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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/07/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 511/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott.ssa Francesca Lecis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 511 del Ruolo Generale gli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. BROCCA CATERINA, C.F._2 elettivamente domiciliati in CORSO UMBERTO N. 42, DORGALI, presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale voglia pronunciare la separazione dei coniugi ed omologare le seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, potranno in futuro stabilire il loro domicilio e/o residenza ove riterranno opportuno, salvo l'obbligo reciproco di comunicazione;
Pag. 1 di 4 2) la casa coniugale sarà assegnata alla signora la quale Parte_1 continuerà a risiedervi insieme alla figlia minore;
3) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori secondo le regole Per_1 dell'affidamento condiviso;
4) i genitori provvederanno congiuntamente a curare, educare ed istruire la stessa, adottando concordemente le decisioni di maggiore interesse, in particolare, quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e, inoltre, le attività sportive e ricreative;
5) ai fini della registrazione anagrafica, indicano quale luogo di residenza della figlia quello della madre, Via Gurosai n. 8, Dorgali;
6) i ricorrenti convengono che la minore trascorrerà con loro il tempo secondo le proprie esigenze, nell'abitazione dell'uno e dell'altro genitore, con collocazione prevalente presso la madre, com'è avvenuto finora;
7) durante le vacanze natalizie e pasquali, la minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il giorno di Natale oppure il giorno di Santo Stefano, il primo dell'anno o il giorno dell'Epifania, il giorno di Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo;
8) entrambi i genitori si impegnano a favorire il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti della minore con i rispettivi familiari (nonni, zii e cugini);
9) il padre si obbliga a versare la somma totale di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento in favore della figlia, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, quelle mediche non mutuabili, scolastiche (tasse e iscrizioni scolastiche, spese per le eventuali gite scolastiche, libri di testo e corredo scolastico di inizio anno) e ricreative relative alla figlia, previamente concordate e debitamente documentate, mentre la madre percepirà quanto dovuto a titolo di assegno unico universale INPS a titolo esclusivo;
tale importo potrà essere aumentato o ridotto a seconda delle modifiche (migliorative o peggiorative) che interverranno sulla situazione economico patrimoniale dei ricorrenti. I coniugi dichiarano di non avere altro da pretendere dal punto di vista patrimoniale e/o personale;
10) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla prima udienza nella causa di separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste
Pag. 2 di 4 per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione del provvedimento giudiziale.
Conclusioni per il PUBBLICO MINISTERO:
- Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 11.5.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.5.2025, e hanno esposto Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in Dorgali il 10.12.2016, trascritto nei registri dello stato civile al n. 19, Parte II, Serie A, dell'anno 2016; che dall'unione è nata in
Nuoro la figlia il 17.2.2021; che i coniugi hanno cessato la comunione Persona_2 materiale e spirituale ed è altresì cessata la convivenza tra loro;
che le parti intendono separarsi alle condizioni sopra indicate e proporre contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 17.6.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti la figlia minore della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l 'esistenza di una frattura irreversibile e l 'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Ritiene il Collegio che la posizione della figlia minore sia salvaguardata mediante l 'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo.
Pag. 3 di 4
Considerato che
i coniugi hanno proposto anche la domanda per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate nel ricorso e confermate all'udienza del 17.6.2025;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est. dott. Tiziana Longu
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott.ssa Francesca Lecis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 511 del Ruolo Generale gli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. BROCCA CATERINA, C.F._2 elettivamente domiciliati in CORSO UMBERTO N. 42, DORGALI, presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale voglia pronunciare la separazione dei coniugi ed omologare le seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, potranno in futuro stabilire il loro domicilio e/o residenza ove riterranno opportuno, salvo l'obbligo reciproco di comunicazione;
Pag. 1 di 4 2) la casa coniugale sarà assegnata alla signora la quale Parte_1 continuerà a risiedervi insieme alla figlia minore;
3) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori secondo le regole Per_1 dell'affidamento condiviso;
4) i genitori provvederanno congiuntamente a curare, educare ed istruire la stessa, adottando concordemente le decisioni di maggiore interesse, in particolare, quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e, inoltre, le attività sportive e ricreative;
5) ai fini della registrazione anagrafica, indicano quale luogo di residenza della figlia quello della madre, Via Gurosai n. 8, Dorgali;
6) i ricorrenti convengono che la minore trascorrerà con loro il tempo secondo le proprie esigenze, nell'abitazione dell'uno e dell'altro genitore, con collocazione prevalente presso la madre, com'è avvenuto finora;
7) durante le vacanze natalizie e pasquali, la minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il giorno di Natale oppure il giorno di Santo Stefano, il primo dell'anno o il giorno dell'Epifania, il giorno di Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo;
8) entrambi i genitori si impegnano a favorire il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti della minore con i rispettivi familiari (nonni, zii e cugini);
9) il padre si obbliga a versare la somma totale di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento in favore della figlia, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, quelle mediche non mutuabili, scolastiche (tasse e iscrizioni scolastiche, spese per le eventuali gite scolastiche, libri di testo e corredo scolastico di inizio anno) e ricreative relative alla figlia, previamente concordate e debitamente documentate, mentre la madre percepirà quanto dovuto a titolo di assegno unico universale INPS a titolo esclusivo;
tale importo potrà essere aumentato o ridotto a seconda delle modifiche (migliorative o peggiorative) che interverranno sulla situazione economico patrimoniale dei ricorrenti. I coniugi dichiarano di non avere altro da pretendere dal punto di vista patrimoniale e/o personale;
10) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla prima udienza nella causa di separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste
Pag. 2 di 4 per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione del provvedimento giudiziale.
Conclusioni per il PUBBLICO MINISTERO:
- Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 11.5.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.5.2025, e hanno esposto Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in Dorgali il 10.12.2016, trascritto nei registri dello stato civile al n. 19, Parte II, Serie A, dell'anno 2016; che dall'unione è nata in
Nuoro la figlia il 17.2.2021; che i coniugi hanno cessato la comunione Persona_2 materiale e spirituale ed è altresì cessata la convivenza tra loro;
che le parti intendono separarsi alle condizioni sopra indicate e proporre contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 17.6.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti la figlia minore della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l 'esistenza di una frattura irreversibile e l 'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Ritiene il Collegio che la posizione della figlia minore sia salvaguardata mediante l 'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo.
Pag. 3 di 4
Considerato che
i coniugi hanno proposto anche la domanda per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate nel ricorso e confermate all'udienza del 17.6.2025;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est. dott. Tiziana Longu
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