Articolo 9 della Legge 5 agosto 1949, n. 604
Articolo 8Articolo 10
Versione
25 settembre 1949
Art. 9.
Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell' art. 27, lettera a), del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38 , viene fissato, per l'esercizio finanziario 1949-50, in L. 17.530.066.000.
Entrata in vigore il 25 settembre 1949