Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 giugno 1959 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 maggio 1993 |
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Art. 1.
Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione e' previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , e successive modificazioni, e' attribuita una indennita' integrativa speciale mensile determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. (4)
L'indennita' integrativa speciale di cui al precedente primo comma:
a) e' ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
b) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile, ne' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennita' di licenziamento; (9) ((10)) c) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare; ((10)) d) non e' dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13 , o da disposizioni analoghe. (1)
L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura piu' favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennita' integrativa speciale, di cui al presente articolo, e' stabilito in lire 2400 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennita' integrativa speciale sara' determinato con decreto del Ministro per il tesoro.(6) (8)
------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 marzo 1960, n. 185 ha disposto (con l'art. 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959. -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 16 luglio 1960, n. 706 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959. ------------------ AGGIORNAMENTO (4) La L. 10 agosto 1964, n. 656 ha disposto (con l'art. 6) che la modifica al presente articolo decorre dal 1 gennaio 1965. ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 31 luglio 1975, n. 364 ha disposto (con l'art. 1) che "A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, le variazioni nella misura della indennita' integrativa speciale mensile spettante al personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto, centrale di statistica; con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, e valutati ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria e commercio per i due trimestri compresi, rispettivamente, nei precedenti periodi 1 maggio-31 ottobre e 1 novembre-30 aprile". -------------- AGGIORNAMENTO (8) La D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1983, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, le variazioni della misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale statale in attivita' di servizio sono apportate trimestralmente, con effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto e 1 novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1982, considerato uguale a 100, rispettivamente, per i trimestri novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e valutato ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria". ------------------- AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale con sentenza 6-9 marzo 1990, n. 115 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1990, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza) nella parte in cui non prevede la pignorabilita', sequestrabilita' e cedibilita' dell'indennita' integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale. ---------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 26/05/1993, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dei combinati disposti dell' articolo 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza) con gli articoli 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); con gli articoli 13 e 26 della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e con gli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennita' integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione." - Art. 2.
Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', sia normali che privilegiati, gia' liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda, dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, e' concessa una indennita' integrativa speciale determinata per ogni anno applicando, su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni ed assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
L'indennita' di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell' art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , e nell' art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44 .
Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.
L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo:
a) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;
b) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;
c) non compete per le pensioni pagabili all'estero. (1)
Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennita' integrativa speciale e' corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.
L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura piu' favorevole, ai titolari di piu' pensioni od assegni ordinari.
La corresponsione dell'indennita' integrativa speciale e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorche' svolgano attivita' lucrativa. (5)
La concessione dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' disposta, d'ufficio, dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno.
Per l'esercizio 10 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' stabilito in lire 1920 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennita' integrativa speciale sara' determinato con decreto del Ministro per il tesoro.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 .
Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo.(6) (7) ((8)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 marzo 1960, n. 185 ha disposto (con l'art. 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959. -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 16 luglio 1960, n. 706 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959. ------------------ AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 settembre 1971. ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 31 luglio 1975, n. 364 ha disposto (con l'art. 1) che "A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, le variazioni nella misura della indennita' integrativa speciale mensile spettante al personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto, centrale di statistica; con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, e valutati ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria e commercio per i due trimestri compresi, rispettivamente, nei precedenti periodi 1 maggio-31 ottobre e 1 novembre-30 aprile". --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 22 dicembre 1980, n. 885 ha disposto (con l'art. 2,comma 2) che "La misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai sensi dell' articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, ai titolari di pensione diretta di cui al precedente comma, e' ridotta, a cura della competente direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.122.
Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato." -------------- AGGIORNAMENTO (8) La D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1983, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, le variazioni della misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale statale in attivita' di servizio sono apportate trimestralmente, con effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto e 1 novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1982, considerato uguale a 100, rispettivamente, per i trimestri novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e valutato ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria". - Art. 3.
Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il disposto dell' art. 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e successive modificazioni, e' sostituito, a decorrere dal 1 febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal seguente:
"L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 , e' stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:
lire 4620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;
lire 4770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999;
lire 6530 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999;
lire 8440 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
"Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale, avente diritto all'aumento previsto dall' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 , sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 1000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di eta'. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 .
"L'importo di lire 25.000 stabilito dall' art. 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 , e successive modificazioni, e' elevato a lire 30.000.
"Gli importi di lire 9000 e lire 8000 stabiliti dall' art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585 , e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire 10.000".