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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4273/2019, posta in deliberazione all' udienza cartolare del 23/5/2024 vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ) con l'Avv. BARBARO
[...] C.F._2
MICHELE ( ) C.F._3
- appellanti –
E
( con l'Avv. ZINI Controparte_1 C.F._4
ADOLFO ( ) C.F._5
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.10812/2019 pubblicata in data 23 maggio 2019.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma rigettava la domanda di risarcimento per responsabilità professionale spiegata da e nei confronti del Notaio , Pt_1 Parte_2 Controparte_1
per un importo pari a euro 220.000 per danni non patrimoniali, ed euro
30.000 per danni non patrimoniali, che le attrici assumevano di aver subito, a causa alla condotta negligente tenuta dal professionista, in occasione della predisposizione del rogito avente ad oggetto l'atto di compravendita del 27.06.2013, rep. N. 28.197 racc 20.445, per la violazione dei doveri imposti dall'art 49 della Legge Notarile.
2. La compravendita in questione, in relazione alla quale le appellanti avevano corrisposto integralmente il prezzo di euro 80.000, aveva ad oggetto un appezzamento di terreno di proprietà di . Controparte_2
3. Le acquirenti, tuttavia, apprendevano che il soggetto che si era affermato proprietario del bene, spacciandosi per l'appunto per
[...]
, si era sostanzialmente sostituito al proprietario effettivo, CP_2
sia nella fase delle trattative che in sede di rogito, presentando un documento falso per attestare la propria identità.
4. Le sorelle tuttavia, venivano concretamente a conoscenza Pt_1
di tale circostanza soltanto nel momento in cui il , Controparte_2
effettivo titolare dell'appezzamento e soggetto diverso dal loro dante causa, sporgeva denuncia querela per occupazione del proprio terreno,
dopo averne constatato la recinzione e la chiusura con lucchetto del varco di accesso.
2 5. Le attrici deducevano, pertanto, la responsabilità professionale del
Notaio che, al momento del rogito, non aveva provveduto CP_1
a verificare adeguatamente l'identità personale del venditore, pur dichiarandosi per iscritto personalmente certo dell'identità dei comparenti, con ciò contravvenendo a quanto disposto dall'art 49 della
Legge sull'ordinamento del notariato.
6. Più precisamente il professionista si era limitato a confrontare i dati anagrafici del proprietario del terreno, risultanti dai dati catastali,
riportati nelle visure prodotte da entrambe le parti, con quelli attestati dal venditore al momento del rogito, attraverso la produzione della carta di identità e della tessera sanitaria. In tal modo il notaio aveva verificato l'effettiva corrispondenza dei predetti dati, senza procedere ad ulteriori indagini, né aveva fatto ricorso ai due fidefacenti, previsti dalla norma notarile in caso di incertezza sull'identità dei contraenti.
7. Tuttavia, da quanto emerso dagli scritti difensivi e dagli esiti dell'istruttoria, il notaio poteva condivisibilmente fondare la correttezza del proprio convincimento sull'identità dei soggetti roganti, sulla consistenza dei ripetuti e reiterati rapporti intercorsi tra le stesse parti in data antecedente alla stipula dell'atto. Il sedicente , CP_2
infatti, aveva già percepito dalle acquirenti diversi acconti per il tramite dell'agenzia immobiliare incaricata della vendita del terreno (che a sua volta aveva già verificato i dati anagrafici del cliente al momento del conferimento del mandato).
8. Per vero, nel giudizio di primo grado, il professionista si costituiva tardivamente (con conseguente revoca della contumacia già dichiarata
3 all'esito della verifica di regolarità della notifica), deducendo di non essere venuto a conoscenza della notifica a mezzo pec della citazione e dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale per un'anomalia nella ricezione dei messaggi di posta elettronica.
Nel merito, contestava la fondatezza in fatto e in diritto delle domande spiegate dalle attrici, per l'assoluta carenza di prova in ordine sia ai danni lamentati, sia alla derivazione causale di questi ultimi da una presunta negligenza professionale.
All'uopo il convenuto precisava che la fase preparatoria al rogito era stata interamente gestita dall' che gli aveva Parte_3
affidato l'incarico all'esito della fase delle trattative, e soltanto dopo che il venditore e le acquirenti avevano avuto diversi (e documentati) contatti per il tramite dell'agenzia stessa.
9. Rigettata l'istanza di remissione in termini, la causa veniva istruita documentalmente nonché tramite esame testimoniale e, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
10. Alla stregua dell'interpretazione invalsa in giurisprudenza dell'art. 49 della legge notarile, il Tribunale non rinveniva alcun profilo di negligenza nel comportamento tenuto dal notaio, sicché rigettava le domande rassegnate dalle attrici, condannandole alle spese di lite .
Evidenziava che, da quanto emerso dagli scritti difensivi e dagli esiti dell'istruttoria, il notaio poteva condivisibilmente fondare la correttezza del proprio convincimento sull'identità dei soggetti roganti in base ai ripetuti e reiterati rapporti intercorsi tra le stesse parti, in data
4 antecedente alla stipula dell'atto. Invero il sedicente aveva CP_2
già percepito dalle acquirenti diversi acconti per il tramite dell'agenzia immobiliare, incaricata della vendita del terreno che, a sua volta, aveva già verificato i dati anagrafici del cliente al momento del conferimento del mandato.
Il primo giudice dava opportunamente atto, inoltre, dell'assoluta mancanza di prova, sia del collegamento causale tra la condotta osservata dal professionista al momento del rogito e i danni lamentati dalle sia dell'esistenza e della consistenza di quest'ultimi Pt_1
sotto il profilo patrimoniale e non.
11. Le soccombenti attrici hanno tempestivamente impugnato il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado contestandone l'erroneità sotto diversi profili, relativi sia alla violazione e falsa applicazione degli artt. 49 l.n. 89/1913 e 1176 co2 cc, sia alla erronea valutazione dei fatti dedotti, in quanto non coerente con il quadro probatorio emerso in fase istruttoria, e comunque contrastante con il principio di cui all'art 2697 c.c. Hanno censurato, quindi, la carenza della motivazione riguardo aspetti decisivi della controversia, oltre a reiterare le richieste istruttorie già disattese dal primo giudice, ovvero l'esame testimoniale di e l'ordine di esibizione Controparte_2
all'Ufficio Anagrafe di Roma di copia conforme del cartellino relativo alla carta d'identità n. al fine di verificarne la NumeroD_1
corrispondenza con quella presentata dal venditore all'atto del rogito.
13. Costituitosi ritualmente nel presente giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, in quanto inammissibile e comunque
5 infondata nel merito con vittoria di spese, competenze e onorari,
insistendo altresì per essere rimesso in termini al fine di articolare le richieste istruttorie e rendere l'interrogatorio deferitogli in primo grado.
14. Con istanza depositata 23 maggio 2024 la difesa delle appellante ha chiesto la sospensione del presente giudizio, ex art 295 c.p.c, sino alla conclusione del giudizio di appello, pendente tra le parti e Pt_1
, avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Roma n. 6427/2024, che ha dichiarato la nullità del contratto di compravendita a rogito del Notaio per falsità della CP_1
sottoscrizione.
15. Precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. all'udienza in trattazione scritta del 23/5/2024. In detta occasione il Collegio si è riservato di decidere sull'istanza di sospensione unitamente al merito.
16. Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di sospensione del giudizio formulata dalle appellanti ex 295 c.p.c.. L'esito del presente gravame, infatti, non dipende in alcun modo dall'esito del giudizio, conclusosi con la sentenza n. 6427/2024 del Tribunale di Roma,
invocata dalle a sostegno della sospensione obbligatoria, non Pt_1
vertendosi nell'ipotesi di pregiudizialità fra i due giudizi.
17. In effetti, non sussiste nessuna esigenza di garantire l'uniformità di giudicati, atteso che la situazione sostanziale oggetto della sentenza dichiarativa della nullità del contratto di compravendita non è fatto costitutivo o elemento fondante della fattispecie oggetto del presente
6 giudizio di responsabilità del notaio rogante, per cui non può incidere sulla definizione del thema decidendum di quest'ultimo.
Né sussiste l'identità delle parti del giudizio pregiudicato e pregiudicante, per cui la parte estranea ad uno di essi potrebbe sempre eccepire l'inopponibilità nei propri confronti della relativa decisione
(Cass n. 17623/2020; Cass. n. 12996/2018, Cass. n. 20772/2017; Cass
21794/2013). E la sentenza del Tribunale di Roma, richiamata ai fini della sospensione, è intervenuta tra parti diverse rispetto a quelle del presente giudizio, ossia tra le e il . Pt_1 CP_2
18. D'altra parte, nel caso di specie, non potevano essere ravvisabili nemmeno le “ragioni di opportunità” necessariamente sottese alla sospensione discrezionale e facoltativa del processo pregiudicato, ex art
337, co 2, c.p.c, non essendo state riscontrate nell'ambito della causa pregiudicante circostanze di fatto o di diritto idonee, alla stregua di una valutazione prognostica, a determinare la riforma della decisione di primo grado (Cass. n .7952/2024; Cass. n. 8885/2023).
19. Nell'ipotesi in questione, al contrario, la sopravvenuta declaratoria di nullità del contratto di compravendita è del tutto irrilevante rispetto all'accertamento di una responsabilità professionale ascrivibile al notaio rogante che, come anticipato in premessa e di seguito diffusamente spiegato, resta esclusa da una serie di circostanze decisive, risultate pacifiche e non contestate nel corso del giudizio di primo grado
( in particolare i pregressi rapporti delle parti, i consistenti acconti già
percepiti e regolarmente incassati dal sedicente , la Controparte_2
coincidenza della copia del documento di identità del venditore in
7 possesso delle acquirenti e dell'agenzia immobiliare con quello mostrato al notaio in sede di rogito, l'assoluta mancanza di elementi idonei a ingenerare dubbi sull'identità di una delle parti).
20. Tanto premesso, ritenuta l'ammissibilità dell'appello e rigettate le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti, in quanto non decisive per l'esito della lite in considerazione di quanto emerso nell'istruttoria del primo giudizio e del tempo trascorso da quest'ultima, nel merito l'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
21. Come anticipato, i due motivi formulati dall'appellante sostanzialmente si sovrappongono denunciando confusamente vizi della decisione tra loro connessi che, pertanto, verranno trattati congiuntamente, seppure con specifico riferimento alle singole censure mosse all'operato del giudice di prime cure.
22. Anzitutto, non è ravvisabile alcun profilo di negligenza nella condotta tenuta dal Notaio in sede di rogito riguardo alla CP_1
verifica dell'identità delle parti in difetto di conoscenza personale.
L'art 49 della legge sull'ordinamento notarile, di cui l'appellante ha dedotto la violazione, è pacificamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che “il notaio può acquisire la certezza dell'identità della persona che sottoscrive attraverso tutti gli elementi
a sua disposizione, ai sensi della l. n. 89 del 1913; ne consegue che lo stesso non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra l'identità effettiva e quella attestata dal comparente, se
l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione sulla base di una
8 pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a
certificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale”. In altri termini, è necessario che il professionista, nell'attestare l'identità delle parti, si trovi in uno “stato soggettivo di certezza in ordine a tale identità” conseguibile attraverso “qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché in quest'ultimo caso si tratti di presunzioni, gravi, precise e concordanti” (Cass. n. 13362/2018; Cass 2931/2017;
Cass 28823/2017; Cass 9757/2005; Cass15424/2004)
23. La norma che si assume violata, quindi, lungi dal predeterminare le prove che devono essere considerate dal notaio ai fini del convincimento sull'identità delle parti stipulanti, impone soltanto che il professionista abbia maturato siffatta certezza nel rispetto dei doveri imposti dalla legge notarile e dell'art. 1176, II comma, c.p.c., valorizzando una serie di evidenze che confermino l'identificazione attestata dalla parte e che ben possono tradursi in diversi fattori e circostanze rilevanti, come accaduto nel caso di specie.
24. Non è contestato, infatti, che il notaio , al momento CP_1
del rogito dell'atto di compravendita, oltre a verificare la mera regolarità apparente dei documenti offerti dal venditore (carta d'identità
e tessera sanitaria, documento quest'ultimo non falsificabile all'epoca dei fatti), e la corrispondenza dei dati ivi riportati con quelli dell'intestatario del terreno, risultante dalle visure catastali in atti, abbia fatto ragionevolmente affidamento sulla consistenza dei rapporti intercorsi tra le parti prima del rogito, per il tramite dell'agenzia
9 immobiliare, e tenuto in debito conto gli importi già corrisposti a titolo di acconto al venditore ( sulla cui identità non sono mai sorti dubbi per tutta la durata delle trattive).
25. D'altra parte, oltre a non aver fornito alcuna prova in ordine alla falsità dei documenti prodotti dal sedicente , le appellanti CP_2
non hanno neppure dedotto la discordanza tra il soggetto con cui si sono relazionate per l'intera fase propedeutica alla stipula e quello che ha partecipato al rogito, attestando che l'effettivo proprietario del terreno si sarebbe palesato soltanto in occasione delle discussioni insorte in seguito alla predisposizione della recinzione del fondo. Oltretutto, le stesse attrici, nell'atto introduttivo del primo giudizio, avevano già evidenziato la “spiccata somiglianza” tra il venditore presente al momento della vendita e quello con cui sarebbe insorta la lite anzidetta.
26. Infine, appaiono del tutto ragionevoli le riserve formulate dal primo giudice in merito all'attendibilità dei testi escussi, trattandosi dei genitori delle appellanti.
27. Sotto il profilo dei danni lamentati, come opportunamente osservato dal Tribunale, a prescindere dalla dedotta e non provata negligenza del notaio rogante, le appellanti non hanno fornito alcun concreto riscontro dei pregiudizi asseritamente sopportati, né allegato di aver subito l'iniziativa del presunto proprietario e di aver perso la titolarità dell'immobile fino alla richiamata sentenza che ha sancito la nullità del contratto di vendita.
25. La documentazione prodotta dalle stesse di contro, ha Pt_1
totalmente smentito gli assunti attorei, dimostrando che gli esborsi
10 documentati in atti , e sostenuti da queste ultime, non possono essere assolutamente ricondotti all'asserita responsabilità notarile. A tal proposito è opportuno precisare che:
- Dalle visure catastali prodotte risulta che le sorelle hanno mantenuto la proprietà dell'appezzamento almeno fino alla fine del 2016.
- Il dato in questione risulta confermato dalle opere di edificazione realizzate sul fondo dalle attrici, peraltro verosimilmente abusive.
- Le spese legali allegate, infatti, sono state sostenute in relazione a un giudizio penale, non meglio specificato, plausibilmente instaurato proprio per gli abusi edilizi posti in essere sul terreno in questione.
- Le spese relative a imposte e sanzioni (delle quali solo le proprietarie potevano essere onerate), da ultimo, sono derivate dall'accertamento in rettifica dell'Agenzia delle Entrate riguardo il valore effettivo dell'immobile.
27. In conclusione le domande delle appellanti devono essere rigettate integralmente in quanto infondate in fatto e in diritto e confermata la sentenza di primo grado.
28. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Esse
vanno, quindi, poste a carico delle appellanti e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo il valore della causa, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive attualizzazioni, per valori medi e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
11 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e , avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_2
10812/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così
provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere a le spese di lite del presente grado, Controparte_1
che liquida in € 8470,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali al 15% .
- dichiara che l' appellante è tenuta al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, del
DPR 115/2022 .
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 6/02/2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4273/2019, posta in deliberazione all' udienza cartolare del 23/5/2024 vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ) con l'Avv. BARBARO
[...] C.F._2
MICHELE ( ) C.F._3
- appellanti –
E
( con l'Avv. ZINI Controparte_1 C.F._4
ADOLFO ( ) C.F._5
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.10812/2019 pubblicata in data 23 maggio 2019.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma rigettava la domanda di risarcimento per responsabilità professionale spiegata da e nei confronti del Notaio , Pt_1 Parte_2 Controparte_1
per un importo pari a euro 220.000 per danni non patrimoniali, ed euro
30.000 per danni non patrimoniali, che le attrici assumevano di aver subito, a causa alla condotta negligente tenuta dal professionista, in occasione della predisposizione del rogito avente ad oggetto l'atto di compravendita del 27.06.2013, rep. N. 28.197 racc 20.445, per la violazione dei doveri imposti dall'art 49 della Legge Notarile.
2. La compravendita in questione, in relazione alla quale le appellanti avevano corrisposto integralmente il prezzo di euro 80.000, aveva ad oggetto un appezzamento di terreno di proprietà di . Controparte_2
3. Le acquirenti, tuttavia, apprendevano che il soggetto che si era affermato proprietario del bene, spacciandosi per l'appunto per
[...]
, si era sostanzialmente sostituito al proprietario effettivo, CP_2
sia nella fase delle trattative che in sede di rogito, presentando un documento falso per attestare la propria identità.
4. Le sorelle tuttavia, venivano concretamente a conoscenza Pt_1
di tale circostanza soltanto nel momento in cui il , Controparte_2
effettivo titolare dell'appezzamento e soggetto diverso dal loro dante causa, sporgeva denuncia querela per occupazione del proprio terreno,
dopo averne constatato la recinzione e la chiusura con lucchetto del varco di accesso.
2 5. Le attrici deducevano, pertanto, la responsabilità professionale del
Notaio che, al momento del rogito, non aveva provveduto CP_1
a verificare adeguatamente l'identità personale del venditore, pur dichiarandosi per iscritto personalmente certo dell'identità dei comparenti, con ciò contravvenendo a quanto disposto dall'art 49 della
Legge sull'ordinamento del notariato.
6. Più precisamente il professionista si era limitato a confrontare i dati anagrafici del proprietario del terreno, risultanti dai dati catastali,
riportati nelle visure prodotte da entrambe le parti, con quelli attestati dal venditore al momento del rogito, attraverso la produzione della carta di identità e della tessera sanitaria. In tal modo il notaio aveva verificato l'effettiva corrispondenza dei predetti dati, senza procedere ad ulteriori indagini, né aveva fatto ricorso ai due fidefacenti, previsti dalla norma notarile in caso di incertezza sull'identità dei contraenti.
7. Tuttavia, da quanto emerso dagli scritti difensivi e dagli esiti dell'istruttoria, il notaio poteva condivisibilmente fondare la correttezza del proprio convincimento sull'identità dei soggetti roganti, sulla consistenza dei ripetuti e reiterati rapporti intercorsi tra le stesse parti in data antecedente alla stipula dell'atto. Il sedicente , CP_2
infatti, aveva già percepito dalle acquirenti diversi acconti per il tramite dell'agenzia immobiliare incaricata della vendita del terreno (che a sua volta aveva già verificato i dati anagrafici del cliente al momento del conferimento del mandato).
8. Per vero, nel giudizio di primo grado, il professionista si costituiva tardivamente (con conseguente revoca della contumacia già dichiarata
3 all'esito della verifica di regolarità della notifica), deducendo di non essere venuto a conoscenza della notifica a mezzo pec della citazione e dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale per un'anomalia nella ricezione dei messaggi di posta elettronica.
Nel merito, contestava la fondatezza in fatto e in diritto delle domande spiegate dalle attrici, per l'assoluta carenza di prova in ordine sia ai danni lamentati, sia alla derivazione causale di questi ultimi da una presunta negligenza professionale.
All'uopo il convenuto precisava che la fase preparatoria al rogito era stata interamente gestita dall' che gli aveva Parte_3
affidato l'incarico all'esito della fase delle trattative, e soltanto dopo che il venditore e le acquirenti avevano avuto diversi (e documentati) contatti per il tramite dell'agenzia stessa.
9. Rigettata l'istanza di remissione in termini, la causa veniva istruita documentalmente nonché tramite esame testimoniale e, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
10. Alla stregua dell'interpretazione invalsa in giurisprudenza dell'art. 49 della legge notarile, il Tribunale non rinveniva alcun profilo di negligenza nel comportamento tenuto dal notaio, sicché rigettava le domande rassegnate dalle attrici, condannandole alle spese di lite .
Evidenziava che, da quanto emerso dagli scritti difensivi e dagli esiti dell'istruttoria, il notaio poteva condivisibilmente fondare la correttezza del proprio convincimento sull'identità dei soggetti roganti in base ai ripetuti e reiterati rapporti intercorsi tra le stesse parti, in data
4 antecedente alla stipula dell'atto. Invero il sedicente aveva CP_2
già percepito dalle acquirenti diversi acconti per il tramite dell'agenzia immobiliare, incaricata della vendita del terreno che, a sua volta, aveva già verificato i dati anagrafici del cliente al momento del conferimento del mandato.
Il primo giudice dava opportunamente atto, inoltre, dell'assoluta mancanza di prova, sia del collegamento causale tra la condotta osservata dal professionista al momento del rogito e i danni lamentati dalle sia dell'esistenza e della consistenza di quest'ultimi Pt_1
sotto il profilo patrimoniale e non.
11. Le soccombenti attrici hanno tempestivamente impugnato il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado contestandone l'erroneità sotto diversi profili, relativi sia alla violazione e falsa applicazione degli artt. 49 l.n. 89/1913 e 1176 co2 cc, sia alla erronea valutazione dei fatti dedotti, in quanto non coerente con il quadro probatorio emerso in fase istruttoria, e comunque contrastante con il principio di cui all'art 2697 c.c. Hanno censurato, quindi, la carenza della motivazione riguardo aspetti decisivi della controversia, oltre a reiterare le richieste istruttorie già disattese dal primo giudice, ovvero l'esame testimoniale di e l'ordine di esibizione Controparte_2
all'Ufficio Anagrafe di Roma di copia conforme del cartellino relativo alla carta d'identità n. al fine di verificarne la NumeroD_1
corrispondenza con quella presentata dal venditore all'atto del rogito.
13. Costituitosi ritualmente nel presente giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, in quanto inammissibile e comunque
5 infondata nel merito con vittoria di spese, competenze e onorari,
insistendo altresì per essere rimesso in termini al fine di articolare le richieste istruttorie e rendere l'interrogatorio deferitogli in primo grado.
14. Con istanza depositata 23 maggio 2024 la difesa delle appellante ha chiesto la sospensione del presente giudizio, ex art 295 c.p.c, sino alla conclusione del giudizio di appello, pendente tra le parti e Pt_1
, avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Roma n. 6427/2024, che ha dichiarato la nullità del contratto di compravendita a rogito del Notaio per falsità della CP_1
sottoscrizione.
15. Precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. all'udienza in trattazione scritta del 23/5/2024. In detta occasione il Collegio si è riservato di decidere sull'istanza di sospensione unitamente al merito.
16. Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di sospensione del giudizio formulata dalle appellanti ex 295 c.p.c.. L'esito del presente gravame, infatti, non dipende in alcun modo dall'esito del giudizio, conclusosi con la sentenza n. 6427/2024 del Tribunale di Roma,
invocata dalle a sostegno della sospensione obbligatoria, non Pt_1
vertendosi nell'ipotesi di pregiudizialità fra i due giudizi.
17. In effetti, non sussiste nessuna esigenza di garantire l'uniformità di giudicati, atteso che la situazione sostanziale oggetto della sentenza dichiarativa della nullità del contratto di compravendita non è fatto costitutivo o elemento fondante della fattispecie oggetto del presente
6 giudizio di responsabilità del notaio rogante, per cui non può incidere sulla definizione del thema decidendum di quest'ultimo.
Né sussiste l'identità delle parti del giudizio pregiudicato e pregiudicante, per cui la parte estranea ad uno di essi potrebbe sempre eccepire l'inopponibilità nei propri confronti della relativa decisione
(Cass n. 17623/2020; Cass. n. 12996/2018, Cass. n. 20772/2017; Cass
21794/2013). E la sentenza del Tribunale di Roma, richiamata ai fini della sospensione, è intervenuta tra parti diverse rispetto a quelle del presente giudizio, ossia tra le e il . Pt_1 CP_2
18. D'altra parte, nel caso di specie, non potevano essere ravvisabili nemmeno le “ragioni di opportunità” necessariamente sottese alla sospensione discrezionale e facoltativa del processo pregiudicato, ex art
337, co 2, c.p.c, non essendo state riscontrate nell'ambito della causa pregiudicante circostanze di fatto o di diritto idonee, alla stregua di una valutazione prognostica, a determinare la riforma della decisione di primo grado (Cass. n .7952/2024; Cass. n. 8885/2023).
19. Nell'ipotesi in questione, al contrario, la sopravvenuta declaratoria di nullità del contratto di compravendita è del tutto irrilevante rispetto all'accertamento di una responsabilità professionale ascrivibile al notaio rogante che, come anticipato in premessa e di seguito diffusamente spiegato, resta esclusa da una serie di circostanze decisive, risultate pacifiche e non contestate nel corso del giudizio di primo grado
( in particolare i pregressi rapporti delle parti, i consistenti acconti già
percepiti e regolarmente incassati dal sedicente , la Controparte_2
coincidenza della copia del documento di identità del venditore in
7 possesso delle acquirenti e dell'agenzia immobiliare con quello mostrato al notaio in sede di rogito, l'assoluta mancanza di elementi idonei a ingenerare dubbi sull'identità di una delle parti).
20. Tanto premesso, ritenuta l'ammissibilità dell'appello e rigettate le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti, in quanto non decisive per l'esito della lite in considerazione di quanto emerso nell'istruttoria del primo giudizio e del tempo trascorso da quest'ultima, nel merito l'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
21. Come anticipato, i due motivi formulati dall'appellante sostanzialmente si sovrappongono denunciando confusamente vizi della decisione tra loro connessi che, pertanto, verranno trattati congiuntamente, seppure con specifico riferimento alle singole censure mosse all'operato del giudice di prime cure.
22. Anzitutto, non è ravvisabile alcun profilo di negligenza nella condotta tenuta dal Notaio in sede di rogito riguardo alla CP_1
verifica dell'identità delle parti in difetto di conoscenza personale.
L'art 49 della legge sull'ordinamento notarile, di cui l'appellante ha dedotto la violazione, è pacificamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che “il notaio può acquisire la certezza dell'identità della persona che sottoscrive attraverso tutti gli elementi
a sua disposizione, ai sensi della l. n. 89 del 1913; ne consegue che lo stesso non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra l'identità effettiva e quella attestata dal comparente, se
l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione sulla base di una
8 pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a
certificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale”. In altri termini, è necessario che il professionista, nell'attestare l'identità delle parti, si trovi in uno “stato soggettivo di certezza in ordine a tale identità” conseguibile attraverso “qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché in quest'ultimo caso si tratti di presunzioni, gravi, precise e concordanti” (Cass. n. 13362/2018; Cass 2931/2017;
Cass 28823/2017; Cass 9757/2005; Cass15424/2004)
23. La norma che si assume violata, quindi, lungi dal predeterminare le prove che devono essere considerate dal notaio ai fini del convincimento sull'identità delle parti stipulanti, impone soltanto che il professionista abbia maturato siffatta certezza nel rispetto dei doveri imposti dalla legge notarile e dell'art. 1176, II comma, c.p.c., valorizzando una serie di evidenze che confermino l'identificazione attestata dalla parte e che ben possono tradursi in diversi fattori e circostanze rilevanti, come accaduto nel caso di specie.
24. Non è contestato, infatti, che il notaio , al momento CP_1
del rogito dell'atto di compravendita, oltre a verificare la mera regolarità apparente dei documenti offerti dal venditore (carta d'identità
e tessera sanitaria, documento quest'ultimo non falsificabile all'epoca dei fatti), e la corrispondenza dei dati ivi riportati con quelli dell'intestatario del terreno, risultante dalle visure catastali in atti, abbia fatto ragionevolmente affidamento sulla consistenza dei rapporti intercorsi tra le parti prima del rogito, per il tramite dell'agenzia
9 immobiliare, e tenuto in debito conto gli importi già corrisposti a titolo di acconto al venditore ( sulla cui identità non sono mai sorti dubbi per tutta la durata delle trattive).
25. D'altra parte, oltre a non aver fornito alcuna prova in ordine alla falsità dei documenti prodotti dal sedicente , le appellanti CP_2
non hanno neppure dedotto la discordanza tra il soggetto con cui si sono relazionate per l'intera fase propedeutica alla stipula e quello che ha partecipato al rogito, attestando che l'effettivo proprietario del terreno si sarebbe palesato soltanto in occasione delle discussioni insorte in seguito alla predisposizione della recinzione del fondo. Oltretutto, le stesse attrici, nell'atto introduttivo del primo giudizio, avevano già evidenziato la “spiccata somiglianza” tra il venditore presente al momento della vendita e quello con cui sarebbe insorta la lite anzidetta.
26. Infine, appaiono del tutto ragionevoli le riserve formulate dal primo giudice in merito all'attendibilità dei testi escussi, trattandosi dei genitori delle appellanti.
27. Sotto il profilo dei danni lamentati, come opportunamente osservato dal Tribunale, a prescindere dalla dedotta e non provata negligenza del notaio rogante, le appellanti non hanno fornito alcun concreto riscontro dei pregiudizi asseritamente sopportati, né allegato di aver subito l'iniziativa del presunto proprietario e di aver perso la titolarità dell'immobile fino alla richiamata sentenza che ha sancito la nullità del contratto di vendita.
25. La documentazione prodotta dalle stesse di contro, ha Pt_1
totalmente smentito gli assunti attorei, dimostrando che gli esborsi
10 documentati in atti , e sostenuti da queste ultime, non possono essere assolutamente ricondotti all'asserita responsabilità notarile. A tal proposito è opportuno precisare che:
- Dalle visure catastali prodotte risulta che le sorelle hanno mantenuto la proprietà dell'appezzamento almeno fino alla fine del 2016.
- Il dato in questione risulta confermato dalle opere di edificazione realizzate sul fondo dalle attrici, peraltro verosimilmente abusive.
- Le spese legali allegate, infatti, sono state sostenute in relazione a un giudizio penale, non meglio specificato, plausibilmente instaurato proprio per gli abusi edilizi posti in essere sul terreno in questione.
- Le spese relative a imposte e sanzioni (delle quali solo le proprietarie potevano essere onerate), da ultimo, sono derivate dall'accertamento in rettifica dell'Agenzia delle Entrate riguardo il valore effettivo dell'immobile.
27. In conclusione le domande delle appellanti devono essere rigettate integralmente in quanto infondate in fatto e in diritto e confermata la sentenza di primo grado.
28. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Esse
vanno, quindi, poste a carico delle appellanti e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo il valore della causa, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive attualizzazioni, per valori medi e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
11 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e , avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_2
10812/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così
provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere a le spese di lite del presente grado, Controparte_1
che liquida in € 8470,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali al 15% .
- dichiara che l' appellante è tenuta al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, del
DPR 115/2022 .
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 6/02/2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino
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