Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 aprile 1983 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 maggio 2001 |
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Titolo I : Assetto della disciplina del pubblico impiego
- Art. 1. Ambito di applicazione della legge
Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.
I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. - Art. 2. ((IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).