LARGAJOLLI, rappresentata e difesa dall'avvocato FA PATTI; Civile …Leggi di più...
- art. 116 comma 10 legge 388/2000·
- art. 116 comma 15 legge 388/2000·
- art. 1 comma 218 legge 662/1996·
- art. 2033 c.c.·
- art. 4 d.l. 536/1987·
- incertezza interpretativa·
- art. 116 legge 388/2000·
- art. 116 comma 8 legge 388/2000·
- art. 360 n. 3 c.p.c.·
- art. 111 r.d.l. 1827/1935·
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- art. 112 c.p.c.·
- art. 13 d.l. 402/1981·
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- art. 23 legge 218/1952
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2024, n. 20006Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22881/2019 R.G. proposto da Università degli Studi di Catania, rappresentata e difesa dall'Avv. NC NA (p.e.c.: vincenzo.reina@pec.ordineavvocaticatania.it), con domicilio eletto in Roma, Largo Trionfale, n. 7, presso lo studio Oggetto Medici specializzandi – Corsi di specializzazione dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 – Borsa di studio ─ Rideterminazione triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 Civile Sent. Sez. U Num. 20006 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 19/07/2024 2 dell'Avv. Luigi Mannucci; – ricorrente – contro AI DA IU IA, CE EP e RS IL, rappresentati e difesi dall'Avv. …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2021, n. 21764Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 12853-2015 proposto da: AZIENDA USL DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato DARIO BUZZELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato DANTE ANGIOLELLI; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 21764 Anno 2021 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 29/07/2021 contro IN - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI «GIOVANMAMENDOLA», in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo studio dell'avvocato GAVINA MARIA SULAS, che lo rappresenta e difende …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2021, n. 12903Provvedimento: 1 29 03-21 E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N E SEZIONI UNITE CIVILI S E Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ART. 445 BIS C.P.C. - ACCERTAMENTO Primo Presidente f.f. - FRANCESCO TIRELLI STATUS INVALIDO EX ART. 80 L. N. 388/2000 - GIURISDIZIONE - Presidente di Sezione - BIAGIO VIRGILIO Ud. 23/03/2021 - CC Presidente di Sezione - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA R.G.N. 38189/2019 DANILO SESTINI - Consigliere - Cear 12903 Rep. GIACOMO STALLA - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - e.M. MARCO MARULLI - Consigliere - CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere - MAURO CRISCUOLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 38189-2019 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2020, n. 26494Provvedimento: 26494-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRIBUTI - Primo Presidente - PIETRO CURZIO - Presidente di Sezione - CARLO DE CHIARA Ud. 06/10/2020 - UI OV RD - Presidente di Sezione - PU R.G.N. 5801/2013 CO DE ST - Presidente di Sezione - C0426494 Rep. ENRICO SCODITTI - Consigliere - c.u. FABRIZIA GARRI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - RO OV NT - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5801-2013 proposto da: HR AN, NI AV, NI NI, NI IA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio …Leggi di più...
- contributo di solidarietà previsto per i senatori al momento della cessazione dalla carica·
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di spesa
- Art. 1. Organizzazione della pubblica amministrazione 1. Il Governo e' delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonche' le amministrazioni ad ordinamento autonomo;
b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilita' di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;
c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 , e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;
c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e le attivita' istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana, riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attivita' economiche provinciali, regionali e nazionali;
d) possibilita' di istituzione del Segretario generale;
e) diversificazione delle funzioni di staff e di line;
f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita', anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;
g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;
h) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformita' delle soluzioni organizzative;
i) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali;
l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e dell' articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , di potesta' regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:
1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e amministrazione;
2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita', per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;
3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonche' di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;
5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione;
m) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonche' di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria;
n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;
o) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale e subregionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonche' di gestione;
p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.
3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.
5. In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all' articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nonche' al conferimento delle competenze gia' attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attivita' di vigilanza.
7. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.
8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.
9. E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.
12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione e' articolata in:
a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonche' per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalita';
b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.
13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o piu' regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sulla base dei seguenti criteri:
a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi e' retta da criteri di omogeneita', complementarieta' e organicita', mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;
b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
c) gli uffici costituiscono le unita' operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);
d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende piu' spedite le procedure, riducendone i tempi;
e) le funzioni di vigilanza sulla societa' Ferrovie dello Stato Spa sono esercitate da un'apposita unita' di controllo.
14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione e' rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'articolo 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.
15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione e' sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla e' innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.
17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e' istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui e' preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.
18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.
19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.
20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.
21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresi' soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di piu' Ministri o di loro delegati.
22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 , e successive modificazioni, e' ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all' articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984 .
23. E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 .
24. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procedera' a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:
a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;
b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attivita' regionali;
c) attribuzione alla responsabilita' individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;
d) attribuzione alle regioni della potesta' legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;
e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attivita' e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori.
25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.
26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.
27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonche' di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi:
a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;
b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
c) ridurre il numero dei componenti;
d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.
29. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e' soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.
30. L'Autorita' per l'Adriatico e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . La legge 19 marzo 1990, n. 57 , e le successive disposizioni modificative ed integrative sono abrogate.
31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.
32. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.
33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 , e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:
1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime;
2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari gia' esistenti;
3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalita' istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti;
5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:
5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;
5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;
5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;
b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;
c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di reversibilita', fatti comunque salvi i diritti acquisiti;
d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;
e) eliminazione a parita' di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;
f) soppressione degli enti.
34. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti gia' esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i principi di cui al comma 33.
35. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.
36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 , e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni:
a) fusione degli enti con finalita' omologhe o complementari;
b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennita' ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;
c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;
d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.
37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera a) del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259 .
38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.
39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52.
40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione e' tenuto a consegnare le attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione puo' compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti puo' fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).
42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829 , e successive modificazioni, e' soppressa a decorrere dal 1 giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla societa' Ferrovie dello Stato Spa del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonche' dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale puo' essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilita'. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla societa' Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del gennaio 1994 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
- Articolo 2Art. 2. Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi 1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' disciplinata la materia dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita', previsti rispettivamente dagli articoli 3 , 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall' articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successivamente integrato.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalita' di selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di approvazione, e stabilisce le modalita' di determinazione dei compensi dei componenti degli organi di valutazione.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico- scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato e' di cinque membri, il compenso dei componenti e' stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all' articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni.
4. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' ridotto di lire 14 miliardi.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni.
6. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , si interpreta nel senso che i progetti possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilita' generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti e' effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell' articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni, il controllo di legittimita' della Corte dei conti e' esercitato in via consuntiva.
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all' articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo.
10. L' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 , e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 , il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".
11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.
12. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' sostituito dal seguente:
"2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti".
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' inserito il seguente:
"2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi".
14. In caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici nonche' di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all' articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, puo' essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.
15. (( PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )) .
Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonche' le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale.