Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 giugno 1959 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 maggio 1993 |
Commentari • 13
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41415 del 23https://www.laleggepertutti.it/
- 2. Vaccini obbligatori: il decreto Lorenzin lede i diritti dei minori?Avv. Andrea Persichetti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Conoscenze tecnico-scientifiche e scelta politica: valutazione del rischio sanitario – 2. L'obbligo vaccinale per i nuovi nati nell'ordinamento italiano: cenni storici – 3. Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (c.d. decreto Lorenzin) – 4. Il giudizio di legittimità costituzionale del c.d. decreto Lorenzin: la necessarietà della decretazione d'urgenza – 4.1. Il bilanciamento tra interessi costituzionalmente garantiti: diritto alla salute, diritto all'istruzione e principio di autodeterminazione – 5. Scenari successivi al c.d. decreto Lorenzin – 6. Conclusioni 1. Conoscenze tecnico-scientifiche e scelta politica: valutazione del rischio sanitario Un antico brocardo latino …
Leggi di più… - 3. CORTE COSTITUZIONALEhttps://www.studiocataldi.it/
[Torna alla home] CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA N.506/2002 -OMISSIS- nel giudizio di legittimità costituzionale dellÂ'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dellÂ'art. 69, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza del 31 gennaio 2002 dal Tribunale di Ragusa nel procedimento civile vertente tra Caruso Rosario e la Legal Sud s.r.l., iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale …
Leggi di più… - 4. Importi perequazione automatica 2023Redazione Lavoro E Diritti · https://www.lavoroediritti.com/ · 24 dicembre 2022
Aumento delle pensioni da gennaio 2022 e fino al 2023 per via del meccanismo della perequazione. Infatti è ormai certa la percentuale di rivalutazione da assegnare ai trattamenti pensionistici nel 2022 e da gennaio 2023, tenuto conto del nuovo andamento dell'inflazione. Dal primo gennaio del 2023 ecco di nuovo il meccanismo che consente l'adeguamento pieno degli assegni all'inflazione. Ciò all'evidente scopo di impedire la perdita di potere d'acquisto dei pensionati e delle famiglie in generale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022, il Decreto 10 …
Leggi di più… - 5. Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 10 novembre 2022Tommaso · https://www.wikilabour.it/ · 3 dicembre 2022
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022 il decreto 10 novembre 2022 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunica la perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nonché il valore della percentuale di variazione definitiva per l'anno 2021. In particolare: la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,9 dal 1° gennaio 2022; la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2024, n. 20006Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22881/2019 R.G. proposto da Università degli Studi di Catania, rappresentata e difesa dall'Avv. NC NA (p.e.c.: vincenzo.reina@pec.ordineavvocaticatania.it), con domicilio eletto in Roma, Largo Trionfale, n. 7, presso lo studio Oggetto Medici specializzandi – Corsi di specializzazione dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 – Borsa di studio ─ Rideterminazione triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 Civile Sent. Sez. U Num. 20006 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 19/07/2024 2 dell'Avv. Luigi Mannucci; – ricorrente – contro AI DA IU IA, CE EP e RS IL, rappresentati e difesi dall'Avv. …Leggi di più...
- sussistenza·
- blocco temporaneo·
- trattamento economico·
- adeguamento triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991·
- anni accademici dal 1992·
- fondamento·
- al 2005·
- medici specializzandi·
- istruzione e scuole·
- universita'
- 2. Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 2534Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, secondo le modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ., nella causa R.G. n. 25210/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA «««»»» TRA , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, per procura in calce al Parte_1 ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, nel suo studio in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b; RICORRENTE E , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 elett.te domiciliato in Roma, Piazzale della Farnesina n. 1, presso la [...] rappresentato e difeso, ai sensi …Leggi di più...
- prescrizione estintiva·
- interpretazione clausole contrattuali·
- conglobamento indennità integrativa speciale·
- D.lgs. n. 297/1994·
- assegno di sede·
- D.lgs. n. 165/2001·
- giurisprudenza consolidata·
- contrattazione collettiva·
- trattenuta illegittima·
- art. 127-ter cod. proc. civ.
- 3. Trib. Locri, sentenza 31/07/2024, n. 852Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza Nella causa iscritta al n RG 3146 2019 Il Giudice Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e …Leggi di più...
- sostituzione udienza con deposito note scritte·
- art. 127 c.p.c.·
- art. 10 D.Lgs. n. 503/1993·
- contumacia·
- cumulabilità redditi e assegno invalidità·
- art. 6 L. 31.03.1979 n. 92·
- legittimazione passiva·
- compensazione spese di lite·
- art. 127-ter c.p.c.
- 4. Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8203Provvedimento: ~ 1 ~ TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 10 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 35541 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra: rappr.ta e difesa dall'Avv. Domenico Naso – Parte_1 ricorrente E , tramite l Controparte_1 CP_2 , rappr.to e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari Avv. Alessandra [...] ES ed MI IP – convenuto Controparte_3 – chiamata in causa “iussu iudicis”, …Leggi di più...
- art. 417 bis c.p.c.·
- art. 2033 c.c.·
- detrazione indennità integrativa speciale·
- conglobamento i.i.s.·
- assegno di sede·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- legittimazione passiva·
- contrattazione collettiva·
- diritto vivente·
- trattamento metropolitano
- 5. Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3813Provvedimento: ~ 1 ~ TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 27 marzo 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 19472 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra: rappr.ta e difesa dall'Avv. Domenico Naso – Parte_1 ricorrente E , tramite l Controparte_1 CP_2 , rappr.to e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari Avv. Alessandra [...] Molfese ed Emilia Principe – convenuto Controparte_3 – chiamata in causa …Leggi di più...
- art. 417 bis c.p.c.·
- trattamento servizio estero·
- art. 2033 c.c.·
- art. 28 d.lgs. n.64/2017·
- art. 657 d.lgs. n.297/94·
- giurisdizione amministrativa·
- detrazione indennità integrativa speciale·
- legittimazione passiva·
- contrattazione collettiva·
- giudicato implicito
Versioni del testo
- Art. 1.
Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione e' previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , e successive modificazioni, e' attribuita una indennita' integrativa speciale mensile determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. (4)
L'indennita' integrativa speciale di cui al precedente primo comma:
a) e' ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
b) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile, ne' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennita' di licenziamento; (9) ((10)) c) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare; ((10)) d) non e' dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13 , o da disposizioni analoghe. (1)
L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura piu' favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennita' integrativa speciale, di cui al presente articolo, e' stabilito in lire 2400 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennita' integrativa speciale sara' determinato con decreto del Ministro per il tesoro.(6) (8)
------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 marzo 1960, n. 185 ha disposto (con l'art. 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959. -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 16 luglio 1960, n. 706 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959. ------------------ AGGIORNAMENTO (4) La L. 10 agosto 1964, n. 656 ha disposto (con l'art. 6) che la modifica al presente articolo decorre dal 1 gennaio 1965. ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 31 luglio 1975, n. 364 ha disposto (con l'art. 1) che "A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, le variazioni nella misura della indennita' integrativa speciale mensile spettante al personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto, centrale di statistica; con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, e valutati ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria e commercio per i due trimestri compresi, rispettivamente, nei precedenti periodi 1 maggio-31 ottobre e 1 novembre-30 aprile". -------------- AGGIORNAMENTO (8) La D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1983, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, le variazioni della misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale statale in attivita' di servizio sono apportate trimestralmente, con effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto e 1 novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1982, considerato uguale a 100, rispettivamente, per i trimestri novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e valutato ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria". ------------------- AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale con sentenza 6-9 marzo 1990, n. 115 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1990, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza) nella parte in cui non prevede la pignorabilita', sequestrabilita' e cedibilita' dell'indennita' integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale. ---------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 26/05/1993, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dei combinati disposti dell' articolo 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza) con gli articoli 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); con gli articoli 13 e 26 della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e con gli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennita' integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione." - Art. 2.
Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', sia normali che privilegiati, gia' liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda, dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, e' concessa una indennita' integrativa speciale determinata per ogni anno applicando, su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni ed assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
L'indennita' di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell' art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , e nell' art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44 .
Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.
L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo:
a) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;
b) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;
c) non compete per le pensioni pagabili all'estero. (1)
Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennita' integrativa speciale e' corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.
L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura piu' favorevole, ai titolari di piu' pensioni od assegni ordinari.
La corresponsione dell'indennita' integrativa speciale e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorche' svolgano attivita' lucrativa. (5)
La concessione dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' disposta, d'ufficio, dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno.
Per l'esercizio 10 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' stabilito in lire 1920 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennita' integrativa speciale sara' determinato con decreto del Ministro per il tesoro.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 .
Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo.(6) (7) ((8)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 marzo 1960, n. 185 ha disposto (con l'art. 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959. -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 16 luglio 1960, n. 706 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959. ------------------ AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 settembre 1971. ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 31 luglio 1975, n. 364 ha disposto (con l'art. 1) che "A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, le variazioni nella misura della indennita' integrativa speciale mensile spettante al personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto, centrale di statistica; con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, e valutati ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria e commercio per i due trimestri compresi, rispettivamente, nei precedenti periodi 1 maggio-31 ottobre e 1 novembre-30 aprile". --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 22 dicembre 1980, n. 885 ha disposto (con l'art. 2,comma 2) che "La misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai sensi dell' articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, ai titolari di pensione diretta di cui al precedente comma, e' ridotta, a cura della competente direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.122.
Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato." -------------- AGGIORNAMENTO (8) La D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1983, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, le variazioni della misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale statale in attivita' di servizio sono apportate trimestralmente, con effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto e 1 novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1982, considerato uguale a 100, rispettivamente, per i trimestri novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e valutato ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria". - Art. 3.
Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il disposto dell' art. 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e successive modificazioni, e' sostituito, a decorrere dal 1 febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal seguente:
"L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 , e' stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:
lire 4620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;
lire 4770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999;
lire 6530 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999;
lire 8440 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
"Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale, avente diritto all'aumento previsto dall' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 , sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 1000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di eta'. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 .
"L'importo di lire 25.000 stabilito dall' art. 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 , e successive modificazioni, e' elevato a lire 30.000.
"Gli importi di lire 9000 e lire 8000 stabiliti dall' art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585 , e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire 10.000".