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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/02/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 49 CCII
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Alessandro Pellegri Giudice Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 21/02/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 49 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 94-1/ DELL'ANNO 2024 R.G.P.U.
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. Iva ), con sede in Carrara, piazza Alberica n. Controparte_2 P.IVA_1
9, in persona del liquidatore , cancellata dal Registro delle Imprese Controparte_3 in data 12/09/2024.
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 19/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 07/11/2024, , in persona Parte_1 del Direttore pro tempore, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di (P. Iva ), con sede Controparte_2 P.IVA_1 in Carrara, piazza Alberica n. 9, in persona del liquidatore , Controparte_3 cancellata dal Registro delle Imprese in data 12/09/2024 (cfr. visura storica). Chiariva, a fondamento della domanda, che la società: i) era stata cancellata dal Registro Imprese in data 12/09/2024; ii) aveva maturato un debito erariale, tributario contributivo e assicurativo di € 5.123.310,58, come indicato nelle quattro cartelle esattoriali notificate in data 26/07/2021 (cfr. estratti di ruolo, prospetto cartelle con relative relate di notificazione – docc. 3-4-5 ricorrente); iii) aveva approvato il bilancio chiuso al 31/12/2021 e successivamente direttamente il bilancio finale di liquidazione nel 2024. Evidenziava, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della società resistente. Veniva disposta l'acquisizione, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 42 CCII, dei dati e dei documenti relativi al società debitrice da parte dell' dell Controparte_4 Parte_1
, dell' e del Registro delle imprese.
[...] Controparte_5
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la resistente Controparte_2
(P. Iva ), in persona del liquidatore ,
[...] P.IVA_1 Controparte_3 CP_ evidenziando come “dalla documentazione allegata estratta dall'anagrafe tributaria, non opera[sse] più dal 23 luglio 2023”, essendo così decorso ampiamente un anno;
nonché, contestando l'ammontare del debito indicato dall'Agente della riscossione, anche alla luce degli accertamenti svolti in un procedimento penale, promosso contro . Segnatamente, argomentava evidenziando che “Il credito Controparte_3 oggi rivendicato dall' è dunque l'importo contestato in sede penale. Pertanto se è vero che le cartelle Pt_1 CP_4 esattoriali non sono state impugnate è altrettanto vero che nel processo penale è consentito all'imputato di ricostruire l'esatto ammontare delle partite di dare e avere. Il Tribunale di Massa – Sezione penale, nell'ambito del procedimento n. 2263/2019 RGNR, sulla base della perizia contabile redatta dal dott. (doc. 2) che ha potuto ricostruire Persona_1 il reddito ed il volume di affari sulla fase della documentazione contabile ed in particolare dalle fatture attive e passive e non già come invece fatto dalla GDF attraverso un accertamento presuntivo inferente dalla movimentazione dei conti bancari in entrata ed in uscita (alcune dei quali non intestati alla società), ha assolto il Sig. ritenendo che non vi Controparte_3 fosse stato il superamento della soglia di punibilità” (cfr. memoria difensiva). All'udienza del 19/02/2025, la parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, e la società debitrice si riportava alla memoria difensiva di costituzione, formulando altresì una richiesta di rinvio, e il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita. In data 11/11/2024 il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, sono stati notificati, sono stati notificati, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.). La società debitrice è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla prima udienza fissata in data 19/02/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante notificazione a mezzo pec, in data 11/11/2024. Tenuto conto che la società si è costituita con memoria difensiva depositata in data
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07/01/2025, il Tribunale ritiene che il contraddittorio sia stato integrato e il diritto di difesa sia stato rispettato.
2. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SOCIETÀ DI CAPITALI. IMPRESA CANCELLATA. PRESUPPOSTI. A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rubricato “impresa minore” (e cioè:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila). E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Quanto, invece, all'insolvenza, essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le
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tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
1.1. CONCLUSIONI. Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, osservando quanto segue. COMPETENZA. Questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. 14/2019, in quanto la sede principiale dell'impresa, che coincide con la sede legale, si trova nel Circondario, in particolare in Carrara. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 D.Lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa è stata cancellata in data 12/09/2024, come risulta dalle iscrizioni riportate nella visura camerale pubblicata al Registro delle Imprese. Si ricorda che, in base all'art. 33 D.Lgs. 14/2019, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (Sez. I Ord., 13/07/2018, n. 18731; Sez. VI - 1 Ord., 07/03/2016, n. 4409 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Non è da ritenersi fondata la prospettazione operata dalla resistente, secondo cui la resistente “ha cessato la propria attività oltre un anno prima. Infatti, come risulta dalla documentazione allegata estratta dall'anagrafe CP_ tributaria, non opera più dal 23 luglio 2023” (cfr. pag. 2 memoria difensiva): invero, in data 03/09/2024 si è riunita l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione. In ogni caso, il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 33 CCII è chiaro nell'individuare il dies a quo per gli imprenditori collettivi, allorquando cancellazione non è stata disposta d'ufficio “con la cancellazione dal registro delle imprese”. La società rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, la società resistente ha come oggetto sociale “l'escavazione e l'esercizio di cave di marmo e materiali similari […]” (cfr. visura storica resistente aggiornata – Registro imprese), dimostrando, così, di esercitare un'attività commerciale. Si ricorda che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del 14/12/2016). La società rientra nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019.
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La società resistente, chiamata ritualmente in giudizio a seguito di un'istanza di liquidazione giudiziale, ha omesso di depositare, nel presente procedimento, la documentazione aggiornata attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, come richiesto con il decreto di fissazione dell'udienza per la discussione in contraddittorio del ricorso: circostanza quest'ultima, in particolare, che incide negativamente sulla valutazione circa la sussistenza dei requisiti di non apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la cui prova va desunta innanzi tutto dai bilanci o, anche, da documenti altrettanto significativi (Sez. I, 22/04/2015, n. 8226; Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Inoltre, la resistente ha omesso di dimostrare la sua non esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale con strumenti probatori alternativi (Sez. VI - 1 Ord., 22/12/2021, n. 41285 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, formatosi nella vigenza della abrogata legge fallimentare, applicabile anche alla nuova disciplina del codice della crisi d'impresa e d'insolvenza, stante il medesimo tenore letterale della disposizione sulla prova di rientrare nell'alveo delle imprese minori, aderendo al principio di "prossimità della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dalla liquidazione giudiziale, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento di apertura di liquidazione giudiziale, che impone al Tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame. In questo senso i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti di esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che né il giudice del reclamo, né prima di lui il tribunale è tenuto a svolgere d'ufficio una specifica attività finalizzata ad accertare l'inesistenza di requisiti per la dichiarazione apertura di liquidazione giudiziale (Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016; Corte App. Genova sent. 73/2017 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Merita sottolineare come la società resistente non abbia assolto all'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. d) e dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. Invero, all'esito dell'istruttoria, si è riscontrato il mancato deposito sia del bilancio chiuso al
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31/12/2022, sia di quello successivo chiuso al 31/12/2023, sia del bilancio inziale di liquidazione volontaria, essendo stata disposta l'apertura della fase liquidatoria in data 18/07/2024; mentre è stato pubblicato il bilancio finale di liquidazione (cfr. visura aggiornata Registro imprese). Si evidenzia quindi in merito che vi è un arco temporale significativo non coperto da alcun dato contabile ufficiale essendo stato l'ultimo bilancio depositato quello chiuso al 31/12/2021. INDEBITAMENTO COMPLESSIVO. In ogni caso, si rileva che l'ammontare dei debiti erariali iscritti a ruolo è superiore a circa € 5.492.019,48 (cfr. dichiarazione scritta datata 11/11/2024), oltre Parte_1 ad ulteriori € 95.189,00 per passività erariali non ancora cartellizzate, riferite agli anni di imposta 2022/2023 (cfr. dichiarazione scritta datata 10/01/2025). Parte_1
Giova evidenziare come le contestazioni svolte dalla società ricorrente in merito al diverso ammontare dei debiti erariali, fondate sugli accertamenti compiuti dal commercialista perito di parte, non appaiano sufficienti, ad avviso di questo Tribunale, a quantificare diversamente o ritenere non dovuti i debiti, tenuto conto che le cartelle oggetto di iscrizione a ruolo non state impugnate dinanzi alle competenti autorità. In ogni caso, la perizia di parte è priva della documentazione esaminata dal consulente di parte: tale per cui non è possibile esaminare i dati posti a fondamento dell'analisi contabile. A ciò si aggiunga che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, "ai sensi dell'art. 654 del codice di procedura penale, l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario e civile, quindi, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può (più) attribuirsi nel separato giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente (Sez. 5, Ordinanza n. 30941 del 2019), essendo il giudice comunque tenuto a procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio (Sez. 5, Sentenza n. 2120 del 2024). Orbene, nel caso di specie, vi sono titoli esecutivi non oggetto di impugnazione dinanzi alle competenti autorità. Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 3 D. Lgs. 14/2019, costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad € 500.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, con riferimento al tempo di presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore) ed al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). I requisiti dimensionali per l'esonero dalla procedura di liquidazione giudiziale della società commerciale ritenuta non minore, previsti dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019, hanno, difatti, il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. La verifica della sussistenza dei requisiti di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019 offre all'interprete un campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo
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termine naturale di riferimento - di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa, nel quale rientrano il libro giornale, le denunce dei redditi (Cass., n. 13643/2013), nonché, secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente, la “corrispondenza di impresa” (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti di cui agli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, c.c.). Nella valutazione della documentazione offerta al fine di provare la sussistenza dei requisiti di impresa minore per l'esenzione dalla procedura di liquidazione giudiziale, non rileva la provenienza dei documenti dall'impresa interessata, quanto piuttosto la rappresentazione storica dei fatti e dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, così che rilievo cruciale assume il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex art. 116 c.p.c. del materiale disponibile, del grado di fedeltà del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata. RICAVI LORDI. In ogni caso, dall'ultimo bilancio depositato presso la IA (cfr. bilancio d'esercizio al 31/12/2021
– Registro imprese), si rileva, che l'ammontare dei ricavi lordi annui è indicato, nel bilancio chiuso al 31/12/2021 in € 223.847,00 (parametro risultante dal conto economico voce A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni), con conseguente superamento della soglia di € 200.000,00. Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 2 D. Lgs. 14/2019, costituito dai ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021
- principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo consolidata giurisprudenza, per l'individuazione dei "ricavi lordi", considerati quali ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5 ("altri ricavi e proventi") dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425 c.c., lett. A". Dunque, il criterio quantitativo dei ricavi lordi va correlato alle gestione ordinaria dell'impresa, donde dalla nozione richiamata restano fuori i proventi finanziari, le rivalutazioni e i proventi straordinari rispettivamente indicati dall'art. 2425 c.c., lett. C, D ed E. (ovvero quei proventi che non contribuiscono a definire la dimensione economica corrente dell'impresa, in funzione dell'allarme sociale che la sua crisi può generare) (Sez. I, Sent., 26-08-2021, n. 23484 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). ATTIVO PATRIMONIALE. Ancora, dall'ultimo bilancio depositato presso la IA (cfr. bilancio d'esercizio al 31/12/2021 – Registro imprese), si rileva, che l'ammontare dell'attivo patrimoniale è indicato, nel bilancio chiuso al 31/12/2021 in € 765.940,00 (parametro risultante dallo stato patrimoniale voce attivo), con conseguente superamento della soglia di € 300.000,00. Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 1 D. Lgs. 14/2019, costituito da un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188
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del 23/07/2021 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Per attivo patrimoniale deve intendersi il complesso delle voci di cui all'art. 2424 c.c. e, quindi, le immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), l'attivo circolante (rimanenze, crediti, attività finanziarie, disponibilità liquide), i ratei e i risconti (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21647 del 05/09/2018). Si rammenta che i requisiti dimensionali per l'esonero dalla procedura di liquidazione giudiziale della società commerciale ritenuta non minore, previsti dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019, hanno, difatti, il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. La verifica della sussistenza dei requisiti di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019 offre all'interprete un campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo termine naturale di riferimento - di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa, nel quale rientrano il libro giornale, le denunce dei redditi (Cass., n. 13643/2013), nonché, secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente, la “corrispondenza di impresa” (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti di cui agli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, c.c.). Tenuto conto della lettera della disposizione normativa, che richiede espressamente la presenza
“congiuntamente” dei tre requisiti indicati (relativi, come detto, all'attivo patrimoniale, ai ricavi ed ai debiti anche non scaduti), il superamento di un unico parametro comporta, invece, la assoggettabilità della società alla procedura di liquidazione giudiziale. Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. PRESUPPOSTI OGGETTIVI. STATO DI INSOLVENZA. SOCIETÀ CANCELLATA. GIÀ POSTA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Orbene, l'art. 33 CCII prevede che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020). Dunque, il raffronto tra le poste patrimoniali attive e quelle passive, non deve avvenire in modo
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atomistico ed acritico, al contrario esatto, occorre analizzare la prospettiva concreta e la relativa tempistica, in quanto funzionali alla soddisfazione integrale dei creditori sociali. La valutazione del giudice, in tale ipotesi, non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito (Sez. 1, Ordinanza n. 24948 del 2019). Tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (Sez. 1 - , Sentenza n. 25167 del 07/12/2016). COMPOSIZIONE DELL'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO. Sennonché, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta, per quanto attiene alla situazione debitoria: i) la esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale- previdenziale) per € 5.492.019,48, con l'assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
aggiornata in data 11/11/2024); Parte_1
ii) l'omesso deposito del bilancio iniziale dello stato di liquidazione volontaria, pur essendovi tenuta per legge, nonché dei due bilanci di esercizio precedenti chiusi al 31/12/2022 e al 31/12/2023, essendo stata la procedura di liquidazione volontaria aperta in data 18/07/2024 (cfr. visura aggiornata – Registro Imprese); iii) l'esistenza di passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di € 95.189,00, inclusi gli interessi maturati e maturandi dalla data di omesso versamento, a seguito del controllo delle dichiarazioni modd. 770, Iva e IRAP, riferite agli anni di imposta 2022/2023, presentate alla data di ricevimento della fissazione dell'udienza ex art. 41 CCI (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
in data 10/01/2025). CP_4
In conclusione, l'indebitamento complessivo è di almeno € 5.587.208,00 (dato che non coincide con quello indicato in data 03/09/2024 dalla società nel bilancio finale di liquidazione, essendo stato riportato nel dato complessivo delle passività l'importo di € 5.459.254,59, che invero appare collimare con quello dei debiti erariali iscritti a ruolo e che quindi non tiene conto dei debiti non cartellizzati ma già maturati per le annualità 2022 e 2023, anteriori alla approvazione del predetto conclusivo bilancio). POSTE ATTIVE DA LIQUIDARE. Di contro, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta, per quanto attiene allo stato patrimoniale: i) l'assenza di titolarità di beni immobili (cfr. bilancio finale di liquidazione); ii) l'assenza di titolarità di beni mobili registrati (cfr. bilancio finale di liquidazione); iii) l'assenza di qualunque attivo da liquidare (cfr. bilancio finale di liquidazione). Deve evidenziarsi che la società in stato di liquidazione volontaria dal 18/07/2024, ed è stata cancellata dal Registro Imprese in data 12/09/2024 (cfr. visura aggiornata – Registro Imprese). Con riguardo ai dati risultanti dall'assenza di attivo patrimoniale, non appare superfluo rilevare che nessuna spiegazione è stata offerta dalla società in merito, ad esempio, all'attivo circolante indicato nell'ultimo bilancio disponibile chiuso al 31/12/2021 ammontante ad € 755.083,00, così come alle immobilizzazioni materiali per € 5.047,00 (cfr. bilancio chiuso al 31/12/2021). In ogni caso, ne emerge un quadro secondo cui le risorse attive appaiono inadeguate a far fronte alla consistente esposizione debitoria (di € 5.587.208,00).
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In conclusione, non può che affermarsi come la società si trovi in stato di insolvenza, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019, emergendo l'insufficienza dell'attivo patrimoniale a coprire interamente le passività della società. SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO. La sommatoria dei crediti della parte ricorrente e dell'ammontare dei debiti erariale iscritti a ruolo, scaduti e non pagati per € 5.492.019,48 (cfr. estratto aggiornato del concessionario per la riscossione datato 11/11/2024) comporta ampiamente il superamento del Parte_1 limite di € 30.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019).
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n. 94-1 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. Iva ), con sede in Carrara, piazza Controparte_2 P.IVA_1
Alberica n. 9, in persona del liquidatore , cancellata dal Controparte_3
Registro delle Imprese in data 12/09/2024,
2. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
3. NOMINA Curatore il DOTT. iscritto all'Albo dei dottori Parte_2 commercialisti ed esperti contabili di Massa-Carrara, nonché iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia), il quale dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento,
l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.Lgs. 14/2019;
4. ORDINA alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie, concernenti i tre esercizi precedenti ovvero dalla costituzione dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D.Lgs. 14/2019, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo di cui sorge il diritto;
5. DISPONE che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della società in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.Lgs. 14/2019 e che provveda senza indugio all'inventario;
6. FISSA per il giorno 09/07/2025 alle ore 12:20, dinanzi al giudice delegato presso i locali del Tribunale, in Massa, piazza Alcide De Gasperi, primo piano, l'adunanza in cui si procederà
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all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 14/2019 e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D. Lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D. Lgs. 14/2019;
8. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 14/2019;
9. SEGNALA al Curatore di comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione giudiziale;
10. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
11. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.Lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione; 12. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Giuntoli Giulio Lino Maria
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Alessandro Pellegri Giudice Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 21/02/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 49 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 94-1/ DELL'ANNO 2024 R.G.P.U.
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. Iva ), con sede in Carrara, piazza Alberica n. Controparte_2 P.IVA_1
9, in persona del liquidatore , cancellata dal Registro delle Imprese Controparte_3 in data 12/09/2024.
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 19/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 07/11/2024, , in persona Parte_1 del Direttore pro tempore, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di (P. Iva ), con sede Controparte_2 P.IVA_1 in Carrara, piazza Alberica n. 9, in persona del liquidatore , Controparte_3 cancellata dal Registro delle Imprese in data 12/09/2024 (cfr. visura storica). Chiariva, a fondamento della domanda, che la società: i) era stata cancellata dal Registro Imprese in data 12/09/2024; ii) aveva maturato un debito erariale, tributario contributivo e assicurativo di € 5.123.310,58, come indicato nelle quattro cartelle esattoriali notificate in data 26/07/2021 (cfr. estratti di ruolo, prospetto cartelle con relative relate di notificazione – docc. 3-4-5 ricorrente); iii) aveva approvato il bilancio chiuso al 31/12/2021 e successivamente direttamente il bilancio finale di liquidazione nel 2024. Evidenziava, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della società resistente. Veniva disposta l'acquisizione, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 42 CCII, dei dati e dei documenti relativi al società debitrice da parte dell' dell Controparte_4 Parte_1
, dell' e del Registro delle imprese.
[...] Controparte_5
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la resistente Controparte_2
(P. Iva ), in persona del liquidatore ,
[...] P.IVA_1 Controparte_3 CP_ evidenziando come “dalla documentazione allegata estratta dall'anagrafe tributaria, non opera[sse] più dal 23 luglio 2023”, essendo così decorso ampiamente un anno;
nonché, contestando l'ammontare del debito indicato dall'Agente della riscossione, anche alla luce degli accertamenti svolti in un procedimento penale, promosso contro . Segnatamente, argomentava evidenziando che “Il credito Controparte_3 oggi rivendicato dall' è dunque l'importo contestato in sede penale. Pertanto se è vero che le cartelle Pt_1 CP_4 esattoriali non sono state impugnate è altrettanto vero che nel processo penale è consentito all'imputato di ricostruire l'esatto ammontare delle partite di dare e avere. Il Tribunale di Massa – Sezione penale, nell'ambito del procedimento n. 2263/2019 RGNR, sulla base della perizia contabile redatta dal dott. (doc. 2) che ha potuto ricostruire Persona_1 il reddito ed il volume di affari sulla fase della documentazione contabile ed in particolare dalle fatture attive e passive e non già come invece fatto dalla GDF attraverso un accertamento presuntivo inferente dalla movimentazione dei conti bancari in entrata ed in uscita (alcune dei quali non intestati alla società), ha assolto il Sig. ritenendo che non vi Controparte_3 fosse stato il superamento della soglia di punibilità” (cfr. memoria difensiva). All'udienza del 19/02/2025, la parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, e la società debitrice si riportava alla memoria difensiva di costituzione, formulando altresì una richiesta di rinvio, e il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita. In data 11/11/2024 il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, sono stati notificati, sono stati notificati, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.). La società debitrice è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla prima udienza fissata in data 19/02/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante notificazione a mezzo pec, in data 11/11/2024. Tenuto conto che la società si è costituita con memoria difensiva depositata in data
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07/01/2025, il Tribunale ritiene che il contraddittorio sia stato integrato e il diritto di difesa sia stato rispettato.
2. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SOCIETÀ DI CAPITALI. IMPRESA CANCELLATA. PRESUPPOSTI. A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rubricato “impresa minore” (e cioè:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila). E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Quanto, invece, all'insolvenza, essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le
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tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
1.1. CONCLUSIONI. Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, osservando quanto segue. COMPETENZA. Questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. 14/2019, in quanto la sede principiale dell'impresa, che coincide con la sede legale, si trova nel Circondario, in particolare in Carrara. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 D.Lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa è stata cancellata in data 12/09/2024, come risulta dalle iscrizioni riportate nella visura camerale pubblicata al Registro delle Imprese. Si ricorda che, in base all'art. 33 D.Lgs. 14/2019, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (Sez. I Ord., 13/07/2018, n. 18731; Sez. VI - 1 Ord., 07/03/2016, n. 4409 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Non è da ritenersi fondata la prospettazione operata dalla resistente, secondo cui la resistente “ha cessato la propria attività oltre un anno prima. Infatti, come risulta dalla documentazione allegata estratta dall'anagrafe CP_ tributaria, non opera più dal 23 luglio 2023” (cfr. pag. 2 memoria difensiva): invero, in data 03/09/2024 si è riunita l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione. In ogni caso, il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 33 CCII è chiaro nell'individuare il dies a quo per gli imprenditori collettivi, allorquando cancellazione non è stata disposta d'ufficio “con la cancellazione dal registro delle imprese”. La società rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, la società resistente ha come oggetto sociale “l'escavazione e l'esercizio di cave di marmo e materiali similari […]” (cfr. visura storica resistente aggiornata – Registro imprese), dimostrando, così, di esercitare un'attività commerciale. Si ricorda che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del 14/12/2016). La società rientra nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019.
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La società resistente, chiamata ritualmente in giudizio a seguito di un'istanza di liquidazione giudiziale, ha omesso di depositare, nel presente procedimento, la documentazione aggiornata attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, come richiesto con il decreto di fissazione dell'udienza per la discussione in contraddittorio del ricorso: circostanza quest'ultima, in particolare, che incide negativamente sulla valutazione circa la sussistenza dei requisiti di non apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la cui prova va desunta innanzi tutto dai bilanci o, anche, da documenti altrettanto significativi (Sez. I, 22/04/2015, n. 8226; Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Inoltre, la resistente ha omesso di dimostrare la sua non esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale con strumenti probatori alternativi (Sez. VI - 1 Ord., 22/12/2021, n. 41285 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, formatosi nella vigenza della abrogata legge fallimentare, applicabile anche alla nuova disciplina del codice della crisi d'impresa e d'insolvenza, stante il medesimo tenore letterale della disposizione sulla prova di rientrare nell'alveo delle imprese minori, aderendo al principio di "prossimità della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dalla liquidazione giudiziale, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento di apertura di liquidazione giudiziale, che impone al Tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame. In questo senso i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti di esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che né il giudice del reclamo, né prima di lui il tribunale è tenuto a svolgere d'ufficio una specifica attività finalizzata ad accertare l'inesistenza di requisiti per la dichiarazione apertura di liquidazione giudiziale (Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016; Corte App. Genova sent. 73/2017 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Merita sottolineare come la società resistente non abbia assolto all'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. d) e dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. Invero, all'esito dell'istruttoria, si è riscontrato il mancato deposito sia del bilancio chiuso al
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31/12/2022, sia di quello successivo chiuso al 31/12/2023, sia del bilancio inziale di liquidazione volontaria, essendo stata disposta l'apertura della fase liquidatoria in data 18/07/2024; mentre è stato pubblicato il bilancio finale di liquidazione (cfr. visura aggiornata Registro imprese). Si evidenzia quindi in merito che vi è un arco temporale significativo non coperto da alcun dato contabile ufficiale essendo stato l'ultimo bilancio depositato quello chiuso al 31/12/2021. INDEBITAMENTO COMPLESSIVO. In ogni caso, si rileva che l'ammontare dei debiti erariali iscritti a ruolo è superiore a circa € 5.492.019,48 (cfr. dichiarazione scritta datata 11/11/2024), oltre Parte_1 ad ulteriori € 95.189,00 per passività erariali non ancora cartellizzate, riferite agli anni di imposta 2022/2023 (cfr. dichiarazione scritta datata 10/01/2025). Parte_1
Giova evidenziare come le contestazioni svolte dalla società ricorrente in merito al diverso ammontare dei debiti erariali, fondate sugli accertamenti compiuti dal commercialista perito di parte, non appaiano sufficienti, ad avviso di questo Tribunale, a quantificare diversamente o ritenere non dovuti i debiti, tenuto conto che le cartelle oggetto di iscrizione a ruolo non state impugnate dinanzi alle competenti autorità. In ogni caso, la perizia di parte è priva della documentazione esaminata dal consulente di parte: tale per cui non è possibile esaminare i dati posti a fondamento dell'analisi contabile. A ciò si aggiunga che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, "ai sensi dell'art. 654 del codice di procedura penale, l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario e civile, quindi, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può (più) attribuirsi nel separato giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente (Sez. 5, Ordinanza n. 30941 del 2019), essendo il giudice comunque tenuto a procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio (Sez. 5, Sentenza n. 2120 del 2024). Orbene, nel caso di specie, vi sono titoli esecutivi non oggetto di impugnazione dinanzi alle competenti autorità. Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 3 D. Lgs. 14/2019, costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad € 500.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, con riferimento al tempo di presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore) ed al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). I requisiti dimensionali per l'esonero dalla procedura di liquidazione giudiziale della società commerciale ritenuta non minore, previsti dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019, hanno, difatti, il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. La verifica della sussistenza dei requisiti di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019 offre all'interprete un campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo
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termine naturale di riferimento - di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa, nel quale rientrano il libro giornale, le denunce dei redditi (Cass., n. 13643/2013), nonché, secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente, la “corrispondenza di impresa” (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti di cui agli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, c.c.). Nella valutazione della documentazione offerta al fine di provare la sussistenza dei requisiti di impresa minore per l'esenzione dalla procedura di liquidazione giudiziale, non rileva la provenienza dei documenti dall'impresa interessata, quanto piuttosto la rappresentazione storica dei fatti e dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, così che rilievo cruciale assume il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex art. 116 c.p.c. del materiale disponibile, del grado di fedeltà del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata. RICAVI LORDI. In ogni caso, dall'ultimo bilancio depositato presso la IA (cfr. bilancio d'esercizio al 31/12/2021
– Registro imprese), si rileva, che l'ammontare dei ricavi lordi annui è indicato, nel bilancio chiuso al 31/12/2021 in € 223.847,00 (parametro risultante dal conto economico voce A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni), con conseguente superamento della soglia di € 200.000,00. Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 2 D. Lgs. 14/2019, costituito dai ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021
- principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo consolidata giurisprudenza, per l'individuazione dei "ricavi lordi", considerati quali ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5 ("altri ricavi e proventi") dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425 c.c., lett. A". Dunque, il criterio quantitativo dei ricavi lordi va correlato alle gestione ordinaria dell'impresa, donde dalla nozione richiamata restano fuori i proventi finanziari, le rivalutazioni e i proventi straordinari rispettivamente indicati dall'art. 2425 c.c., lett. C, D ed E. (ovvero quei proventi che non contribuiscono a definire la dimensione economica corrente dell'impresa, in funzione dell'allarme sociale che la sua crisi può generare) (Sez. I, Sent., 26-08-2021, n. 23484 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). ATTIVO PATRIMONIALE. Ancora, dall'ultimo bilancio depositato presso la IA (cfr. bilancio d'esercizio al 31/12/2021 – Registro imprese), si rileva, che l'ammontare dell'attivo patrimoniale è indicato, nel bilancio chiuso al 31/12/2021 in € 765.940,00 (parametro risultante dallo stato patrimoniale voce attivo), con conseguente superamento della soglia di € 300.000,00. Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 1 D. Lgs. 14/2019, costituito da un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188
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del 23/07/2021 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Per attivo patrimoniale deve intendersi il complesso delle voci di cui all'art. 2424 c.c. e, quindi, le immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), l'attivo circolante (rimanenze, crediti, attività finanziarie, disponibilità liquide), i ratei e i risconti (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21647 del 05/09/2018). Si rammenta che i requisiti dimensionali per l'esonero dalla procedura di liquidazione giudiziale della società commerciale ritenuta non minore, previsti dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019, hanno, difatti, il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. La verifica della sussistenza dei requisiti di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019 offre all'interprete un campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo termine naturale di riferimento - di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa, nel quale rientrano il libro giornale, le denunce dei redditi (Cass., n. 13643/2013), nonché, secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente, la “corrispondenza di impresa” (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti di cui agli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, c.c.). Tenuto conto della lettera della disposizione normativa, che richiede espressamente la presenza
“congiuntamente” dei tre requisiti indicati (relativi, come detto, all'attivo patrimoniale, ai ricavi ed ai debiti anche non scaduti), il superamento di un unico parametro comporta, invece, la assoggettabilità della società alla procedura di liquidazione giudiziale. Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. PRESUPPOSTI OGGETTIVI. STATO DI INSOLVENZA. SOCIETÀ CANCELLATA. GIÀ POSTA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Orbene, l'art. 33 CCII prevede che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020). Dunque, il raffronto tra le poste patrimoniali attive e quelle passive, non deve avvenire in modo
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atomistico ed acritico, al contrario esatto, occorre analizzare la prospettiva concreta e la relativa tempistica, in quanto funzionali alla soddisfazione integrale dei creditori sociali. La valutazione del giudice, in tale ipotesi, non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito (Sez. 1, Ordinanza n. 24948 del 2019). Tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (Sez. 1 - , Sentenza n. 25167 del 07/12/2016). COMPOSIZIONE DELL'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO. Sennonché, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta, per quanto attiene alla situazione debitoria: i) la esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale- previdenziale) per € 5.492.019,48, con l'assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
aggiornata in data 11/11/2024); Parte_1
ii) l'omesso deposito del bilancio iniziale dello stato di liquidazione volontaria, pur essendovi tenuta per legge, nonché dei due bilanci di esercizio precedenti chiusi al 31/12/2022 e al 31/12/2023, essendo stata la procedura di liquidazione volontaria aperta in data 18/07/2024 (cfr. visura aggiornata – Registro Imprese); iii) l'esistenza di passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di € 95.189,00, inclusi gli interessi maturati e maturandi dalla data di omesso versamento, a seguito del controllo delle dichiarazioni modd. 770, Iva e IRAP, riferite agli anni di imposta 2022/2023, presentate alla data di ricevimento della fissazione dell'udienza ex art. 41 CCI (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
in data 10/01/2025). CP_4
In conclusione, l'indebitamento complessivo è di almeno € 5.587.208,00 (dato che non coincide con quello indicato in data 03/09/2024 dalla società nel bilancio finale di liquidazione, essendo stato riportato nel dato complessivo delle passività l'importo di € 5.459.254,59, che invero appare collimare con quello dei debiti erariali iscritti a ruolo e che quindi non tiene conto dei debiti non cartellizzati ma già maturati per le annualità 2022 e 2023, anteriori alla approvazione del predetto conclusivo bilancio). POSTE ATTIVE DA LIQUIDARE. Di contro, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta, per quanto attiene allo stato patrimoniale: i) l'assenza di titolarità di beni immobili (cfr. bilancio finale di liquidazione); ii) l'assenza di titolarità di beni mobili registrati (cfr. bilancio finale di liquidazione); iii) l'assenza di qualunque attivo da liquidare (cfr. bilancio finale di liquidazione). Deve evidenziarsi che la società in stato di liquidazione volontaria dal 18/07/2024, ed è stata cancellata dal Registro Imprese in data 12/09/2024 (cfr. visura aggiornata – Registro Imprese). Con riguardo ai dati risultanti dall'assenza di attivo patrimoniale, non appare superfluo rilevare che nessuna spiegazione è stata offerta dalla società in merito, ad esempio, all'attivo circolante indicato nell'ultimo bilancio disponibile chiuso al 31/12/2021 ammontante ad € 755.083,00, così come alle immobilizzazioni materiali per € 5.047,00 (cfr. bilancio chiuso al 31/12/2021). In ogni caso, ne emerge un quadro secondo cui le risorse attive appaiono inadeguate a far fronte alla consistente esposizione debitoria (di € 5.587.208,00).
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In conclusione, non può che affermarsi come la società si trovi in stato di insolvenza, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019, emergendo l'insufficienza dell'attivo patrimoniale a coprire interamente le passività della società. SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO. La sommatoria dei crediti della parte ricorrente e dell'ammontare dei debiti erariale iscritti a ruolo, scaduti e non pagati per € 5.492.019,48 (cfr. estratto aggiornato del concessionario per la riscossione datato 11/11/2024) comporta ampiamente il superamento del Parte_1 limite di € 30.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019).
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n. 94-1 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. Iva ), con sede in Carrara, piazza Controparte_2 P.IVA_1
Alberica n. 9, in persona del liquidatore , cancellata dal Controparte_3
Registro delle Imprese in data 12/09/2024,
2. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
3. NOMINA Curatore il DOTT. iscritto all'Albo dei dottori Parte_2 commercialisti ed esperti contabili di Massa-Carrara, nonché iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia), il quale dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento,
l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.Lgs. 14/2019;
4. ORDINA alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie, concernenti i tre esercizi precedenti ovvero dalla costituzione dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D.Lgs. 14/2019, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo di cui sorge il diritto;
5. DISPONE che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della società in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.Lgs. 14/2019 e che provveda senza indugio all'inventario;
6. FISSA per il giorno 09/07/2025 alle ore 12:20, dinanzi al giudice delegato presso i locali del Tribunale, in Massa, piazza Alcide De Gasperi, primo piano, l'adunanza in cui si procederà
Pag. 10 a 11 SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 49 CCII
all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 14/2019 e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D. Lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D. Lgs. 14/2019;
8. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 14/2019;
9. SEGNALA al Curatore di comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione giudiziale;
10. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
11. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.Lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione; 12. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Giuntoli Giulio Lino Maria
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